Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 26 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1204 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sidiki Kanu e Mayra Dominga Lauletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, n. 1361 del 21 novembre 2024, resa tra le parti, concernente il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per l’appellante l’avvocato Rosellina Ricci, per delega dell’avvocato Kanu Sisiki, e l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Rilevato che, al di là delle condizioni reddituali, è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare decorrente da una data anteriore a quella nella quale l'impresa individuale risultava essere iscritta al registro delle imprese;
Ritenuto di compensare le spese del presente grado cautelare,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1204/2025).
Compensa le spese del presente grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.