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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7722/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. S. Nappi, con cui Parte_1 poli (NA), alla via Toledo n. 282, giusta procura in atti RICORRENTE
E Controparte_1
[...] tt. dom. in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 20/05/2008 al 30/06/2009, CP_1 ricevendo una retribuzione parametr o retributivo 5A;
- che, con sentenza n. 1815/2021, la Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro riconosceva “che il in ottemperanza dell'accordo, ha formalmente inquadrato l' nel CP_1 Pt_1 livello 5° e che la lav continuato a svolgere le stesse mansioni, deve alla stessa at i il trattamento retributivo corrispondente al livello di provenienza 7B per il periodo dal 20.05.2008”, dichiarando il proprio diritto “a percepire le differenze tra il trattamento retributivo per l'inquadramento nel livello 5A e quello proprio del superiore livello 7B, per il periodo di effettivo svolgimento delle relative mansioni, a decorrere dal 20.05.2008, con condanna del al pagamento CP_1 delle stesse nella misura da quantificarsi in separato giudizio”. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di“1) condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di Euro Controparte_1 esente atto, che ne costituiscono parte integrante, oltre alla
1 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo, a titolo di differenza fra il trattamento retributivo per l'inquadramento nel livello 5A e quello proprio del superiore livello 7B del CCNL nettezza urbana aziende, per il periodo dal 20 maggio 2008 al 30 giugno 2009, ovvero della somma minore o maggiore che il Giudice accerterà”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio il resistente che, con articolata memoria, eccepiva la CP_1 nullità del ricorso, la viol principio di divieto di frazionamento del credito, nonchè il difetto di legittimazione passiva relativamente alle somme richieste a titolo di TFR, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di divieto di frazionamento del credito, essendo pacifica, in giurisprudenza, l'ammissibilità di una domanda di condanna generica. Tra l'altro, a seguito dell'accertamento del diritto, l'odierna parte resistente ben avrebbe potuto spontaneamente adempiere a quanto statuito in sentenza, corrispondendo quanto dovuto, evitando un successivo giudizio di quantificazione che, pertanto, è meramente eventuale. Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dal resistente . CP_1
Detta eccezione dev rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili tanto sulla scorta del tenore letterale dell'atto quanto sulla base delle allegazioni documentali;
tra l'altro, la resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Tanto premesso, va preliminarmente chiarita la questione relativa alla natura giuridica del resistente (d'ora in avanti anche . Controparte_1
Aderendo a dalla prevalente giur enza (anche versata in atti, che si richiama sul punto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c.), si ritiene che lo stesso abbia natura di ente pubblico non economico. Il , infatti, è stato costituito Controparte_1 ai ciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e , istituiti con L. n. 4/1993. La sua CP_1 Controparte_3
2 disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06). Nel caso in esame vi sono elementi significativi e sintomatici della natura non economica dell'ente in questione. Occorre premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al CP_1 possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle q soggetti. (...) In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Come già evidenziato, il , Controparte_1 attualmente in liquidazi NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4. L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituirlo, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione 28 marzo 2007, n. 4, CP_3 modificato dall'articolo 1 della legge della regione 14 apri 4, i consorzi di bacino CP_3 della provincie di Napoli e , istituiti con legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, CP_1 CP_3 sono sciolti e riuniti in un nsorzio, la cui gestione è affid oggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”. Da tale disposizione emerge un elemento determinante ai fini della decisione, ossia l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di esclusività, e non di libera CP_1 concorr ltri soggetti privati. Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_1 natura di ente omico dello stesso. Si legge all'art. 1 comma 3 che “il (...) è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubbl lle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 3 Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un patrimonio CP_1 costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al in seguito alla definizione dei rapporti Controparte_1 di dare ed avere con gli enti locali, già consorz onsorzi di bacino e non costituenti il
La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie Controparte_1 zione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, locazione o comodato CP_1 gratuito”. Si tratta, quindi, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr. Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06). Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il informa CP_1 la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo icità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost. Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, allora, possibile affermare la natura di ente pubblico non economico del . Controparte_1
In considerazione della natura di ent va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del resistente in ordine alle somme richieste a titolo di CP_1
TFR, in quanto unico legittimato passivo in relazione a tale domanda risulta essere l'INPS, non evocato in giudizio e nei confronti del quale non risulta formulata alcuna domanda. Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, formulata da parte ricorrente in corso di causa. Quanto alle ulteriori somme di cui alla domanda, aventi ad oggetto le differenze tra il trattamento retributivo del livello 5A e quello del livello 7B per retribuzione e 13^ mensilità, si osserva quanto segue. Quanto all'an, le stesse risultano riconosciute in virtù della sentenza n. 1815/2021 della Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato (cfr. documentazione depositata in data 23/09/2025). In ordine alla quantificazione, si osserva che, sulla scorta dei conteggi di parte ricorrente, rimodulati dal giudicante secondo i parametri retributivi versati in atti (cfr. pp. 100-101 4 CCNL allegato al ricorso introduttivo) nonché le buste paga prodotte, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., è dovuta la complessiva somma di € 2.979,36 quale differenza a titolo di retribuzione, ed € 319,44 quale differenza a titolo di 13^ mensilità. Alla luce di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento della complessiva somma di € 3.298,80, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 3.298,80, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della residua parte che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7722/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. S. Nappi, con cui Parte_1 poli (NA), alla via Toledo n. 282, giusta procura in atti RICORRENTE
E Controparte_1
[...] tt. dom. in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 20/05/2008 al 30/06/2009, CP_1 ricevendo una retribuzione parametr o retributivo 5A;
- che, con sentenza n. 1815/2021, la Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro riconosceva “che il in ottemperanza dell'accordo, ha formalmente inquadrato l' nel CP_1 Pt_1 livello 5° e che la lav continuato a svolgere le stesse mansioni, deve alla stessa at i il trattamento retributivo corrispondente al livello di provenienza 7B per il periodo dal 20.05.2008”, dichiarando il proprio diritto “a percepire le differenze tra il trattamento retributivo per l'inquadramento nel livello 5A e quello proprio del superiore livello 7B, per il periodo di effettivo svolgimento delle relative mansioni, a decorrere dal 20.05.2008, con condanna del al pagamento CP_1 delle stesse nella misura da quantificarsi in separato giudizio”. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di“1) condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di Euro Controparte_1 esente atto, che ne costituiscono parte integrante, oltre alla
1 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo, a titolo di differenza fra il trattamento retributivo per l'inquadramento nel livello 5A e quello proprio del superiore livello 7B del CCNL nettezza urbana aziende, per il periodo dal 20 maggio 2008 al 30 giugno 2009, ovvero della somma minore o maggiore che il Giudice accerterà”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva in giudizio il resistente che, con articolata memoria, eccepiva la CP_1 nullità del ricorso, la viol principio di divieto di frazionamento del credito, nonchè il difetto di legittimazione passiva relativamente alle somme richieste a titolo di TFR, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di divieto di frazionamento del credito, essendo pacifica, in giurisprudenza, l'ammissibilità di una domanda di condanna generica. Tra l'altro, a seguito dell'accertamento del diritto, l'odierna parte resistente ben avrebbe potuto spontaneamente adempiere a quanto statuito in sentenza, corrispondendo quanto dovuto, evitando un successivo giudizio di quantificazione che, pertanto, è meramente eventuale. Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dal resistente . CP_1
Detta eccezione dev rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili tanto sulla scorta del tenore letterale dell'atto quanto sulla base delle allegazioni documentali;
tra l'altro, la resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Tanto premesso, va preliminarmente chiarita la questione relativa alla natura giuridica del resistente (d'ora in avanti anche . Controparte_1
Aderendo a dalla prevalente giur enza (anche versata in atti, che si richiama sul punto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c.), si ritiene che lo stesso abbia natura di ente pubblico non economico. Il , infatti, è stato costituito Controparte_1 ai ciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e , istituiti con L. n. 4/1993. La sua CP_1 Controparte_3
2 disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06). Nel caso in esame vi sono elementi significativi e sintomatici della natura non economica dell'ente in questione. Occorre premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al CP_1 possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle q soggetti. (...) In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Come già evidenziato, il , Controparte_1 attualmente in liquidazi NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4. L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituirlo, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione 28 marzo 2007, n. 4, CP_3 modificato dall'articolo 1 della legge della regione 14 apri 4, i consorzi di bacino CP_3 della provincie di Napoli e , istituiti con legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, CP_1 CP_3 sono sciolti e riuniti in un nsorzio, la cui gestione è affid oggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”. Da tale disposizione emerge un elemento determinante ai fini della decisione, ossia l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di esclusività, e non di libera CP_1 concorr ltri soggetti privati. Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_1 natura di ente omico dello stesso. Si legge all'art. 1 comma 3 che “il (...) è dotato Controparte_1 di personalità giuridica di diritto pubbl lle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 3 Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un patrimonio CP_1 costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al in seguito alla definizione dei rapporti Controparte_1 di dare ed avere con gli enti locali, già consorz onsorzi di bacino e non costituenti il
La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie Controparte_1 zione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, locazione o comodato CP_1 gratuito”. Si tratta, quindi, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr. Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06). Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il informa CP_1 la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo icità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost. Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, allora, possibile affermare la natura di ente pubblico non economico del . Controparte_1
In considerazione della natura di ent va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del resistente in ordine alle somme richieste a titolo di CP_1
TFR, in quanto unico legittimato passivo in relazione a tale domanda risulta essere l'INPS, non evocato in giudizio e nei confronti del quale non risulta formulata alcuna domanda. Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, formulata da parte ricorrente in corso di causa. Quanto alle ulteriori somme di cui alla domanda, aventi ad oggetto le differenze tra il trattamento retributivo del livello 5A e quello del livello 7B per retribuzione e 13^ mensilità, si osserva quanto segue. Quanto all'an, le stesse risultano riconosciute in virtù della sentenza n. 1815/2021 della Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato (cfr. documentazione depositata in data 23/09/2025). In ordine alla quantificazione, si osserva che, sulla scorta dei conteggi di parte ricorrente, rimodulati dal giudicante secondo i parametri retributivi versati in atti (cfr. pp. 100-101 4 CCNL allegato al ricorso introduttivo) nonché le buste paga prodotte, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., è dovuta la complessiva somma di € 2.979,36 quale differenza a titolo di retribuzione, ed € 319,44 quale differenza a titolo di 13^ mensilità. Alla luce di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento della complessiva somma di € 3.298,80, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 3.298,80, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto;
c) compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della residua parte che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 10/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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