TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 490 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Angela Parte_1
Aliani, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia, Via Mameli n.
14
APPELLANTE
CONTRO
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocato Rita Chiara Furneri, elettivamente domiciliati in
Altamura, via Bari n. 46/C
APPELLATI
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”
ALTRA APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 19 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
, proprietario dell'autoveicolo Peugeot 307 targato Parte_1
CV024WM, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di
Altamura, la , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante “pro tempore”, e Controparte_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_2
al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.142,70, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Esponeva che il 16/8/2016, verso le ore 1,00, nell'abitato di
Altamura, la autovettura Peugeot sopra indicata, al momento condotta da , era stata andata a collidere con la Persona_1
autovettura FIAT Punto targata DN709DN, di proprietà di
[...]
e, nell'occasione, guidata da . CP_1 Controparte_2
Sosteneva che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del il quale, provenendo da sinistra ed a CP_1
velocità eccessiva da via Caduti di Via Fani, nell'immettersi su via IV
novembre, aveva invaso la corsia di marcia della Peugeot, andando a collidere violentemente con quest'ultima.
In conseguenza dell'impatto, l'autovettura dell'attore aveva subito i gravi danni oggetto della richiesta risarcitoria.
Instaurato il contraddittorio, la deduceva che il sinistro CP_3
in questione era avvenuto per responsabilità quantomeno concorsuale del . Parte_1
pag. 2/12 Relativamente all'”an” della pretesa attorea, eccepiva che molti dei danni dei quali veniva chiesto il risarcimento non erano compatibili con la esposta dinamica del sinistro e che comunque il valore antesinistro della autovettura del era notevolmente Parte_1
inferiore a quanto richiesto dall'attore.
Chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, dichiararsi la responsabilità concorsuale del conducente della “Peugeot” e la liquidazione del danno equivalente al valore antesinisitro dell'autovettura in questione.
e , costituitisi in giudizio, oltre ad CP_1 Controparte_2
eccepire, in rito, la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e delle decadenze di cui all'art. 163 c.p.c.,
sostenevano che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente della “Peugeot”, il quale, procedendo su via IV novembre a velocità elevata, nel sorpassare tre autovetture in marcia, aveva perso il controllo della sua autovettura finendo per collidere, con la parte anteriore, con la Panda condotta da
[...]
. CP_2
Chiedevano il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e, eventualmente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, formulavano domanda di garanzia nei confronti dalla “ , compagnia che assicurava la Controparte_4
, della quale chiedevano la chiamata in causa. CP_5
pag. 3/12 La istanza di autorizzazione alla suddetta chiamata in causa non veniva accolta ed alla stessa i convenuti, di fatto, implicitamente rinunciavano.
La causa veniva quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e di , la prova per testi e, attese le Controparte_2
contrastanti dichiarazioni, il confronto tra due di essi.
Con sentenza n. 110/19, depositata il 3 dicembre 2019, l'adito
Giudice di Pace, ritenuta la non attendibilità dei testi di parte attrice: rigettava la domanda;
condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti;
disponeva la trasmissione degli atti e dei verbali di causa alla Procura della Repubblica di Bari;
dichiarava (malgrado si trattasse di una pronuncia di rigetto) la provvisoria esecutorietà della sentenza.
Proponeva appello il deducendo la nullità della sentenza: Parte_1
per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
per violazione dell'art. 145 C.d.S.; per errata valutazione delle prove istruttorie;
per omesso accertamento tecnico dei fatti circa la prova dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale in questione.
In sostanza l'appellante lamentava che il primo giudice aveva fondato la sua decisione esclusivamente sul presupposto della inattendibilità dei testi dell'attore, colpevolmente omettendo di valutare come dalla stessa dinamica dei fatti riportata anche da quelli di parte convenuta fosse comunque emersa la responsabilità
esclusiva del in ordine al verificarsi dell'incidente. CP_1
pag. 4/12 Conveniva in giudizio la “ , e Controparte_3 CP_2
al fine di sentire, previa sospensione della sua Controparte_1
provvisoria esecuzione, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.142,70, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria.
Il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in giudizio i soli e , CP_2 Controparte_1
eccependo la inammissibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e, nel merito, la sua totale infondatezza.
Concludevano chiedendo il rigetto della impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado del giudizio e per lite temeraria.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo è palesemente e documentalmente infondata atteso che l'atto di appello, notificato il 29/11/2019, è stato iscritto a ruolo il successivo 9 dicembre.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolto.
In diritto, va subito ricordato che, per giurisprudenza costante (per tutte: Cass. 6/3/2021, n. 6051; App. Bari, 14/2/2024, n. 206, Trib.
Monza, 11/9/2024, n. 2208; Trib. Milano, 19/9/2024, n. 8143), in materia di sinistro stradale, il concorso di colpa, nonché la conseguente presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., opera non solo quando non sia possibile ricostruire la pag. 5/12 dinamica e la sequenza causale del sinistro, ma anche quando non sia possibile stabilire con certezza il grado di responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti nel medesimo o determinare il comportamento specifico che lo ha causato.
Allo stesso modo, nella materia in questione, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli convolti in un sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 2° co. c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro,
non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (per tutte: Cass. 21/9/2015, n. 18479;
Trib. Torino, 25/9/2024, n. 482).
Anche in presenza di elementi di colpa di uno dei conducenti che siano coinvolti in uno scontro di veicoli, infine, è necessario accertare se l'altro conducente abbia o meno osservato le norme sulla circolazione e di prudenza, dovendosi applicare, in mancanza di prova contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall'art. 2054 2° co. c.c. (Cass. 26/7/2024, n. 21024; Cass.
10/7/2024, n. 18984).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ignorato, e quindi sostanzialmente disatteso, i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati.
pag. 6/12 Il primo giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di ritenere il esclusivo responsabile del sinistro in questione sulla Parte_1
base di una mera valutazione di maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta rispetto a quelli di parte attrice.
Ora, al netto della probabile inattendibilità di questi ultimi (ogni ulteriore valutazione, sul punto, è stata dallo stesso Giudice di Pace
demandata al competente Procuratore della Repubblica, previo ordine di trasmissione, a quest'ultimo, degli atti del giudizio) è
evidente che il primo giudice ha del tutto omesso di valutare se il materiale probatorio (documenti e dichiarazioni di tutti i testi escussi) complessivamente acquisito era in grado, attraverso la puntuale ed esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro, la individuazione delle rispettive condotte colpose, la esatta graduazione delle medesime e l'accertamento della mancanza di ogni responsabilità in capo al , di superare la CP_1
presunzione di colpa uguale e concorrente di cui all'art. 2054 2° co.
c.c..
Ed invero il Giudice di Pace, senza mai fare riferimento alla norma da ultimo citata ed al principio in esso contenuto e senza mai illustrare seriamente le ragioni per le quali non fossero applicabili i principi giurisprudenziali sopra illustrati, non ha considerato, al fine di ritenere non superata la presunzione di cui all'art. 2054 2°
co. c.c. le seguenti circostanze.
Innanzitutto, relativamente al sinistro “de quo” non risultano essere stati eseguiti, nell'immediatezza del fatto, rilievi ed accertamenti da pag. 7/12 parte degli organi di polizia locale o statale (secondo la teste di parte convenuta i Carabinieri, recatisi sul posto, si sarebbero Tes_1
limitati ad invitare i soggetti coinvolti nell'incidente “a mettersi d'accordo”).
In secondo luogo, non è stato possibile accertare, e non risulta seriamente indicato, quale sia stato l'esatto punto d'urto tra i due autoveicoli (se nel centro della carreggiata o nella corsia di marcia di uno dei mezzi coinvolti).
Sempre in assenza di rilievi e di tracce di frenata, non può dirsi accertata la circostanza riferita dai testi di parte convenuta, secondo cui il procedeva ad “elevata” o “elevatissima” velocità Parte_1
(trattandosi, ad ogni buon conto ed in definitiva, di un giudizio valutativo inibito ai testi, anche perché non è chiaro che cosa gli stessi intendessero per velocità elevata).
Se poi è vero che procedeva, nella circostanza, su Persona_1
strada avente diritto di precedenza, atteso che il CP_1
proveniva da via Caduti di Via Fani, posta a sinistra della via IV
novembre percorsa dal figlio dell'odierno appellante, non è chiaro se lo stesso avrebbe potuto comunque evitare l'impatto con Parte_1
il mezzo antagonista.
Per finire, nella sentenza impugnata non viene fatto alcun cenno alle macchine in sosta sulla via percorsa dal , sulle Parte_1
effettive dimensioni della intera carreggiata e sulla possibilità di eseguire, sulla stessa, come riferito dai testi e Tes_1 Tes_2
, una manovra di sorpasso.
[...]
pag. 8/12 In definitiva, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, come visto contenenti valutazioni e giudizi loro inibiti,
non era possibile, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, escludere la applicabilità di presunzione di colpa uguale e concorrente ex art. 2054 2° co. c.c. in considerazione: della non puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro “de quo”; dell'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo del medesimo;
della mancanza di certezza circa il grado di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente; della non raggiunta prova sulla circostanza che entrambi detti conducenti osservarono le norme in materia di circolazione stradale e le regole di prudenza, ponendo in essere tutto quanto possibile per evitare il verificarsi dell'evento.
Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per ritenere applicabile, al caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 2° co. c.c..
Nel fare ricorso al criterio contenuto in detta norma, non invocata seriamente da nessuna delle parti costituite nel presente giudizio, il giudice adito non incorre in alcun vizio di ultra o extrapetizione,
dovendo la possibilità di decidere ex art. 2054 2° co. c.c. ritenersi contenuta nella domanda risarcitoria formulata sul presupposto della declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto (Cass. n.
31/5/2018, n. 13757).
Per concludere in ordine all'”an” della domanda, va infine rilevato come, a quasi nove anni dal sinistro, in assenza di rilievi ed pag. 9/12 accertamenti da parte degli organi di polizia e con gli autoveicoli convolti riparati o, più probabilmente, rottamati, ogni CTU volta ad accertare la esatta dinamica del sinistro, oltre che inutilmente dispendiosa, apparirebbe a dir poco velleitaria e vana.
Relativamente al “quantum” della pretesa risarcitoria, l'attore ha prodotto un mero “preventivo di spesa” per il rilevante, e “prima facie” eccessivo, anche in considerazione del valore antesinistro del suo autoveicolo, importo di euro 6.142,70.
Anche in questo caso, la mancanza di ogni serio elemento di valutazione circa la riferibilità di tutti i ricambi ed i lavori indicati nell'allegato preventivo al sinistro “de quo” ed il gran lasso di tempo trascorso dalla data dell'incidente rendono inutile l'espletamento di una CTU (pure invocata dall'appellante).
Non avendo il , anche mediante la allegazione di una Parte_1
fattura relativa ai costi delle riparazioni effettuate, fornito la prova dei danni richiesti ed in assenza di ogni seria indicazione circa l'effettivo valore antesinistro dell'autoveicolo dell'appellante, valore che deve tenere conto anche della possibilità di usufruire di sconti ed agevolazioni nell'acquisto di un autoveicolo nuovo, non resta che determinare il danno subito dall'appellante in € 1.955,00
comprensivi di IVA.
Detta quantificazione è stata indicata dalla nella CP_3
comparsa di risposta del giudizio di primo grado come quella operata dal proprio perito geom. CP_6
pag. 10/12 Anche a non volere attribuire alla medesima valore di confessione stragiudiziale, la citata quantificazione del danno può essere utilizzata dallo scrivente come elemento di prova della sussistenza e dell'entità del danno subito dal , in quanto circostanza Parte_1
comunque acquisita nel giudizio.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, che gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 977,50, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (16/8/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il soltanto parziale accoglimento della domanda, per altro fondato sull'applicazione di una norma non invocata, nemmeno in via subordinata, dalla difesa del , induce a compensare Parte_1
interamente, tra tutte le parti, le spese del giudizio di primo grado e, tra l'appellante e gli appellati costituiti, le spese del presente grado del giudizio.
Nulla per le spese del presente giudizio tra l'appellante e la appellata non costituita.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 29
novembre 2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , nonché della CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_3
pag. 11/12 tempore”, contumace, avverso la sentenza n. 110/19 del Giudice di
Pace di Altamura, in riforma della citata pronuncia, così provvede:
1) Dichiara il sinistro oggetto di causa avvenuto per colpa uguale e concorrente di e di;
Persona_1 Controparte_2
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 977,50, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro
(16/8/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici
ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
3) Compensa interamente, tra tutte le parti, le spese del primo grado del giudizio e, tra il e gli appellati costituiti, le Parte_1
spese del presente giudizio;
4) Nulla per le spese del presente giudizio tra l'appellante e la
“ . Controparte_3
Bari, 31 marzo 2025
Il Giudice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 490 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'Avvocato Angela Parte_1
Aliani, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia, Via Mameli n.
14
APPELLANTE
CONTRO
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocato Rita Chiara Furneri, elettivamente domiciliati in
Altamura, via Bari n. 46/C
APPELLATI
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”
ALTRA APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 19 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
, proprietario dell'autoveicolo Peugeot 307 targato Parte_1
CV024WM, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di
Altamura, la , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante “pro tempore”, e Controparte_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, Controparte_2
al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.142,70, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Esponeva che il 16/8/2016, verso le ore 1,00, nell'abitato di
Altamura, la autovettura Peugeot sopra indicata, al momento condotta da , era stata andata a collidere con la Persona_1
autovettura FIAT Punto targata DN709DN, di proprietà di
[...]
e, nell'occasione, guidata da . CP_1 Controparte_2
Sosteneva che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del il quale, provenendo da sinistra ed a CP_1
velocità eccessiva da via Caduti di Via Fani, nell'immettersi su via IV
novembre, aveva invaso la corsia di marcia della Peugeot, andando a collidere violentemente con quest'ultima.
In conseguenza dell'impatto, l'autovettura dell'attore aveva subito i gravi danni oggetto della richiesta risarcitoria.
Instaurato il contraddittorio, la deduceva che il sinistro CP_3
in questione era avvenuto per responsabilità quantomeno concorsuale del . Parte_1
pag. 2/12 Relativamente all'”an” della pretesa attorea, eccepiva che molti dei danni dei quali veniva chiesto il risarcimento non erano compatibili con la esposta dinamica del sinistro e che comunque il valore antesinistro della autovettura del era notevolmente Parte_1
inferiore a quanto richiesto dall'attore.
Chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, dichiararsi la responsabilità concorsuale del conducente della “Peugeot” e la liquidazione del danno equivalente al valore antesinisitro dell'autovettura in questione.
e , costituitisi in giudizio, oltre ad CP_1 Controparte_2
eccepire, in rito, la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e delle decadenze di cui all'art. 163 c.p.c.,
sostenevano che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente della “Peugeot”, il quale, procedendo su via IV novembre a velocità elevata, nel sorpassare tre autovetture in marcia, aveva perso il controllo della sua autovettura finendo per collidere, con la parte anteriore, con la Panda condotta da
[...]
. CP_2
Chiedevano il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e, eventualmente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In subordine, nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, formulavano domanda di garanzia nei confronti dalla “ , compagnia che assicurava la Controparte_4
, della quale chiedevano la chiamata in causa. CP_5
pag. 3/12 La istanza di autorizzazione alla suddetta chiamata in causa non veniva accolta ed alla stessa i convenuti, di fatto, implicitamente rinunciavano.
La causa veniva quindi istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e di , la prova per testi e, attese le Controparte_2
contrastanti dichiarazioni, il confronto tra due di essi.
Con sentenza n. 110/19, depositata il 3 dicembre 2019, l'adito
Giudice di Pace, ritenuta la non attendibilità dei testi di parte attrice: rigettava la domanda;
condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti;
disponeva la trasmissione degli atti e dei verbali di causa alla Procura della Repubblica di Bari;
dichiarava (malgrado si trattasse di una pronuncia di rigetto) la provvisoria esecutorietà della sentenza.
Proponeva appello il deducendo la nullità della sentenza: Parte_1
per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
per violazione dell'art. 145 C.d.S.; per errata valutazione delle prove istruttorie;
per omesso accertamento tecnico dei fatti circa la prova dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale in questione.
In sostanza l'appellante lamentava che il primo giudice aveva fondato la sua decisione esclusivamente sul presupposto della inattendibilità dei testi dell'attore, colpevolmente omettendo di valutare come dalla stessa dinamica dei fatti riportata anche da quelli di parte convenuta fosse comunque emersa la responsabilità
esclusiva del in ordine al verificarsi dell'incidente. CP_1
pag. 4/12 Conveniva in giudizio la “ , e Controparte_3 CP_2
al fine di sentire, previa sospensione della sua Controparte_1
provvisoria esecuzione, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.142,70, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria.
Il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in giudizio i soli e , CP_2 Controparte_1
eccependo la inammissibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e, nel merito, la sua totale infondatezza.
Concludevano chiedendo il rigetto della impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado del giudizio e per lite temeraria.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo è palesemente e documentalmente infondata atteso che l'atto di appello, notificato il 29/11/2019, è stato iscritto a ruolo il successivo 9 dicembre.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolto.
In diritto, va subito ricordato che, per giurisprudenza costante (per tutte: Cass. 6/3/2021, n. 6051; App. Bari, 14/2/2024, n. 206, Trib.
Monza, 11/9/2024, n. 2208; Trib. Milano, 19/9/2024, n. 8143), in materia di sinistro stradale, il concorso di colpa, nonché la conseguente presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., opera non solo quando non sia possibile ricostruire la pag. 5/12 dinamica e la sequenza causale del sinistro, ma anche quando non sia possibile stabilire con certezza il grado di responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti nel medesimo o determinare il comportamento specifico che lo ha causato.
Allo stesso modo, nella materia in questione, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli convolti in un sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 2° co. c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro,
non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (per tutte: Cass. 21/9/2015, n. 18479;
Trib. Torino, 25/9/2024, n. 482).
Anche in presenza di elementi di colpa di uno dei conducenti che siano coinvolti in uno scontro di veicoli, infine, è necessario accertare se l'altro conducente abbia o meno osservato le norme sulla circolazione e di prudenza, dovendosi applicare, in mancanza di prova contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall'art. 2054 2° co. c.c. (Cass. 26/7/2024, n. 21024; Cass.
10/7/2024, n. 18984).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ignorato, e quindi sostanzialmente disatteso, i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati.
pag. 6/12 Il primo giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di ritenere il esclusivo responsabile del sinistro in questione sulla Parte_1
base di una mera valutazione di maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta rispetto a quelli di parte attrice.
Ora, al netto della probabile inattendibilità di questi ultimi (ogni ulteriore valutazione, sul punto, è stata dallo stesso Giudice di Pace
demandata al competente Procuratore della Repubblica, previo ordine di trasmissione, a quest'ultimo, degli atti del giudizio) è
evidente che il primo giudice ha del tutto omesso di valutare se il materiale probatorio (documenti e dichiarazioni di tutti i testi escussi) complessivamente acquisito era in grado, attraverso la puntuale ed esaustiva ricostruzione della dinamica del sinistro, la individuazione delle rispettive condotte colpose, la esatta graduazione delle medesime e l'accertamento della mancanza di ogni responsabilità in capo al , di superare la CP_1
presunzione di colpa uguale e concorrente di cui all'art. 2054 2° co.
c.c..
Ed invero il Giudice di Pace, senza mai fare riferimento alla norma da ultimo citata ed al principio in esso contenuto e senza mai illustrare seriamente le ragioni per le quali non fossero applicabili i principi giurisprudenziali sopra illustrati, non ha considerato, al fine di ritenere non superata la presunzione di cui all'art. 2054 2°
co. c.c. le seguenti circostanze.
Innanzitutto, relativamente al sinistro “de quo” non risultano essere stati eseguiti, nell'immediatezza del fatto, rilievi ed accertamenti da pag. 7/12 parte degli organi di polizia locale o statale (secondo la teste di parte convenuta i Carabinieri, recatisi sul posto, si sarebbero Tes_1
limitati ad invitare i soggetti coinvolti nell'incidente “a mettersi d'accordo”).
In secondo luogo, non è stato possibile accertare, e non risulta seriamente indicato, quale sia stato l'esatto punto d'urto tra i due autoveicoli (se nel centro della carreggiata o nella corsia di marcia di uno dei mezzi coinvolti).
Sempre in assenza di rilievi e di tracce di frenata, non può dirsi accertata la circostanza riferita dai testi di parte convenuta, secondo cui il procedeva ad “elevata” o “elevatissima” velocità Parte_1
(trattandosi, ad ogni buon conto ed in definitiva, di un giudizio valutativo inibito ai testi, anche perché non è chiaro che cosa gli stessi intendessero per velocità elevata).
Se poi è vero che procedeva, nella circostanza, su Persona_1
strada avente diritto di precedenza, atteso che il CP_1
proveniva da via Caduti di Via Fani, posta a sinistra della via IV
novembre percorsa dal figlio dell'odierno appellante, non è chiaro se lo stesso avrebbe potuto comunque evitare l'impatto con Parte_1
il mezzo antagonista.
Per finire, nella sentenza impugnata non viene fatto alcun cenno alle macchine in sosta sulla via percorsa dal , sulle Parte_1
effettive dimensioni della intera carreggiata e sulla possibilità di eseguire, sulla stessa, come riferito dai testi e Tes_1 Tes_2
, una manovra di sorpasso.
[...]
pag. 8/12 In definitiva, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, come visto contenenti valutazioni e giudizi loro inibiti,
non era possibile, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, escludere la applicabilità di presunzione di colpa uguale e concorrente ex art. 2054 2° co. c.c. in considerazione: della non puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro “de quo”; dell'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo del medesimo;
della mancanza di certezza circa il grado di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente; della non raggiunta prova sulla circostanza che entrambi detti conducenti osservarono le norme in materia di circolazione stradale e le regole di prudenza, ponendo in essere tutto quanto possibile per evitare il verificarsi dell'evento.
Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per ritenere applicabile, al caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 2° co. c.c..
Nel fare ricorso al criterio contenuto in detta norma, non invocata seriamente da nessuna delle parti costituite nel presente giudizio, il giudice adito non incorre in alcun vizio di ultra o extrapetizione,
dovendo la possibilità di decidere ex art. 2054 2° co. c.c. ritenersi contenuta nella domanda risarcitoria formulata sul presupposto della declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto (Cass. n.
31/5/2018, n. 13757).
Per concludere in ordine all'”an” della domanda, va infine rilevato come, a quasi nove anni dal sinistro, in assenza di rilievi ed pag. 9/12 accertamenti da parte degli organi di polizia e con gli autoveicoli convolti riparati o, più probabilmente, rottamati, ogni CTU volta ad accertare la esatta dinamica del sinistro, oltre che inutilmente dispendiosa, apparirebbe a dir poco velleitaria e vana.
Relativamente al “quantum” della pretesa risarcitoria, l'attore ha prodotto un mero “preventivo di spesa” per il rilevante, e “prima facie” eccessivo, anche in considerazione del valore antesinistro del suo autoveicolo, importo di euro 6.142,70.
Anche in questo caso, la mancanza di ogni serio elemento di valutazione circa la riferibilità di tutti i ricambi ed i lavori indicati nell'allegato preventivo al sinistro “de quo” ed il gran lasso di tempo trascorso dalla data dell'incidente rendono inutile l'espletamento di una CTU (pure invocata dall'appellante).
Non avendo il , anche mediante la allegazione di una Parte_1
fattura relativa ai costi delle riparazioni effettuate, fornito la prova dei danni richiesti ed in assenza di ogni seria indicazione circa l'effettivo valore antesinistro dell'autoveicolo dell'appellante, valore che deve tenere conto anche della possibilità di usufruire di sconti ed agevolazioni nell'acquisto di un autoveicolo nuovo, non resta che determinare il danno subito dall'appellante in € 1.955,00
comprensivi di IVA.
Detta quantificazione è stata indicata dalla nella CP_3
comparsa di risposta del giudizio di primo grado come quella operata dal proprio perito geom. CP_6
pag. 10/12 Anche a non volere attribuire alla medesima valore di confessione stragiudiziale, la citata quantificazione del danno può essere utilizzata dallo scrivente come elemento di prova della sussistenza e dell'entità del danno subito dal , in quanto circostanza Parte_1
comunque acquisita nel giudizio.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, che gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 977,50, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (16/8/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il soltanto parziale accoglimento della domanda, per altro fondato sull'applicazione di una norma non invocata, nemmeno in via subordinata, dalla difesa del , induce a compensare Parte_1
interamente, tra tutte le parti, le spese del giudizio di primo grado e, tra l'appellante e gli appellati costituiti, le spese del presente grado del giudizio.
Nulla per le spese del presente giudizio tra l'appellante e la appellata non costituita.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 29
novembre 2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , nonché della CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_3
pag. 11/12 tempore”, contumace, avverso la sentenza n. 110/19 del Giudice di
Pace di Altamura, in riforma della citata pronuncia, così provvede:
1) Dichiara il sinistro oggetto di causa avvenuto per colpa uguale e concorrente di e di;
Persona_1 Controparte_2
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 977,50, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro
(16/8/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici
ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
3) Compensa interamente, tra tutte le parti, le spese del primo grado del giudizio e, tra il e gli appellati costituiti, le Parte_1
spese del presente giudizio;
4) Nulla per le spese del presente giudizio tra l'appellante e la
“ . Controparte_3
Bari, 31 marzo 2025
Il Giudice
pag. 12/12