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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr° 298/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pirrello, Ignazio Parte_1
Fiore e Giuseppe Varisco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Palermo in Via Sammartino n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Vaticano n. 46;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto in data 26.09.2008 dalla società oggi Controparte_2
“ ”., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - part time CP_3
1 di 31 ore settimanali, inquadrato nel livello 2 del CCNL di categoria ed adibito a mansioni di “Addetto Puliziere” presso il “Distretto Sanitario di Petralia Sottana” e successivamente, in data 01.07.09, di essere stato inquadrato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 34 ore settimanali, nel superiore livello 3, con la Contr mansione di capo squadra, presso diverse sedi, nell'ambito dell'appalto ( affidato alla società dalla Centrale Unica di Committenza per la Regione Siciliana (C.U.C.) ed avente per oggetto i “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana”, LOTTO
1 ASP di Palermo - territorio di Palermo e provincia;
- che, con sentenza n. 1296/2021, il TAR Palermo aveva decretato la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto alla P.F.E., con conseguente subentro della
“ ; Controparte_1
- che quest'ultima, invece di procedere immediatamente al cambio di appalto con salvaguardia delle garanzie occupazionali e connessi trattamenti giuridici ed economici dei lavoratori interessati, aveva convocato le organizzazioni sindacali sul presupposto che la gestione dei servizi affidati fosse caratterizzata da differenze sostanziali rispetto a quelli in precedenza aggiudicati a e dichiarato, quindi, di procedere al CP_3
cambio di appalto ex art.4 lett. B) del C.C.N.L. di categoria;
- che la procedura sindacale di cambio appalto si era conclusa negativamente;
- di essere, quindi, transitato, alle dipendenze della ma con orario ridotto CP_1
(15 ore settimanali) e con la mansione di Addetto alla Pulizia Quotidiana presso il P.O. di Petralia Sottana;
- che la modifica del trattamento economico e giuridico subita nel transito alle dipendenze della doveva ritenersi illegittima. CP_5
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che il subentro della società nell'appalto avente per oggetto l'affidamento dei Controparte_1
servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli Enti del Servizio Sanitario
Regionale, è avvenuto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali - o persino a condizioni migliorative - rispetto a quelle della società uscente , CP_3
2 per tutte le ragioni sopra esposte ed ivi si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- accertare e dichiarare che - nell'ambito del suddetto cambio di appalto - la ha violato la clausola sociale contenuta nel CCNL per il personale CP_1
dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati / Multiservizi ex art. 4 lett. A;
- adottare, in favore del ricorrente ed a modifica del trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento (alle dipendenze della , sentenza costitutiva di CP_1
riconoscimento ed attribuzione del medesimo trattamento giuridico ed economico già goduto in precedenza alle dipendenze della società uscente , con ogni CP_3
conseguenza di ordine normativo, retributivo e contributivo ex art. 4 lett. A del CCNL
Multiservizi, ed ex art. 4 delle norme comuni del capitolato tecnico prestazionale, nonché ex art. 10 del capitolato d'oneri ; il tutto con decorrenza a far data dal cambio di appalto, ossia il 10.08.21, per le ragioni tutte sopra richiamate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte (o solo in subordine, rispetto alla precedente domanda giudiziale costitutiva, condannare, a contrattualizzare il CP_1
ricorrente alle medesime condizioni negoziali già acquisite allorquando lavorava alle dipendenze di - condannare, per l'effetto, la convenuta al versamento -in CP_3
favore del ricorrente ed a titolo di differenze retributive maturate dalla data di assunzione alle dipendenze di e sino alla data odierna- della Controparte_1
complessiva somma netta di € 3.780,16 oltre poste retributive e contributive direttamente e/o indirettamente connesse (o altra somma che risulterà all'esito dell'espletanda CTU) oltre, ancora, interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, per le ragioni tutte sopra richiamate
e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte;
o in subordine,
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno -in favore del ricorrente- da computarsi sulla base delle decurtazioni stipendiali subite dal ricorrente dalla data di assunzione alle dipendenze di e sino alla data odierna- per un Controparte_1
importo complessivo pari a € 3.780,16 (o altra somma che risulterà all'esito dell'espletanda CTU); - condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta al versamento -in favore del ricorrente ed a titolo di risarcimento danni derivanti dalla
3 violazione degli artt. 3, 4, 36 Cost. causalmente connessi al mancato rispetto delle clausole sociali- della complessiva somma netta di € 5.000,00 (o altra somma che il
Giudicante riterrà di giustizia anche in applicazione dell'art. 113 c.p.c.), oltre interessi
e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, per le ragioni tutte sopra richiamate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte;
condannare, in ogni caso, parte resistente alle spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di non avere ricevuto alcunché in acconto;
oltre, l'aumento del 30% da computarsi sui compensi professionali in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/2018 (come già ampiamente riconosciuto da vari Tribunali di Merito, ex multis Trib. Palermo, Ord.
18.07.18)” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 05.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, l'art. 4 del C.C.N.L. pacificamente applicabile al CP_6
rapporto dedotto in giudizio, dispone che “In ogni caso di cambio di appalto, l'Azienda cessante darà preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su: consistenza numerica degli addetti interessati, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione in forza e occupati stabilmente da almeno 4 mesi;
rispettivo orario contrattuale settimanale;
livello di inquadramento e data di attribuzione;
data di assunzione nel settore;
data di assunzione nell'azienda uscente;
eventuale impiego
4 saltuario o contrattuale presso altri appalti;
eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento e pianificazione, con indicazione dell'eventuale svolgimento di tali funzioni presso altri appalti. Tale comunicazione è contestualmente inviata all'azienda subentrante. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico1organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità…”.
Tale disposizione introduce una c.d. “clausola sociale”, ovvero una forma di garanzia occupazionale per i lavoratori impiegati in settori economici caratterizzati da un frequente “turn over” datoriale, come nel caso che ci occupa.
5 Tale garanzia assume, peraltro, un contenuto più o meno forte a seconda che l'appalto in cui subentra la nuova impresa sia o meno conforme al precedente per “termini, modalità e prestazioni contrattuali”.
Nel primo caso, la subentrante “si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto”, nel secondo è soltanto tenuta ad aprire un tavolo di consultazione sindacale, senza alcun onere assunzionale nei confronti dei medesimi lavoratori.
Nella fattispecie in esame, visto che il ricorrente è transitato alle dipendenze della subentrante, non è in discussione il suo diritto al transito, bensì quello alla salvaguardia delle sue preesistenti condizioni di lavoro in termini di orario, mansioni ed inquadramento.
Ciò posto, deve subito evidenziarsi come, al di là della riconducibilità dell'odierno cambio appalto alle ipotesi sub a) o b) dell'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, a fondare la pretesa attorea v'è una specifica disposizione pattizia, contenuta nel capitolato d'appalto.
L'art. 4 delle norme comuni del capitolato tecnico prestazionale (All.18 – Capitolato tecnico prestazionale “Procedura aperta per la stipula di convenzioni per
l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale”), rubricato “Mantenimento del personale attualmente in servizio” afferma chiaramente che: “[…] il Soggetto aggiudicatario … ha l'obbligo di assumere il personale già operante, mantenendo come condizione minima le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
Tale previsione negoziale vincola chiaramente la società convenuta, quale impresa subentrante nell'appalto, a riconoscere al personale precedentemente impiegato in esso “le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
Tale previsione negoziale vincola chiaramente la società convenuta, quale impresa subentrante nell'appalto, a riconoscere al personale precedentemente impiegato in esso
“le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
6 La disposizione non confligge, ma al più integra, la clausola sociale di cui all'art. 4, né può ritenersi “recessiva” rispetto ad essa.
Una siffatta conclusione, prospettata dalla convenuta, non risulta sorretta da alcuna norma imperativa né dai criteri generali di interpretazione dei contratti sanciti dal
Codice civile, né infine dalla stessa giurisprudenza amministrativa citata in memoria di costituzione.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6148/2019 (all. 8 della memoria) chiaramente afferma che : “In sostanza, le clausole del contratti collettivi che disciplinano il
"cambio appalto" con l'obbligo del mantenimento dell'assetto occupazionale e delle medesime condizioni contrattuali ed economiche vincolano l'operatore economico, non già in qualità di precedente aggiudicatario, come prospettato dall'odierno appellante, ma solo se imprenditore appartenente ad associazione datoriale firmataria del contratto collettivo;
a queste condizioni, infatti, la clausola, frutto dell'autonomia collettiva, ove più stringente, prevale anche, sulla clausola contenuta nel bando di gara”.
In definitiva, anche per il supremo organo della giustizia amministrativa, la natura
“suppletiva” della clausola sociale introdotta nei bandi di gara, presuppone l'inesistenza di una clausola collettiva “più stringente” ovvero più garantista nei confronti dei lavoratori.
Nella fattispecie in esame, qualora si aderisse all'interpretazione dell'art. 4 prospettata da parte resistente, dovrebbe necessariamente ritenersi tale clausola sociale meno
“stringente” di quella contenuta nel bando di gara e quindi certamente destinata a
“recedere” rispetto ad essa.
Pur prescindendo, dunque, dalla portata applicativa dell'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, la convenuta, in ottemperanza al capitolato d'appalto, aveva l'obbligo negoziale di salvaguardare il trattamento economico e retributivo dei lavoratori già impegnati nell'appalto.
Tale obbligo, nel caso in esame, è stato violato.
7 Ma anche ove si volesse dare applicazione al solo art. 4 del C.C.N.L. di categoria, si giungerebbe alla stessa conclusione.
La convenuta ha negato che vi sia stato un subentro nell'appalto a “parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” ritenendo che, nel silenzio della clausola sul punto, anche nel caso sub a), la società subentrante sia tenuta ad assumere “ex novo” i dipendenti della cedente, ma non a salvaguardarne il trattamento economico e giuridico già goduto.
Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.
La cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha Controparte_1
in alcun modo dimostrato l'intervenuta modifica delle condizioni dell'appalto ovvero la “cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”.
Al contrario, la documentazione in atti (prodotta da parte ricorrente) evidenzia che sono rimasti immutati sia l'oggetto (servizi di pulizia, i servizi integrati ed i servizi accessori) che le condizioni tecniche, economiche (migliorative rispetto al precedente sia in termini di ore lavorate, cresciute di 8.085 ore mensili, che di budget passato da €
13.666.651,20 oltre IVA ad euro € 13.954.113,90 oltre IVA) ed organizzative (cfr. gli organigrammi aziendali esposti in ricorso) dell'appalto.
Può, dunque, ritenersi acclarata la riconducibilità dell'odierno cambio appalto all'ipotesi sub a) dell'art. 4.
In ordine all'interpretazione della suddetta clausola non può, poi, condividersi l'opzione ermeneutica prospettata dalla convenuta.
Un decisivo indizio dell'effettiva volontà delle parti si rinviene nello stesso art. 4, il quale, nel secondo capoverso, prevede:” Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente
o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31”; quest'ultima, a sua volta, sancisce che : “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività
8 di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Tale disposizione normativa ha il duplice fine di salvaguardare i livelli occupazionali e soprattutto l'immutabilità del trattamento economico complessivo dei lavoratori impiegati in appalti e, per questo motivo, esclude che possano essere coinvolti in un successivo licenziamento collettivo i lavoratori riassunti dall'azienda subentrante “a parità di condizioni economiche e normative”.
L'espresso richiamo a tale norma nell'art. 4 (pur infelice nella sua formulazione), induce a ritenere che le parti collettive volessero salvaguardare, nell'ipotesi del transito diretto previsto dalla lettera a) il pregresso trattamento economico e giuridico ovvero proprio “l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori”.
In termini conclusivi, vista la pacifica violazione da parte della convenuta delle succitate disposizioni negoziali, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'assunzione nello stesso profilo, con le medesime mansioni e con il medesimo orario già in essere presso la P.F.E., sicché la eve essere condannata al pagamento, Controparte_1
in favore di , delle differenze retributive tra quanto Parte_1
effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito in forza del corretto inquadramento (e orario) come sopra individuato.
Va, invece, respinta, la domanda attorea volta al risarcimento del danno per “violazione degli artt. 3, 4, 36 Cost. causalmente connessi al mancato rispetto delle clausole sociali”, per mancanza di prova dei relativi presupposti.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta il diritto di all'assunzione presso la Parte_1 [...]
, nel medesimo profilo, con le medesime mansioni e con il medesimo CP_1
orario già in essere presso la P.F.E. e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito in forza del corretto inquadramento come sopra individuato;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Andrea Pirrello, Ignazio Fiore e
Giuseppe Varisco, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
10
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr° 298/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pirrello, Ignazio Parte_1
Fiore e Giuseppe Varisco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Palermo in Via Sammartino n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Vaticano n. 46;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.01.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto in data 26.09.2008 dalla società oggi Controparte_2
“ ”., con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - part time CP_3
1 di 31 ore settimanali, inquadrato nel livello 2 del CCNL di categoria ed adibito a mansioni di “Addetto Puliziere” presso il “Distretto Sanitario di Petralia Sottana” e successivamente, in data 01.07.09, di essere stato inquadrato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 34 ore settimanali, nel superiore livello 3, con la Contr mansione di capo squadra, presso diverse sedi, nell'ambito dell'appalto ( affidato alla società dalla Centrale Unica di Committenza per la Regione Siciliana (C.U.C.) ed avente per oggetto i “Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana”, LOTTO
1 ASP di Palermo - territorio di Palermo e provincia;
- che, con sentenza n. 1296/2021, il TAR Palermo aveva decretato la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto alla P.F.E., con conseguente subentro della
“ ; Controparte_1
- che quest'ultima, invece di procedere immediatamente al cambio di appalto con salvaguardia delle garanzie occupazionali e connessi trattamenti giuridici ed economici dei lavoratori interessati, aveva convocato le organizzazioni sindacali sul presupposto che la gestione dei servizi affidati fosse caratterizzata da differenze sostanziali rispetto a quelli in precedenza aggiudicati a e dichiarato, quindi, di procedere al CP_3
cambio di appalto ex art.4 lett. B) del C.C.N.L. di categoria;
- che la procedura sindacale di cambio appalto si era conclusa negativamente;
- di essere, quindi, transitato, alle dipendenze della ma con orario ridotto CP_1
(15 ore settimanali) e con la mansione di Addetto alla Pulizia Quotidiana presso il P.O. di Petralia Sottana;
- che la modifica del trattamento economico e giuridico subita nel transito alle dipendenze della doveva ritenersi illegittima. CP_5
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che il subentro della società nell'appalto avente per oggetto l'affidamento dei Controparte_1
servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli Enti del Servizio Sanitario
Regionale, è avvenuto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali - o persino a condizioni migliorative - rispetto a quelle della società uscente , CP_3
2 per tutte le ragioni sopra esposte ed ivi si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- accertare e dichiarare che - nell'ambito del suddetto cambio di appalto - la ha violato la clausola sociale contenuta nel CCNL per il personale CP_1
dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati / Multiservizi ex art. 4 lett. A;
- adottare, in favore del ricorrente ed a modifica del trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento (alle dipendenze della , sentenza costitutiva di CP_1
riconoscimento ed attribuzione del medesimo trattamento giuridico ed economico già goduto in precedenza alle dipendenze della società uscente , con ogni CP_3
conseguenza di ordine normativo, retributivo e contributivo ex art. 4 lett. A del CCNL
Multiservizi, ed ex art. 4 delle norme comuni del capitolato tecnico prestazionale, nonché ex art. 10 del capitolato d'oneri ; il tutto con decorrenza a far data dal cambio di appalto, ossia il 10.08.21, per le ragioni tutte sopra richiamate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte (o solo in subordine, rispetto alla precedente domanda giudiziale costitutiva, condannare, a contrattualizzare il CP_1
ricorrente alle medesime condizioni negoziali già acquisite allorquando lavorava alle dipendenze di - condannare, per l'effetto, la convenuta al versamento -in CP_3
favore del ricorrente ed a titolo di differenze retributive maturate dalla data di assunzione alle dipendenze di e sino alla data odierna- della Controparte_1
complessiva somma netta di € 3.780,16 oltre poste retributive e contributive direttamente e/o indirettamente connesse (o altra somma che risulterà all'esito dell'espletanda CTU) oltre, ancora, interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, per le ragioni tutte sopra richiamate
e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte;
o in subordine,
CONDANNARE la convenuta al risarcimento del danno -in favore del ricorrente- da computarsi sulla base delle decurtazioni stipendiali subite dal ricorrente dalla data di assunzione alle dipendenze di e sino alla data odierna- per un Controparte_1
importo complessivo pari a € 3.780,16 (o altra somma che risulterà all'esito dell'espletanda CTU); - condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta al versamento -in favore del ricorrente ed a titolo di risarcimento danni derivanti dalla
3 violazione degli artt. 3, 4, 36 Cost. causalmente connessi al mancato rispetto delle clausole sociali- della complessiva somma netta di € 5.000,00 (o altra somma che il
Giudicante riterrà di giustizia anche in applicazione dell'art. 113 c.p.c.), oltre interessi
e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo, per le ragioni tutte sopra richiamate e che ivi si intendono integralmente ripetute e trascritte;
condannare, in ogni caso, parte resistente alle spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di non avere ricevuto alcunché in acconto;
oltre, l'aumento del 30% da computarsi sui compensi professionali in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ovvero tecniche informatiche utili per agevolare la consultazione o la fruizione così come previsto dal D.M. 37/2018 (come già ampiamente riconosciuto da vari Tribunali di Merito, ex multis Trib. Palermo, Ord.
18.07.18)” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo l'infondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 05.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, l'art. 4 del C.C.N.L. pacificamente applicabile al CP_6
rapporto dedotto in giudizio, dispone che “In ogni caso di cambio di appalto, l'Azienda cessante darà preventiva comunicazione, salvo casi in cui non sia oggettivamente possibile, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni su: consistenza numerica degli addetti interessati, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione in forza e occupati stabilmente da almeno 4 mesi;
rispettivo orario contrattuale settimanale;
livello di inquadramento e data di attribuzione;
data di assunzione nel settore;
data di assunzione nell'azienda uscente;
eventuale impiego
4 saltuario o contrattuale presso altri appalti;
eventuale attribuzione di funzioni di coordinamento e pianificazione, con indicazione dell'eventuale svolgimento di tali funzioni presso altri appalti. Tale comunicazione è contestualmente inviata all'azienda subentrante. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, darà comunicazione del subentro nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante – ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico1organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità…”.
Tale disposizione introduce una c.d. “clausola sociale”, ovvero una forma di garanzia occupazionale per i lavoratori impiegati in settori economici caratterizzati da un frequente “turn over” datoriale, come nel caso che ci occupa.
5 Tale garanzia assume, peraltro, un contenuto più o meno forte a seconda che l'appalto in cui subentra la nuova impresa sia o meno conforme al precedente per “termini, modalità e prestazioni contrattuali”.
Nel primo caso, la subentrante “si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico sull'appalto”, nel secondo è soltanto tenuta ad aprire un tavolo di consultazione sindacale, senza alcun onere assunzionale nei confronti dei medesimi lavoratori.
Nella fattispecie in esame, visto che il ricorrente è transitato alle dipendenze della subentrante, non è in discussione il suo diritto al transito, bensì quello alla salvaguardia delle sue preesistenti condizioni di lavoro in termini di orario, mansioni ed inquadramento.
Ciò posto, deve subito evidenziarsi come, al di là della riconducibilità dell'odierno cambio appalto alle ipotesi sub a) o b) dell'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, a fondare la pretesa attorea v'è una specifica disposizione pattizia, contenuta nel capitolato d'appalto.
L'art. 4 delle norme comuni del capitolato tecnico prestazionale (All.18 – Capitolato tecnico prestazionale “Procedura aperta per la stipula di convenzioni per
l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale”), rubricato “Mantenimento del personale attualmente in servizio” afferma chiaramente che: “[…] il Soggetto aggiudicatario … ha l'obbligo di assumere il personale già operante, mantenendo come condizione minima le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
Tale previsione negoziale vincola chiaramente la società convenuta, quale impresa subentrante nell'appalto, a riconoscere al personale precedentemente impiegato in esso “le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
Tale previsione negoziale vincola chiaramente la società convenuta, quale impresa subentrante nell'appalto, a riconoscere al personale precedentemente impiegato in esso
“le medesime condizioni salariali e di impiego già usufruite”.
6 La disposizione non confligge, ma al più integra, la clausola sociale di cui all'art. 4, né può ritenersi “recessiva” rispetto ad essa.
Una siffatta conclusione, prospettata dalla convenuta, non risulta sorretta da alcuna norma imperativa né dai criteri generali di interpretazione dei contratti sanciti dal
Codice civile, né infine dalla stessa giurisprudenza amministrativa citata in memoria di costituzione.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6148/2019 (all. 8 della memoria) chiaramente afferma che : “In sostanza, le clausole del contratti collettivi che disciplinano il
"cambio appalto" con l'obbligo del mantenimento dell'assetto occupazionale e delle medesime condizioni contrattuali ed economiche vincolano l'operatore economico, non già in qualità di precedente aggiudicatario, come prospettato dall'odierno appellante, ma solo se imprenditore appartenente ad associazione datoriale firmataria del contratto collettivo;
a queste condizioni, infatti, la clausola, frutto dell'autonomia collettiva, ove più stringente, prevale anche, sulla clausola contenuta nel bando di gara”.
In definitiva, anche per il supremo organo della giustizia amministrativa, la natura
“suppletiva” della clausola sociale introdotta nei bandi di gara, presuppone l'inesistenza di una clausola collettiva “più stringente” ovvero più garantista nei confronti dei lavoratori.
Nella fattispecie in esame, qualora si aderisse all'interpretazione dell'art. 4 prospettata da parte resistente, dovrebbe necessariamente ritenersi tale clausola sociale meno
“stringente” di quella contenuta nel bando di gara e quindi certamente destinata a
“recedere” rispetto ad essa.
Pur prescindendo, dunque, dalla portata applicativa dell'art. 4 del C.C.N.L. di categoria, la convenuta, in ottemperanza al capitolato d'appalto, aveva l'obbligo negoziale di salvaguardare il trattamento economico e retributivo dei lavoratori già impegnati nell'appalto.
Tale obbligo, nel caso in esame, è stato violato.
7 Ma anche ove si volesse dare applicazione al solo art. 4 del C.C.N.L. di categoria, si giungerebbe alla stessa conclusione.
La convenuta ha negato che vi sia stato un subentro nell'appalto a “parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” ritenendo che, nel silenzio della clausola sul punto, anche nel caso sub a), la società subentrante sia tenuta ad assumere “ex novo” i dipendenti della cedente, ma non a salvaguardarne il trattamento economico e giuridico già goduto.
Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.
La cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha Controparte_1
in alcun modo dimostrato l'intervenuta modifica delle condizioni dell'appalto ovvero la “cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”.
Al contrario, la documentazione in atti (prodotta da parte ricorrente) evidenzia che sono rimasti immutati sia l'oggetto (servizi di pulizia, i servizi integrati ed i servizi accessori) che le condizioni tecniche, economiche (migliorative rispetto al precedente sia in termini di ore lavorate, cresciute di 8.085 ore mensili, che di budget passato da €
13.666.651,20 oltre IVA ad euro € 13.954.113,90 oltre IVA) ed organizzative (cfr. gli organigrammi aziendali esposti in ricorso) dell'appalto.
Può, dunque, ritenersi acclarata la riconducibilità dell'odierno cambio appalto all'ipotesi sub a) dell'art. 4.
In ordine all'interpretazione della suddetta clausola non può, poi, condividersi l'opzione ermeneutica prospettata dalla convenuta.
Un decisivo indizio dell'effettiva volontà delle parti si rinviene nello stesso art. 4, il quale, nel secondo capoverso, prevede:” Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente
o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31”; quest'ultima, a sua volta, sancisce che : “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività
8 di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Tale disposizione normativa ha il duplice fine di salvaguardare i livelli occupazionali e soprattutto l'immutabilità del trattamento economico complessivo dei lavoratori impiegati in appalti e, per questo motivo, esclude che possano essere coinvolti in un successivo licenziamento collettivo i lavoratori riassunti dall'azienda subentrante “a parità di condizioni economiche e normative”.
L'espresso richiamo a tale norma nell'art. 4 (pur infelice nella sua formulazione), induce a ritenere che le parti collettive volessero salvaguardare, nell'ipotesi del transito diretto previsto dalla lettera a) il pregresso trattamento economico e giuridico ovvero proprio “l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori”.
In termini conclusivi, vista la pacifica violazione da parte della convenuta delle succitate disposizioni negoziali, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'assunzione nello stesso profilo, con le medesime mansioni e con il medesimo orario già in essere presso la P.F.E., sicché la eve essere condannata al pagamento, Controparte_1
in favore di , delle differenze retributive tra quanto Parte_1
effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito in forza del corretto inquadramento (e orario) come sopra individuato.
Va, invece, respinta, la domanda attorea volta al risarcimento del danno per “violazione degli artt. 3, 4, 36 Cost. causalmente connessi al mancato rispetto delle clausole sociali”, per mancanza di prova dei relativi presupposti.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta il diritto di all'assunzione presso la Parte_1 [...]
, nel medesimo profilo, con le medesime mansioni e con il medesimo CP_1
orario già in essere presso la P.F.E. e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero percepito in forza del corretto inquadramento come sopra individuato;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Andrea Pirrello, Ignazio Fiore e
Giuseppe Varisco, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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