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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 R.G., promossa da (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Di Pasquale
- attore- contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Armenia
- convenuto-
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 25.9.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo il mancato pagamento dei canoni locatizi scaduti da settembre 2023 a
[...] settembre 2024 (per l'importo complessivo di € 5.200,00), dovuti in forza del contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 10.3.2016 e registrato in data 11.3.2016, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, via Sacro Cuore n. 96, piano terra;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per morosità. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, deducendo di essere moroso per una somma inferiore a quella pretesa dall'intimante, e segnatamente nei limiti di € 3.998,20, importo che, in udienza, offriva di pagare banco iudicis a mezzo assegno e che controparte accettava, a titolo di acconto sul maggior avere.
In data 12.11.2024, il giudice, denegata la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In vista dell'udienza cartolare ex art. 420 c.p.c. del 14.2.2025, entrambe le parti producevano verbale di mediazione del dì 8.1.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le stesse di un accordo transattivo, in virtù del quale il conduttore si impegnava a rilasciare pagina 1 di 2 l'immobile locato entro il 30.6.2025 ed a corrispondere la somma mensile di € 400,00 per il godimento dell'immobile sino al rilascio effettivo dello stesso. E' evidente che l'accordo predetto elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in linea peraltro con quanto dalle stesse concordato in sede di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3056/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 5.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 R.G., promossa da (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Di Pasquale
- attore- contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Pietro Armenia
- convenuto-
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 25.9.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo il mancato pagamento dei canoni locatizi scaduti da settembre 2023 a
[...] settembre 2024 (per l'importo complessivo di € 5.200,00), dovuti in forza del contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 10.3.2016 e registrato in data 11.3.2016, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, via Sacro Cuore n. 96, piano terra;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto per morosità. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, deducendo di essere moroso per una somma inferiore a quella pretesa dall'intimante, e segnatamente nei limiti di € 3.998,20, importo che, in udienza, offriva di pagare banco iudicis a mezzo assegno e che controparte accettava, a titolo di acconto sul maggior avere.
In data 12.11.2024, il giudice, denegata la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio, disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In vista dell'udienza cartolare ex art. 420 c.p.c. del 14.2.2025, entrambe le parti producevano verbale di mediazione del dì 8.1.2025, da cui risultava il raggiungimento tra le stesse di un accordo transattivo, in virtù del quale il conduttore si impegnava a rilasciare pagina 1 di 2 l'immobile locato entro il 30.6.2025 ed a corrispondere la somma mensile di € 400,00 per il godimento dell'immobile sino al rilascio effettivo dello stesso. E' evidente che l'accordo predetto elimina ogni ragione di contrasto tra le parti, in relazione all'oggetto del contendere nel presente giudizio. Va dunque resa conforme declaratoria, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in linea peraltro con quanto dalle stesse concordato in sede di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3056/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 5.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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