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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AN
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Cinzia EL (C.F. – PEC: C.F._2
e EF EL (C.F. – PEC: Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in CR alla Email_2
Via Primo Maggio, 39
Appellante
E
(C.F. , in persona del Ministro in carica quale Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempre, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN (C.F. – PEC: , elettivamente P.IVA_2 Email_3 domiciliato ex lege presso gli uffici di quest'ultima in AN alla Via G. da Fiore, 34
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di AN, sezione civile, e pubblicata in data 27.05.2022, resa nella causa civile iscritta la R.G. N. 997/2011 e pertanto:
- condannare il , in persona del Suo Ministro Pro tempore, CF: Controparte_1
, con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.5, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
AN alla Via G. Da Fiore c/o l'Avvocatura dello Stato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a risarcire tutti i danni patiti e patienti dall'odierna appellata, riconoscendo che, come è già documentalmente provato, in stretta dipendenza dei citati eventi trasfusionali, la
IG.ra , ha riportato epatite cronica HCV correlata con significativa attività Parte_1 citolitica, il tutto dovuto a fatto e colpa dell'odierno appellato;
- Per l'effetto condannare il , in persona del Suo Ministro Pro tempore, Controparte_1 all'integrale risarcimento in favore di per tutti i danni psico-fisici, comprensivi Parte_1 di morali, biologici e patrimoniali, da lei subiti, quali causa delle trasfusioni avvenute presso i complessi ospedalieri Pugliese di AN e San Giovanni di Dio di CR, per come indicato in narrativa e/o in quella maggiore e/o minore o comunque quella che sarà accertata, oltre agli interessi su somma rivalutata dal giorno dell'insorgenza della malattia o da quando sarà ritenuto.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio in distrazione degli scirventi
Avv.ti Cinzia EL e EF EL, quali anticipatori ex art. 93 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“[…] CHIEDE all'On.le Tribunale adito il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello notificato il 13 dicembre 2022, ha proposto appello Parte_1 avvero la sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di AN in data 23 maggio 2022, pubblicata il 25 maggio 2022, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di infezione HCV contratta a causa di trasfusioni di sangue infetto ricevute (rispettivamente in data 28 novembre 1974 e 25 ottobre 1978, a seguito di ricoveri presso l'Ospedale Civile “A. Pugliese” di AN e l'Ospedale San Giovanni di Dio di CR), sì come scoperto in data 25 settembre 2003, e disposta la compensazione delle spese di lite1. Il Tribunale, operata la ricostruzione e l'individuazione della normativa in materia di emotrasfusione all'epoca dei fatti, disattesa l'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, dalle quali era emersa “l'impossibilità di individuare il nesso eziologico certo tra l'utilizzo di emoderivati e la contrazione dell'infezione di
HCV e la conseguente malattia epatica”.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo così rubricato (e sul quale, più ampiamente, infra): “NEL MERITO ERRONEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO MANCATA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.
Con comparsa depositata il 9 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
: resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
La Corte, all'esito dell'udienza del 10 maggio 2023 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15 maggio 2023 ha rinviato la causa all'udienza del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni rimettendo la valutazione della richiesta di rinnovo della CTU al merito della decisione.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti costituite per come sopra trascritte, la Corte ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
Prima di procedere alla disamina dell'atto di appello, appare utile riportare la parte motivazionale sulla quale è stata fondata la pronuncia reiettiva di primo grado: “Il Ctu dott.
, dopo accurata anamnesi della cartella clinica di ha osservato Persona_1 Parte_1 che non è possibile attribuire con certezza alla emotrasfusione effettuata nel periodo sopraindicato, il ruolo di causa probabile della infezione contratta. Precisa che “ non è possibile risalire al tipo di controllo effettuato sul sangue trasfuso, né ad eventuali valutazioni virologiche;
l'unico modo per farlo, sarebbe risalire ai donatori e testarne la positività per l'HCV, pratica impossibile per il già riferito deterioramento dei registri descritto dalla CMO degli Ospedali di
CR e AN ……pertanto , si conferma … da un punto di vista etiopatogenetico, la
1) rigetta l'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda sollevata dal convenuto per le ragioni CP_1 esposte in parte motiva;
2) rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.” carenza di un nesso eziologico certo tra l'utilizzo di emoderivati e la contrazione dell'infezione di
HCV e la conseguente malattia epatica”-
§2
L'atto di appello contiene dettagliata critica alle affermazioni sopra riportate e costituenti l'essenziale nucleo motivazionale della pronuncia gravata.
La parte impugnante, in particolare, ha lamentato l'erroneità della tesi esposta dal Tribunale di AN, evidenziando che:
- la prova del nesso di causalità tra le emotrasfusioni subite e la malattia riscontrata alla doveva ritenersi fornita attraverso la certificazione rilasciata dalla Pt_1
Commissione Medica Ospedaliera versata in atti;
- risultavano carenti le indicazioni contenute nei referti delle emotrasfusioni ai numeri
6461 e 6491 del 25-26 ottobre 1978 ed omesse quelle del 1974;
- la carenza di indicazioni circa i donatori avrebbe dovuto ridondare a danno del
; CP_1
- l'applicazione del principio della “preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detto del
“più probabile che non”, avrebbe dovuto comportare l'affermazione dell'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la malattia insorta;
- lo stesso consulente tecnico aveva affermato che “si conferma la probabilità del veicolo di contagio rappresentata dagli eventi trasfusionali sia pur non dimostrabili con certezza” (pagina 9 della relazione di CTU).
Ciò posto, la Corte deve primariamente osservare che la motivazione della decisione impugnata non contiene alcuna menzione dei dati documentali versati in atti.
In particolare, è stato omesso l'esame del certificato della competente CMO del 27 gennaio
2004, che così si espresse: “Dalla documentazione a corredo della pratica la signora Parte_1
è stata sottoposta a due trasfusioni in data 28/11/1974 (sacca numero 3465) e in data
[...]
25/11/1978 (sacca numero 1420) rispettivamente a seguito di ricoveri presso l'Ospedale Civile A.
Pugliese di AN e presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio in CR. Donatori di entrambe le sacche irreperibili a causa di infiltrazioni di acqua che hanno deteriorato l'archivio di AN e a causa dell'alluvione nel caso dell'Ospedale Civile San Giovanni di Dio in
CR. Per l'infermità descritta nel giudizio diagnostico, risultano rispettati tutti i criteri previsti per il riconoscimento del nesso causale tra fattori di rischio trasfusioni ematiche e l'infermità in diagnosi, in particolare il criterio patogenetico, cronologico e dell'efficienza lesiva, appare fondato emettere giudizio concessivo favorevole relativamente al nesso di causalità, poiché questa Commissione medica non ha alcun elemento per poter escludere in modo certo ed inequivocabile la negatività dei test virologici di controllo dei donatori delle sacche ematiche trasfuse all'interessato”.
La CMO ha così concluso: “Per ciò che risulta agli atti di questa commissione SI esiste nesso causale tra le trasfusioni con l'infermità: epatite cronica HCV correlata con significativa attività citolitica in pregresso trattamento con ribavirina”.
Mette allora conto osservare che “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto Controparte_1 dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (Cass. Civ. Sez. Un. 6 luglio 2023 n. 19129).
È stato poi specificato che “il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n.
210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione Controparte_1 del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia” (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023).
Da ultimo, merita di essere considerato che “nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del , ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano Controparte_1 risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 16780 del
17/06/2024).
Del tutto censurabile appare allora decisione del Tribunale di AN di non compiere alcuna disamina del predetto documento, senza dunque valorizzarne il contenuto “presuntivo”, e confidando soltanto sulla ellittica conclusione del CTU.
Tanto impone al Collegio di operare una rivisitazione del materiale probatorio raccolto. Non prima, però, di aver sottolineato che versandosi inequivocabilmente in tema di responsabilità aquiliana, gli oneri probatori gravanti sull'attore hanno ad oggetto tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso il nesso di causalità e l'evento dannoso.
E con riferimento al nesso di causalità, è stato affermato il principio secondo il quale l'onere della prova di esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, il che non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale
(incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma)”.
Giova specificare che nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 26091 del 7/09/2023).
Nel caso in esame, la stessa relazione di CTU, pur concludendo nel senso di carenza di dimostrazione del nesso di causalità tra le emotrasfusioni subite e l'insorgenza della epatite cronica HCV correlata secondo quanto sopra riportato, dà conto del fatto che:
a) “le epatiti post trasfusionali sono malattie virali che molto spesso per lungo tempo non danno alcun sintomo e che per tale motivo vengono definite malattie asintomatiche o paucisintomatiche o, secondo terminologia più probabilmente giuridica, lungolatenti”;
b) l'epoca di insorgenza riconducibile alla prima documentazione di positiva attività poi confermata afferisce al ricovero del 23 ottobre 2002;
c) non risulta documentata alcuna condizione precedente di epatopatia precedentemente all'ottobre 2001;
d) compatibile con i dati anamnestici è la tesi circa il fatto che la fonte del contagio avrebbe potuto individuarsi nelle trasfusioni delle tue unità di sangue che a Parte_1
subì a seguito dei ricoveri avvenuti nel novembre 1974 nell'ottobre 1978;
[...]
e) sussiste la probabilità che il veicolo del contagio sia rappresentato dagli eventi trasfusionali “sia pur non dimostrabile con certezza”. Le considerazioni sopra svolte appaiono sufficienti a fondare la tesi della ricorrenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e l'insorgenza della malattia, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza:
1) sussiste compatibilità scientifica tra il veicolo di contagio date dalle trasfusioni e la patologia di cui la è risultata affetta;
Pt_1
2) non risultano documentati ulteriori fattori di rischio;
3) non sono state formulate ipotesi alternative circa la causa della malattia, tantomeno sono state provate.
Si è dunque a cospetto di un'unica causa probabilisticamente prospettabile e riconducibile alle trasfusioni subite negli anni 1974 e 1978.
Tanto appare più che sufficiente per affermare, ai fini che rilevano in questa sede,
l'esistenza del nesso etiopatogenico tra le trasfusioni e la malattia.
§3
E non sussistono elementi per escludere di essere a cospetto di condotta illecita del
; assume infatti rilievo il formante giurisprudenziale in tema di danni da emotrasfusioni. CP_1
Ferma l'affermazione circa la sussistenza di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, è stato affermato che “già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del della , che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del CP_1 CP_1 sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. Civ. Sez. III, 29 settembre 2011 n.
17685).
Val la pena osservare che nella vicenda sottoposta alla cognizione della Suprema Corte, con la sentenza da ultimo citata, veniva in rilievo una trasfusione operata nel corso dell'anno 1973.
Fondato appare dunque l'appello, dovendosi riconoscere la responsabilità del
[...]
in relazione alla insorgenza della patologia diagnosticata alla . CP_1 Pt_2
§4
Le considerazioni che precedono introducono l'ulteriore necessario tema legato alla quantificazione del danno. In ragione della sussunzione dei postumi a titolo di invalidità permanente secondo quanto stimati dal CTU nella misura del 15%, devono allora essere applicate le tabelle del Tribunale di
Milano nella versione più recente.
Vengono allora in rilievo i dati personologici:
- Età della danneggiata alla data di scoperta della malattia (2002): 57 anni
- Percentuale di invalidità permanente:15%
- Danno non patrimoniale risarcibile: € 45.436.
Appare utile osservare che solo alla data di scoperta della malattia deve aversi riguardo quanto alla genesi del diritto al risarcimento, non essendo disponibile alcun dato certo anteriore al manifestarsi circa la sua sussistenza anche a fronte della peculiare natura lungosilente della patologia.
La somma deve essere rivalutata dal 31 dicembre 2024 (convenzionalmente assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 18564 del 13/07/2018).
Va poi specificato che sia nel calcolo del danno biologico permanente che in quello della inabilità temporanea si è considerato il punto delle tabelle al netto del c.d. danno morale, non essendo stata allegata né provata la peculiare sofferenza interiore.
Val la pena ricordare che sostituisce onere del danneggiato provare con tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, anche per presunzioni, le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. Civ. Sez. III,
Ord. n. 15733 del 17/05/2022).
Né appare possibile operare la personalizzazione del danno biologico: costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5984 del
6/03/2025) Sulla somma complessiva derivante dalla quantificazione operata dovranno essere poi calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Non risultano documentate spese vive.
§5
Di contro, merita di essere accolta la richiesta del di disporre la Controparte_1 compensazione tra quanto liquidato a titolo di risarcimento e l'indennizzo sia maturato sia quello ancora corrisposto alla danneggiata ai sensi della legge 210/1992, per come già riconosciuto dai competenti organi ministeriali: “nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_1 il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 32550 del 14/12/2024 (Rv. 673208 - 01)
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal DM 55/ 2014 e dal D
147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 52.000, parametro medio.
Si impone anche la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dalla parte attrice.
Le spese di CTU dovranno essere integralmente sopportate dal soccombente. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di AN in data 23 maggio 2022, pubblicata in data 25 maggio 2022, così dispone:
1) accoglie l'appello e, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore di , che liquida in euro € 45.436, da Parte_1 rivalutare dalla data del 31 dicembre 2024 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, previa compensazione con le somme ottenute e percipiende ai sensi della Legge 210/1992; 2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'attrice che liquida, per il primo grado, in euro 374 per spese vive e in euro 7.616 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 777 per spese vive ed euro 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% IVA e
CPA come per legge, da distrarre in favore degli Avvocati Cinzia EL e EF
EL;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU per come liquidate Controparte_1 in corso di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“ Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata nella causa iscritta al numero 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
La Corte di Appello di AN
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Cinzia EL (C.F. – PEC: C.F._2
e EF EL (C.F. – PEC: Email_1 C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in CR alla Email_2
Via Primo Maggio, 39
Appellante
E
(C.F. , in persona del Ministro in carica quale Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempre, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN (C.F. – PEC: , elettivamente P.IVA_2 Email_3 domiciliato ex lege presso gli uffici di quest'ultima in AN alla Via G. da Fiore, 34
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 748/2022 emessa dal Tribunale di AN, sezione civile, e pubblicata in data 27.05.2022, resa nella causa civile iscritta la R.G. N. 997/2011 e pertanto:
- condannare il , in persona del Suo Ministro Pro tempore, CF: Controparte_1
, con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.5, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
AN alla Via G. Da Fiore c/o l'Avvocatura dello Stato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a risarcire tutti i danni patiti e patienti dall'odierna appellata, riconoscendo che, come è già documentalmente provato, in stretta dipendenza dei citati eventi trasfusionali, la
IG.ra , ha riportato epatite cronica HCV correlata con significativa attività Parte_1 citolitica, il tutto dovuto a fatto e colpa dell'odierno appellato;
- Per l'effetto condannare il , in persona del Suo Ministro Pro tempore, Controparte_1 all'integrale risarcimento in favore di per tutti i danni psico-fisici, comprensivi Parte_1 di morali, biologici e patrimoniali, da lei subiti, quali causa delle trasfusioni avvenute presso i complessi ospedalieri Pugliese di AN e San Giovanni di Dio di CR, per come indicato in narrativa e/o in quella maggiore e/o minore o comunque quella che sarà accertata, oltre agli interessi su somma rivalutata dal giorno dell'insorgenza della malattia o da quando sarà ritenuto.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio in distrazione degli scirventi
Avv.ti Cinzia EL e EF EL, quali anticipatori ex art. 93 c.p.c.”
Per : Controparte_1
“[…] CHIEDE all'On.le Tribunale adito il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello notificato il 13 dicembre 2022, ha proposto appello Parte_1 avvero la sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di AN in data 23 maggio 2022, pubblicata il 25 maggio 2022, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di infezione HCV contratta a causa di trasfusioni di sangue infetto ricevute (rispettivamente in data 28 novembre 1974 e 25 ottobre 1978, a seguito di ricoveri presso l'Ospedale Civile “A. Pugliese” di AN e l'Ospedale San Giovanni di Dio di CR), sì come scoperto in data 25 settembre 2003, e disposta la compensazione delle spese di lite1. Il Tribunale, operata la ricostruzione e l'individuazione della normativa in materia di emotrasfusione all'epoca dei fatti, disattesa l'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda sulla scorta delle risultanze della espletata CTU, dalle quali era emersa “l'impossibilità di individuare il nesso eziologico certo tra l'utilizzo di emoderivati e la contrazione dell'infezione di
HCV e la conseguente malattia epatica”.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo così rubricato (e sul quale, più ampiamente, infra): “NEL MERITO ERRONEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO MANCATA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.
Con comparsa depositata il 9 febbraio 2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
: resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
La Corte, all'esito dell'udienza del 10 maggio 2023 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15 maggio 2023 ha rinviato la causa all'udienza del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni rimettendo la valutazione della richiesta di rinnovo della CTU al merito della decisione.
A seguito di rinvio d'ufficio, all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti costituite per come sopra trascritte, la Corte ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
Prima di procedere alla disamina dell'atto di appello, appare utile riportare la parte motivazionale sulla quale è stata fondata la pronuncia reiettiva di primo grado: “Il Ctu dott.
, dopo accurata anamnesi della cartella clinica di ha osservato Persona_1 Parte_1 che non è possibile attribuire con certezza alla emotrasfusione effettuata nel periodo sopraindicato, il ruolo di causa probabile della infezione contratta. Precisa che “ non è possibile risalire al tipo di controllo effettuato sul sangue trasfuso, né ad eventuali valutazioni virologiche;
l'unico modo per farlo, sarebbe risalire ai donatori e testarne la positività per l'HCV, pratica impossibile per il già riferito deterioramento dei registri descritto dalla CMO degli Ospedali di
CR e AN ……pertanto , si conferma … da un punto di vista etiopatogenetico, la
1) rigetta l'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda sollevata dal convenuto per le ragioni CP_1 esposte in parte motiva;
2) rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.” carenza di un nesso eziologico certo tra l'utilizzo di emoderivati e la contrazione dell'infezione di
HCV e la conseguente malattia epatica”-
§2
L'atto di appello contiene dettagliata critica alle affermazioni sopra riportate e costituenti l'essenziale nucleo motivazionale della pronuncia gravata.
La parte impugnante, in particolare, ha lamentato l'erroneità della tesi esposta dal Tribunale di AN, evidenziando che:
- la prova del nesso di causalità tra le emotrasfusioni subite e la malattia riscontrata alla doveva ritenersi fornita attraverso la certificazione rilasciata dalla Pt_1
Commissione Medica Ospedaliera versata in atti;
- risultavano carenti le indicazioni contenute nei referti delle emotrasfusioni ai numeri
6461 e 6491 del 25-26 ottobre 1978 ed omesse quelle del 1974;
- la carenza di indicazioni circa i donatori avrebbe dovuto ridondare a danno del
; CP_1
- l'applicazione del principio della “preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detto del
“più probabile che non”, avrebbe dovuto comportare l'affermazione dell'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e la malattia insorta;
- lo stesso consulente tecnico aveva affermato che “si conferma la probabilità del veicolo di contagio rappresentata dagli eventi trasfusionali sia pur non dimostrabili con certezza” (pagina 9 della relazione di CTU).
Ciò posto, la Corte deve primariamente osservare che la motivazione della decisione impugnata non contiene alcuna menzione dei dati documentali versati in atti.
In particolare, è stato omesso l'esame del certificato della competente CMO del 27 gennaio
2004, che così si espresse: “Dalla documentazione a corredo della pratica la signora Parte_1
è stata sottoposta a due trasfusioni in data 28/11/1974 (sacca numero 3465) e in data
[...]
25/11/1978 (sacca numero 1420) rispettivamente a seguito di ricoveri presso l'Ospedale Civile A.
Pugliese di AN e presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio in CR. Donatori di entrambe le sacche irreperibili a causa di infiltrazioni di acqua che hanno deteriorato l'archivio di AN e a causa dell'alluvione nel caso dell'Ospedale Civile San Giovanni di Dio in
CR. Per l'infermità descritta nel giudizio diagnostico, risultano rispettati tutti i criteri previsti per il riconoscimento del nesso causale tra fattori di rischio trasfusioni ematiche e l'infermità in diagnosi, in particolare il criterio patogenetico, cronologico e dell'efficienza lesiva, appare fondato emettere giudizio concessivo favorevole relativamente al nesso di causalità, poiché questa Commissione medica non ha alcun elemento per poter escludere in modo certo ed inequivocabile la negatività dei test virologici di controllo dei donatori delle sacche ematiche trasfuse all'interessato”.
La CMO ha così concluso: “Per ciò che risulta agli atti di questa commissione SI esiste nesso causale tra le trasfusioni con l'infermità: epatite cronica HCV correlata con significativa attività citolitica in pregresso trattamento con ribavirina”.
Mette allora conto osservare che “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto Controparte_1 dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (Cass. Civ. Sez. Un. 6 luglio 2023 n. 19129).
È stato poi specificato che “il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n.
210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione Controparte_1 del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia” (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023).
Da ultimo, merita di essere considerato che “nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del , ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano Controparte_1 risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 16780 del
17/06/2024).
Del tutto censurabile appare allora decisione del Tribunale di AN di non compiere alcuna disamina del predetto documento, senza dunque valorizzarne il contenuto “presuntivo”, e confidando soltanto sulla ellittica conclusione del CTU.
Tanto impone al Collegio di operare una rivisitazione del materiale probatorio raccolto. Non prima, però, di aver sottolineato che versandosi inequivocabilmente in tema di responsabilità aquiliana, gli oneri probatori gravanti sull'attore hanno ad oggetto tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso il nesso di causalità e l'evento dannoso.
E con riferimento al nesso di causalità, è stato affermato il principio secondo il quale l'onere della prova di esso può essere assolto anche attraverso presunzioni, il che non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale
(incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma)”.
Giova specificare che nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative
(Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 26091 del 7/09/2023).
Nel caso in esame, la stessa relazione di CTU, pur concludendo nel senso di carenza di dimostrazione del nesso di causalità tra le emotrasfusioni subite e l'insorgenza della epatite cronica HCV correlata secondo quanto sopra riportato, dà conto del fatto che:
a) “le epatiti post trasfusionali sono malattie virali che molto spesso per lungo tempo non danno alcun sintomo e che per tale motivo vengono definite malattie asintomatiche o paucisintomatiche o, secondo terminologia più probabilmente giuridica, lungolatenti”;
b) l'epoca di insorgenza riconducibile alla prima documentazione di positiva attività poi confermata afferisce al ricovero del 23 ottobre 2002;
c) non risulta documentata alcuna condizione precedente di epatopatia precedentemente all'ottobre 2001;
d) compatibile con i dati anamnestici è la tesi circa il fatto che la fonte del contagio avrebbe potuto individuarsi nelle trasfusioni delle tue unità di sangue che a Parte_1
subì a seguito dei ricoveri avvenuti nel novembre 1974 nell'ottobre 1978;
[...]
e) sussiste la probabilità che il veicolo del contagio sia rappresentato dagli eventi trasfusionali “sia pur non dimostrabile con certezza”. Le considerazioni sopra svolte appaiono sufficienti a fondare la tesi della ricorrenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e l'insorgenza della malattia, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza:
1) sussiste compatibilità scientifica tra il veicolo di contagio date dalle trasfusioni e la patologia di cui la è risultata affetta;
Pt_1
2) non risultano documentati ulteriori fattori di rischio;
3) non sono state formulate ipotesi alternative circa la causa della malattia, tantomeno sono state provate.
Si è dunque a cospetto di un'unica causa probabilisticamente prospettabile e riconducibile alle trasfusioni subite negli anni 1974 e 1978.
Tanto appare più che sufficiente per affermare, ai fini che rilevano in questa sede,
l'esistenza del nesso etiopatogenico tra le trasfusioni e la malattia.
§3
E non sussistono elementi per escludere di essere a cospetto di condotta illecita del
; assume infatti rilievo il formante giurisprudenziale in tema di danni da emotrasfusioni. CP_1
Ferma l'affermazione circa la sussistenza di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, è stato affermato che “già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del della , che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del CP_1 CP_1 sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. Civ. Sez. III, 29 settembre 2011 n.
17685).
Val la pena osservare che nella vicenda sottoposta alla cognizione della Suprema Corte, con la sentenza da ultimo citata, veniva in rilievo una trasfusione operata nel corso dell'anno 1973.
Fondato appare dunque l'appello, dovendosi riconoscere la responsabilità del
[...]
in relazione alla insorgenza della patologia diagnosticata alla . CP_1 Pt_2
§4
Le considerazioni che precedono introducono l'ulteriore necessario tema legato alla quantificazione del danno. In ragione della sussunzione dei postumi a titolo di invalidità permanente secondo quanto stimati dal CTU nella misura del 15%, devono allora essere applicate le tabelle del Tribunale di
Milano nella versione più recente.
Vengono allora in rilievo i dati personologici:
- Età della danneggiata alla data di scoperta della malattia (2002): 57 anni
- Percentuale di invalidità permanente:15%
- Danno non patrimoniale risarcibile: € 45.436.
Appare utile osservare che solo alla data di scoperta della malattia deve aversi riguardo quanto alla genesi del diritto al risarcimento, non essendo disponibile alcun dato certo anteriore al manifestarsi circa la sua sussistenza anche a fronte della peculiare natura lungosilente della patologia.
La somma deve essere rivalutata dal 31 dicembre 2024 (convenzionalmente assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 18564 del 13/07/2018).
Va poi specificato che sia nel calcolo del danno biologico permanente che in quello della inabilità temporanea si è considerato il punto delle tabelle al netto del c.d. danno morale, non essendo stata allegata né provata la peculiare sofferenza interiore.
Val la pena ricordare che sostituisce onere del danneggiato provare con tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, anche per presunzioni, le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. Civ. Sez. III,
Ord. n. 15733 del 17/05/2022).
Né appare possibile operare la personalizzazione del danno biologico: costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5984 del
6/03/2025) Sulla somma complessiva derivante dalla quantificazione operata dovranno essere poi calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Non risultano documentate spese vive.
§5
Di contro, merita di essere accolta la richiesta del di disporre la Controparte_1 compensazione tra quanto liquidato a titolo di risarcimento e l'indennizzo sia maturato sia quello ancora corrisposto alla danneggiata ai sensi della legge 210/1992, per come già riconosciuto dai competenti organi ministeriali: “nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_1 il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 32550 del 14/12/2024 (Rv. 673208 - 01)
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal DM 55/ 2014 e dal D
147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 52.000, parametro medio.
Si impone anche la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dalla parte attrice.
Le spese di CTU dovranno essere integralmente sopportate dal soccombente. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di AN, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2022, avvero la Parte_1 sentenza n. 748/2022, emessa dal Tribunale di AN in data 23 maggio 2022, pubblicata in data 25 maggio 2022, così dispone:
1) accoglie l'appello e, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore di , che liquida in euro € 45.436, da Parte_1 rivalutare dalla data del 31 dicembre 2024 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, previa compensazione con le somme ottenute e percipiende ai sensi della Legge 210/1992; 2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'attrice che liquida, per il primo grado, in euro 374 per spese vive e in euro 7.616 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 777 per spese vive ed euro 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% IVA e
CPA come per legge, da distrarre in favore degli Avvocati Cinzia EL e EF
EL;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU per come liquidate Controparte_1 in corso di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“ Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata nella causa iscritta al numero 997 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: