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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2024, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 20/3/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 28972/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CHECCHI DANIELE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario,
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 18.9.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa e nella misura prevista dalla legge e condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati e CP_2 maturandi con la decorrenza specificata ed oltre accessori come per legge, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 12.1.2023. Ila ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- proposto ricorso ex art. 445bis c.p.c., il Tribunale di Roma, espletata CTU medico-legale, ha riconosciuto, in proprio favore, il requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- in data 3.2.2023, ha provveduto alla rituale notifica all' del CP_2 decreto di omologa e, in data 24.4.2023, alla trasmissione del modello AP70 necessario ai fini del pagamento della prestazione ma, ciò nonostante e nonostante sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento, la prestazione non è stata ancora erogata. Ciò esposto e considerato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio facendo rilevare che “ConTE08 del 29/01/2024, veniva predisposto il pagamento, e successivamente nel mese di Marzo verrà accreditata la prestazione”, come da allegata documentazione;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 20.3.2024, il procuratore di parte ricorrente, eseguite le opportune verifiche, ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione. Quindi, si è associato alla richiesta dell' di declaratoria CP_2 della cessazione della materia del contendere “con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio”. La causa allora, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la comunicazione del 29.1.2024 avente ad oggetto la liquidazione CP_2 della “Prestazione n. 044-701407430915 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2021”, in allegato alla memoria di costituzione dell'ente), emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere.
2 Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione, sono poste a carico dell' . La comunicazione di liquidazione reca, infatti, la data del CP_2
29.1.2024, successiva alla data di deposito del ricorso, il 18.9.2023; inoltre, è senza dubbio inutilmente decorso dalla data di notifica del decreto di omologa, il 3.2.2023, il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c.. Tutto ciò mostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il CP_2 proprio comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione.
Così deciso in Roma il 20/3/2024
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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