Art. 15.
Il termine di cui all' articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , gia' prorogato con l' articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , con l' articolo 10 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.
Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma e' assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvedera' a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.
Il termine di cui all' articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , gia' prorogato con l' articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , con l' articolo 10 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.
Per far fronte all'onere derivante dalla proroga di cui al precedente comma e' assegnata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
All'eventuale maggiore onere che dovesse derivare dal conguaglio da effettuarsi al 31 dicembre 1977 si provvedera' a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1978.