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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2281/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO MARIA CARMELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1
Resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito in via principale Modificare parzialmente le condizioni relative al regime dell'affido del figlio minore
[...]
stabilite con sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22 dicembre 2023 e Persona_1 per l'effetto disporre l'affido c.d. super esclusivo del suddetto figlio alla Persona_1 madre Sig.ra con espressa delega all'assunzione esclusiva di tutte le Parte_1 decisioni anche di maggiore interesse per la vita del minore, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie.
- disporre che le visite paterne da parte del Sig. possano avvenire previa Controparte_1 richiesta nei confronti della Sig.ra offrendo garanzie di continuità, mediante Parte_1
pagina 1 di 4 accordi diretti con la madre affidataria, la quale avrà la possibilità ed onere di valutare le modalità volta a volta più rispondenti all'interesse del figlio;
- confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22 dicembre 2023.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 10.12.2024 la sig.ra ha chiesto, a modifica Pt_1 della sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22.12.2023 l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre nonché una diversa regolamentazione delle visite Persona_1 paterne, confermando per il resto la sentenza di divorzio. Inoltre, la ricorrente ha chiesto in via d'urgenza ex art. 473-bis.15 c.p.c. l'autorizzazione a procedere autonomamente e in via esclusiva all'iscrizione del figlio minore al primo anno di scuola secondaria, anche disponendo in via provvisoria l'affido supere esclusivo del minore. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 20.1.2025 e poi confermato in data 31.1.2025, il Presidente relatore ha autorizzato a procedere autonomamente ed in via Parte_1 esclusiva all'iscrizione del figlio minore al primo anno della scuola Persona_1 secondaria di primo grado. In occasione della prima udienza del 25.3.2025 è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue “non sento il resistente da gennaio 2023; non ho il suo numero di telefono, non si è neanche fatto vivo con non sta pagando il mantenimento;
lavoro come OSS al San Per_1
RA e percepisce una retribuzione pari a circa 1.500,00 euro mensili;
vivo nella casa che mi hanno lasciato i miei genitori con un contratto in comodato d'uso gratuito;
non ho un compagno;
ho le utenze da pagare e il finanziamento dell'auto che ammonta a circa 368 euro al mese;
il sig.
faceva l'operaio metalmeccanico e percepiva una retribuzione pari a circa euro 1.200- Per_1
1.500. Percepisco un assegno unico pari a circa 120,00 mensili”. All'esito dell'udienza il Giudice, rilevata la non ritualità della notifica, ha disposto la rinotifica degli atti a parte resistente, poi dichiarato contumace all'udienza dell'8.7.2025. In occasione di tale ultima udienza il difensore ha insistito come in atti, chiedendo la rimessione della causa in decisione.
2. La modifica del regime di affido del minore e delle visite paterne Parte ricorrente ha chiesto la modifica del regime di affido del minore nonché delle visite paterne alla luce del disinteresse del padre, il quale, successivamente all'emissione della sentenza di separazione e di divorzio, si è mostrato dapprima discontinuo nella frequentazione del figlio, sino pagina 2 di 4 a rendersi completamente irreperibile e assente nella vita del figlio, nei cui confronti non contribuisce neanche economicamente. Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di modifica del regime di affido del minore disponendo l'affido super esclusivo dello stesso alla madre. Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori. Nel caso di specie, alla luce dell'irreperibilità e del disinteresse manifestato dal resistente, deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'affido super esclusivo a favore della madre, con conferma del collocamento presso la stessa. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- In sede di procedimento di divorzio il Collegio aveva disposto l'affido condiviso del minore alla luce della rinuncia della madre a chiedere l'affido esclusivo, motivata dalla speranza in un riavvicinamento paterno, in presenza di frequentazioni altalenanti con il figlio minore;
- Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio, nonché irreperibile con necessità di notifica ex art. 143 c.p.c.;
- Il resistente non ha comunicato alla ricorrente la nuova residenza, il nuovo numero cellulare nonché il nuovo lavoro, rendendo impossibile ogni forma di comunicazione con la sig.ra Pt_1
- Successivamente alla pronuncia del divorzio vi è stato un aggravamento delle omissioni del padre in punto di visite paterne nonché di omessa contribuzione al mantenimento (cfr. sul punto Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587);
- Infatti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. non ha più effettuato Per_1 alcuna visita al minore, né alcun contatto con lo stesso, disinteressandosi della vita del figlio;
- La madre del minore si è dimostrata figura di riferimento per il minore e idonea a esercitare in via esclusiva la genitorialità, peraltro non ostacolando il rapporto paterno (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'8.7.2025);
- L'assenza del padre determina, come già accaduto con riguardo all'iscrizione scolastica, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico. Pertanto, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata, nonostante le oggettive difficoltà economiche e logistiche, del pagina 3 di 4 minore con continuità e responsabilità. Alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato), alla luce delle considerazioni che precedono.
Parimenti, per quanto attiene alle visite paterne, appare congruo – alla luce dell'irreperibilità del padre – il regime proposto dalla madre e pertanto il padre potrà vedere il figlio previa richiesta con la madre, mediante accordi diretti con la stessa.
3. Spese di lite
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. A modifica della sentenza di divorzio n. 1186/2023 resa dal Tribunale di Lodi in data 22.12.2023 dispone l'affido super esclusivo alla madre del minore e Persona_1 regolamenta le visite paterne come indicato in motivazione;
2. condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2281/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO MARIA CARMELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1
Resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito in via principale Modificare parzialmente le condizioni relative al regime dell'affido del figlio minore
[...]
stabilite con sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22 dicembre 2023 e Persona_1 per l'effetto disporre l'affido c.d. super esclusivo del suddetto figlio alla Persona_1 madre Sig.ra con espressa delega all'assunzione esclusiva di tutte le Parte_1 decisioni anche di maggiore interesse per la vita del minore, ivi comprese le scelte scolastiche e sanitarie.
- disporre che le visite paterne da parte del Sig. possano avvenire previa Controparte_1 richiesta nei confronti della Sig.ra offrendo garanzie di continuità, mediante Parte_1
pagina 1 di 4 accordi diretti con la madre affidataria, la quale avrà la possibilità ed onere di valutare le modalità volta a volta più rispondenti all'interesse del figlio;
- confermare per il resto la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22 dicembre 2023.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 10.12.2024 la sig.ra ha chiesto, a modifica Pt_1 della sentenza del Tribunale di Lodi n. 1186/2023 del 22.12.2023 l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre nonché una diversa regolamentazione delle visite Persona_1 paterne, confermando per il resto la sentenza di divorzio. Inoltre, la ricorrente ha chiesto in via d'urgenza ex art. 473-bis.15 c.p.c. l'autorizzazione a procedere autonomamente e in via esclusiva all'iscrizione del figlio minore al primo anno di scuola secondaria, anche disponendo in via provvisoria l'affido supere esclusivo del minore. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 20.1.2025 e poi confermato in data 31.1.2025, il Presidente relatore ha autorizzato a procedere autonomamente ed in via Parte_1 esclusiva all'iscrizione del figlio minore al primo anno della scuola Persona_1 secondaria di primo grado. In occasione della prima udienza del 25.3.2025 è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue “non sento il resistente da gennaio 2023; non ho il suo numero di telefono, non si è neanche fatto vivo con non sta pagando il mantenimento;
lavoro come OSS al San Per_1
RA e percepisce una retribuzione pari a circa 1.500,00 euro mensili;
vivo nella casa che mi hanno lasciato i miei genitori con un contratto in comodato d'uso gratuito;
non ho un compagno;
ho le utenze da pagare e il finanziamento dell'auto che ammonta a circa 368 euro al mese;
il sig.
faceva l'operaio metalmeccanico e percepiva una retribuzione pari a circa euro 1.200- Per_1
1.500. Percepisco un assegno unico pari a circa 120,00 mensili”. All'esito dell'udienza il Giudice, rilevata la non ritualità della notifica, ha disposto la rinotifica degli atti a parte resistente, poi dichiarato contumace all'udienza dell'8.7.2025. In occasione di tale ultima udienza il difensore ha insistito come in atti, chiedendo la rimessione della causa in decisione.
2. La modifica del regime di affido del minore e delle visite paterne Parte ricorrente ha chiesto la modifica del regime di affido del minore nonché delle visite paterne alla luce del disinteresse del padre, il quale, successivamente all'emissione della sentenza di separazione e di divorzio, si è mostrato dapprima discontinuo nella frequentazione del figlio, sino pagina 2 di 4 a rendersi completamente irreperibile e assente nella vita del figlio, nei cui confronti non contribuisce neanche economicamente. Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di modifica del regime di affido del minore disponendo l'affido super esclusivo dello stesso alla madre. Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori. Nel caso di specie, alla luce dell'irreperibilità e del disinteresse manifestato dal resistente, deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'affido super esclusivo a favore della madre, con conferma del collocamento presso la stessa. A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- In sede di procedimento di divorzio il Collegio aveva disposto l'affido condiviso del minore alla luce della rinuncia della madre a chiedere l'affido esclusivo, motivata dalla speranza in un riavvicinamento paterno, in presenza di frequentazioni altalenanti con il figlio minore;
- Il resistente è rimasto contumace nel presente giudizio, nonché irreperibile con necessità di notifica ex art. 143 c.p.c.;
- Il resistente non ha comunicato alla ricorrente la nuova residenza, il nuovo numero cellulare nonché il nuovo lavoro, rendendo impossibile ogni forma di comunicazione con la sig.ra Pt_1
- Successivamente alla pronuncia del divorzio vi è stato un aggravamento delle omissioni del padre in punto di visite paterne nonché di omessa contribuzione al mantenimento (cfr. sul punto Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587);
- Infatti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. non ha più effettuato Per_1 alcuna visita al minore, né alcun contatto con lo stesso, disinteressandosi della vita del figlio;
- La madre del minore si è dimostrata figura di riferimento per il minore e idonea a esercitare in via esclusiva la genitorialità, peraltro non ostacolando il rapporto paterno (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'8.7.2025);
- L'assenza del padre determina, come già accaduto con riguardo all'iscrizione scolastica, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico. Pertanto, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata, nonostante le oggettive difficoltà economiche e logistiche, del pagina 3 di 4 minore con continuità e responsabilità. Alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato), alla luce delle considerazioni che precedono.
Parimenti, per quanto attiene alle visite paterne, appare congruo – alla luce dell'irreperibilità del padre – il regime proposto dalla madre e pertanto il padre potrà vedere il figlio previa richiesta con la madre, mediante accordi diretti con la stessa.
3. Spese di lite
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. A modifica della sentenza di divorzio n. 1186/2023 resa dal Tribunale di Lodi in data 22.12.2023 dispone l'affido super esclusivo alla madre del minore e Persona_1 regolamenta le visite paterne come indicato in motivazione;
2. condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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