Art. 14.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 164 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 200 milioni a lire 100 milioni.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 164 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' ridotto da lire 200 milioni a lire 100 milioni.