Art. 1. ((Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente
Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private.
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private))
Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private.
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private))