TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1706/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Domenico
Simone per parte appellante e dall'avv. Luciano Rociola per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1706 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(c.f./p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._1
Rociola;
- appellato -
e (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 441/2024, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
17.7.2024 e depositata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto Parte_2
gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari in epigrafe richiamata, con la quale il primo giudice aveva accolto l'opposizione avanzata da avverso il provvedimento CP_1
di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003516000 del 2.2.2024, spiccato da
[...]
sull'autovettura Citroen C5 tg DW632DH e notificato in data 8.3.2024, Parte_2
limitatamente alla sola pretesa di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 03420180017520244000 di € 1.858,44 (afferente a “sanzioni amministrative ex lege 689/81 art. 27 e legge 386/1990”, riferita all'anno 2015).
Nello specifico, ha censurato la predetta pronuncia nella parte in cui il primo giudice, non facendo buon governo del compendio probatorio in atti, aveva ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del credito in esame per mancata notifica degli atti presupposti, così invocando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 5.1.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito l'infondatezza degli avversi motivi di gravame, CP_1
evidenziando la correttezza della statuizione resa dal Giudice di prime cure, così concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato e la gravata sentenza merita, Parte_2
quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
[...]
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Tanto premesso, par d'uopo da subito registrare come dall'esame del preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003516000 del 2.2.2024 - oggetto dell'odierna opposizione, emesso, spiccato da sull'autovettura Citroen C5 tg DW632DH di Parte_2 proprietà dell'appellato e notificato in data 8.3.2024 - emerga chiaramente che tra gli atti sottesi a detto provvedimento risulta la cartella di pagamento n. 03420180017520244000, anch'essa emessa da e notificata a familiare del destinatario il 26.9.2019, la quale - Parte_2
a sua volta - si fonda sul mancato pagamento delle somme di cui all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di il 24.3.2015. CP_2
4. La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo
alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicchè è
necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cassazione civile, sez. VI, 02/07/2018, n. 17235).
D'altro canto, con una recente pronuncia n. 3278 del 9.2.2025, la Corte di Cassazione - Sezione
Tributaria, nel chiarire quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, nel caso di consegna a mani di familiare, ha ribadito che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lettera
b bis) dello stesso comma 1, fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
(Sez. 5 -, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01).
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, solo nel caso in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza
ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U., Sentenza n.
10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è prevista che venga spedito a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge
890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ibidem in motivazione).
Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.”.
Ebbene, ai fini della decisione della presente controversia va osservato come la notifica del plico relativo alla cartella esattoriale n. 03420180017520244000 - sottesa al preavviso di fermo impugnato e addotta da quale atto interruttivo della prescrizione - sia avvenuta in data CP_3
29.9.2019 non già nelle mani del destinatario dell'atto, ma in quelle della di lui madre quale familiare “incaricato”.
Tuttavia, non ha provato di aver proceduto con la c.d. "raccomandata informativa", con il CP_3
conseguente precipitato che la nullità della notifica della testè richiamata cartella fa sì che quest'ultima non possa assurgere a valido atto interruttivo della prescrizione dell'odierna pretesa.
Dall'esame, poi, della confusionaria documentazione prodotta da in primo grado, relativa a CP_3 presunti ulteriori atti interruttivi, emerge l'allegazione di un pignoramento presso terzi n.
03484202200001415001 del 20.9.2022, senza prova alcuna della regolare notifica.
Risulta, altresì, allegata un'intimazione di pagamento n. 03420229005778613000 dell'8.7.2022, recante nell'ultima pagina il riferimento alla raccomandata n. 695184354808, con allegato un avviso di ricevimento relativo alla suddetta raccomandata spedita il 29.7.2022, presuntivamente ritornata al mittente per compiuta giacenza, senza, tuttavia, indicazione del motivo per il quale si sia provveduto al deposito della stessa raccomandata, né allegazione dell'iter notificatorio che ha portato alla compiuta giacenza.
Viene, poi, allegato un ulteriore avviso di ricevimento relativo sempre alla suddetta intimazione, ma con indicazione di una diversa raccomandata n. 696044354802, consegnata per irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c in data 29.5.2023 (quasi un anno dopo l'emissione dell'avviso di pagamento), con allegato l'avviso di notifica dell'intimazione mediante deposito presso la Casa comunale, eseguito il 17.1.2024, con invio di raccomandata a.r. n. 696474354804 spedita in data
25.1.2024.
Ebbene, premesso che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 13.4.2015, come da dichiarazione delle (sicché il relativo termine prescrizionale quinquennale andava a Controparte_2
maturare il 13.4.2020), va considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo nel 2020 (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta delle richiamate disposizioni di legge
- lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il
31.8.2021), e, quindi, anche a voler considerare che l'intimazione di pagamento n.
03420229005778613000 sia stata ritualmente notificata in data 4.2.2024 (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata n. 696474354804 spedita il 25.1.2024, con la quale è stato comunicato l'avvenuto deposito nella casa comunale), risalendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione al 13.4.2015, va certamente dichiarata non dovuta la relativa pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale.
In conclusione, l'odierno appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 250,00 per la fase di studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1706/2024 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della . Controparte_2 2) Rigetta l'appello proposto da , e, per l'effetto, conferma la Parte_2
gravata sentenza.
3) Condanna parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dell'appellato - gli onorari di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 1706/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Domenico
Simone per parte appellante e dall'avv. Luciano Rociola per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1706 del R.G.A.C. 2024, promossa da:
(c.f./p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._1
Rociola;
- appellato -
e (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 441/2024, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
17.7.2024 e depositata in pari data.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto Parte_2
gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari in epigrafe richiamata, con la quale il primo giudice aveva accolto l'opposizione avanzata da avverso il provvedimento CP_1
di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003516000 del 2.2.2024, spiccato da
[...]
sull'autovettura Citroen C5 tg DW632DH e notificato in data 8.3.2024, Parte_2
limitatamente alla sola pretesa di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 03420180017520244000 di € 1.858,44 (afferente a “sanzioni amministrative ex lege 689/81 art. 27 e legge 386/1990”, riferita all'anno 2015).
Nello specifico, ha censurato la predetta pronuncia nella parte in cui il primo giudice, non facendo buon governo del compendio probatorio in atti, aveva ritenuto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del credito in esame per mancata notifica degli atti presupposti, così invocando il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 5.1.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito l'infondatezza degli avversi motivi di gravame, CP_1
evidenziando la correttezza della statuizione resa dal Giudice di prime cure, così concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è infondato e la gravata sentenza merita, Parte_2
quindi, conferma, sebbene le argomentazioni illustrate nella relativa motivazione debbano essere integrate ed emendate sotto i profili e per le ragioni di seguito analiticamente illustrate.
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
[...]
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Tanto premesso, par d'uopo da subito registrare come dall'esame del preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003516000 del 2.2.2024 - oggetto dell'odierna opposizione, emesso, spiccato da sull'autovettura Citroen C5 tg DW632DH di Parte_2 proprietà dell'appellato e notificato in data 8.3.2024 - emerga chiaramente che tra gli atti sottesi a detto provvedimento risulta la cartella di pagamento n. 03420180017520244000, anch'essa emessa da e notificata a familiare del destinatario il 26.9.2019, la quale - Parte_2
a sua volta - si fonda sul mancato pagamento delle somme di cui all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di il 24.3.2015. CP_2
4. La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo
alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicchè è
necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cassazione civile, sez. VI, 02/07/2018, n. 17235).
D'altro canto, con una recente pronuncia n. 3278 del 9.2.2025, la Corte di Cassazione - Sezione
Tributaria, nel chiarire quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, nel caso di consegna a mani di familiare, ha ribadito che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lettera
b bis) dello stesso comma 1, fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.
(Sez. 5 -, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662-01).
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, solo nel caso in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza
ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U., Sentenza n.
10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l'atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è prevista che venga spedito a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge
890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ibidem in motivazione).
Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.”.
Ebbene, ai fini della decisione della presente controversia va osservato come la notifica del plico relativo alla cartella esattoriale n. 03420180017520244000 - sottesa al preavviso di fermo impugnato e addotta da quale atto interruttivo della prescrizione - sia avvenuta in data CP_3
29.9.2019 non già nelle mani del destinatario dell'atto, ma in quelle della di lui madre quale familiare “incaricato”.
Tuttavia, non ha provato di aver proceduto con la c.d. "raccomandata informativa", con il CP_3
conseguente precipitato che la nullità della notifica della testè richiamata cartella fa sì che quest'ultima non possa assurgere a valido atto interruttivo della prescrizione dell'odierna pretesa.
Dall'esame, poi, della confusionaria documentazione prodotta da in primo grado, relativa a CP_3 presunti ulteriori atti interruttivi, emerge l'allegazione di un pignoramento presso terzi n.
03484202200001415001 del 20.9.2022, senza prova alcuna della regolare notifica.
Risulta, altresì, allegata un'intimazione di pagamento n. 03420229005778613000 dell'8.7.2022, recante nell'ultima pagina il riferimento alla raccomandata n. 695184354808, con allegato un avviso di ricevimento relativo alla suddetta raccomandata spedita il 29.7.2022, presuntivamente ritornata al mittente per compiuta giacenza, senza, tuttavia, indicazione del motivo per il quale si sia provveduto al deposito della stessa raccomandata, né allegazione dell'iter notificatorio che ha portato alla compiuta giacenza.
Viene, poi, allegato un ulteriore avviso di ricevimento relativo sempre alla suddetta intimazione, ma con indicazione di una diversa raccomandata n. 696044354802, consegnata per irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c in data 29.5.2023 (quasi un anno dopo l'emissione dell'avviso di pagamento), con allegato l'avviso di notifica dell'intimazione mediante deposito presso la Casa comunale, eseguito il 17.1.2024, con invio di raccomandata a.r. n. 696474354804 spedita in data
25.1.2024.
Ebbene, premesso che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 13.4.2015, come da dichiarazione delle (sicché il relativo termine prescrizionale quinquennale andava a Controparte_2
maturare il 13.4.2020), va considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo nel 2020 (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta delle richiamate disposizioni di legge
- lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il
31.8.2021), e, quindi, anche a voler considerare che l'intimazione di pagamento n.
03420229005778613000 sia stata ritualmente notificata in data 4.2.2024 (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata n. 696474354804 spedita il 25.1.2024, con la quale è stato comunicato l'avvenuto deposito nella casa comunale), risalendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione al 13.4.2015, va certamente dichiarata non dovuta la relativa pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale.
In conclusione, l'odierno appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 250,00 per la fase di studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1706/2024 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della . Controparte_2 2) Rigetta l'appello proposto da , e, per l'effetto, conferma la Parte_2
gravata sentenza.
3) Condanna parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dell'appellato - gli onorari di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.400,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.