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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13596 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
in persona del Presidente del Controparte_1 pro tempore (CF ), e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (CF ),
[...] P.IVA_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede sita in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati.
Opponenti
CONTRO
in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto
Sammarchi, Rodolfo Dolce, ed Angela Bonacina, e domiciliato presso lo studio professionale del primo sito in Via Nino Bixio 2 - 40033 - CASALECCHIO SUL RENO come da procura in atti
Convenuto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina1 di 7 conclusioni per parte opponente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: a) rigettare la domanda del
[...]
siccome infondata e, in subordine, accoglierla se e per quanto Controparte_2 di ragione, liquidando l'indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura dei soli Parte costi effettivi documentati per le prestazioni rese alla al 1° gennaio al 31 dicembre
2013; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale: b.1) condannare il
[...] Parte
al risarcimento del danno per la mancata consegna alla Controparte_2 dei codici sorgente relativi al software “web sicuro/SVEVA”, in violazione dell'art. 7 della convenzione del 1° febbraio 2009 e dell'art. 6 dell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2010, che si quantifica nella somma di euro 1.679.062 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b.2) dichiarare estinto per compensazione, fino a concorrenza, l'eventuale credito indennitario di Parte
per le prestazioni rese alla dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013; c) con le CP_2 conseguenti statuizioni in ordine ai diritti e agli onorari di giudizio. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per parte opposta: “Respingere in toto l'atto di opposizione in oggetto e le domande in esso contenute, perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto e per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta. Per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione sotto la lettera b), in quanto priva di fondamento, non supportata da idonee prove e per tutte le motivazioni evidenziate nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11163/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 24 giugno 2022, pubblicato il 28 giugno 2022 (proc. r.g.n. 37246/2022) notificato il 1° luglio 2022 alla e alla Controparte_1 [...] la parte opponente ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ingiungente ed ha chiesto la revoca del Controparte_2 decreto opposto formulando le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si è costituito l'ingiungente che ha chiesto in via preliminare la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ed il rigetto nel merito dell'opposizione, rivendicando il credito vantato nei confronti della e della CP_1 fondato sulle fatture n. 260 del 15.11.2013, n. 261 del 15.11.2013, n. 471 del Parte_1
31.03.2014. Dette fatture erano state emesse in relazione alle eseguite attività di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., erogate nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2013, per € 327.651,56 ( la n. 260), per le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., per € 34.651,66 ( la n. 261) e per l'espletamento dei servizi di assistenza sistemistica alle attività di pagina2 di 7 progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., erogate nel periodo 1° ottobre 2013 - 31 ottobre 2013 per € 69.303,32 ( la n. 471).
All'origine v'era stata la stipula, tra e Parte_1 in successione, di una serie di accordi quadro di durata triennale cui nell'ultimo, CP_3 perfezionatosi in data 21.12.2010 prot. n. 58928/2010/SG, in data 01.09.2012, era subentrata
. CP_2
La cessione del ramo di azienda in favore di , era stata notificata dalla CP_2 cedente alla parte pubblica ceduta con nota del 28.08.2012, con effetto dal 1° CP_3 settembre 2012. Nella stessa si dava notizia alla parte ceduta del conseguente trasferimento dei loro rapporti contrattuali, precisando che “…..i contratti successivi al 1° settembre 2012 dovranno essere stipulati solo con il e da questo saranno poi Controparte_2 confermati ed evasi”. Preso atto della cessione, con nota del 10.12.2012 la Parte_1 aveva comunicato a la conclusione anticipata dell'accordo quadro del 2010 CP_2 originariamente stipulato con chiedendo però alla cessionaria, di non CP_3 interrompere il servizio pubblico fornito dalla alle famiglie adottive, agli Parte_1 enti autorizzati ed agli altri soggetti interessati.
L'attuale ingiungente aveva allora presentato un'offerta commerciale per l'anno
2013 di remunerazione dei propri servizi, chiedendo contestualmente, a fronte delle attività erogate e consuntivate per i primi mesi del 2013, il riconoscimento del debito.
Riconoscimento che, nella tesi di v'era stato, con nota prot. n. 44199/2013 dell'8 CP_2 ottobre 2013.
L'opponente contestava tuttavia la qualificazione di ricognizione di debito della nota;
questa aveva rappresentato solo una manifestazione preliminare di disponibilità e di adesione ai prezzi ed alle condizioni prospettate nell'offerta, in attesa del decreto di riparto del fondo per la famiglia con conseguente assegnazione delle risorse economiche.
Parte Peraltro, nella tesi di parte opponente la segreteria tecnica della non era, a priori, competente a disporre la proroga dell'Accordo Quadro. E infatti, l'offerta commerciale avanzata da , di cui alla nota 2.10.2013, non era stata accettata né CP_2 sottoscritta da alcun rappresentante autorizzato dell'amministrazione.
Quindi, al netto delle attività svolte dall'ingiungente e dalle spese sostenute che avrebbero dovuto esser contabilizzate, il credito azionato con il ricorso per ingiunzione non era né certo, né liquido, né esigibile, né fondato su di un contratto con valenza impegnativa per l'amministrazione ingiunta. Inoltre, andava lamentato che non CP_2 aveva consegnato i codici sorgente sottostanti alle applicazioni fornite in forza dell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2010 ( come si prevedeva in particolar modo all'articolo 6) e questa inadempienza aveva creato un danno del quale si chiedeva il risarcimento, opponendolo in compensazione all'eventuale riconoscimento del credito pagina3 di 7 vantato dalla parte ingiungente che, tuttavia, poteva esser riguardato solo sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la CP_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Individuava, dall'esame della convenzione del 2010, la nascita di un rapporto cui era subentrata, con la conseguenza che non poteva esserle addebitata la mancata consegna dei codici sorgente che veniva ad esser pretesa in via risarcitoria, ed eccepita in compensazione dall'opponente.
Fallace era la pretesa di parte opponente di contestare il perfezionamento dell'accordo e l'accettazione della proposta formulata dalla cessionaria, stante il contenuto e le periodizzazioni di cui alla nota del 2.10.2013. In ogni caso le eccezioni e domande proposte dovevano esser rigettate.
Incardinata in tal modo la causa, con provvedimento emesso in calce al verbale di trattazione scritta del 15.03.2023, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta di puro diritto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate riportandosi a quelle rassegnate all'udienza del 04.04.2025 ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 11163/2022 del
24/28.06.2022 dev'esser revocato.
la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Occorre premettere che i termini della pretesa avanzata dall'ingiungente si fondano sulla seguente puntuazione che, per comodità dell'interprete, si riporta in sequenza: 1)
L'unico contratto da prendere in considerazione per questa controversia è l'Accordo
Quadro triennale del 21.12.2010 (cfr. doc. 5 parte opponente e doc. 1 fascicolo monitorio) che aveva validità dal 01.01.2011 al 31.12.2013. 2) Dopo la fusione ( cessione del ramo di Parte Parte attività n.d.r.) del con il comunicata alla l 13.08.2012, la a CP_3 CP_2 aspettato fino al 20.12.2012 per comunicare a la scadenza anticipata al 31.12.2012 CP_2 dell'Accordo Quadro del 21.12.2010, chiedendo espressamente a di assicurare i CP_2 servizi nelle more della stipulazione del nuovo accordo. 3) L'attività svolta dal si CP_2 Parte è compiuta su espressa richiesta della cfr. doc. 1 dell'opposto) e si è svolta nella più Parte piena ed evidente consensualità. 4) La nonostante avesse comunicato la scadenza pagina4 di 7 anticipata del contratto, non si è attivata per indire il bando o altro mezzo di gara pubblica o privata necessaria alla sostituzione del . 5) Nell'opposizione a decreto CP_2 ingiuntivo non viene contestato il fatto che il abbia svolto l'attività indicata nelle CP_2 fatture azionate con decreto, ma la mancata consegna di codici sorgente, che non è prevista nell'Accordo Quadro triennale del 21.12.2010. 6) L'attività svolta da e indicata CP_2 Parte nelle fatture azionate con decreto è stata accettata dalla enza riserva, come riportato nei verbali di regolare esecuzione mai contestati.
Tutti queste prospettazioni a fondamento della pretesa creditoria sono in astratto valide (anche se si può discutere della accettazione di tutte le attività svolte da ) CP_2 ma aggirano, eludendola, la principale delle contestazioni formulate dall'opponente.
Ed in effetti, ha piena ragione l'amministrazione pubblica ad evidenziare come la Parte Convenzione del 21 dicembre 2010 tra la il cui è subentrato dal CP_3 CP_2
1° settembre 2012, abbia le caratteristiche, la forma e la natura giuridica di un mero
“accordo quadro” che diviene operativo attraverso l'approvazione di appositi “piani di attività che periodicamente sono definiti e sottoscritti tra le parti” che altro non sarebbero che i classici contratti esecutivi del presupposto accordo, e che cristallizzano le obbligazioni sorte tra le parti per la fornitura dei servizi programmati nel contratto quadro.
Di ciò ne erano pienamente consapevoli cedente e cessionaria, visto che si Parte informava la he, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, al , “i contratti CP_2 successivi al 1° settembre 2012 dovranno essere stipulati solo con il e da questo Controparte_2 saranno poi confermati ed evasi”.
Tuttavia, l'offerta commerciale di del 2013, sulla cui base v'è CP_2 contabilizzazione economica delle pretese di pagamento delle attività svolte da parte del
, non risulta essere mai stata approvata o sottoscritta da un rappresentante CP_2 dell'amministrazione idoneo ad impegnare la volontà della stessa: non appare allora superabile l'eccezione di difetto di contratto scritto sollevata dalla parte opponente. E' certamente vero che la natura di soggetto pubblico dell'opponente, non impedisce di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento di finalità istituzionali cui è preposto;
del resto è la stessa legge sul procedimento ( Legge 241/1990 art. 1 bis) ad aver stabilito che la P.A. nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la Legge non disponga diversamente;
il fine primario, rispettato, è sempre quello del perseguimento del fine pubblico, ma la variabile è solo dettata dalla scelta (legittima) dello strumento attuativo (il contratto in luogo dal provvedimento amministrativo).
Ma sebbene l'autonomia contrattuale della P.A. sia fuori discussione, è – in ogni caso – condizionata al rispetto di un c.d. vincolo di funzionalizzazione, che non permette di ritenerla del tutto affrancata da ogni onere. Uno dei tipici modi in cui si estrinseca questo limite è – appunto – l'ossequio ai requisiti di forma scritta di redazione del pagina5 di 7 contratto: per iscritto significa atto pubblico notarile, anche mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante, o scrittura privata, anche se redatta in modalità elettroniche. Ma questo è requisito ad substantiam che, procedendo dalla disciplina della contabilità di stato del RD 2440/ 23, sino alla disciplina dei contratti pubblici vigente ratione temporis (d.l.gs 163/2006) non legittima deroghe e non appare surrogabile da alcun altro comportamento o adempimento contabile (fatture) da delibere preliminari, approvazioni tutorie ovvero da altro riconoscimento. Il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce, quindi, solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non viene surrogato dalla presenza di un qualsivoglia atto interno, quale la determinazione implicita o la deliberazione esplicita richiamate, men che meno da una nota nella quale un funzionario rende noto del carattere “in linea” con gli accordi quadro, della proposta contrattuale avanzata dalla cessionaria.
Le esigenze di trasparenza e buon andamento della PA sottese al principio non sono suscettibili di contestazione: in termini diversi, la mancata sottoscrizione dell'accordo rende del tutto insanabile il rapporto sottostante, non conferendosi alcun valore giuridico alla sua esecuzione.
Tale genere di forma costituisce quindi un elemento essenziale del negozio, che non
è valido se non è espresso in quella determinata forma voluta dalla legge. Deriva da quanto dedotto che, in questi casi, le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo. Inoltre, comportamenti parziali non sono suscettibili di rappresentare sanatoria del difetto sorto dall'atto negoziale, non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può esser sostituita altrimenti (c.f.r. Cass. Civ. 2018 n. 16252).
Tale invalidità negoziale -- che per quanto riguarda le amministrazioni statali riprende la sua impegnatività sin dall'articolo 17 del RD 2440/1923 -- è peraltro rilevabile di ufficio, ed è insuscettibile di sanatoria, in quanto prevista a protezione degli interessi generali della collettività quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'articolo 97 COST. (cfr
Cass. Civ. 27910/2018, Cass.19410/2016, Cass.17646/2002, Cass. 13039/1999 tra le tante).
Talmente cogente è il rilievo che il requisito della forma scritta è richiesto non solo per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire – a pena di nullità – la medesima forma del contratto originario ( cfr. ord. Cass. 8244/2019).
La conseguenza di quanto previsto è, necessariamente, l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina6 di 7 Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente, ovvero il credito risarcitorio eccepito in compensazione al credito vantato, ha piena ragione la parte opposta ad evidenziare che si fonda su di un impegno che non faceva parte dell'accordo quadro del 2010, cui è subentrato . Al netto dell'evidenza, puramente allegata, CP_2 secondo la quale ad essi stesso non aveva accesso, (visto che sarebbero stati nella CP_2 Parte Parte disponibilità della BESMART, società in origine scelta da con la quale la ha stipulato un rapporto diretto dopo avere chiuso i rapporti con il ). CP_2
Quindi la domanda riconvenzionale dev'esser rigettata anche in difetto del riconoscimento esplicito di un credito in favore di , ed in assenza di una CP_2 reconventio reconventionis afferente alla domanda di ingiustificato arricchimento.
Il rigetto reciproco delle pretese avanzate, determina la compensazione integrale delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa meglio evidenziata in epigrafe tra Controparte_1
contro
: Parte_1 Controparte_2
a) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 11163/2022 emesso dal
Tribunale ordinario di Roma il 24 giugno 2022, pubblicato il 28 giugno 2022
(proc. r.g.n. 37246/2022) notificato il 1° luglio 2022. b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta. c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Roma lì 02/10/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio
Patruno
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
in persona del Presidente del Controparte_1 pro tempore (CF ), e Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (CF ),
[...] P.IVA_1 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede sita in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati.
Opponenti
CONTRO
in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto
Sammarchi, Rodolfo Dolce, ed Angela Bonacina, e domiciliato presso lo studio professionale del primo sito in Via Nino Bixio 2 - 40033 - CASALECCHIO SUL RENO come da procura in atti
Convenuto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina1 di 7 conclusioni per parte opponente: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: a) rigettare la domanda del
[...]
siccome infondata e, in subordine, accoglierla se e per quanto Controparte_2 di ragione, liquidando l'indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura dei soli Parte costi effettivi documentati per le prestazioni rese alla al 1° gennaio al 31 dicembre
2013; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale: b.1) condannare il
[...] Parte
al risarcimento del danno per la mancata consegna alla Controparte_2 dei codici sorgente relativi al software “web sicuro/SVEVA”, in violazione dell'art. 7 della convenzione del 1° febbraio 2009 e dell'art. 6 dell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2010, che si quantifica nella somma di euro 1.679.062 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b.2) dichiarare estinto per compensazione, fino a concorrenza, l'eventuale credito indennitario di Parte
per le prestazioni rese alla dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013; c) con le CP_2 conseguenti statuizioni in ordine ai diritti e agli onorari di giudizio. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per parte opposta: “Respingere in toto l'atto di opposizione in oggetto e le domande in esso contenute, perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto e per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta. Per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Rigettare la domanda riconvenzionale formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione sotto la lettera b), in quanto priva di fondamento, non supportata da idonee prove e per tutte le motivazioni evidenziate nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 11163/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Roma il 24 giugno 2022, pubblicato il 28 giugno 2022 (proc. r.g.n. 37246/2022) notificato il 1° luglio 2022 alla e alla Controparte_1 [...] la parte opponente ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ingiungente ed ha chiesto la revoca del Controparte_2 decreto opposto formulando le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si è costituito l'ingiungente che ha chiesto in via preliminare la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ed il rigetto nel merito dell'opposizione, rivendicando il credito vantato nei confronti della e della CP_1 fondato sulle fatture n. 260 del 15.11.2013, n. 261 del 15.11.2013, n. 471 del Parte_1
31.03.2014. Dette fatture erano state emesse in relazione alle eseguite attività di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., erogate nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2013, per € 327.651,56 ( la n. 260), per le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., per € 34.651,66 ( la n. 261) e per l'espletamento dei servizi di assistenza sistemistica alle attività di pagina2 di 7 progettazione, realizzazione e gestione dei servizi informativi per la P.A., erogate nel periodo 1° ottobre 2013 - 31 ottobre 2013 per € 69.303,32 ( la n. 471).
All'origine v'era stata la stipula, tra e Parte_1 in successione, di una serie di accordi quadro di durata triennale cui nell'ultimo, CP_3 perfezionatosi in data 21.12.2010 prot. n. 58928/2010/SG, in data 01.09.2012, era subentrata
. CP_2
La cessione del ramo di azienda in favore di , era stata notificata dalla CP_2 cedente alla parte pubblica ceduta con nota del 28.08.2012, con effetto dal 1° CP_3 settembre 2012. Nella stessa si dava notizia alla parte ceduta del conseguente trasferimento dei loro rapporti contrattuali, precisando che “…..i contratti successivi al 1° settembre 2012 dovranno essere stipulati solo con il e da questo saranno poi Controparte_2 confermati ed evasi”. Preso atto della cessione, con nota del 10.12.2012 la Parte_1 aveva comunicato a la conclusione anticipata dell'accordo quadro del 2010 CP_2 originariamente stipulato con chiedendo però alla cessionaria, di non CP_3 interrompere il servizio pubblico fornito dalla alle famiglie adottive, agli Parte_1 enti autorizzati ed agli altri soggetti interessati.
L'attuale ingiungente aveva allora presentato un'offerta commerciale per l'anno
2013 di remunerazione dei propri servizi, chiedendo contestualmente, a fronte delle attività erogate e consuntivate per i primi mesi del 2013, il riconoscimento del debito.
Riconoscimento che, nella tesi di v'era stato, con nota prot. n. 44199/2013 dell'8 CP_2 ottobre 2013.
L'opponente contestava tuttavia la qualificazione di ricognizione di debito della nota;
questa aveva rappresentato solo una manifestazione preliminare di disponibilità e di adesione ai prezzi ed alle condizioni prospettate nell'offerta, in attesa del decreto di riparto del fondo per la famiglia con conseguente assegnazione delle risorse economiche.
Parte Peraltro, nella tesi di parte opponente la segreteria tecnica della non era, a priori, competente a disporre la proroga dell'Accordo Quadro. E infatti, l'offerta commerciale avanzata da , di cui alla nota 2.10.2013, non era stata accettata né CP_2 sottoscritta da alcun rappresentante autorizzato dell'amministrazione.
Quindi, al netto delle attività svolte dall'ingiungente e dalle spese sostenute che avrebbero dovuto esser contabilizzate, il credito azionato con il ricorso per ingiunzione non era né certo, né liquido, né esigibile, né fondato su di un contratto con valenza impegnativa per l'amministrazione ingiunta. Inoltre, andava lamentato che non CP_2 aveva consegnato i codici sorgente sottostanti alle applicazioni fornite in forza dell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2010 ( come si prevedeva in particolar modo all'articolo 6) e questa inadempienza aveva creato un danno del quale si chiedeva il risarcimento, opponendolo in compensazione all'eventuale riconoscimento del credito pagina3 di 7 vantato dalla parte ingiungente che, tuttavia, poteva esser riguardato solo sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento di cui all'articolo 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la CP_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Individuava, dall'esame della convenzione del 2010, la nascita di un rapporto cui era subentrata, con la conseguenza che non poteva esserle addebitata la mancata consegna dei codici sorgente che veniva ad esser pretesa in via risarcitoria, ed eccepita in compensazione dall'opponente.
Fallace era la pretesa di parte opponente di contestare il perfezionamento dell'accordo e l'accettazione della proposta formulata dalla cessionaria, stante il contenuto e le periodizzazioni di cui alla nota del 2.10.2013. In ogni caso le eccezioni e domande proposte dovevano esser rigettate.
Incardinata in tal modo la causa, con provvedimento emesso in calce al verbale di trattazione scritta del 15.03.2023, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta di puro diritto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate riportandosi a quelle rassegnate all'udienza del 04.04.2025 ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 11163/2022 del
24/28.06.2022 dev'esser revocato.
la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Occorre premettere che i termini della pretesa avanzata dall'ingiungente si fondano sulla seguente puntuazione che, per comodità dell'interprete, si riporta in sequenza: 1)
L'unico contratto da prendere in considerazione per questa controversia è l'Accordo
Quadro triennale del 21.12.2010 (cfr. doc. 5 parte opponente e doc. 1 fascicolo monitorio) che aveva validità dal 01.01.2011 al 31.12.2013. 2) Dopo la fusione ( cessione del ramo di Parte Parte attività n.d.r.) del con il comunicata alla l 13.08.2012, la a CP_3 CP_2 aspettato fino al 20.12.2012 per comunicare a la scadenza anticipata al 31.12.2012 CP_2 dell'Accordo Quadro del 21.12.2010, chiedendo espressamente a di assicurare i CP_2 servizi nelle more della stipulazione del nuovo accordo. 3) L'attività svolta dal si CP_2 Parte è compiuta su espressa richiesta della cfr. doc. 1 dell'opposto) e si è svolta nella più Parte piena ed evidente consensualità. 4) La nonostante avesse comunicato la scadenza pagina4 di 7 anticipata del contratto, non si è attivata per indire il bando o altro mezzo di gara pubblica o privata necessaria alla sostituzione del . 5) Nell'opposizione a decreto CP_2 ingiuntivo non viene contestato il fatto che il abbia svolto l'attività indicata nelle CP_2 fatture azionate con decreto, ma la mancata consegna di codici sorgente, che non è prevista nell'Accordo Quadro triennale del 21.12.2010. 6) L'attività svolta da e indicata CP_2 Parte nelle fatture azionate con decreto è stata accettata dalla enza riserva, come riportato nei verbali di regolare esecuzione mai contestati.
Tutti queste prospettazioni a fondamento della pretesa creditoria sono in astratto valide (anche se si può discutere della accettazione di tutte le attività svolte da ) CP_2 ma aggirano, eludendola, la principale delle contestazioni formulate dall'opponente.
Ed in effetti, ha piena ragione l'amministrazione pubblica ad evidenziare come la Parte Convenzione del 21 dicembre 2010 tra la il cui è subentrato dal CP_3 CP_2
1° settembre 2012, abbia le caratteristiche, la forma e la natura giuridica di un mero
“accordo quadro” che diviene operativo attraverso l'approvazione di appositi “piani di attività che periodicamente sono definiti e sottoscritti tra le parti” che altro non sarebbero che i classici contratti esecutivi del presupposto accordo, e che cristallizzano le obbligazioni sorte tra le parti per la fornitura dei servizi programmati nel contratto quadro.
Di ciò ne erano pienamente consapevoli cedente e cessionaria, visto che si Parte informava la he, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, al , “i contratti CP_2 successivi al 1° settembre 2012 dovranno essere stipulati solo con il e da questo Controparte_2 saranno poi confermati ed evasi”.
Tuttavia, l'offerta commerciale di del 2013, sulla cui base v'è CP_2 contabilizzazione economica delle pretese di pagamento delle attività svolte da parte del
, non risulta essere mai stata approvata o sottoscritta da un rappresentante CP_2 dell'amministrazione idoneo ad impegnare la volontà della stessa: non appare allora superabile l'eccezione di difetto di contratto scritto sollevata dalla parte opponente. E' certamente vero che la natura di soggetto pubblico dell'opponente, non impedisce di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento di finalità istituzionali cui è preposto;
del resto è la stessa legge sul procedimento ( Legge 241/1990 art. 1 bis) ad aver stabilito che la P.A. nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la Legge non disponga diversamente;
il fine primario, rispettato, è sempre quello del perseguimento del fine pubblico, ma la variabile è solo dettata dalla scelta (legittima) dello strumento attuativo (il contratto in luogo dal provvedimento amministrativo).
Ma sebbene l'autonomia contrattuale della P.A. sia fuori discussione, è – in ogni caso – condizionata al rispetto di un c.d. vincolo di funzionalizzazione, che non permette di ritenerla del tutto affrancata da ogni onere. Uno dei tipici modi in cui si estrinseca questo limite è – appunto – l'ossequio ai requisiti di forma scritta di redazione del pagina5 di 7 contratto: per iscritto significa atto pubblico notarile, anche mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante, o scrittura privata, anche se redatta in modalità elettroniche. Ma questo è requisito ad substantiam che, procedendo dalla disciplina della contabilità di stato del RD 2440/ 23, sino alla disciplina dei contratti pubblici vigente ratione temporis (d.l.gs 163/2006) non legittima deroghe e non appare surrogabile da alcun altro comportamento o adempimento contabile (fatture) da delibere preliminari, approvazioni tutorie ovvero da altro riconoscimento. Il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce, quindi, solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non viene surrogato dalla presenza di un qualsivoglia atto interno, quale la determinazione implicita o la deliberazione esplicita richiamate, men che meno da una nota nella quale un funzionario rende noto del carattere “in linea” con gli accordi quadro, della proposta contrattuale avanzata dalla cessionaria.
Le esigenze di trasparenza e buon andamento della PA sottese al principio non sono suscettibili di contestazione: in termini diversi, la mancata sottoscrizione dell'accordo rende del tutto insanabile il rapporto sottostante, non conferendosi alcun valore giuridico alla sua esecuzione.
Tale genere di forma costituisce quindi un elemento essenziale del negozio, che non
è valido se non è espresso in quella determinata forma voluta dalla legge. Deriva da quanto dedotto che, in questi casi, le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo. Inoltre, comportamenti parziali non sono suscettibili di rappresentare sanatoria del difetto sorto dall'atto negoziale, non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può esser sostituita altrimenti (c.f.r. Cass. Civ. 2018 n. 16252).
Tale invalidità negoziale -- che per quanto riguarda le amministrazioni statali riprende la sua impegnatività sin dall'articolo 17 del RD 2440/1923 -- è peraltro rilevabile di ufficio, ed è insuscettibile di sanatoria, in quanto prevista a protezione degli interessi generali della collettività quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'articolo 97 COST. (cfr
Cass. Civ. 27910/2018, Cass.19410/2016, Cass.17646/2002, Cass. 13039/1999 tra le tante).
Talmente cogente è il rilievo che il requisito della forma scritta è richiesto non solo per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire – a pena di nullità – la medesima forma del contratto originario ( cfr. ord. Cass. 8244/2019).
La conseguenza di quanto previsto è, necessariamente, l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina6 di 7 Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente, ovvero il credito risarcitorio eccepito in compensazione al credito vantato, ha piena ragione la parte opposta ad evidenziare che si fonda su di un impegno che non faceva parte dell'accordo quadro del 2010, cui è subentrato . Al netto dell'evidenza, puramente allegata, CP_2 secondo la quale ad essi stesso non aveva accesso, (visto che sarebbero stati nella CP_2 Parte Parte disponibilità della BESMART, società in origine scelta da con la quale la ha stipulato un rapporto diretto dopo avere chiuso i rapporti con il ). CP_2
Quindi la domanda riconvenzionale dev'esser rigettata anche in difetto del riconoscimento esplicito di un credito in favore di , ed in assenza di una CP_2 reconventio reconventionis afferente alla domanda di ingiustificato arricchimento.
Il rigetto reciproco delle pretese avanzate, determina la compensazione integrale delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa meglio evidenziata in epigrafe tra Controparte_1
contro
: Parte_1 Controparte_2
a) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 11163/2022 emesso dal
Tribunale ordinario di Roma il 24 giugno 2022, pubblicato il 28 giugno 2022
(proc. r.g.n. 37246/2022) notificato il 1° luglio 2022. b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta. c) Compensa tra le parti le spese processuali.
Roma lì 02/10/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio
Patruno
firmato digitalmente.
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