Art. 8. ((Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.
Presso le predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.
Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali)) .
Presso le predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.
Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali)) .