Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N° 3032/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 3032/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21.03.2025 da con gli avv.ti PERIN GIADA e DORO LIANA, come da Parte_1
mandato in atti;
e da
, con l'avv. TESCARO SERENA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
NS (PD), il 03.05.1977, residente in [...] int. 10,
c.f. , e nato ad [...] il [...], C.F._1 Parte_1
residente in [...], c.f. ai sensi C.F._2
dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
- ordinare al Comune di NS (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni concordate ed accettate dai coniugi, della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove riterranno più opportuno;
2) Il NO ha già rilasciato l'abitazione familiare portando con sé i PA
propri effetti personali;
3) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e gli stessi avranno collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, con la madre , in NS (PD) via Terrassa n. 29A int. 10; _1
4) I figli minori e trascorreranno le proprie giornate con ognuno dei Per_1 Per_2
genitori (ciascuno presso la propria abitazione) e più precisamente: tempi di permanenza di e con il padre, durante il periodo scolastico: a) da Per_1 Per_2
venerdì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere i figli direttamente all'uscita da scuola, fino a lunedì alle ore 19.00, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
quindi, con permanenza anche durante la notte;
tempi di permanenza di e con il padre, durante il periodo non scolastico: b) da Per_1 Per_2
giovedì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione della madre, fino a lunedì alle ore 19.00, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
quindi, con permanenza anche durante la notte;
in entrambi i 3
casi, i giorni sopra precisati coincideranno con il fine settimana di competenza del padre, cioè ogni quindici giorni alternati. Entrambi i genitori, quando saranno con i figli, si impegnano a far fare agli stessi i compiti scolastici, oltre ad ogni altra attività
extrascolastica che sarà concordata dai medesimi genitori: attualmente, si precisa che frequenta l'attività di basket il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore Per_2
17.30; e frequentano un corso di nuoto il sabato dalle ore 15.15 alle ore Per_2 Per_1
16.00 La NO , considerate le esigenze di trasferta lavorative del NO _1
, si rende disponibile ad invertire i fine settimana di competenza di ciascun Pt_1
genitore, qualora ve ne sia la necessità e previo accordo. c) previo accordo, i genitori potranno organizzare una giornata (sabato o domenica) al mese da trascorrere tutti assieme: se un mese viene deciso il sabato di competenza della NO , il _1
mese successivo sarà il fine settimana di competenza del NO , così da Pt_1
assicurare ad entrambi eguali tempi con i figli nel weekend;
- per il compleanno sia di che di , i genitori lo trascorreranno assieme ai Per_1 Per_2
figli; in caso contrario, i genitori utilizzeranno il fine settimana successivo al compleanno come "weekend neutro" in modo che e festeggino il sabato Per_1 Per_2
con un genitore e la domenica con l'altro, ad anni alterni (ad esempio se compie Per_1
gli anni il mercoledì, il sabato festeggerà con la mamma e la domenica con il papà, e l'anno successivo si alterneranno);
- sia la mamma che il papà trascorreranno il proprio compleanno con i figli,
indipendentemente dal giorno di spettanza dell'altro genitore;
- entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente i minori, ogni giorno (mattino e sera); - vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, da concordare entro il mese di marzo/aprile di ogni anno;
4
- vacanza di Natale: una settimana con la mamma e una con il papà, alternando
Natale e l'ultimo dell'anno
- vacanze di Pasqua: metà giorni con la mamma e metà con il papà, alternando
Pasqua e "Pasquetta"
- per le vacanze di carnevale ed eventuali giornate dello sport, metà con un genitore e metà con l'altro, previo accordo;
- fermo quanto sopra stabilito in termini di regolamentazione del diritto di visita padre-figli, i coniugi prevedono la possibilità che, nei fine settimana di competenza paterna, previo adeguato preavviso da parte del padre alla madre, i minori possano derogare agli impegni extrascolastici per fare qualche gita o partecipare a qualche evento con il padre (massimo 4 volte nel corso del periodo scolastico;
invece senza limitazioni nei periodi di vacanza);
- entrambi i genitori concordano, in caso di necessità e bisogno dei figli, di far intraprendere agli stessi un percorso di sostegno psicologico, confrontandosi reciprocamente sui nominativi e concordando lo specialista al quale affidare il percorso, qualora sia valutato opportuno dallo psicologo stesso. Entrambi i genitori si dichiarano sin d'ora disponibili ad effettuare personalmente almeno un colloquio con lo specialista designato, qualora quest'ultimo lo richieda. Tali spese verranno considerate straordinarie e seguiranno la regolamentazione, in termini di percentuale di ripartizione e preventivo consenso, come infra specificate.
5) Il NO corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli e PA Per_1
, a decorrere dal deposito del presente Ricorso, l'assegno mensile di € 1.000,00 Per_2
(mille/00), e precisamente € 500,00 (cinquecento/00) mensile per ciascun figlio, entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere 5
dall'anno successivo all'udienza di comparizione presidenziale per la fase di separazione. Si precisa che detto importo di € 1.000,00 mensile sarà incrementato di un'ulteriore somma di € 100,00 (cento/00) mensile (e quindi € 50,00 mensile per ciascun figlio), per il periodo compreso tra il deposito del presente Ricorso e fino a quando alla NO sarà accreditato dall'Inps l'assegno unico (qualunque _1
sia la somma che sarà riconosciuta), la cui domanda sarà presentata entro quindici giorni dal deposito del Ricorso per separazione e divorzio;
naturalmente alla presentazione della domanda e a tutta la documentazione che sarà richiesta dall'Inps,
dovrà collaborare anche il NO . L'assegno unico sarà usufruito totalmente Pt_1
dalla NO . _1
6) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del 70% (settanta) del
NO e del 30% (trenta) a carico della NO;
e PA Controparte_1
sarà applicato il Protocollo di Padova che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Inoltre, le spese straordinarie che richiederanno il preventivo consenso di entrambi i genitori, si considereranno approvate qualora, il genitore che le propone abbia comunicato per iscritto le spese e non vi sia stata risposta scritta, entro 15
giorni, da parte dell'altro genitore;
7) Circa le dichiarazioni dei redditi dei genitori: * le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 50% da ciascun genitore, * le deduzioni per le spese relative ai figli saranno usufruite: al 70% dal padre e al 30% dalla madre
8) Circa l'auto Skoda Octavia Wagon Scout targata DY653KF, n. identificativo del veicolo TMBKE21Z988014768, di cui è intestatario e proprietario il NO PA
, in esecuzione della definitiva regolamentazione e sistemazione patrimoniale ed
[...]
economica tra i coniugi, il NO cede alla NO , PA Controparte_1 6
che accetta, il trasferimento della piena proprietà della stessa. La cessione avviene nello stato di fatto in cui si trova il veicolo, precisando che lo stesso è libero da ogni gravame, peso ed onere. I NOi e si impegnano PA Controparte_1
ed obbligano ad effettuare la richiesta al PRA competente del trasferimento di proprietà del citato veicolo, entro 60 giorni dal provvedimento di omologa della separazione;
intendendo i coniugi, proprio in conseguenza della loro separazione personale, regolamentare l'intero assetto economico dei loro reciproci rapporti e definire ogni situazione patrimoniale, gli stessi precisano che il trasferimento indicato
è effettuato ed accettato senza che vi sia alcuna corresponsione di denaro e senza che vi sia alcun spirito di liberalità, rientrando lo stesso nella sistemazione degli interessi familiari nati dalla crisi del matrimonio. Si precisa che il citato trasferimento di proprietà è esente da ogni imposta ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, mentre altri costi (ad esempio: emolumenti al Pra, diritti di motorizzazione,..) saranno a totale carico della SI . _1
09) Nulla viene stabilito a titolo di contributo di mantenimento, dichiarando i coniugi,
allo stato, di essere economicamente autosufficienti.
10) I coniugi, con le precisazioni di cui sopra, riconoscono di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato ogni loro rapporto economico.
*** ** ***
I sottoscritti e chiedono inoltre che, pronunciata la Controparte_1 PA
sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle Note Scritte ex art. 127 ter, 2° comma, cpc, con scadenza a data successiva a sei mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle
Note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non 7
volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio, con sentenza, accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata Controparte_1
a NS (PD), il 03.05.1977, residente in [...] int.
10, c.f. , e nato ad [...] il C.F._1 Parte_1
22.08.1982, residente in [...], c.f. e C.F._2
celebrato in data 30.08.2022 in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), la cui trascrizione è
in corso presso i Registri dello stato civile del Comune di NS (PD);
- ordinare al Comune di NS (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori e gli stessi Per_1 Per_2
avranno collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, con la madre , _1
in NS (PD) via Terrassa n. 29A int. 10;
2) I figli minori e trascorreranno le proprie giornate con ognuno dei Per_1 Per_2
genitori (ciascuno presso la propria abitazione) e più precisamente: tempi di permanenza di e con il padre, durante il periodo scolastico: a) da Per_1 Per_2
venerdì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere i figli direttamente all'uscita da scuola, fino a lunedì alle ore 19.00, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
quindi, con permanenza anche durante la notte;
tempi di permanenza di e con il padre, durante il periodo non scolastico: b) da Per_1 Per_2
giovedì alle ore 16.00, quando il padre andrà a prendere i figli presso l'abitazione 8
della madre, fino a lunedì alle ore 19.00, quando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
quindi, con permanenza anche durante la notte;
in entrambi i casi, i giorni sopra precisati coincideranno con il il fine settimana di competenza del padre, cioè ogni quindici giorni alternati. Entrambi i genitori, quando saranno con i figli, si impegnano a far fare agli stessi i compiti scolastici, oltre ad ogni altra attività
extrascolastica che sarà concordata dai medesimi genitori. La NO , _1
considerate le esigenze di trasferta lavorative del NO , si rende disponibile Pt_1
ad invertire i fine settimana di competenza di ciascun genitore, qualora ve ne sia la necessità e previo accordo. c) previo accordo, i genitori potranno organizzare una giornata (sabato o domenica) al mese da trascorrere tutti assieme: se un mese viene deciso il sabato di competenza della NO , il mese successivo sarà il fine _1
settimana di competenza del NO , così da assicurare ad entrambi eguali Pt_1
tempi con i figli nel weekend;
- per il compleanno sia di che di i genitori Per_1 Per_2
lo trascorreranno assieme ai figli;
in caso contrario, i genitori utilizzeranno il fine settimana successivo al compleanno come "weekend neutro" in modo che e Per_1
festeggino il sabato con un genitore e la domenica con l'altro, ad anni alterni Per_2
(ad esempio se compie gli anni il mercoledì, il sabato festeggerà con la mamma Per_1
e la domenica con il papà, e l'anno successivo si alterneranno); - sia la mamma che il papà trascorreranno il proprio compleanno con i figli, indipendentemente dal giorno di spettanza dell'altro genitore;
- entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente i minori, ogni giorno (mattino e sera); - vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, da concordare entro il mese di marzo/aprile di ogni anno;
- vacanza di Natale: una settimana con la mamma e una con il papà,
alternando Natale e l'ultimo dell'anno - vacanze di Pasqua: metà giorni con la mamma 9
e metà con il papà, alternando Pasqua e "Pasquetta" - per le vacanze di carnevale ed eventuali giornate dello sport, metà con un genitore e metà con l'altro, previo accordo;
- fermo quanto sopra stabilito in termini di regolamentazione del diritto di visita padre-figli, i coniugi prevedono la possibilità che, nei fine settimana di competenza paterna, previo adeguato preavviso da parte del padre alla madre, i minori possano derogare agli impegni extrascolastici per fare qualche gita o partecipare a qualche evento con il padre (massimo 4 volte nel corso del periodo scolastico;
invece senza limitazioni nei periodi di vacanza); - entrambi i genitori concordano, in caso di necessità e bisogno dei figli, di far intraprendere agli stessi un percorso di sostegno psicologico, confrontandosi reciprocamente sui nominativi e concordando lo specialista al quale affidare il percorso, qualora sia valutato opportuno dallo psicologo stesso. Entrambi i genitori si dichiarano sin d'ora disponibili ad effettuare personalmente almeno un colloquio con lo specialista designato, qualora quest'ultimo lo richieda. Tali spese verranno considerate straordinarie e seguiranno la regolamentazione, in termini di percentuale di ripartizione e preventivo consenso, come infra specificate.
3) Il NO corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli e PA Per_1
, a decorrere dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la Per_2
fase dello scioglimento del matrimonio, l'assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00), e precisamente € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, entro il 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione presidenziale per la fase di separazione. Si precisa che detto importo di € 1.000,00 mensile, se non sarà ancora stato accreditato dall'Inps, a favore della NO , l'assegno unico, sarà incrementato di un'ulteriore _1 10
somma di € 50,00 mensile per ciascun figlio (e quindi di € 100,00 – cento/00 -
mensili), fino a quando alla NO sarà accreditato dall'Inps l'importo _1
dell'assegno unico (qualunque sia la somma che sarà riconosciuta). Pertanto,
l'assegno unico sarà usufruito totalmente dalla NO . _1
6) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del 70% (settanta) del
NO e del 30% (trenta) a carico della NO;
e PA Controparte_1
sarà applicato il Protocollo di Padova che qui si intende interamente richiamato e trascritto. Inoltre, le spese straordinarie che richiederanno il preventivo consenso di entrambi i genitori, si considereranno approvate qualora, il genitore che le propone abbia comunicato per iscritto le spese e non vi sia stata risposta scritta, entro 15
giorni, da parte dell'altro genitore;
7) Circa le dichiarazioni dei redditi dei genitori: * le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 50% da ciascun genitore, * le deduzioni per le spese relative ai figli saranno usufruite: al 70% dal padre e al 30% dalla madre
08) Nulla viene stabilito a titolo di contributo di mantenimento, dichiarando i coniugi,
allo stato, di essere economicamente autosufficienti.
10) I coniugi, con le precisazioni di cui sopra, riconoscono di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro avendo già regolato ogni loro rapporto economico.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data 30.08.2022 ad Abu Dhabi
(Emirati Arabi Uniti). Dall'unione sono nati due figli: nata a Padova (PD) in [...]
data 03.05.2014 e , nato ad [...] in data [...]. Per_2
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, 11
va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall' 1) al 5) con esclusione della parte inerente l'accordo delle parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale e dei punti 6), 9) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti dall' 1) al 5) con esclusione della parte inerente all'accordo delle parti sull'attribuzione dell'assegno unico universale e dei punti 6), 9) e 10).
Con riferimento, invece, al punto 5) nella parte specificata sopra e dei punti 7)
e 8) delle conclusioni congiunte, si evidenzia che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, 12
all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
Va, infine, rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha espresso il parere, né formulato le conclusioni.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, matrimonio civile contratto il 30.08.2022 ad ABU DHABI (Emirati
[...]
Arabi Uniti).
2. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti dall' 1) al 5) con esclusione della parte inerente l'accordo delle parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale e dei punti 6), 9) e 10)
delle rassegnate conclusioni;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti