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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 4303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4303 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Casandrino (NA) alla Via Andrea della Rossa n.16
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2025 , Parte_3 premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 6.10.1997, che dalla loro relazione erano nate tre figlie: ( 24.03.1999), ( 14.05.2002) e ( 26.04.2012), rappresentavano di Per_1 Per_2 Per_3 essersi separati in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 01.02.2022 e che
1 da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separatamente (24.01.2022) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Ciò premesso, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso come integrate nelle note di trattazione scritta dell'udienza.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.affido condiviso della minore e collocamento prevalente della stessa presso il padre cui Per_3 resta confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, Fraz Chiaiano alla via Vecchia
Napoli n. 49, Is. 24, affinché continui ad abitarvi con le figlie , e;
in ordine al Per_1 Per_2 Per_3 diritto di visita della madre, genitore non prevalente, è stato convenuto il seguente calendario di visite in base al quale, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e e ludici, la minore starà con la minore: ogni settimana: due pomeriggi (mart e giov), dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
a settimane alterne: dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento allorquando la minore si sentirà pronta e vorrà dormire dalla madre ed in sua esclusiva compagnia, almeno per i primi periodi;
durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, con precedenza di scelta al padre collocatario il 24 o il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre o il 01 gennaio;
ad anni alterni, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno dell'Epifania; durante le festività Pasquali: ad anni alterni, la Pasqua o la Pasquetta;
durante il periodo estivo: per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30
2 giugno di ogni anno a mezzo comunicazione mail che le parti si scambieranno;
le parti si organizzeranno, discrezionalmente, in base ai desiderata della minore per il suo compleanno ed onomastico;
la minore, a prescindere dal calendario starà, sempre, con la madre per la festa della mamma e con il padre per la festa del papà; Entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio minore. C. Sul contributo al mantenimento: porsi a carico della madre, in quanto genitore non collocatario, il contributo pari alla somma di € 600,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili, sia per il mantenimento delle maggiorenni, non economicamente indipendenti sia per la minore , da corrispondersi entro il 30 di ogni mese;
Per_3 la detta somma sarà rivalutata annualmente agli indici Istat;
D. Sull'A.U.U.: l'Assegno Unico
Universale per la minore (attualmente pari ad € 228,30) sarà disposto e corrisposto in Per_3 favore del padre nella misura del 100%; E. Sulle spese straordinarie: Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le Spese Straordinarie come da Protocollo dell'adito
Tribunale. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che ne ha curato l'anticipo, previa concertazione con l'altro genitore e previa esibizione della ricevuta fiscale e/o fattura attestante l'anticipazione fatta. F. Sui patti accessori: gli istanti sottoscrivendo si rilasciano reciproca autorizzazione per i rispettivi documenti validi per l'espatrio anche rispetto alla minore
; Persona_4
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
3 • dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il 6.10.1997 (atto n. 115, parte II s.A sez.Y, reg. Atti Matrimonio anno 1997 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. Att. c.p.c.;
• nulla per le spese di lite .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4303 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GRASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia in Casandrino (NA) alla Via Andrea della Rossa n.16
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2025 , Parte_3 premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 6.10.1997, che dalla loro relazione erano nate tre figlie: ( 24.03.1999), ( 14.05.2002) e ( 26.04.2012), rappresentavano di Per_1 Per_2 Per_3 essersi separati in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 01.02.2022 e che
1 da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separatamente (24.01.2022) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Ciò premesso, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso come integrate nelle note di trattazione scritta dell'udienza.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.affido condiviso della minore e collocamento prevalente della stessa presso il padre cui Per_3 resta confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli, Fraz Chiaiano alla via Vecchia
Napoli n. 49, Is. 24, affinché continui ad abitarvi con le figlie , e;
in ordine al Per_1 Per_2 Per_3 diritto di visita della madre, genitore non prevalente, è stato convenuto il seguente calendario di visite in base al quale, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e e ludici, la minore starà con la minore: ogni settimana: due pomeriggi (mart e giov), dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
a settimane alterne: dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento allorquando la minore si sentirà pronta e vorrà dormire dalla madre ed in sua esclusiva compagnia, almeno per i primi periodi;
durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, con precedenza di scelta al padre collocatario il 24 o il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre o il 01 gennaio;
ad anni alterni, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno dell'Epifania; durante le festività Pasquali: ad anni alterni, la Pasqua o la Pasquetta;
durante il periodo estivo: per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 30
2 giugno di ogni anno a mezzo comunicazione mail che le parti si scambieranno;
le parti si organizzeranno, discrezionalmente, in base ai desiderata della minore per il suo compleanno ed onomastico;
la minore, a prescindere dal calendario starà, sempre, con la madre per la festa della mamma e con il padre per la festa del papà; Entrambi i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio minore. C. Sul contributo al mantenimento: porsi a carico della madre, in quanto genitore non collocatario, il contributo pari alla somma di € 600,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili, sia per il mantenimento delle maggiorenni, non economicamente indipendenti sia per la minore , da corrispondersi entro il 30 di ogni mese;
Per_3 la detta somma sarà rivalutata annualmente agli indici Istat;
D. Sull'A.U.U.: l'Assegno Unico
Universale per la minore (attualmente pari ad € 228,30) sarà disposto e corrisposto in Per_3 favore del padre nella misura del 100%; E. Sulle spese straordinarie: Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le Spese Straordinarie come da Protocollo dell'adito
Tribunale. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che ne ha curato l'anticipo, previa concertazione con l'altro genitore e previa esibizione della ricevuta fiscale e/o fattura attestante l'anticipazione fatta. F. Sui patti accessori: gli istanti sottoscrivendo si rilasciano reciproca autorizzazione per i rispettivi documenti validi per l'espatrio anche rispetto alla minore
; Persona_4
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
3 • dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli il 6.10.1997 (atto n. 115, parte II s.A sez.Y, reg. Atti Matrimonio anno 1997 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. Att. c.p.c.;
• nulla per le spese di lite .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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