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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6344/2024 R.G. promossa da
C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come all'udienza del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. proponeva ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. Parte_1
115/2002 avverso il decreto di liquidazione in data 12/9/2024 dei compensi del patrocinio a spese dello Stato di , nel cui interesse il ricorrente Controparte_2
aveva redatto ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 143 l.f., accolto dal
Tribunale di Lecce a seguito di udienza collegiale in camera di consiglio.
pagina 1 di 4 Il ricorrente lamentava l'erroneità del decreto di liquidazione dei propri compensi, evidenziandone, da un lato, l'assenza di motivazione e, dall'altro, il mancato rispetto dei criteri di liquidazione posti dal D.M. 55/2014, con riguardo sia alla corretta individuazione dello scaglione di riferimento, sia all'assenza di aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, invece dovuto in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali all'interno dell'atto difensivo.
In conclusione, il ricorrente chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, il Tribunale liquidasse i suoi compensi secondo la nota già
depositata avanti al primo giudice o, in subordine, secondo i criteri ritenuti applicabili per legge.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei soli limiti che seguono.
In primo luogo, è infondato il richiamo dell'opponente alla tabella 20 bis del
D.M. 55/2014 espressamente riferito a “l'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale”, nel cui alveo evidentemente non rientra la richiesta di esdebitazione proposta ai sensi dell'art. 143 l.f. dopo la chiusura del fallimento.
Nel caso di specie, trova infatti applicazione la tabella 7 del D.M. 55/2014, ossia quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tra cui rientra la procedura di esdebitazione in parola che non ha natura contenziosa (pur essendo essa soggetta all'instaurazione del contraddittorio con i creditori concorsuali) ed
è infatti stata iscritta nel ruolo volontaria giurisdizione (art. 4 comma 4 bis D.M.
55/2014).
Fatta questa premessa, va richiamato il dato per cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, non può essere liquidata somma superiore ai valori medi di tariffa, con la conseguenza che essi costituiscono, proprio in tale materia, i pagina 2 di 4 massimi di tariffa ed i corrispondenti valori medi sono da individuare invece nella media tra i minimi ed i medi della tariffa “ordinaria”.
Nel caso di specie, può dunque procedersi a individuare i valori di liquidazione in quelli compresi tra i minimi ed i medi di tariffa, in ragione sia dell'argomentazione di cui sopra, sia del fatto che l'attività concretamente svolta non meriterebbe in ogni caso i valori medi della tariffa “ordinaria”, alla luce della sua ridotta complessità (caratterizzata dalla redazione di un ricorso per esdebitazione della lunghezza di 3 pagine) e dalla successiva ridottissima attività
processuale in sede di udienza camerale, in assenza di creditori costituiti e in presenza del parere favorevole all'esdebitazione del curatore.
Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato in quello dei procedimenti a valore indeterminabile complessità bassa (euro 26.000,00 – euro
52.000,00).
Vi deve poi essere aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,
evidenziandosi tuttavia che, se è vero che le modifiche introdotte D.M.
147/2022, hanno reso obbligatorio l'aumento, è altrettanto vero che la misura dell'aumento resta comunque discrezionale (“fino al 30 per cento”) e che, nel caso di specie, alla luce del ridotto numero di tali collegamenti, è equo individuare l'aumento della misura del 7%.
Applicati dunque tali criteri il calcolo è il seguente:
- valori tra i minimi e i medi di tariffa dello scaglione dei procedimenti di volontaria giurisdizione a complessità bassa, ossia euro 1.752,00 oltre accessori di legge;
- applicazione di un aumento del 7% in ragione della sussistenza dei collegamenti ipertestuali;
- diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
La somma che ne consegue è pari ad euro 937,32 oltre accessori di legge.
L'opposizione va dunque accolta entro tali soli limiti.
pagina 3 di 4 Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del CP_1
resistente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00, così individuati sulla base della ridottissima complessità della controversia, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6361/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. In riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. Pt_1
per l'attività svolta nel procedimento per esdebitazione in favore di
[...]
l'importo di euro 937,32. Controparte_2
2. Pone tale liquidazione a carico del . Controparte_1
3. Condanna il al pagamento nei confronti dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 232,00 per Parte_1
compensi; oltre il 15% per spese generali;
euro 125,00 per spese specifiche
(CU e marca da bollo); infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6344/2024 R.G. promossa da
C.F. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come all'udienza del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. proponeva ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. Parte_1
115/2002 avverso il decreto di liquidazione in data 12/9/2024 dei compensi del patrocinio a spese dello Stato di , nel cui interesse il ricorrente Controparte_2
aveva redatto ricorso per esdebitazione ai sensi dell'art. 143 l.f., accolto dal
Tribunale di Lecce a seguito di udienza collegiale in camera di consiglio.
pagina 1 di 4 Il ricorrente lamentava l'erroneità del decreto di liquidazione dei propri compensi, evidenziandone, da un lato, l'assenza di motivazione e, dall'altro, il mancato rispetto dei criteri di liquidazione posti dal D.M. 55/2014, con riguardo sia alla corretta individuazione dello scaglione di riferimento, sia all'assenza di aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, invece dovuto in ragione della presenza di collegamenti ipertestuali all'interno dell'atto difensivo.
In conclusione, il ricorrente chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, il Tribunale liquidasse i suoi compensi secondo la nota già
depositata avanti al primo giudice o, in subordine, secondo i criteri ritenuti applicabili per legge.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei soli limiti che seguono.
In primo luogo, è infondato il richiamo dell'opponente alla tabella 20 bis del
D.M. 55/2014 espressamente riferito a “l'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale”, nel cui alveo evidentemente non rientra la richiesta di esdebitazione proposta ai sensi dell'art. 143 l.f. dopo la chiusura del fallimento.
Nel caso di specie, trova infatti applicazione la tabella 7 del D.M. 55/2014, ossia quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tra cui rientra la procedura di esdebitazione in parola che non ha natura contenziosa (pur essendo essa soggetta all'instaurazione del contraddittorio con i creditori concorsuali) ed
è infatti stata iscritta nel ruolo volontaria giurisdizione (art. 4 comma 4 bis D.M.
55/2014).
Fatta questa premessa, va richiamato il dato per cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, non può essere liquidata somma superiore ai valori medi di tariffa, con la conseguenza che essi costituiscono, proprio in tale materia, i pagina 2 di 4 massimi di tariffa ed i corrispondenti valori medi sono da individuare invece nella media tra i minimi ed i medi della tariffa “ordinaria”.
Nel caso di specie, può dunque procedersi a individuare i valori di liquidazione in quelli compresi tra i minimi ed i medi di tariffa, in ragione sia dell'argomentazione di cui sopra, sia del fatto che l'attività concretamente svolta non meriterebbe in ogni caso i valori medi della tariffa “ordinaria”, alla luce della sua ridotta complessità (caratterizzata dalla redazione di un ricorso per esdebitazione della lunghezza di 3 pagine) e dalla successiva ridottissima attività
processuale in sede di udienza camerale, in assenza di creditori costituiti e in presenza del parere favorevole all'esdebitazione del curatore.
Quanto allo scaglione di riferimento, esso va individuato in quello dei procedimenti a valore indeterminabile complessità bassa (euro 26.000,00 – euro
52.000,00).
Vi deve poi essere aumento ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,
evidenziandosi tuttavia che, se è vero che le modifiche introdotte D.M.
147/2022, hanno reso obbligatorio l'aumento, è altrettanto vero che la misura dell'aumento resta comunque discrezionale (“fino al 30 per cento”) e che, nel caso di specie, alla luce del ridotto numero di tali collegamenti, è equo individuare l'aumento della misura del 7%.
Applicati dunque tali criteri il calcolo è il seguente:
- valori tra i minimi e i medi di tariffa dello scaglione dei procedimenti di volontaria giurisdizione a complessità bassa, ossia euro 1.752,00 oltre accessori di legge;
- applicazione di un aumento del 7% in ragione della sussistenza dei collegamenti ipertestuali;
- diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
La somma che ne consegue è pari ad euro 937,32 oltre accessori di legge.
L'opposizione va dunque accolta entro tali soli limiti.
pagina 3 di 4 Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del CP_1
resistente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi previsti per lo scaglione fino a € 1.100,00, così individuati sulla base della ridottissima complessità della controversia, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6361/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. In riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. Pt_1
per l'attività svolta nel procedimento per esdebitazione in favore di
[...]
l'importo di euro 937,32. Controparte_2
2. Pone tale liquidazione a carico del . Controparte_1
3. Condanna il al pagamento nei confronti dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 232,00 per Parte_1
compensi; oltre il 15% per spese generali;
euro 125,00 per spese specifiche
(CU e marca da bollo); infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 4 di 4