Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da
BR AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Matteo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara Parco Naturale Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Casano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Innocenzo IV n. 5 Int. 5;
nei confronti
del Comune di Lerici, della Regione Liguria e del Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara, prot. n. 230 del 01/02/2024, avente ad oggetto “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio rurale residenziale ubicato in località Figarole, nel Comune di Lerici, distinto catastalmente al foglio 25 mappali 731 e 732”, portante diniego della richiesta di nulla-osta sottoposta all'Ente Parco, e per il conseguente accertamento della formazione per silenzio-assenso del nulla-osta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara Parco Naturale Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor BR AN espone: - di essere proprietario in Lerici, località Figarole, via della Fontana s.n.c., di un compendio immobiliare costituito da un fabbricato rurale a destinazione residenziale, distinto al catasto fabbricati fg. 25, part. 731, ed annesso terreno; - che la proprietà ricade all’interno dell'area protetta dell’Ente Parco Montemarcello Magra Vara, in “area di protezione dei tessuti agricoli collinari”, ed è soggetta a duplice regime di tutela, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. d) e 142, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 42/2004; - che il fabbricato è stato legittimato con due condoni edilizi rilasciati alla dante causa del ricorrente, in data 3/8/2004 e in data 31/10/2006; - di avere, in data 21/6/2022, in qualità di proprietario e professionista, sottoposto all'Ente Parco domanda di rilascio di nulla-osta al fine di effettuare un intervento di demo-ricostruzione del fabbricato rurale con riqualificazione tipologica e (minimo) ampliamento per adeguamento igienico-sanitario, così come ammesso agli artt. 5, 5- bis (che, per i manufatti condonati, addirittura prescrive la ricostruzione) e 13 del programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 56 del 28.11.2003; - che, nello specifico, l'intervento proposto prevede la demolizione del manufatto esistente, in situazione di marcato degrado tipologico, architettonico e statico, e la sua ricostruzione con caratteristiche armoniche al contesto storico e agricolo che connota il territorio del Parco; - che l'ampliamento a progetto è limitato ad 8 mq., finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario, in conformità a quanto previsto, per gli edifici di superficie agibile inferiore a 50 mq. (è il caso di che trattasi), dall'art. 13 punto 4 del programma di recupero; - che si tratterebbe di un intervento che, nel pieno rispetto delle prescrizioni all'uopo dettate dal programma di recupero, riqualifica il fabbricato, ripristinandone l'armonia con il contesto paesaggistico, e l'intero compendio, attraverso la rivalorizzazione della coltura dell'ulivo che caratterizzava il territorio e con il ripristino dei tipici terrazzamenti; - che l’Ente Parco dapprima chiedeva chiarimenti e quindi, in data 28/12/2022, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, rilevando che l'intervento in parola non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 5 e 5- bis del Programma di recupero e riqualificazione; - che egli presentava puntuali osservazioni e che, nondimeno, con nota prot. n. 230 del 1° febbraio 2024, l'Ente Parco comunicava a mezzo PEC il diniego di nulla-osta, asserendo, in sintesi: (i) che l'intervento sarebbe configurabile come ristrutturazione edilizia pesante ovvero sostituzione edilizia, e come tale si porrebbe in contrasto con l'art. 47 delle NTA del piano del Parco; (ii) che nelle aree protette di cui all’art. 20 della legge regionale n. 12/1995 e art. 12 comma 2, lett. c) della legge n. 394/1991, sarebbero ammissibili interventi sul patrimonio edilizio esistente solo fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) della legge n. 457/1978; (iii) che l'art. 15 punto 4 del programma di recupero non consentirebbe di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia in tutti i casi in cui sussista qualsivoglia vincolo paesaggistico; (iv) che l'ampliamento finalizzato all'adeguamento igienico-sanitario presupporrebbe la conservazione del fabbricato, palesandosi, per contro, incompatibile con un intervento demo-ricostruttivo.
Impugna il provvedimento dell'Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara, prot. n. 230 dell’1/2/2024 e, a sostegno del gravame, deduce quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 2 della L.R. Liguria 22 febbraio 1995, n. 12. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Difetto di presupposto. Intervenuta formazione del nulla-osta per silenzio-assenso.
Posto che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 12/1995, il nulla-osta “è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato” (cfr., in termini pressoché identici, l’art. 13 della L. n. 394/1991), nel caso in esame il nulla-osta si sarebbe formato per silenzio-assenso.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 47 delle NTA del Piano del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, approvato con D.C.R. n. 43/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 5- bis e 13 del Programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 56 del 28/11/2003 e s.m.i.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 L.R. 12/1995 e dell’art. 13 L. 394/1991. Difetto di presupposto. Incompetenza. Irragionevolezza e illogicità manifeste.
Premesso che l’intervento in questione non sarebbe riconducibile alla ristrutturazione edilizia “pesante”, ovvero alla sostituzione edilizia, ma rientrerebbe de plano nel perimetro della ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 327/2001, esso non si porrebbe affatto in contrasto con l'art. 47 delle NTA del piano del Parco, che non preclude gli interventi di demo-ricostruzione all'interno del territorio del Parco, ma si limita a rinviare, con riferimento all'attività edificatoria, all'art. 33 della medesima disciplina di attuazione, il quale, a sua volta, nel limitare l'ammissibilità degli interventi alla categoria del restauro e risanamento conservativo, nondimeno dispone “fino alla data di entrata in vigore delle determinazioni relative al Programma di Settore ‘Recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua’” .
E la pianificazione di dettaglio del programma di recupero, cui rinviano le NTA del piano del Parco, ammetterebbe in più punti gli interventi demo-ricostruttivi - che costituiscono l'unica via per riqualificare edifici degradati -, anche con modifica di sagoma, ed espressamente li prescriverebbe (art. 5- bis ) per gli edifici condonati.
La limitazione degli interventi ammissibili - che la L.R. n. 12/1995 e la L. n. 394/1991 circoscrivono agli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) della L. n. 457/1978 - costituirebbe previsione di carattere generale, suscettibile di essere declinata differentemente dalla disciplina locale.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 5, 5- bis , 6 e 13 del Programma di Recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 56 del 28/11/2003 e s.m.i.. Violazione degli artt. 33 e 47 delle NTA del Piano del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, approvato con D.C.R. n. 43/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 della L.R. n. 12/1995 e dell’art. 13 L. 394/1991. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Difetto di presupposto. Contraddittorietà. Illogicità ed irragionevolezza manifeste. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Sarebbe contraddittorio riconoscere, da un lato, l'incompatibilità del manufatto e, dall'altro, disapplicando le previsioni del programma di recupero, negare l'ammissibilità dell'intervento a progetto, che, solo, consentirebbe, in coerenza e conformità alle previsioni del piano, di ovviare a quella incompatibilità.
Parimenti fuori fuoco sarebbe il richiamo alla “debolezza degli elementi addotti a sostegno del rilascio dei condoni” .
Ancora, l’immobile del ricorrente sarebbe suscettibile di godere del beneficio ampliativo una tantum per adeguamento igienico sanitario, beneficio che non sarebbe affatto escluso per gli edifici condonati.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. anche in relazione all'art. 21- octies stessa legge. Difetto di presupposto.
Con il provvedimento impugnato, l’Ente avrebbe giustificato il diniego con motivazioni nuove e diverse rispetto a quelle oggetto del preavviso di diniego.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’Ente parco di Montemarcello Magra Vara - Parco Naturale Regionale, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo una costante giurisprudenza inaugurata da Cons. Stato, Ad. Plen., 27/7/2016, n. 17 , “il silenzio-assenso, previsto dall'art. 13, 1° e 4° comma, L. n. 394/91, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal D.L. n. 35/05, convertito in l. 80/05, che ha sostituito il testo dell'art. 20 della L. n. 241/90 stabilendo che la nuova disciplina del silenzio-assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico” (nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 2023, n. 2278) .
Stante la sussistenza dell'istituto del silenzio assenso in relazione al nulla osta rilasciato dagli enti parco, ne consegue che il diniego è illegittimo allorché venga tardivamente adottato, ovvero quando – come nel caso di specie - sulla richiesta di nulla osta si sia già formato il silenzio assenso (Cons. Stato, Sez. VI, 02/10/2018, n. 5667).
Nondimeno, la citata giurisprudenza che ha ritenuto che il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394/1991 non sia stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, di modifica dell’art. 20 l.n. 241/1990, ha avuto cura di precisare che l’art. 13 si inseriva in una normativa organica del settore sui parchi e le aree protette, dove era il bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti a prevedere il silenzio assenso come effetto di una valutazione legislativa ponderata e giustificata dalla specificità della materia, e che “la valutazione di compatibilità dell’opera da realizzarsi nel perimetro del parco restava (e resta) soggetta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed edilizia, per cui il legislatore, all’evidenza, ha ritenuto che fosse comunque ben presidiata l’esigenza di una accurata istruttoria” (così Cons. di St., n. 2278/2023 cit.).
Detto altrimenti, la formazione del silenzio-assenso, operando su un piano formale e procedimentale, se consente la presentazione dell’istanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica e ne condiziona l’efficacia, non equivale certo all’affermazione – su un piano sostanziale - della conformità dell’intervento alla disciplina di uso del territorio paesaggisticamente tutelato dettata dalle disposizioni del piano del Parco e del regolamento.
In tal senso i restanti motivi di ricorso sono infondati.
Posto infatti che si tratta indubitabilmente di un intervento di ristrutturazione, esso è chiaramente precluso dall’art. 47 delle NTA del Piano del Parco – non fatto oggetto di impugnazione – a mente del quale “Per quanto attiene le trasformazioni del territorio e lʼattività edificatoria valgono i divieti e la regolamentazione di attività di cui alle Norme generali e, per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio, quelle contenute nella normativa transitoria di cui allʼart. 33 fino allʼapprovazione del relativo Piano di Settore”.
L’art. 33 richiamato dispone che “Fino alla data di entrata in vigore delle determinazioni relative al Programma di Settore “Recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua” di cui allʼart. 12.1 sono valide le seguenti norme transitorie: […] c) Nei restanti territori del Parco sono consentiti solamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui allʼart. 31, primo comma, lett. a), b), c) della legge 5 agosto 1978 n° 457” (cioè gli interventi oggi definiti dall’art. 3 comma 1 lettere a, b e c del D.P.R. n. 380/2001, ovvero manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo).
Sennonché, il citato Programma di Settore “Recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua” esordisce (art. 2 comma 1) stabilendo che “Sono oggetto del "Programma di Recupero e Riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua" tutti gli edifici legittimamente esistenti, alla data di adozione del presente Piano di Settore” , piano che è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 15 del 2.4.2003 e approvato con deliberazione n. 56 del 28.11.2003.
Pertanto al manufatto in questione, condonato in data 3/8/2004 e in data 31/10/2006 – e, dunque, non legittimamente esistente alla data di adozione del Programma di Recupero -, non si applica il programma in questione (e, segnatamente, l’articolo 5- bis , che prescrive la ricostruzione dei manufatti condonati), sicché l’intervento di ristrutturazione resta effettivamente precluso dall’art. 47 NTA Piano del Parco.
Stante la natura formale del motivo accolto, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO