TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 18/06/2025 nella causa RG n. 345/2022 promossa da
, , assistito dall'avv. BIANCHETTA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. SORMANO MARCO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 18.9.2006 al 14.8.2019, svolgendo mansioni di responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi/ispettore della revisione dei veicoli a motore (D.M. 214/17), con inquadramento del terzo livello del CCNL Commercio, Terziario e Servizi e, lamentando di essere stato erroneamente inquadrato nel terzo livello, anziché nel secondo, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel livello superiore;
-la resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive.
Considerato che:
-deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente, sulla scorta dell'argomentazione per cui, essendosi il ricorrente limitato a produrre il solo CCNL del 2019 a fronte di un rapporto di lavoro instaurato sin da 2006, sarebbe indeterminabile l'oggetto della domanda;
-l'oggetto della domanda non pare, invece, incerto o indeterminabile, tanto meno per la ragione indicata dalla resistente: petitum e causa petendi risultano individuabili sulla base della descrizione dei fatti costitutivi e lesivi del diritto azionato: il ricorrente ha dedotto di aver svolto un determinato tipo di mansioni, ha evidenziato di essere stato inquadrato in un preciso livello di uno specifico contratto collettivo (CCNL Commercio, Terziario e Servizi) e -allegando l'inadempimento posto in essere dalla resistente (inadempimento consistente nell'avergli attribuito un livello di inquadramento non corrispondente alla tipologia di mansioni svolte) ha rivendicato l'applicazione di un altro preciso livello e chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti;
C che determina la determinatezza della domanda giudiziale;
-la mancata produzione del CCNL nella versione precedente a quella del 2019 non pare invece essere attinente al profilo della validità dell'atto introduttivo, bensì a quello relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato;
-pertanto, il Tribunale, nell'esercizio dei propri poteri officiosi ex art. 421 co. 2 c.p.c., ritenuta sussistente una “pista probatoria” (buste paga, CCNL 2019), ha autorizzato la produzione dei
1 CCNL vigenti nel corso del rapporto di lavoro, onde poter pervenire alla verifica della sussistenza del diritto azionato;
-ciò posto, si può passare ora all'esame della domanda nel merito;
-ebbene, la stessa non si ritiene fondata e non può pertanto trovare accoglimento, per le ragioni qui di seguito illustrate;
-come sopra accennato, il ricorrente ha dedotto di avere svolto le mansioni di responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi/ispettore della revisione dei veicoli a motore (figura dell'”ispettore” introdotta dal D.M. 214/17);
-egli ha precisato di avere sempre svolto le medesime mansioni, sia prima, sia dopo l'intervento normativo del 2017, ossia quelle di “occupa[rsi] in totale autonomia della revisione dei veicoli degli utenti dell'officina e, quindi, dell'accettazione del veicolo, dello svolgimento di tutti i test e le verifiche previste dalla vigente normativa, della consegna dei bollettini, del controllo e archiviazione documenti, del versamento dei corrispettivi nella cassa continua e del rilascio -a sua firma - degli attestati di revisione”;
-egli ha altresì dedotto di aver effettuato in piena autonomia la prova e la diagnosi del veicolo, il controllo di accettazione e di delibera e di aver intrattenuto con i clienti rapporti rappresentativi nell'ambio della sua funzione (“ ispettore chiede ai clienti delucidazioni sul veicolo, rileva al cliente le mancanze e rilascia sotto la propria responsabilità, civile e penale, il certificato (o lo nega)”;
-egli ha quindi sostenuto la scorrettezza del proprio inquadramento nel terzo livello del CCNL applicato e rivendicato il riconoscimento del livello superiore, ossia del secondo livello;
-il ricorrente ha dunque evidenziato che, non essendo il responsabile/ispettore della revisione espressamente menzionato tra i profili elencati, “il corretto livello di inquadramento dovrà pertanto essere ricavato in via analogica” e, sul punto, ha richiamato la figura a sè maggiormente assimilabile, presente nel secondo livello, del collaudatore/accettatore, ossia colui che “in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare i costi della canzone e arrivi trattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione”;
-ha per tali ragioni ritenuto sussistente il diritto azionato;
-la resistente ha confermato che il ricorrente abbia in effetti svolto mansioni di responsabile tecnico per la revisione/ispettore della revisione, ma ha contestato che il egli abbia avuto qualsivoglia autonomia nell'esecuzione dei propri compiti e che abbia svolto le mansioni del collaudatore/accettatore individuato tra i profili previsti nel secondo livello del CCNL applicato, ritenendo che le mansioni da tale figura svolte siano del tutto differenti rispetto a quelle esplicate dal ricorrente;
-la resistente ha, in particolare, evidenziato che il ricorrente, nel compiere le attività di revisione, sia stato del tutto privo di autonomia, in quanto la sua attività sarebbe consistita nella verifica visuale
/strumentale - sulla base di criteri e parametri predeterminati dalla normativa vigente (DPR 495/92 prima e DM 214/17 poi) e senza alcuna possibilità di poter intervenire sul mezzo – della rispondenza del veicolo ai parametri di legge, compilando i vari campi proposti dal software, scegliendo tra le sole possibilità “regolare, ripetere, sospeso”;
-la resistente, nel dettaglio, ha allegato che il ricorrente, doveva seguire l'ordine delle verifiche sui veicoli indicato sul computer1 (tramite un software omologato dal Ministero), e doveva, quindi, identificare il vicolo, controllare il n. di telaio e di targa, posizionare il veicolo su un ponte sollevatore per effettuare i controlli dei dispositivi di frenatura e sterzo e poi procedere con il controllo della visibilità, dell'impianto elettrico, degli assi, ruote, pneumatici, sospensioni, dello stato del telaio, della carrozzeria e infine dei gas di scarico e della rumorosità; al termine di ogni controllo, doveva inserire sul computer l'esito del controllo, scegliendo tra le tre voci sopra indicate;
-il ricorrente, poi, doveva effettuare taluni controlli strumentali, attraverso l'utilizzo di diverse apparecchiature che controllano automaticamente il funzionamento dei vari elementi di cui alle norme citate (prove al frenometro, prova rumorosità, analisi gas di scarico, prova fari);
-all'esito dei controlli (della durata complessiva di circa 15 minuti), i risultati venivano trasmessi dal computer al che in tempo reale inviava l'etichetta adesiva con l'attestazione dell'esito CP_3 della revisione;
-queste circostanze, sostanzialmente riportate nei capp.
1-7 della memoria di costituzione della resistente non sono state contestate dal ricorrente (vd. verbale di udienza del 10.10.2023, nel cui ambito è stato precisato che egli non contesta lo svolgimento delle mansioni per come descritte da controparte e non contesta in particolare le circostanze di cui ai cap. di prova per testimoni richiesta da controparte sub. capp.
1-7 p. 19/20 della memoria, dovendosi valutare soltanto l'inquadramento giuridico del lavoratore);
-è dunque pacifico tra le parti che le mansioni del ricorrente si siano svolte nei termini descritti dalla
CP_1
-occorre, pertanto, verificare se tali mansioni siano riconducibili al terzo o al secondo livello del CCNL applicato;
-si premettono in via generale talune considerazioni;
-può innanzitutto considerarsi svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n.
20692);
-una tale conclusione presuppone che il giudice affronti l'indagine attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate, 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037);
- affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è necessario che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
-ebbene, nel caso di specie, come detto, le mansioni concretamente svolte corrispondono a quelle sopra individuate e non vi è contestazione tra le parti;
-esaminando poi la contrattazione collettiva2, emerge quanto segue;
-con riguardo al livello riconosciuto, ossia il terzo, è previsto dalla contrattazione collettiva che “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenti tecniche ed adeguate esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che com'portano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico - pratica comunque conseguita”;
-il CCNL individua poi una serie di qualifiche -tra cui l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico, il commesso specializzato provetto, il contabile/impiegato amministrativo, il manutentore, il tecnico riparatore settore elettrodomestici e macchine per ufficio, nonché le “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella detta elencazione”- caratterizzate dallo svolgimento delle proprie mansioni con autonomia operativa, sulla base di cognizioni approfondite/comprovata professionalità, con un certo grado di iniziativa, con possibilità di intervento su problematiche complesse;
-quanto, invece, al secondo livello, ossia quello reclamato, la contrattazione collettiva dispone che:
“appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo , nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”;
-nell'ambito della declaratoria dianzi trascritta, sono individuati profili professionali -tra cui, ad esempio, cassiere principale che sovraintenda più casse, capo di reparto/settore anche se non addetto ad operazioni di vendita, determinatore di costo, estimatore, chimico di laboratorio, collaudatore/accettatore di cui sopra, assistente copywriter, art director, account executive, programmatore di officina3, supervisore di processo e di rilevazione, specialista di controllo qualità, revisore contabile, analista di procedure organizzative e le “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella detta elencazione” – caratterizzati dallo svolgimento di attività di concetto, con ampia autonomia, rilevanti poteri organizzativi/di coordinamento/decisionali e con un significativo grado di responsabilità, che si collocano nel livello immediatamente inferiore ai lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva;
-ebbene, a parere del Tribunale, la resistente ha operato un corretto inquadramento del ricorrente nell'ambito del terzo livello, poiché non risulta che questi sia stato impiegato nello svolgimento di mansioni caratterizzate dal grado di autonomia, responsabilità e poteri di iniziativa tipici dei profili del secondo livello;
-si rileva, al proposito, che assume infatti particolare rilievo l'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione;
è stato al proposito precisato che “Qualora il lavoratore assuma di aver svolto mansioni corrispondenti ad una categoria superiore a quella in effetti riconosciutagli occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione della qualifica implica un diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché si deve non solo far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprie della qualifica rivendicata, tenendo conto in particolare che le funzioni direttive (anche dello impiegato di concetto con funzioni direttive) devono essere connotate da poteri decisionali di una certa autonomia di iniziativa e discrezionalità ancorché sotto le direttive generali dei superiori gerarchici” (vd. Cass. Sez. Lav., sent. 5038/88); pertanto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
-ciò posto, nel caso di specie, non è provato (e a ben vedere neppure è dettagliatamente allegato) che il ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al secondo livello, proprio perché non è dimostrato che egli abbia reso la propria prestazione lavorativa con il significativo grado di autonomia, responsabilità ed iniziativa che caratterizzano il livello reclamato;
-è pacifico che il sig. abbia operato effettuando operazioni predeterminate, seguendo l'ordine Pt_1 dei controlli proposto dal software sulla falsariga delle previsioni normative e compiendo valutazioni vincolate;
3 Ossia “il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone i piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli , determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina”.
4 -non è invece dimostrato (né è stata offerta prova), che egli abbia svolto le mansioni del collaudatore/accettatore di cui al secondo livello;
la circostanza è stata infatti contestata da parte convenuta e non vi è agli atti alcuna evidenza nel senso indicato dal sig. ; del resto, il Pt_1 riconoscimento dello svolgimento delle mansioni nei termini sopra descritti non pare neppure logicamente compatibile con la possibilità di un espletamento di mansioni che si svolgono in piena autonomia, con la predisposizione del piano di lavoro, effettuazione del controllo di accettazione e di delibera e con la valutazione del costo della riparazione;
tali aspetti, in ogni caso, sono stati specificamente contestati dalla resistente e, come visto, non hanno trovato alcun riscontro in causa;
-da ultimo, la circostanza per cui l'ispettore della revisione firmi il relativo certificato, non muove, ad avviso del Tribunale, i termini della questione: la responsabilità civile e/o penale del lavoratore non dipende, infatti, dalla sottoscrizione del certificato di revisione, ma dalla violazione dei doveri imposti dall'ordinamento;
-non sussistono, in definitiva, le condizioni per riconoscere al ricorrente il livello rivendicato;
-tenuto conto della natura interpretativa delle questioni trattate e del rigetto dell'eccezione preliminare, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 18/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i medesimi controlli visuali previsti dal DPR e dal DM citati. Pt_2
2 2 I CCNL man mano vigenti non hanno subito modifiche sul punto.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 18/06/2025 nella causa RG n. 345/2022 promossa da
, , assistito dall'avv. BIANCHETTA ANDREA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. SORMANO MARCO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 18.9.2006 al 14.8.2019, svolgendo mansioni di responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi/ispettore della revisione dei veicoli a motore (D.M. 214/17), con inquadramento del terzo livello del CCNL Commercio, Terziario e Servizi e, lamentando di essere stato erroneamente inquadrato nel terzo livello, anziché nel secondo, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel livello superiore;
-la resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso e la sua infondatezza nel merito;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive.
Considerato che:
-deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente, sulla scorta dell'argomentazione per cui, essendosi il ricorrente limitato a produrre il solo CCNL del 2019 a fronte di un rapporto di lavoro instaurato sin da 2006, sarebbe indeterminabile l'oggetto della domanda;
-l'oggetto della domanda non pare, invece, incerto o indeterminabile, tanto meno per la ragione indicata dalla resistente: petitum e causa petendi risultano individuabili sulla base della descrizione dei fatti costitutivi e lesivi del diritto azionato: il ricorrente ha dedotto di aver svolto un determinato tipo di mansioni, ha evidenziato di essere stato inquadrato in un preciso livello di uno specifico contratto collettivo (CCNL Commercio, Terziario e Servizi) e -allegando l'inadempimento posto in essere dalla resistente (inadempimento consistente nell'avergli attribuito un livello di inquadramento non corrispondente alla tipologia di mansioni svolte) ha rivendicato l'applicazione di un altro preciso livello e chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti;
C che determina la determinatezza della domanda giudiziale;
-la mancata produzione del CCNL nella versione precedente a quella del 2019 non pare invece essere attinente al profilo della validità dell'atto introduttivo, bensì a quello relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato;
-pertanto, il Tribunale, nell'esercizio dei propri poteri officiosi ex art. 421 co. 2 c.p.c., ritenuta sussistente una “pista probatoria” (buste paga, CCNL 2019), ha autorizzato la produzione dei
1 CCNL vigenti nel corso del rapporto di lavoro, onde poter pervenire alla verifica della sussistenza del diritto azionato;
-ciò posto, si può passare ora all'esame della domanda nel merito;
-ebbene, la stessa non si ritiene fondata e non può pertanto trovare accoglimento, per le ragioni qui di seguito illustrate;
-come sopra accennato, il ricorrente ha dedotto di avere svolto le mansioni di responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi/ispettore della revisione dei veicoli a motore (figura dell'”ispettore” introdotta dal D.M. 214/17);
-egli ha precisato di avere sempre svolto le medesime mansioni, sia prima, sia dopo l'intervento normativo del 2017, ossia quelle di “occupa[rsi] in totale autonomia della revisione dei veicoli degli utenti dell'officina e, quindi, dell'accettazione del veicolo, dello svolgimento di tutti i test e le verifiche previste dalla vigente normativa, della consegna dei bollettini, del controllo e archiviazione documenti, del versamento dei corrispettivi nella cassa continua e del rilascio -a sua firma - degli attestati di revisione”;
-egli ha altresì dedotto di aver effettuato in piena autonomia la prova e la diagnosi del veicolo, il controllo di accettazione e di delibera e di aver intrattenuto con i clienti rapporti rappresentativi nell'ambio della sua funzione (“ ispettore chiede ai clienti delucidazioni sul veicolo, rileva al cliente le mancanze e rilascia sotto la propria responsabilità, civile e penale, il certificato (o lo nega)”;
-egli ha quindi sostenuto la scorrettezza del proprio inquadramento nel terzo livello del CCNL applicato e rivendicato il riconoscimento del livello superiore, ossia del secondo livello;
-il ricorrente ha dunque evidenziato che, non essendo il responsabile/ispettore della revisione espressamente menzionato tra i profili elencati, “il corretto livello di inquadramento dovrà pertanto essere ricavato in via analogica” e, sul punto, ha richiamato la figura a sè maggiormente assimilabile, presente nel secondo livello, del collaudatore/accettatore, ossia colui che “in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare i costi della canzone e arrivi trattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione”;
-ha per tali ragioni ritenuto sussistente il diritto azionato;
-la resistente ha confermato che il ricorrente abbia in effetti svolto mansioni di responsabile tecnico per la revisione/ispettore della revisione, ma ha contestato che il egli abbia avuto qualsivoglia autonomia nell'esecuzione dei propri compiti e che abbia svolto le mansioni del collaudatore/accettatore individuato tra i profili previsti nel secondo livello del CCNL applicato, ritenendo che le mansioni da tale figura svolte siano del tutto differenti rispetto a quelle esplicate dal ricorrente;
-la resistente ha, in particolare, evidenziato che il ricorrente, nel compiere le attività di revisione, sia stato del tutto privo di autonomia, in quanto la sua attività sarebbe consistita nella verifica visuale
/strumentale - sulla base di criteri e parametri predeterminati dalla normativa vigente (DPR 495/92 prima e DM 214/17 poi) e senza alcuna possibilità di poter intervenire sul mezzo – della rispondenza del veicolo ai parametri di legge, compilando i vari campi proposti dal software, scegliendo tra le sole possibilità “regolare, ripetere, sospeso”;
-la resistente, nel dettaglio, ha allegato che il ricorrente, doveva seguire l'ordine delle verifiche sui veicoli indicato sul computer1 (tramite un software omologato dal Ministero), e doveva, quindi, identificare il vicolo, controllare il n. di telaio e di targa, posizionare il veicolo su un ponte sollevatore per effettuare i controlli dei dispositivi di frenatura e sterzo e poi procedere con il controllo della visibilità, dell'impianto elettrico, degli assi, ruote, pneumatici, sospensioni, dello stato del telaio, della carrozzeria e infine dei gas di scarico e della rumorosità; al termine di ogni controllo, doveva inserire sul computer l'esito del controllo, scegliendo tra le tre voci sopra indicate;
-il ricorrente, poi, doveva effettuare taluni controlli strumentali, attraverso l'utilizzo di diverse apparecchiature che controllano automaticamente il funzionamento dei vari elementi di cui alle norme citate (prove al frenometro, prova rumorosità, analisi gas di scarico, prova fari);
-all'esito dei controlli (della durata complessiva di circa 15 minuti), i risultati venivano trasmessi dal computer al che in tempo reale inviava l'etichetta adesiva con l'attestazione dell'esito CP_3 della revisione;
-queste circostanze, sostanzialmente riportate nei capp.
1-7 della memoria di costituzione della resistente non sono state contestate dal ricorrente (vd. verbale di udienza del 10.10.2023, nel cui ambito è stato precisato che egli non contesta lo svolgimento delle mansioni per come descritte da controparte e non contesta in particolare le circostanze di cui ai cap. di prova per testimoni richiesta da controparte sub. capp.
1-7 p. 19/20 della memoria, dovendosi valutare soltanto l'inquadramento giuridico del lavoratore);
-è dunque pacifico tra le parti che le mansioni del ricorrente si siano svolte nei termini descritti dalla
CP_1
-occorre, pertanto, verificare se tali mansioni siano riconducibili al terzo o al secondo livello del CCNL applicato;
-si premettono in via generale talune considerazioni;
-può innanzitutto considerarsi svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n.
20692);
-una tale conclusione presuppone che il giudice affronti l'indagine attraverso tre fasi: 1) l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate, 2) l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, 3) il raffronto tra i risultati delle due indagini. (Cass., sez. lavoro, 22/8/2007 n. 17896; id, 12/5/2006 n. 11037);
- affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è necessario che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa;
-ebbene, nel caso di specie, come detto, le mansioni concretamente svolte corrispondono a quelle sopra individuate e non vi è contestazione tra le parti;
-esaminando poi la contrattazione collettiva2, emerge quanto segue;
-con riguardo al livello riconosciuto, ossia il terzo, è previsto dalla contrattazione collettiva che “a questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenti tecniche ed adeguate esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che com'portano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico - pratica comunque conseguita”;
-il CCNL individua poi una serie di qualifiche -tra cui l'operaio specializzato provetto nel settore automobilistico, il commesso specializzato provetto, il contabile/impiegato amministrativo, il manutentore, il tecnico riparatore settore elettrodomestici e macchine per ufficio, nonché le “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella detta elencazione”- caratterizzate dallo svolgimento delle proprie mansioni con autonomia operativa, sulla base di cognizioni approfondite/comprovata professionalità, con un certo grado di iniziativa, con possibilità di intervento su problematiche complesse;
-quanto, invece, al secondo livello, ossia quello reclamato, la contrattazione collettiva dispone che:
“appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo , nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”;
-nell'ambito della declaratoria dianzi trascritta, sono individuati profili professionali -tra cui, ad esempio, cassiere principale che sovraintenda più casse, capo di reparto/settore anche se non addetto ad operazioni di vendita, determinatore di costo, estimatore, chimico di laboratorio, collaudatore/accettatore di cui sopra, assistente copywriter, art director, account executive, programmatore di officina3, supervisore di processo e di rilevazione, specialista di controllo qualità, revisore contabile, analista di procedure organizzative e le “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella detta elencazione” – caratterizzati dallo svolgimento di attività di concetto, con ampia autonomia, rilevanti poteri organizzativi/di coordinamento/decisionali e con un significativo grado di responsabilità, che si collocano nel livello immediatamente inferiore ai lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva;
-ebbene, a parere del Tribunale, la resistente ha operato un corretto inquadramento del ricorrente nell'ambito del terzo livello, poiché non risulta che questi sia stato impiegato nello svolgimento di mansioni caratterizzate dal grado di autonomia, responsabilità e poteri di iniziativa tipici dei profili del secondo livello;
-si rileva, al proposito, che assume infatti particolare rilievo l'effettivo grado di autonomia assunto nello svolgimento concreto della prestazione;
è stato al proposito precisato che “Qualora il lavoratore assuma di aver svolto mansioni corrispondenti ad una categoria superiore a quella in effetti riconosciutagli occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione della qualifica implica un diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché si deve non solo far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprie della qualifica rivendicata, tenendo conto in particolare che le funzioni direttive (anche dello impiegato di concetto con funzioni direttive) devono essere connotate da poteri decisionali di una certa autonomia di iniziativa e discrezionalità ancorché sotto le direttive generali dei superiori gerarchici” (vd. Cass. Sez. Lav., sent. 5038/88); pertanto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata;
-ciò posto, nel caso di specie, non è provato (e a ben vedere neppure è dettagliatamente allegato) che il ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al secondo livello, proprio perché non è dimostrato che egli abbia reso la propria prestazione lavorativa con il significativo grado di autonomia, responsabilità ed iniziativa che caratterizzano il livello reclamato;
-è pacifico che il sig. abbia operato effettuando operazioni predeterminate, seguendo l'ordine Pt_1 dei controlli proposto dal software sulla falsariga delle previsioni normative e compiendo valutazioni vincolate;
3 Ossia “il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone i piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli , determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina”.
4 -non è invece dimostrato (né è stata offerta prova), che egli abbia svolto le mansioni del collaudatore/accettatore di cui al secondo livello;
la circostanza è stata infatti contestata da parte convenuta e non vi è agli atti alcuna evidenza nel senso indicato dal sig. ; del resto, il Pt_1 riconoscimento dello svolgimento delle mansioni nei termini sopra descritti non pare neppure logicamente compatibile con la possibilità di un espletamento di mansioni che si svolgono in piena autonomia, con la predisposizione del piano di lavoro, effettuazione del controllo di accettazione e di delibera e con la valutazione del costo della riparazione;
tali aspetti, in ogni caso, sono stati specificamente contestati dalla resistente e, come visto, non hanno trovato alcun riscontro in causa;
-da ultimo, la circostanza per cui l'ispettore della revisione firmi il relativo certificato, non muove, ad avviso del Tribunale, i termini della questione: la responsabilità civile e/o penale del lavoratore non dipende, infatti, dalla sottoscrizione del certificato di revisione, ma dalla violazione dei doveri imposti dall'ordinamento;
-non sussistono, in definitiva, le condizioni per riconoscere al ricorrente il livello rivendicato;
-tenuto conto della natura interpretativa delle questioni trattate e del rigetto dell'eccezione preliminare, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 18/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i medesimi controlli visuali previsti dal DPR e dal DM citati. Pt_2
2 2 I CCNL man mano vigenti non hanno subito modifiche sul punto.
3