CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 22/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 136/2023 R.G.
promossa
da
, nato a [...] – Riposto (CT) il 1.01.1942, Parte_1
residente a [...], assistito e rappresentato
- come da procura in calce all'atto di citazione in appello su foglio separato- dall'avv. Giorgio Bacchelli (c.f. ( C.F._1
), con studio in Bologna, Via Solferino n. 15, nonchè
[...]
dall'avv. Francesco Pedratscher (c.f. CodiceFiscale_2
con Studio in La Villa (BZ), via Colz 28 B presso il quale è
elettivamente domiciliato,
1 - appellante -
contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] e residente a Corvara in Badia
(BZ), Fraz. Colfosco, in Strada Pecëi n. 23, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado dall'Avv. Nicolò Manzini
(C.F. ) del Foro di Verona, con domicilio C.F._4
presso lo studio del medesimo avvocato in Verona, Lungadige
Panvinio, 1.
- appellato -
Oggetto: azione di simulazione, arricchimento senza causa
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Respinta ogni diversa istanza, in totale accoglimento di questo appello, dichiararsi la nullità e quindi illegittimità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 27
giugno 2023, e di conseguenza:
A) In accoglimento del motivo di appello indicato al punto uno della narrativa di questo atto, respinta ogni diversa istanza,
riformarsi totalmente la sentenza del Tribunale di Bolzano e dichiararsi che l'atto di compravendita effettuato con scrittura privata autenticata dal notaio Dr di Bolzano, in Persona_1
2 data 7.12. 2000, repertorio numero 81 515, stipulato tra la società venditrice Talbau srl da un lato e, dall'altro, dal convenuto , relativo all'immobile de Controparte_1
quo, costituisce atto relativamente simulato essendo stato indicato il nome dell'acquirente in Controparte_1
invece del dr. Si indicano i dati catastali esatti Parte_1
dell'immobile in questione:
- Porzione di immobile facente parte del condominio denominato 'Ciasa Mariata' sito nel comune di Corvara
(Bolzano), Frazione Colfosco, Strada Pecei n. 25, più
esattamente l'appartamento posto al piano terra, che viene così
descritto:
p.m. 6 e 10 della p. ed. 322 in P.T. 313/II C.C. Colfosco.
Detti immobili sono iscritti al Catasto Urbano alla part. 1002509, Foglio 11, come segue:
- p.m. 6: sub 6, cat. A/2, cl. 1, cons. 5,5, rendita L. 1.320.000
- p.m. 10: sub 10, Cat C/6, cl. 1, mq. 11, rendita L 64.900.
Conseguentemente si richiede declaratoria che in realtà
l'immobile è di proprietà effettiva dell'appellante e Parte_1
solo per le ragioni indicate in causa e cioè per il cosiddetto vincolo decennale, è stato formalmente, ma simulatamente,
intestato al figlio del medesimo e odierno appellato CP_1
[...]
Dichiararsi comunque che tale immobile è stato, fin dalla data della scrittura 7. 12. 2000, e lo è tuttora, di effettiva proprietà
3 dell'appellante Parte_1
Con ogni conseguenza in ordine all'iscrizione al Tavolare e/ o altra necessaria.
B) in linea subordinata, in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto due della narrativa, dichiarata la nullità della sentenza per le ragioni ivi indicate, e quindi dichiarata l'illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali e soprattutto dell'interrogatorio formale richiesti, ammettersi gli stessi secondo le indicazioni formulate nel predetto cap. due di questo atto di appello.
E quindi ammettersi i capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria numero due e in quella successiva numero tre nel giudizio di primo grado, con i testi indicati in entrambe le memorie, nonché con ammissione dell'interrogatorio formale sugli stessi capitoli. Espletate tali prove, si chiede accogliersi le conclusioni già indicate al precedente capo A in ordine alla declaratoria che l'appellante è l'effettivo proprietario dell'appartamento di Colfosco fin dalla data dell'atto di compravendita.
C) In linea ulteriormente subordinata, accogliersi il motivo d'appello numero tre sopra indicato nella narrativa di questo atto, e quindi, per effetto dell'azione di ingiustificato arricchimento qui proposta, dichiararsi tenuto e condannarsi l'appellato al pagamento di tutte le Controparte_1
somme indicate in tale capitolo e che qui riassuntivamente si
4 indicano in euro 337.068,42, salvo quelle somme diverse che verranno ritenute di giustizia. Oltre al danno da svalutazione monetaria dalla data degli esborsi al saldo e oltre agli interessi legali dalla richiesta al saldo.
D) Annullarsi e riformarsi la sentenza anche in punto condanna del dr al pagamento delle spese processuali del Parte_1
giudizio di primo grado, con declaratoria di condanna dell'appellato al rimborso / pagamento Controparte_1
della somma di euro 13.118,95 corrisposta dall'odierno appellante a conclusione del giudizio di primo grado (in data
6.07.2023), pagamento effettuato con ogni riserva. Oltre
interessi dalla sentenza al saldo.
E) con vittoria di spese di questo grado di giudizio, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese forfetizzate.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita così giudicare,
I In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
507/2023 del Tribunale di Bolzano, siccome proposto in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
II Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 507/2023 del Parte_1
Tribunale di Bolzano;
III In ogni caso:
5 III.1 Confermarsi integralmente la sentenza n. 507/2023
emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dott.ssa Silvia Rosà a definizione del giudizio n. 3379/2021 RG.;
III.2 Condannarsi il Sig. al risarcimento in favore Parte_1
del Sig. dei danni per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. quantificati nella misura di Euro
10.000,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
III.3 Ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata da parte attrice;
III.4 Condannarsi parte appellante alla rifusione in favore di di compensi e spese, anche generali, Controparte_1
rimborso forfettario (15%) ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge, del secondo grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.10.2021 Pt_1
ha evocato in giudizio il figlio
[...] Controparte_1
innanzi al Tribunale di Bolzano ed ha chiesto che venisse accertata la simulazione, per interposizione fittizia di persona,
della compravendita rogitata il 07.12.2000 con la quale la venditrice Talbau s.r.l. aveva trasferito al convenuto la proprietà
di un appartamento con garage nel comune di Colfosco e, di conseguenza, ha chiesto che venisse dichiarato che i suddetti immobili gli appartenevano avendone egli pagato il prezzo di
6 acquisto.
Ha dedotto l'attore che, al tempo della compravendita, a peso dei predetti immobili era tavolarmente annotato il vincolo previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 1/78 che, per la durata di un decennio, ne consentiva l'acquisto ai soli residenti nella provincia di Bolzano.
D'accordo con la sua famiglia e dunque con il suo genitore, il convenuto aveva, pertanto, trasferito in provincia di
Bolzano la propria residenza così da potersi fittiziamente intestare l'acquisto della proprietà immobiliare eludendo gli effetti del vincolo.
Sostanziava l'allegazione che la formale intestazione dell'alloggio era meramente fittizia e che il vero proprietario era il genitore la circostanza che questi aveva sottoscritto il preliminare di compravendita, aveva versato alla venditrice l'acconto sul prezzo nonché le rate del mutuo contratto per pagare il saldo.
Dimostrava, altresì, la simulazione il fatto che egli aveva provveduto a proprie spese a rifinire ed arredare l'immobile oltre a sostenere tutti gli esborsi necessari per assicurane la conservazione nonché garantirne il godimento da parte di tutta la famiglia CP_1
2. Il convenuto si è costituito ed ha contestato la pretesa dell'attore.
3. Il Tribunale, senza dare ingresso alla prova per
7 interpello formale del convenuto e per testi, ha deciso la causa sulla base delle acquisite evidenze documentali con la sentenza n. 507 pubblicata il 27.06.2023 ed ha disatteso la domanda dell'attore gravandolo delle spese del grado.
Il Tribunale ha affermato che l'interposizione fittizia di persona, che integra una ipotesi di simulazione relativa del contratto, deve essere provata mediante la dimostrazione della partecipazione, all'accordo simulatorio, di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, e dunque nella specie dell'interponente attore, dell'interposto convenuto e della terza venditrice.
Era pacifico in causa che a latere della compravendita immobiliare d.d. 07.12.2000 non era stato, invece, formalizzato per iscritto alcun trilaterale accordo simulatorio.
Era, dunque, certo che mancava il negozio dissimulato sottoscritto dall'attore interponente, sicché il trasferimento immobiliare non poteva spiegare effetto nella sua sfera giuridica per il difetto del requisito strutturale della forma scritta ad
substantiam dell'atto (artt. 1414 e 1350 c.c.).
Sotto il profilo istruttorio il Tribunale ha anche osservato che l'accordo simulatorio era soggetto all'obbligo della forma scritta anche ad probationem e ciò per il disposto dell'art. 1417
c.c., e su questo rilievo ha escluso l'ammissibilità della prova per interpello e per testi nonché per presunzioni offerta dall'attore.
4. Ha impugnato questa pronuncia l'attore soccombente
8 con citazione notificata il 26.07.2023 recante tre motivi d'impugnazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
11.06.2025.
5. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Idoneità e
comunque sufficienza degli elementi probatori già acquisiti per la
dimostrazione della proprietà effettiva e reale in capo al dott.
dell'appartamento di Corvara. Erronea Parte_1
applicazione degli artt. 1414 c.c. e seguenti, nonché dell'art. 115
c.p.c. (principio della non contestazione)”.
Deduce in premessa l'appellante che “la motivazione si
fonda esclusivamente su una ragione: in sostanza si dice che per
avere la prova della simulazione parziale di un contratto, ai sensi
dell'art. 1417 c.c., la eventuale controdichiarazione è soggetta
alla forma scritta ad probationem;
che nella specie non è stata
prodotta”.
Egli oppone che nella specie l'effettiva titolarità del diritto di proprietà ben poteva essere dimostrata anche in assenza della controscrittura firmata da tutte le parti dell'accordo simulatorio e lamenta, pertanto, che il Tribunale ha erroneamente mancato di valorizzare le circostanze da lui allegate, documentate e, peraltro, avversariamente nemmeno contestate, alla luce delle quali emergeva univocamente che
9 l'intestazione dell'immobile al figlio era meramente fittizia e che l'effettivo proprietario era il genitore che ne aveva pagato il prezzo.
In particolare, egli ribadisce la concludenza degli elementi indiziari già dedotti in primo grado, vale a dire l'esistenza del vincolo provinciale che impediva l'acquisto immobiliare ai non residenti in provincia di Bolzano, il trasferimento della residenza del figlio per consentirgli di intestarsi la proprietà
dell'alloggio, l'avere il genitore sottoscritto il contratto preliminare di acquisto del bene ed interamente pagato il prezzo, l'avere questi sostenuto i relativi costi per la ristrutturazione e per la conservazione nonché gli esborsi per consentirne il godimento a tutta la famiglia.
Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato: “In
subordine – erroneità e quindi nullità della sentenza per avere
falsamente ed erroneamente applicati gli articoli 1414 e seguenti
e in ispecie l'articolo 1417 c.c.. Omessa applicazione degli artt.
2724 c.c., art. 228 c.p.c. e 2730 c.c. e segg., nonché dell'art. 115
c.p.c. alinea. Illegittima mancata ammissione delle prove
testimoniali e dell'interpello formale”.
Con questo mezzo l'appellante censura la statuizione con la quale il Tribunale, dato atto che non esisteva una controscrittura ricognitiva della volontà delle parti di concludere un accordo simulatorio e che l'attore non aveva nemmeno allegato di esserne sprovvisto per avere incolpevolmente
10 smarrito tale documento (art. 2725-2724 n. 3 c.c.), ha escluso che sul tema fosse ammissibile l'assunzione della prova per interpello formale e per testi.
Egli oppone che, per il disposto dell'art. 1417 c.c., con riguardo alla dimostrazione dell'accordo simulatorio il limite probatorio riguarda unicamente la prova testimoniale e non invece quella per interpello formale che, dunque, nella specie andava senz'altro ammessa.
Sempre con riguardo alla questione dell'inesistenza della controscrittura richiesta ad probationem dell'accordo simulatorio, l'appellante sostiene che siano applicabili gli artt.
2725 c.c. e 2724 n. 2, sicché sarebbe consentito derogare al divieto della prova testimoniale quando il contraente, nella specie l'attore, si è trovato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.
L'appellante prosegue affermando per la prima volta nel presente giudizio d'impugnazione che, atteso il clima di concordia familiare al tempo dell'intestazione in capo al figlio della proprietà immobiliare, egli si sarebbe trovato nell'impossibilità morale di esigere la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si riconosceva che il vero proprietario era il genitore.
Completa il motivo d'impugnazione la produzione, anche questa volta soltanto nel presente giudizio d'appello, di una dichiarazione sottoscritta il 21.07.2023, quindi dopo la
11 pubblicazione della sentenza impugnata, da tale CP_2
legale rappresentante della venditrice Talbau s.r.l., il
[...]
quale conferma che l'intestazione della proprietà immobiliare in capo al convenuto/appellato era avvenuta per eludere il vincolo provinciale che per dieci anni ne impediva l'acquisto ai non residenti nella provincia di Bolzano.
I due motivi d'impugnazione che, per motivi di connessione, possono essere trattati congiuntamente vanno disattesi per le seguenti considerazioni.
6. È dirimente osservare come il Tribunale abbia motivato il rigetto della domanda di simulazione proposta dall'attore non soltanto sul piano probatorio e cioè rilevando, in applicazione del disposto dell'art. 1417 c.c., l'assenza della prova scritta dell'accordo simulatorio.
Prioritariamente il Tribunale ha affermato testualmente quanto segue.
“Occorre preliminarmente osservare che, secondo costante
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 4071/2008, 6262/2017),
nel caso - come quello di specie – di allegazione della simulazione
relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto
necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione
della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da
quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali
all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma
anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt.
12 1414, co. 2 e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di
sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente
voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla
quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un
contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Poiché nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del
contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in
via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto,
l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora
necessariamente partecipare all'atto dissimulato, tale ultimo atto
deve presentare, quanto meno il requisito dell'accordo e della
sottoscrizione”.
Questa motivazione è tratta da C. n. 18048/2022 della quale si trascrivono i seguenti ulteriori passaggi testuali.
“La giurisprudenza di questa Corte, nel richiedere una
integrazione ab externo, sul piano della forma, dell'atto
apparente, muove dalla constatazione che l'operazione nascosta
vede il coinvolgimento di un soggetto estraneo a quello palese.
Mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo,
considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di
sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a
sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto
dissimulato; nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del
contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in
via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto,
13 l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora
necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che
quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito
dell'accordo e della sottoscrizione.
A venire in rilievo - si afferma - non è una semplice
questione di prova documentale dell'accordo simulatorio, che in
sè ben potrebbe essere formata successivamente e anche a
distanza di tempo dal negozio simulato;
quanto, piuttosto, una
questione legata alla forma del diverso contratto regolatore del
rapporto celato.
Nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona, il negozio
fra terzo contraente ed interposto, anche se è stato stipulato per
iscritto e si presenta conforme alla forma necessaria per il suo
tipo, non è conforme all'esigenza della forma scritta, in relazione
all'effetto che, secondo il reale intento delle parti, dovrebbe
realizzarsi fra terzo contraente ed interponente. L'atto simulato è
sottoscritto dall'interposto, non dall'interponente, per cui le
dichiarazioni negoziali non sono riferibili all'interponente, come
destinatario ed autore di esse.
Nel contratto dissimulato compare un soggetto in più
(l'interponente) rispetto al contratto simulato (nel quale
intervengono l'interposto e il terzo): di qui l'esigenza che il
requisito formale venga rispettato da tutte le dichiarazioni dei tre
soggetti coinvolti (e quindi anche dall'interponente, la cui
dichiarazione di volontà non sarebbe altrimenti adeguatamente
14 rivestita).
In caso di interposizione fittizia di persona si applica l'art.
1414 c.c., comma 2, interpretato nel senso che il requisito di
forma deve essere posseduto dal contratto dissimulato, con
conseguenze anche in tema di prova della simulazione”.
7. È chiaro, dunque, che il Tribunale ha disatteso la domanda di simulazione perché, prima ancora che essere preclusa ai sensi dell'art. 1417 c.c. la prova per interpello, per testi e per presunzioni dell'accordo simulatorio, era certa, per comune ammissione delle parti, l'inesistenza del contratto di vendita immobiliare dissimulato sottoscritta ai sensi dell'art. 1350 c.c., tra l'altro, proprio dall'attore asserito interponente.
Pertanto, per il disposto dell'art. 1414, 2 comma, c.c., la mancanza del contratto dissimulato sottoscritto da tutte le parti dell'accordo simulatorio, vale a dire dalla contraente venditrice
(Talbau s.r.l.), dall'interponente (attore/appellante) e dall'interposto (convenuto/appellato), impediva l'effetto traslativo diretto ed immediato della proprietà immobiliare nella sfera giuridica dell'attore in simulazione che, dunque, non poteva rivendicare per sé il diritto dominicale.
In sintesi, quindi, la decisione del Tribunale afferma che la forma scritta rispetto all'accordo simulatorio vale come ineludibile connotazione della prova, mentre rispetto all'accordo dissimulato traslativo di diritti reali immobiliari, si configura come requisito ad substantiam, vale a dire come elemento
15 strutturale del contratto in assenza del quale questo è nullo e come tale improduttivo di effetti.
8. Nessuna ragione di critica l'appellante ha mosso contro questa ratio decidendi, che, da sola, vale a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda di simulazione con la quale in primo grado egli ha chiesto, allegando una compravendita dissimulata conclusa in esecuzione di un accordo simulatorio,
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili controversi.
Che l'appellante non abbia inteso impugnare il menzionato capo decisorio si desume chiaramente dallo stesso testo dell'atto di citazione in appello.
“È stata accolta in pieno la tesi della parte convenuta in
primo grado che ha sempre sostenuto che, in mancanza di una
controdichiarazione scritta che comprovi l'accordo simulatorio,
l'attore è carente di prova relativamente agli assunti sostenuti
con l'azione civile proposta e quindi questa va respinta.
La motivazione è tutta qui.” (cfr. p. 5 dell'atto di citazione in appello).
Come detto, il Tribunale ha, di contro, disatteso la domanda di accertamento della proprietà immobiliare prioritariamente in ragione della circostanza ammessa dalle stesse parti contendenti che la dissimulata compravendita conclusa dall'attore interponente era priva dell'elemento strutturale della forma scritta ad substantiam (artt. 1414, 2
16 comma, e 1350 c.c.) e come tale totalmente improduttiva di effetti.
Affrontando il diverso tema dell'accordo simulatorio il
Tribunale ha in più osservato che per il disposto dell'art. 1417
c.c. ne era preclusa la prova per interpello, per testi e per presunzioni.
Si è, pertanto, formato il giudicato interno sul primo dei due capi decisori non impugnato dall'appellante che, come detto, vale da solo a giustificare il rigetto dell'attorea domanda di simulazione, senza quindi necessità di trattare tutte le doglianze – comprese quella di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1417 c.c. - con le quali il Tribunale è stato criticato per non aver dato ingresso ai mezzi istruttori offerti per dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio.
9. Per completare la trattazione del tema afferente alla prova della dissimulata vendita del compendio immobiliare all'attore/appellante vale il rinvio ai seguenti precedenti di legittimità.
C. n. 2816/1986: “In ipotesi di simulazione relativa per
interposizione fittizia di persona di contratto per il quale sia
necessaria la forma scritta "ad substantiam", la prova per testi
del contratto dissimulato è regolata dall'art. 2725 cod. civ., a cui
l'art. 1414 secondo comma cod. civ. non apporta alcuna deroga,
e, pertanto, può essere data, in sostituzione dello scritto, solo
previa dimostrazione della preesistenza del documento e della
17 sua incolpevole perdita”.
C. n. 6262/2017: “In tema di prova della simulazione di
una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma
scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione
osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a
dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la
confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti,
non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il
contratto diverso da quello apparentemente voluto;
viceversa, ove
sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto,
l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti,
perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza
della compravendita”.
9. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “In via del
tutto subordinata: si chiede la condanna del convenuto Dottor
a corrispondere all'odierno appellante, Controparte_1
in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento ovvero di
arricchimento senza causa che si propone ai sensi dell'art. 2041
codice civile la somma corrispondente al prezzo di costo
dell'appartamento di Colfosco, corrisposto in concreto dall'attore,
alla parte venditrice, sia per quanto riguarda gli acconti, sia per
quanto riguarda il saldo, sia per tutte le rate del mutuo, pagate
dall'appellante”.
La domanda, per la prima volta introdotta nel presente giudizio d'impugnazione, va disattesa per le seguenti
18 considerazioni.
10. Secondo C. n. 26694/2020: “La domanda di
arricchimento senza causa può essere proposta anche per la
prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle
medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado”.
Assume l'appellante di aver documentato in primo grado gli esborsi sostenuti per l'acquisto degli immobili rivendicati con la domanda di simulazione, sicché, per l'ipotesi che non venisse riconosciuto sugli stessi il proprio diritto di proprietà, le circostanze addotte per dimostrare l'acquisto del diritto dominicale andrebbero nondimeno apprezzate, nel presente giudizio di appello, come fatti costitutivi del diritto di credito ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sennonché di contro vale obiettare come l'azione di arricchimento senza causa implica l'allegazione e l'accertamento dell'impoverimento dell'attore e la corrispondente locupletazione conseguita dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida.
L'azione di simulazione relativa per interposizione fittizia di persone ha, invece, ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare da parte dell'attore quale conseguenza del fatto costitutivo dato da un dissimulato atto traslativo del diritto reale concluso in esecuzione di un accordo simulatorio.
Nella specie il pagamento del prezzo dell'immobile, del
19 quale ora l'appellante chiede la ripetizione sub specie di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, è stato dedotto in primo grado non già come fatto primario, cioè quale elemento costitutivo di un diritto di credito, ma come fatto secondario, vale a dire come circostanza dedotta con mera funzione probatoria rispetto all'acquisto derivativo del diritto di proprietà immobiliare.
La domanda di arricchimento senza causa non si basa perciò sulle medesime circostanze di fatto dall'attore dedotte in primo grado per sostanziare la domanda di simulazione.
Essa è, pertanto, inammissibile in quanto introdotta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
11. Per le esposte ragioni l'impugnazione va interamente disattesa.
Secondo il criterio della soccombenza, va confermata la regolazione delle spese statuita in primo grado e, inoltre, vanno addebitate all'appellante anche quelle del presente giudizio d'impugnazione.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi per un valore di causa di € 337.068,42 pari a quello attribuito dallo stesso attore/appellante agli immobili rivendicati nonché pari al credito fatto, subordinatamente, valere con l'azione d'ingiustificato arricchimento.
Nella liquidazione si tiene conto anche della fase di trattazione, avendo l'appellante chiesto che l'udienza ex art. 350
20 c.p.c. venisse celebrata in presenza delle parti allo scopo di tentare di conciliarle.
12. L'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c..
Afferma C. s.u. n. 9912/2018: “La responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di
quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non
richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur
sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della
parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non
essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle
tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo
complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere
dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta,
come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto
vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la
manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione”.
In verità, al di là dell'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, l'appellante con la proposizione dell'impugnazione ha promosso nei confronti del convenuto
21 anche l'azione di ingiustificato arricchimento, l'inammissibilità
della quale, per le ragioni esposte al punto 10 della presente motivazione, non è manifestamente evidente.
Pertanto, la valutazione dell'impugnazione nel suo complesso impedisce di imputare all'appellante una condotta abusiva.
13. Va, infine, richiamata C. n. 12444/2000:
“La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai
sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. deve essere ordinata dal
giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto
della domanda medesima”.
Conseguentemente, va disposta, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda di simulazione tavolarmente annotata a peso degli immobili distinti come pp.mm. 6 e 10 della p.ed. 322 in P.T. 313/II C.C.
Colfosco.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 507/2023 d.d. 26.06.2023 del Tribunale di Bolzano
così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado che si liquidano, nel loro
[...]
22 intero ammontare, nell'importo complessivo di € 23.136,85 oltre
IVA, CAP;
3. dispone, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda di simulazione tavolarmente annotata a peso degli immobili distinti come pp.mm. 6 e 10
della p.ed. 322 in P.T. 313/II C.C. Colfosco;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 16.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 136/2023 R.G.
promossa
da
, nato a [...] – Riposto (CT) il 1.01.1942, Parte_1
residente a [...], assistito e rappresentato
- come da procura in calce all'atto di citazione in appello su foglio separato- dall'avv. Giorgio Bacchelli (c.f. ( C.F._1
), con studio in Bologna, Via Solferino n. 15, nonchè
[...]
dall'avv. Francesco Pedratscher (c.f. CodiceFiscale_2
con Studio in La Villa (BZ), via Colz 28 B presso il quale è
elettivamente domiciliato,
1 - appellante -
contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] e residente a Corvara in Badia
(BZ), Fraz. Colfosco, in Strada Pecëi n. 23, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado dall'Avv. Nicolò Manzini
(C.F. ) del Foro di Verona, con domicilio C.F._4
presso lo studio del medesimo avvocato in Verona, Lungadige
Panvinio, 1.
- appellato -
Oggetto: azione di simulazione, arricchimento senza causa
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Respinta ogni diversa istanza, in totale accoglimento di questo appello, dichiararsi la nullità e quindi illegittimità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 27
giugno 2023, e di conseguenza:
A) In accoglimento del motivo di appello indicato al punto uno della narrativa di questo atto, respinta ogni diversa istanza,
riformarsi totalmente la sentenza del Tribunale di Bolzano e dichiararsi che l'atto di compravendita effettuato con scrittura privata autenticata dal notaio Dr di Bolzano, in Persona_1
2 data 7.12. 2000, repertorio numero 81 515, stipulato tra la società venditrice Talbau srl da un lato e, dall'altro, dal convenuto , relativo all'immobile de Controparte_1
quo, costituisce atto relativamente simulato essendo stato indicato il nome dell'acquirente in Controparte_1
invece del dr. Si indicano i dati catastali esatti Parte_1
dell'immobile in questione:
- Porzione di immobile facente parte del condominio denominato 'Ciasa Mariata' sito nel comune di Corvara
(Bolzano), Frazione Colfosco, Strada Pecei n. 25, più
esattamente l'appartamento posto al piano terra, che viene così
descritto:
p.m. 6 e 10 della p. ed. 322 in P.T. 313/II C.C. Colfosco.
Detti immobili sono iscritti al Catasto Urbano alla part. 1002509, Foglio 11, come segue:
- p.m. 6: sub 6, cat. A/2, cl. 1, cons. 5,5, rendita L. 1.320.000
- p.m. 10: sub 10, Cat C/6, cl. 1, mq. 11, rendita L 64.900.
Conseguentemente si richiede declaratoria che in realtà
l'immobile è di proprietà effettiva dell'appellante e Parte_1
solo per le ragioni indicate in causa e cioè per il cosiddetto vincolo decennale, è stato formalmente, ma simulatamente,
intestato al figlio del medesimo e odierno appellato CP_1
[...]
Dichiararsi comunque che tale immobile è stato, fin dalla data della scrittura 7. 12. 2000, e lo è tuttora, di effettiva proprietà
3 dell'appellante Parte_1
Con ogni conseguenza in ordine all'iscrizione al Tavolare e/ o altra necessaria.
B) in linea subordinata, in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto due della narrativa, dichiarata la nullità della sentenza per le ragioni ivi indicate, e quindi dichiarata l'illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali e soprattutto dell'interrogatorio formale richiesti, ammettersi gli stessi secondo le indicazioni formulate nel predetto cap. due di questo atto di appello.
E quindi ammettersi i capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria numero due e in quella successiva numero tre nel giudizio di primo grado, con i testi indicati in entrambe le memorie, nonché con ammissione dell'interrogatorio formale sugli stessi capitoli. Espletate tali prove, si chiede accogliersi le conclusioni già indicate al precedente capo A in ordine alla declaratoria che l'appellante è l'effettivo proprietario dell'appartamento di Colfosco fin dalla data dell'atto di compravendita.
C) In linea ulteriormente subordinata, accogliersi il motivo d'appello numero tre sopra indicato nella narrativa di questo atto, e quindi, per effetto dell'azione di ingiustificato arricchimento qui proposta, dichiararsi tenuto e condannarsi l'appellato al pagamento di tutte le Controparte_1
somme indicate in tale capitolo e che qui riassuntivamente si
4 indicano in euro 337.068,42, salvo quelle somme diverse che verranno ritenute di giustizia. Oltre al danno da svalutazione monetaria dalla data degli esborsi al saldo e oltre agli interessi legali dalla richiesta al saldo.
D) Annullarsi e riformarsi la sentenza anche in punto condanna del dr al pagamento delle spese processuali del Parte_1
giudizio di primo grado, con declaratoria di condanna dell'appellato al rimborso / pagamento Controparte_1
della somma di euro 13.118,95 corrisposta dall'odierno appellante a conclusione del giudizio di primo grado (in data
6.07.2023), pagamento effettuato con ogni riserva. Oltre
interessi dalla sentenza al saldo.
E) con vittoria di spese di questo grado di giudizio, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese forfetizzate.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita così giudicare,
I In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
507/2023 del Tribunale di Bolzano, siccome proposto in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
II Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 507/2023 del Parte_1
Tribunale di Bolzano;
III In ogni caso:
5 III.1 Confermarsi integralmente la sentenza n. 507/2023
emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dott.ssa Silvia Rosà a definizione del giudizio n. 3379/2021 RG.;
III.2 Condannarsi il Sig. al risarcimento in favore Parte_1
del Sig. dei danni per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. quantificati nella misura di Euro
10.000,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
III.3 Ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata da parte attrice;
III.4 Condannarsi parte appellante alla rifusione in favore di di compensi e spese, anche generali, Controparte_1
rimborso forfettario (15%) ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e seguenti modifiche, oltre IVA e CPA come per legge, del secondo grado di giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.10.2021 Pt_1
ha evocato in giudizio il figlio
[...] Controparte_1
innanzi al Tribunale di Bolzano ed ha chiesto che venisse accertata la simulazione, per interposizione fittizia di persona,
della compravendita rogitata il 07.12.2000 con la quale la venditrice Talbau s.r.l. aveva trasferito al convenuto la proprietà
di un appartamento con garage nel comune di Colfosco e, di conseguenza, ha chiesto che venisse dichiarato che i suddetti immobili gli appartenevano avendone egli pagato il prezzo di
6 acquisto.
Ha dedotto l'attore che, al tempo della compravendita, a peso dei predetti immobili era tavolarmente annotato il vincolo previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 1/78 che, per la durata di un decennio, ne consentiva l'acquisto ai soli residenti nella provincia di Bolzano.
D'accordo con la sua famiglia e dunque con il suo genitore, il convenuto aveva, pertanto, trasferito in provincia di
Bolzano la propria residenza così da potersi fittiziamente intestare l'acquisto della proprietà immobiliare eludendo gli effetti del vincolo.
Sostanziava l'allegazione che la formale intestazione dell'alloggio era meramente fittizia e che il vero proprietario era il genitore la circostanza che questi aveva sottoscritto il preliminare di compravendita, aveva versato alla venditrice l'acconto sul prezzo nonché le rate del mutuo contratto per pagare il saldo.
Dimostrava, altresì, la simulazione il fatto che egli aveva provveduto a proprie spese a rifinire ed arredare l'immobile oltre a sostenere tutti gli esborsi necessari per assicurane la conservazione nonché garantirne il godimento da parte di tutta la famiglia CP_1
2. Il convenuto si è costituito ed ha contestato la pretesa dell'attore.
3. Il Tribunale, senza dare ingresso alla prova per
7 interpello formale del convenuto e per testi, ha deciso la causa sulla base delle acquisite evidenze documentali con la sentenza n. 507 pubblicata il 27.06.2023 ed ha disatteso la domanda dell'attore gravandolo delle spese del grado.
Il Tribunale ha affermato che l'interposizione fittizia di persona, che integra una ipotesi di simulazione relativa del contratto, deve essere provata mediante la dimostrazione della partecipazione, all'accordo simulatorio, di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, e dunque nella specie dell'interponente attore, dell'interposto convenuto e della terza venditrice.
Era pacifico in causa che a latere della compravendita immobiliare d.d. 07.12.2000 non era stato, invece, formalizzato per iscritto alcun trilaterale accordo simulatorio.
Era, dunque, certo che mancava il negozio dissimulato sottoscritto dall'attore interponente, sicché il trasferimento immobiliare non poteva spiegare effetto nella sua sfera giuridica per il difetto del requisito strutturale della forma scritta ad
substantiam dell'atto (artt. 1414 e 1350 c.c.).
Sotto il profilo istruttorio il Tribunale ha anche osservato che l'accordo simulatorio era soggetto all'obbligo della forma scritta anche ad probationem e ciò per il disposto dell'art. 1417
c.c., e su questo rilievo ha escluso l'ammissibilità della prova per interpello e per testi nonché per presunzioni offerta dall'attore.
4. Ha impugnato questa pronuncia l'attore soccombente
8 con citazione notificata il 26.07.2023 recante tre motivi d'impugnazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
11.06.2025.
5. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Idoneità e
comunque sufficienza degli elementi probatori già acquisiti per la
dimostrazione della proprietà effettiva e reale in capo al dott.
dell'appartamento di Corvara. Erronea Parte_1
applicazione degli artt. 1414 c.c. e seguenti, nonché dell'art. 115
c.p.c. (principio della non contestazione)”.
Deduce in premessa l'appellante che “la motivazione si
fonda esclusivamente su una ragione: in sostanza si dice che per
avere la prova della simulazione parziale di un contratto, ai sensi
dell'art. 1417 c.c., la eventuale controdichiarazione è soggetta
alla forma scritta ad probationem;
che nella specie non è stata
prodotta”.
Egli oppone che nella specie l'effettiva titolarità del diritto di proprietà ben poteva essere dimostrata anche in assenza della controscrittura firmata da tutte le parti dell'accordo simulatorio e lamenta, pertanto, che il Tribunale ha erroneamente mancato di valorizzare le circostanze da lui allegate, documentate e, peraltro, avversariamente nemmeno contestate, alla luce delle quali emergeva univocamente che
9 l'intestazione dell'immobile al figlio era meramente fittizia e che l'effettivo proprietario era il genitore che ne aveva pagato il prezzo.
In particolare, egli ribadisce la concludenza degli elementi indiziari già dedotti in primo grado, vale a dire l'esistenza del vincolo provinciale che impediva l'acquisto immobiliare ai non residenti in provincia di Bolzano, il trasferimento della residenza del figlio per consentirgli di intestarsi la proprietà
dell'alloggio, l'avere il genitore sottoscritto il contratto preliminare di acquisto del bene ed interamente pagato il prezzo, l'avere questi sostenuto i relativi costi per la ristrutturazione e per la conservazione nonché gli esborsi per consentirne il godimento a tutta la famiglia.
Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato: “In
subordine – erroneità e quindi nullità della sentenza per avere
falsamente ed erroneamente applicati gli articoli 1414 e seguenti
e in ispecie l'articolo 1417 c.c.. Omessa applicazione degli artt.
2724 c.c., art. 228 c.p.c. e 2730 c.c. e segg., nonché dell'art. 115
c.p.c. alinea. Illegittima mancata ammissione delle prove
testimoniali e dell'interpello formale”.
Con questo mezzo l'appellante censura la statuizione con la quale il Tribunale, dato atto che non esisteva una controscrittura ricognitiva della volontà delle parti di concludere un accordo simulatorio e che l'attore non aveva nemmeno allegato di esserne sprovvisto per avere incolpevolmente
10 smarrito tale documento (art. 2725-2724 n. 3 c.c.), ha escluso che sul tema fosse ammissibile l'assunzione della prova per interpello formale e per testi.
Egli oppone che, per il disposto dell'art. 1417 c.c., con riguardo alla dimostrazione dell'accordo simulatorio il limite probatorio riguarda unicamente la prova testimoniale e non invece quella per interpello formale che, dunque, nella specie andava senz'altro ammessa.
Sempre con riguardo alla questione dell'inesistenza della controscrittura richiesta ad probationem dell'accordo simulatorio, l'appellante sostiene che siano applicabili gli artt.
2725 c.c. e 2724 n. 2, sicché sarebbe consentito derogare al divieto della prova testimoniale quando il contraente, nella specie l'attore, si è trovato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.
L'appellante prosegue affermando per la prima volta nel presente giudizio d'impugnazione che, atteso il clima di concordia familiare al tempo dell'intestazione in capo al figlio della proprietà immobiliare, egli si sarebbe trovato nell'impossibilità morale di esigere la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si riconosceva che il vero proprietario era il genitore.
Completa il motivo d'impugnazione la produzione, anche questa volta soltanto nel presente giudizio d'appello, di una dichiarazione sottoscritta il 21.07.2023, quindi dopo la
11 pubblicazione della sentenza impugnata, da tale CP_2
legale rappresentante della venditrice Talbau s.r.l., il
[...]
quale conferma che l'intestazione della proprietà immobiliare in capo al convenuto/appellato era avvenuta per eludere il vincolo provinciale che per dieci anni ne impediva l'acquisto ai non residenti nella provincia di Bolzano.
I due motivi d'impugnazione che, per motivi di connessione, possono essere trattati congiuntamente vanno disattesi per le seguenti considerazioni.
6. È dirimente osservare come il Tribunale abbia motivato il rigetto della domanda di simulazione proposta dall'attore non soltanto sul piano probatorio e cioè rilevando, in applicazione del disposto dell'art. 1417 c.c., l'assenza della prova scritta dell'accordo simulatorio.
Prioritariamente il Tribunale ha affermato testualmente quanto segue.
“Occorre preliminarmente osservare che, secondo costante
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 4071/2008, 6262/2017),
nel caso - come quello di specie – di allegazione della simulazione
relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto
necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione
della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da
quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali
all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma
anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt.
12 1414, co. 2 e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di
sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente
voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla
quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un
contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Poiché nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del
contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in
via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto,
l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora
necessariamente partecipare all'atto dissimulato, tale ultimo atto
deve presentare, quanto meno il requisito dell'accordo e della
sottoscrizione”.
Questa motivazione è tratta da C. n. 18048/2022 della quale si trascrivono i seguenti ulteriori passaggi testuali.
“La giurisprudenza di questa Corte, nel richiedere una
integrazione ab externo, sul piano della forma, dell'atto
apparente, muove dalla constatazione che l'operazione nascosta
vede il coinvolgimento di un soggetto estraneo a quello palese.
Mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo,
considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di
sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a
sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto
dissimulato; nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del
contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in
via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto,
13 l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora
necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che
quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito
dell'accordo e della sottoscrizione.
A venire in rilievo - si afferma - non è una semplice
questione di prova documentale dell'accordo simulatorio, che in
sè ben potrebbe essere formata successivamente e anche a
distanza di tempo dal negozio simulato;
quanto, piuttosto, una
questione legata alla forma del diverso contratto regolatore del
rapporto celato.
Nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona, il negozio
fra terzo contraente ed interposto, anche se è stato stipulato per
iscritto e si presenta conforme alla forma necessaria per il suo
tipo, non è conforme all'esigenza della forma scritta, in relazione
all'effetto che, secondo il reale intento delle parti, dovrebbe
realizzarsi fra terzo contraente ed interponente. L'atto simulato è
sottoscritto dall'interposto, non dall'interponente, per cui le
dichiarazioni negoziali non sono riferibili all'interponente, come
destinatario ed autore di esse.
Nel contratto dissimulato compare un soggetto in più
(l'interponente) rispetto al contratto simulato (nel quale
intervengono l'interposto e il terzo): di qui l'esigenza che il
requisito formale venga rispettato da tutte le dichiarazioni dei tre
soggetti coinvolti (e quindi anche dall'interponente, la cui
dichiarazione di volontà non sarebbe altrimenti adeguatamente
14 rivestita).
In caso di interposizione fittizia di persona si applica l'art.
1414 c.c., comma 2, interpretato nel senso che il requisito di
forma deve essere posseduto dal contratto dissimulato, con
conseguenze anche in tema di prova della simulazione”.
7. È chiaro, dunque, che il Tribunale ha disatteso la domanda di simulazione perché, prima ancora che essere preclusa ai sensi dell'art. 1417 c.c. la prova per interpello, per testi e per presunzioni dell'accordo simulatorio, era certa, per comune ammissione delle parti, l'inesistenza del contratto di vendita immobiliare dissimulato sottoscritta ai sensi dell'art. 1350 c.c., tra l'altro, proprio dall'attore asserito interponente.
Pertanto, per il disposto dell'art. 1414, 2 comma, c.c., la mancanza del contratto dissimulato sottoscritto da tutte le parti dell'accordo simulatorio, vale a dire dalla contraente venditrice
(Talbau s.r.l.), dall'interponente (attore/appellante) e dall'interposto (convenuto/appellato), impediva l'effetto traslativo diretto ed immediato della proprietà immobiliare nella sfera giuridica dell'attore in simulazione che, dunque, non poteva rivendicare per sé il diritto dominicale.
In sintesi, quindi, la decisione del Tribunale afferma che la forma scritta rispetto all'accordo simulatorio vale come ineludibile connotazione della prova, mentre rispetto all'accordo dissimulato traslativo di diritti reali immobiliari, si configura come requisito ad substantiam, vale a dire come elemento
15 strutturale del contratto in assenza del quale questo è nullo e come tale improduttivo di effetti.
8. Nessuna ragione di critica l'appellante ha mosso contro questa ratio decidendi, che, da sola, vale a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda di simulazione con la quale in primo grado egli ha chiesto, allegando una compravendita dissimulata conclusa in esecuzione di un accordo simulatorio,
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili controversi.
Che l'appellante non abbia inteso impugnare il menzionato capo decisorio si desume chiaramente dallo stesso testo dell'atto di citazione in appello.
“È stata accolta in pieno la tesi della parte convenuta in
primo grado che ha sempre sostenuto che, in mancanza di una
controdichiarazione scritta che comprovi l'accordo simulatorio,
l'attore è carente di prova relativamente agli assunti sostenuti
con l'azione civile proposta e quindi questa va respinta.
La motivazione è tutta qui.” (cfr. p. 5 dell'atto di citazione in appello).
Come detto, il Tribunale ha, di contro, disatteso la domanda di accertamento della proprietà immobiliare prioritariamente in ragione della circostanza ammessa dalle stesse parti contendenti che la dissimulata compravendita conclusa dall'attore interponente era priva dell'elemento strutturale della forma scritta ad substantiam (artt. 1414, 2
16 comma, e 1350 c.c.) e come tale totalmente improduttiva di effetti.
Affrontando il diverso tema dell'accordo simulatorio il
Tribunale ha in più osservato che per il disposto dell'art. 1417
c.c. ne era preclusa la prova per interpello, per testi e per presunzioni.
Si è, pertanto, formato il giudicato interno sul primo dei due capi decisori non impugnato dall'appellante che, come detto, vale da solo a giustificare il rigetto dell'attorea domanda di simulazione, senza quindi necessità di trattare tutte le doglianze – comprese quella di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1417 c.c. - con le quali il Tribunale è stato criticato per non aver dato ingresso ai mezzi istruttori offerti per dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio.
9. Per completare la trattazione del tema afferente alla prova della dissimulata vendita del compendio immobiliare all'attore/appellante vale il rinvio ai seguenti precedenti di legittimità.
C. n. 2816/1986: “In ipotesi di simulazione relativa per
interposizione fittizia di persona di contratto per il quale sia
necessaria la forma scritta "ad substantiam", la prova per testi
del contratto dissimulato è regolata dall'art. 2725 cod. civ., a cui
l'art. 1414 secondo comma cod. civ. non apporta alcuna deroga,
e, pertanto, può essere data, in sostituzione dello scritto, solo
previa dimostrazione della preesistenza del documento e della
17 sua incolpevole perdita”.
C. n. 6262/2017: “In tema di prova della simulazione di
una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma
scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione
osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a
dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la
confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti,
non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il
contratto diverso da quello apparentemente voluto;
viceversa, ove
sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto,
l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti,
perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza
della compravendita”.
9. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato: “In via del
tutto subordinata: si chiede la condanna del convenuto Dottor
a corrispondere all'odierno appellante, Controparte_1
in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento ovvero di
arricchimento senza causa che si propone ai sensi dell'art. 2041
codice civile la somma corrispondente al prezzo di costo
dell'appartamento di Colfosco, corrisposto in concreto dall'attore,
alla parte venditrice, sia per quanto riguarda gli acconti, sia per
quanto riguarda il saldo, sia per tutte le rate del mutuo, pagate
dall'appellante”.
La domanda, per la prima volta introdotta nel presente giudizio d'impugnazione, va disattesa per le seguenti
18 considerazioni.
10. Secondo C. n. 26694/2020: “La domanda di
arricchimento senza causa può essere proposta anche per la
prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle
medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado”.
Assume l'appellante di aver documentato in primo grado gli esborsi sostenuti per l'acquisto degli immobili rivendicati con la domanda di simulazione, sicché, per l'ipotesi che non venisse riconosciuto sugli stessi il proprio diritto di proprietà, le circostanze addotte per dimostrare l'acquisto del diritto dominicale andrebbero nondimeno apprezzate, nel presente giudizio di appello, come fatti costitutivi del diritto di credito ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sennonché di contro vale obiettare come l'azione di arricchimento senza causa implica l'allegazione e l'accertamento dell'impoverimento dell'attore e la corrispondente locupletazione conseguita dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida.
L'azione di simulazione relativa per interposizione fittizia di persone ha, invece, ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare da parte dell'attore quale conseguenza del fatto costitutivo dato da un dissimulato atto traslativo del diritto reale concluso in esecuzione di un accordo simulatorio.
Nella specie il pagamento del prezzo dell'immobile, del
19 quale ora l'appellante chiede la ripetizione sub specie di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, è stato dedotto in primo grado non già come fatto primario, cioè quale elemento costitutivo di un diritto di credito, ma come fatto secondario, vale a dire come circostanza dedotta con mera funzione probatoria rispetto all'acquisto derivativo del diritto di proprietà immobiliare.
La domanda di arricchimento senza causa non si basa perciò sulle medesime circostanze di fatto dall'attore dedotte in primo grado per sostanziare la domanda di simulazione.
Essa è, pertanto, inammissibile in quanto introdotta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
11. Per le esposte ragioni l'impugnazione va interamente disattesa.
Secondo il criterio della soccombenza, va confermata la regolazione delle spese statuita in primo grado e, inoltre, vanno addebitate all'appellante anche quelle del presente giudizio d'impugnazione.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi per un valore di causa di € 337.068,42 pari a quello attribuito dallo stesso attore/appellante agli immobili rivendicati nonché pari al credito fatto, subordinatamente, valere con l'azione d'ingiustificato arricchimento.
Nella liquidazione si tiene conto anche della fase di trattazione, avendo l'appellante chiesto che l'udienza ex art. 350
20 c.p.c. venisse celebrata in presenza delle parti allo scopo di tentare di conciliarle.
12. L'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c..
Afferma C. s.u. n. 9912/2018: “La responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di
quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non
richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur
sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della
parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non
essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle
tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo
complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere
dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta,
come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto
vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la
manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione”.
In verità, al di là dell'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, l'appellante con la proposizione dell'impugnazione ha promosso nei confronti del convenuto
21 anche l'azione di ingiustificato arricchimento, l'inammissibilità
della quale, per le ragioni esposte al punto 10 della presente motivazione, non è manifestamente evidente.
Pertanto, la valutazione dell'impugnazione nel suo complesso impedisce di imputare all'appellante una condotta abusiva.
13. Va, infine, richiamata C. n. 12444/2000:
“La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai
sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. deve essere ordinata dal
giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto
della domanda medesima”.
Conseguentemente, va disposta, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda di simulazione tavolarmente annotata a peso degli immobili distinti come pp.mm. 6 e 10 della p.ed. 322 in P.T. 313/II C.C.
Colfosco.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 507/2023 d.d. 26.06.2023 del Tribunale di Bolzano
così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado che si liquidano, nel loro
[...]
22 intero ammontare, nell'importo complessivo di € 23.136,85 oltre
IVA, CAP;
3. dispone, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda di simulazione tavolarmente annotata a peso degli immobili distinti come pp.mm. 6 e 10
della p.ed. 322 in P.T. 313/II C.C. Colfosco;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 16.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
23