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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7573 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Salvatore Nuzzaci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Antonio CP_1 C.F._2
Coppola, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili).
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 5.9.1991 in Matino (LE), in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati il 19.6.1992 ed il Per_1 Per_2
2.6.1994, entrambi autonomi ed economicamente autosufficienti;
che la vita coniugale, nata sotto i migliori auspici, si era rivelata infelice a causa di profonde incompatibilità caratteriali e della scelta del convenuto di andare a vivere all'estero, motivo per cui era sempre stato assente e aveva disertato tutte le principali ricorrenze dei figli;
che la ricorrente, viceversa, aveva sempre osservato i suoi doveri di moglie e madre e aveva cercato, invano, di recuperare il rapporto matrimoniale;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella indicata in ricorso;
che erano stati vani anche i tentativi di addivenire ad una separazione di tipo consensuale. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per i motivi esposti in ricorso, e senza alcuna ulteriore statuizione. Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. si è costituito, con comparsa depositata l'11.3.2024, non opponendosi alla CP_1 declaratoria richiesta, ma deducendo: che era stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale e a trasferirsi all'estero in cerca di lavoro, al fine di porre rimedio alla grave situazione debitoria venutasi a creare dopo la crisi dell'azienda di ristorazione di cui era titolare;
che, inoltre, i suoi sporadici rientri in
Italia erano da ricondursi ai costi elevati per far rientro nel Paese d'origine e al carico finanziario famigliare, come meglio descritto in memoria;
che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, non aveva mai fatto mancare il suo sostegno ai figli, mentre la moglie si era resa in gran parte responsabile del progressivo venir meno dell'affectio maritalis. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata in ricorso.
Con istanza depositata il 4.4.2024 i difensori di entrambe le parti hanno chiesto che l'udienza già fissata dell'11.4.2024 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta e hanno depositato l'accordo, sottoscritto personalmente dai coniugi e dai rispettivi difensori, con cui questi ultimi hanno chiesto che fosse disposta la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, per ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, nei seguenti termini, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando alla comparizione personale dei coniugi:
“
1. i sottoscritti coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano e nel reciproco rispetto;
2. i sottoscritti coniugi, che vivono già da anni separati di fatto, dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegno di mantenimento;
3. i sottoscritti coniugi dichiarano di aver già provveduto a trovare accordo amichevole per la divisione dei beni mobili
e suppellettili che arredavano e corredavano sia la casa coniugale che la casa in campagna, entrambe di esclusiva proprietà della sig.ra , e pertanto di non aver più nulla a pretendere per tale ragione;
Pt_1
4. i sottoscritti coniugi dichiarano altresì che, con presente accordo, anche la domandata declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio diventa congiunta e regolata dal presente accordo;
essi autorizzano quindi i rispettivi difensori a depositare sin da ora il presente accordo nel giudizio pendente, ed a precisare in tal senso le rispettive conclusioni alla prossima udienza, che si impegnano a richiedere con trattazione scritta, senza loro comparizione personale;
5. le spese e competenze di lite sono interamente compensate tra le parti, ed i rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto per autentica della firma dei propri rappresentati e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata
l'11.6.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 20.3.2025, infine, a cui il convenuto non è potuto comparire per motivi di lavoro, secondo quanto rappresentato dal suo difensore, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio senza ulteriori statuizioni, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole minorenne.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.11.2023 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Matino (LE) il 5.9.1991 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 CP_1
Comune n. 27 parte II serie A anno 1991;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore