Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2025, proposto da
Simbo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AU Fiorona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seriate, non costituito in giudizio;
nei confronti
Z.M. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego all'accesso agli atti prot. n. 0037639/2025 emesso dal Comune di Seriate in data 30.7.2025;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso;
nonchè per l’accertamento
del diritto della società ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza in data 21.7.2025 per l'accesso agli atti amministrativi afferenti ad un bando pubblico approvato con determinazione n. 297 del 28.3.2023, finalizzato all'assegnazione di un'area per l'espletamento di un'attività di intrattenimento e discoteca, analoga a quella assentita sin dal 1989 presso il locale di Simbo s.r.l., ubicato a distanza di soli circa 200 metri;
e per la condanna
del Comune di Seriate all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. RI IN EL e udito l’avv. Fiorona per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Antefatto .
1.1. La società ricorrente è proprietaria di un immobile situato nel Comune di Seriate, avente destinazione a discoteca e sala da ballo.
1.2. L’immobile è stato realizzato, con la predetta destinazione d’uso, sulla base della concessione edilizia n. 1 di data 25 gennaio 1989; con successiva convenzione urbanistica del 22 aprile 1999, è stata prevista la facoltà per la ricorrente di realizzare, a determinate condizioni, nuove costruzioni con destinazione a locale da ballo all’aperto o al coperto, in ampliamento alla discoteca esistente.
1.3. L’attività di trattenimenti danzanti, autorizzata inizialmente con licenza n. 83 del 14 febbraio 1989, e oggetto di successive proroghe, non è più in esercizio dal 14 aprile 2011, ma negli anni successivi la ricorrente ha manifestato con atti formali l’interesse alla conservazione della destinazione a discoteca.
1.4. In particolare, con istanza del 7 novembre 2023, la ricorrente, avvalendosi dei diritti edificatori previsti dalla convenzione urbanistica del 1999, ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per la riqualificazione e l’ampliamento della discoteca.
1.5. Con provvedimento n. 6160 del 6 febbraio 2024, il Comune ha respinto l’istanza di permesso di costruire e contestualmente, in pari data, ha adottato altri due provvedimenti volti ad inibire l’esercizio dell’attività di discoteca; ciò in quanto, nel periodo immediatamente successivo alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire, con delibera di consiglio comunale n. 48 del 13 novembre 2023 era stato “adottato” il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), come Variante n. 2 al PGT, il quale aveva inserito l’area della ricorrente all’interno della zona di tutela B, sottozona B10, nella quale è stato introdotto il divieto di insediamento di “attività e luoghi di intrattenimento quali: discoteche, sale da ballo e luoghi e/o eventi danzanti, concerti, spettacoli”.
1.6. Il PRA era successivamente approvato in via definitiva con delibera consiliare n. 20 del 19 aprile 2024, previo rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente, con l’introduzione della previsione (art. 5 NTA) secondo cui “in caso di dismissione di un’attività esistente, da intendersi come formale cessazione comunicata con SCIA al SUAP competente, non sarà possibile l’ingresso di una nuova attività in contrasto con la disciplina del PRA…”. La delibera di approvazione del PRA era impugnata dalla ricorrente dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 666/2025.
1.7. Nelle more dell’approvazione definitiva del PRA, la ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire e i due provvedimenti di inibizione dell’attività di trattenimenti danzanti dinanzi a questo TAR con ricorsi RR.GG. 300/2024 e 301/2024.
1.8. Con sentenza n. 382 del 5 maggio 2025, questa Sezione riuniva i due ricorsi, respingeva il ricorso n. 300/2024 e accoglieva parzialmente il ricorso n. 301/2024; in sintesi, il ricorso n. 300/2024 era respinto, con l’accertamento che l’edificio della ricorrente conservava la destinazione a discoteca, ma dopo l’adozione del PRA non avrebbe più potuto essere ampliato mediante l’utilizzo dei diritti edificatori originariamente riconosciuti dal PGT e dalla convenzione urbanistica. Il ricorso n. 301/2024 era invece parzialmente accolto con l’annullamento dei provvedimenti inibitori dell’attività di discoteca, ma con l’accertamento che una nuova licenza di trattenimenti danzanti avrebbe potuto essere rilasciata solo subordinatamente alla sistemazione dell’edifico e del parcheggio, secondo quanto indicato in sentenza.
1.9. Avverso la predetta sentenza, le parti contendenti hanno proposto autonomi appelli, tuttora pendenti: Simbo s.r.l. 5532/2025; Comune di Seriate, R.G. 6175/2025.
2 . L’istanza di accesso agli atti del 21 luglio 2025 e il diniego di accesso del 30 luglio 2025 .
2.1. In tale contesto, espone la ricorrente di essere venuta a conoscenza solo di recente che nel marzo del 2023, con determinazione n. 297 del 28 marzo 2023, e quindi qualche mese prima dell’adozione del PRA, l’amministrazione comunale aveva indetto un bando pubblico per l’assegnazione in locazione per 10 anni di un’area da adibire allo svolgimento di analoga attività da discoteca; area sita in via Pastrengo, a soli 200 metri circa dal locale della ricorrente ma subito al di fuori della zona di tutela delimitata dal PRA.
2.2. Con istanza del 21 luglio 2025, la ricorrente ha chiesto pertanto al Comune di prendere visione ed estrarre copia “ di tutta la documentazione inerente al bando” di cui sopra, “ comprensiva delle domande di partecipazione pervenute, dei provvedimenti assunti nell’ambito della procedura e del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario”; e ciò al fine di valutare le eventuali iniziative giudiziarie da intraprendere a propria tutela, anche nell’ambito del contenzioso pendente dinanzi al TAR Brescia e al Consiglio di Stato, “ qualora dovessero ravvisarsi profili pregiudizievoli per la posizione di quest’ultima, tenuto conto della propria analoga attività ubicata nel medesimo bacino di utenza”.
2.3. Con provvedimento del 30 luglio 2025, il Comune di Seriate ha respinto l’istanza sul duplice rilievo che:
“- Le ragioni esposte nella sua comunicazione, non emergono ragioni di fatto o di diritto che qualifichino come differenziato l’interesse di cui è portatrice la sua assistita circa i rapporti intercorrenti tra il Comune di Seriate e il Terzo e le autorizzazioni al pubblico spettacolo medio tempore ottenute.
- Non ricorre una contiguità territoriale tra l’area oggetto dell’affitto e l’area di proprietà Simbo, le due aree sono collocate in spazi diversi rispetto al Piano aereoportuale, il ricorso pendente innanzi al TAR non è investe in alcun modo il suddetto rapporto contrattuale . “.
3. Il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto da Simbo s.r.l .
3.1. Con ricorso notificato il 29 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha impugnato il predetto diniego di accesso e ne ha chiesto l’annullamento, con l’accertamento del proprio diritto di accedere alla documentazione richiesta e la condanna dell’Amministrazione intimata all’ostensione della medesima.
3.2. A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto la titolarità del proprio interesse difensivo a conoscere i documenti oggetto dell’istanza, dal momento che questi attengono ad una procedura di gara bandita dal Comune qualche mese prima di adottare il PRA, per l’affidamento in locazione di un’area destinata allo svolgimento dell’attività di discoteca a poche decine di metri dall’attività della ricorrente. Secondo la ricorrente, soltanto l’esame della documentazione richiesta potrebbe consentirle di appurare se sussistano elementi (“quali: effettivo aggiudicatario, numero di partecipanti, conformità urbanistica, offerta economica per i 10 anni dell’affidamento, ecc.” ), tali da determinare un’illegittima lesione della propria sfera giuridica. Ha richiamato a conforto alcuni precedenti giurisprudenziali in merito al diritto del titolare di una autorizzazione amministrativa di conoscere gli atti con cui l’amministrazione abbia rilasciato autorizzazioni a terzi in relazione al medesimo settore commerciale e al medesimo bacino di utenza. Ha rivendicato il carattere autonomo del diritto di accesso, a prescindere dalla dimostrazione di una concreta e attuale lesione di una posizione giuridica. Ha lamentato la “opacità” dell’atteggiamento comunale sotteso al diniego di accesso, che sembrerebbe sintomatico di “un più ampio disegno” volto a favorire l’attività commerciale di un soggetto terzo, considerata anche la tempistica degli eventi che hanno contraddistinto la vicenda in esame: bando 28.3.2023; aggiudicazione maggio 2023; adozione PRA novembre 2023; provvedimenti inibitori dell’attività della ricorrente febbraio e marzo 2024.
4. Svolgimento del processo .
4.1. Il Comune di Seriate, ritualmente intimato con pec del 29 settembre 2025, non si è costituito.
4.2. In data 2 dicembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha integrato la propria documentazione (anche al fine di meglio illustrare lo stato dei luoghi) e depositato una breve memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4.3. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del Collegio in ordine al carattere particolarmente esteso della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, ha precisato la propria domanda dichiarando che l’interesse all’accesso si concentra nell’atto di aggiudicazione e nelle informazioni ivi contenute. Il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
5. Decisione .
Il ricorso va accolto in parte, alla luce di quanto puntualizzato in udienza dal difensore di parte ricorrente e nei limiti di quanto puntualizzato.
5.1. A fronte, infatti, del carattere generalizzato dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 21 luglio 2025, riferita ad una pluralità indistinta di documenti afferenti alla procedura di gara indetta dal Comune di Seriate con determinazione n. 297 del 28 marzo 2023, la ricorrente ha dichiarato in udienza, a mezzo del proprio difensore, di limitare la propria richiesta ostensiva al solo provvedimento di aggiudicazione della gara, al fine di poterne ricavare informazioni utili alla propria difesa nel contenzioso tuttora pendente nei confronti dell’amministrazione comunale, in primo e secondo grado; l’interesse ostensivo è stato riferito, in particolare - ma non solo – alla conoscenza del nominativo del soggetto aggiudicatario (tuttora non noto alla parte ricorrente), al numero dei concorrenti, e ad eventuali profili di correlazione e concatenazione causale tra l’aggiudicazione a terzi dell’immobile comunale di via Pastrengo per l’esercizio dell’attività di discoteca e la pressochè contestuale adozione del Piano di Rischio Aeroportuale, implicante - nelle intenzioni dell’Amministrazione – la preclusione per la ricorrente della possibilità di continuare ad esercitare la propria analoga attività di discoteca nell’area di proprietà.
5.2. Ritiene il Collegio che, nei termini e nei limiti così precisati, il ricorso debba essere accolto, dal momento che l’istanza di accesso conclusivamente formulata dalla parte ricorrente si riferisce ad atto pubblico specificamente individuato, formato e detenuto dall’amministrazione compulsata, correlato ad un interesse difensivo sufficientemente differenziato, e quindi qualificato, della parte istante quale titolare di un’attività concorrente a quella oggetto del bando e afferente al medesimo bacino di utenza; interesse difensivo rispetto al quale non si ravvisano profili ostativi ragionevolmente opponibili dall’amministrazione intimata.
5.3. Per l’effetto, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, il Comune di Seriate provvederà a trasmettere via pec alla parte ricorrente, o al suo difensore, copia non oscurata del provvedimento di aggiudicazione conclusivo della procedura di gara bandita con determinazione n. 297 del 28 marzo 2023 per l'affidamento in locazione della cosiddetta "Area Feste" sita in via Pastrengo.
5.4. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda esaminata e il rilievo assunto, ai fini dell’esito del giudizio, dalla puntualizzazione della domanda intervenuta soltanto all’atto del passaggio in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
RI IN EL, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IN EL | AU PE |
IL SEGRETARIO