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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 225 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. LI CALSI FABIO Parte_1
e dall'avv. FERRARO FEDERICA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTONE
GIUSEPPINA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25 gennaio 2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro chiedendo di “Ritenere e dichiarare che il ricorrente è creditore della resistente, per i motivi espressi in narrativa ed in virtù della normativa citata, della somma di € 37.440,63 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma di € 56.812,31 relativa ai turni di servizio in pronta reperibilità, della somma di € 14.095,27 a titolo di conguaglio per attività svolta in intra moenia e di rimborso Irpef indebitamente trattenuta o, comunque, in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di giudizio;
Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionatogli dalla a causa dello svolgimento di turni svolti in Controparte_2 palese violazione dell'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, degli artt. 7, 10 e ss del D.Lgs.
n. 66/2003 nonché degli artt. 27 e 28 ccnl Dirigenza Medica, per un importo pari € 36.000,00 (€ 6.000,00 in ragione di ogni anno);conseguentemente, condannare
1 l , in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore (P.iva ) con sede legale in , Viale della Vittoria P.IVA_1 CP_1
n. 32, al pagamento di € 144.348,21 in favore del ricorrente, o di quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio, per oltre vent'anni, presso l' “Barone Lombardo” di Canicattì, e, dal 2017, CP_3 di avere assunto l'incarico di Responsabile del Reparto di Chirurgia sino alle dimissioni del 15.4.2023. In tale veste, ha allegato di aver gestito in via esclusiva il reparto, sostenendo un carico di lavoro eccezionalmente gravoso, caratterizzato da un numero elevato di turni di pronta disponibilità, spesso eccedenti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva e svolti senza il rispetto del necessario riposo giornaliero.
Nonostante reiterate richieste, ha riferito di non aver potuto godere delle ferie maturate, indicate in 162 giorni, né di periodi di aspettativa, lamentando una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi e denunciando una condizione lavorativa particolarmente usurante, sfociata in un progressivo logoramento psico- fisico tale da determinarlo a rassegnare le dimissioni.
Ha dedotto che l' , nel corso del rapporto, avrebbe omesso sia di Controparte_1 corrispondere le spettanze economiche derivanti dall'attività in reperibilità e intramoenia, sia di adempiere ai propri obblighi in materia di organizzazione del lavoro e tutela della salute del dipendente.
Ritualmente citata in giudizio si è costituita l' , la quale ha Controparte_1 contestato integralmente le pretese avversarie, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande, insistendo per il rigetto del ricorso. La causa istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio veniva rinviata all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c all'esito della quale viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna dell'
[...]
al pagamento di diverse somme ritenute dovute in Controparte_1 relazione al rapporto di lavoro dirigenziale intercorso tra le parti.
In particolare, ha domandato il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto;
il pagamento delle differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità; il conguaglio per attività svolta in regime di libera professione intramoenia e il rimborso IRPEF trattenuto indebitamente;
nonché il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente
2 subito in conseguenza dell'eccessivo carico di lavoro e della violazione delle norme in materia di riposo e orario di servizio.
Tali pretese, articolate sotto profili distinti, saranno esaminate singolarmente alla luce del quadro normativo applicabile, della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda proposta dal ricorrente in ordine all'indennità sostitutiva per ferie non godute si fonda su un articolato quadro normativo, che trova il suo fondamento tanto nell'ordinamento nazionale quanto in quello dell'Unione Europea, oltre che nella contrattazione collettiva applicabile al personale dirigente medico del Servizio
Sanitario Nazionale. Come noto, l'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana riconosce espressamente il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, qualificandolo come diritto fondamentale e indisponibile, la cui fruizione non può essere oggetto di rinuncia, neppure tacita. Il medesimo principio è ribadito, in sede civilistica, dall'articolo 2109 del Codice civile, secondo cui il periodo di ferie deve essere fissato dal datore di lavoro in funzione delle esigenze aziendali, ma anche tenendo conto degli interessi del lavoratore.
A livello sovranazionale, l'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE impone agli Stati membri di garantire a ogni lavoratore un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, norma ulteriormente rafforzata dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che eleva tale diritto a rango di diritto fondamentale. Nel nostro ordinamento, la trasposizione di tali disposizioni si rinviene, tra l'altro, nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non fruite. In linea con tale quadro, l'articolo 33 del CCNL Dirigenza Medica – applicabile ratione temporis – ribadisce che il diritto alle ferie è irrinunciabile e che la monetizzazione è ammessa unicamente all'atto della cessazione del rapporto.
Sul punto rileva altresì la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, che ha chiarito come l'articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE, interpretato alla luce dell'articolo 31 della
Carta, osta a normative nazionali che escludano il riconoscimento dell'indennità per ferie non godute in caso di cessazione del rapporto, anche a seguito di dimissioni volontarie, qualora il datore di lavoro non abbia messo il lavoratore nelle condizioni effettive di fruire di tale diritto. In particolare, la Corte ha ribadito che incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie – informative, organizzative e gestionali – per garantire l'esercizio del diritto alle ferie nel corso del rapporto.
3 In mancanza di tale prova, il lavoratore ha diritto all'indennità, la quale si configura non come beneficio eventuale, bensì come ristoro economico per un diritto sostanziale non esercitato per fatto imputabile al datore.
Nel caso di specie è possibile evincere dalla documentazione allegata a ricorso (doc.
n. 5) che il ricorrente ha più volte richiesto la fruizione delle ferie arretrate, con esito negativo per esigenze di servizio. Deve quindi ritenersi provato nell'an il diritto all'indennità sostitutiva (in merito al quantum, si dirà infra).
La seconda voce di pretesa attiene al pagamento di differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità. L'istituto della pronta disponibilità, così come disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanitario, si configura come una prestazione di mera reperibilità, distinta dal lavoro attivo, ma comunque soggetta a una regolamentazione precisa tanto in termini di durata quanto di compenso. All'interno delle unità operative, viene predisposta una turnazione in funzione delle esigenze del reparto e della dotazione organica disponibile;
i turni generalmente si articolano su 12 ore, ma possono anche prevedere durate inferiori, come nel caso dei turni di 6 ore. Per il solo fatto di essere inseriti in turno e, quindi, potenzialmente chiamati in servizio, al lavoratore spetta un'indennità prevista dal contratto collettivo.
Nello specifico, per il triennio 2016-2018, l'articolo 27, comma 7, stabilisce che il compenso per il turno intero di 12 ore sia pari a euro 20,66 lorde, importo elevabile in sede di contrattazione integrativa, mai però attivata dall'azienda nel periodo considerato. Per i turni di durata inferiore, l'indennità è corrisposta in misura proporzionale, maggiorata del 10%, da cui si ricava un importo orario di euro 1,89.
È importante evidenziare che il successivo contratto collettivo, riferito al triennio
2019-2021 e sottoscritto in data 23 gennaio 2024, prevede all'articolo 30 un'indennità oraria pari a euro 2,00, anch'essa suscettibile di incremento mediante contrattazione integrativa. Tuttavia, tale disciplina non può trovare applicazione nel caso del dottor il quale ha rassegnato le dimissioni in data 16 aprile 2023, Pt_1 risultando pertanto estraneo all'ambito temporale di efficacia del nuovo contratto.
Quanto alla prestazione effettiva resa a seguito della chiamata durante i turni di pronta disponibilità, essa è trattata come lavoro straordinario e viene remunerata in base alle tariffe stabilite dal contratto collettivo vigente.
L'azienda ha dedotto e dimostrato di aver sempre applicato le tariffe contrattuali conformemente ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, dal 2017 fino alla cessazione del rapporto. Le verifiche effettuate dall'Ufficio Rilevazioni Presenze del Controparte_4
e dal Servizio Trattamento Economico della Umane
[...] CP_5
4 Controparte_6 attestano che tutti i turni di reperibilità, sia diurna che notturna, svolti dal dottor nel periodo dal 2017 al 15 aprile 2023, sono stati regolarmente liquidati. Tali Pt_1 turni risultano caricati sul portale GPI e trasmessi alla sede centrale per il pagamento. È stato inoltre attestato che, nel medesimo periodo, non si sono verificate eccedenze di lavoro ordinario da parte del ricorrente. Contr In aggiunta, il Servizio Trattamento Economico dell' ha effettuato una verifica dettagliata che ha confermato la regolare corresponsione di tutti i compensi spettanti per i turni di pronta disponibilità e per le attività straordinarie eventualmente prestate. Le tariffe applicate corrispondono a quelle stabilite dai CCNL vigenti per ciascun anno, e sono puntualmente riportate nei tabulati riepilogativi elaborati dallo stesso servizio, i quali indicano per ogni periodo le quantità di turni, i valori corrisposti e le tariffe applicate, con distinzione tra turni interi, turni ridotti e Contr straordinario festivo o feriale (all.n.7 fasc .
Del resto, la corretta attuazione dei parametri contrattuali si evince anche dalle buste paga prodotte in atti proprio dal ricorrente, il quale non le ha disconosciute.
Ne discende che la richiesta del ricorrente, sul punto, deve essere disattesa, non essendo oltretutto chiari i parametri di calcolo utilizzati dal CTP (non è specificata l'annualità del CCNL utilizzato) per arrivare a richiedere la somma di euro
56.812,31, dalla quale sembra non essere stato scorporato il percepito.
La domanda va quindi rigettata.
Deve poi esaminarsi la richiesta di risarcimento fondata sulla violazione del limite quantitativo stabilito dall'articolo 27 del CCNL Dirigenza Medica – che prevede un massimo di dieci turni mensili – e, dall'altro, sull'inosservanza della normativa in materia di riposi giornalieri, con particolare riferimento all'articolo 7 del D.Lgs.
66/2003, il quale garantisce al lavoratore almeno undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro.
Ai fini dell'interpretazione della disposizione contrattuale in oggetto deve ricordarsi
(v., ex aliis, Cass., n. 24699 del 2021) che nella ricerca della volontà delle parti assume valore fondamentale l'elemento letterale, sia pure esaminato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 cod. civ.: infatti, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione testuale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone e non già una parte soltanto
L'art. 27 del CCNL 2019, Comparto sanità, dirigenza medicoveterinaria, disciplina il “servizio di pronta disponibilità” (analoga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti, art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 16, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000).
5 Come già affermato dalla Suprema Corte, il servizio di pronta disponibilità “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui (…)”, inoltre, “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese”. La pronta disponibilità dà diritto ad un'indennità, modulata secondo l'orario prestato. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
La sopra richiamata giurisprudenza di legittimità ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale (v. ord. n. 28938 del 2019 in sede di interpretazione dell'art. 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002-2005) si è affermato che la proposizione “di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” non pone un limite inderogabile all'utilizzazione della pronta reperibilità, né fa riferimento ad un onere dimostrativo delle esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla pronta disponibilità oltre le dieci volte in un mese, fatta salva l'ipotesi di abuso.
Il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell'indennità per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ove la violazione della regola si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.
Dunque, dall'interpretazione dell'art.27, in ragione del tenore letterale già di per sé chiaro, nonché deii principi già affermati dalla giurisprudenza, il CCNL non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto ai dieci mensili previsti “di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari.
Pertanto, la locuzione “di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese” va intesa come previsione di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. (v.
Cass. 15 dicembre 2022, n. 36839; in senso analogo, quanto al pagamento delle prestazioni, Cass. 8 novembre 2019, n. 28938).
Si possono poi richiamare altri precedenti, dai quali emerge la distinzione tra varie situazioni, differenziate anche dalla natura dei riposi spettanti e rispetto al cui diritto si postula la violazione, nel senso complessivo che possono esservi:
- riposi il cui mancato riconoscimento, con richiesta della prestazione, non è in sé illecito, perché la contrattazione collettiva non nega la possibilità che ciò accada, pur imponendo il riconoscimento di un corrispettivo retributivo, talora maggiorato
6 ed eventualmente anche recuperi compensativi (casi di cui è menzione in Cass. 1 dicembre 2016, n. 24563; Cass. 8 novembre 2019, n. 28938);
- riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e\o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno (ancora Cass. 24563/2016 cit.; Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710; Cass. 10 maggio 2019, n.
12538).
Il caso di specie intercetta una variante della prima ipotesi, non ignota ad altri precedenti (v. Cass. 5 agosto 2020, n. 16711, in tema di straordinario dei medici, ma anche la massima citata di Cass. 36839/2022 cit.), perché la contrattazione ammette il superamento dei limiti da essa stessa fissati, ma è il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi, per le sue modalità di manifestazione, a far sorgere il diritto al risarcimento in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore che deriva dall'impedimento al ristoro ed alla conduzione di una vita compatibile con gli impegni lavorativi.
In sostanza, in casi come quello di specie, il superamento dei limiti di turni normale, ovverosia quello previsto come “di regola”, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo.
Tale pregiudizio, proprio per la natura elastica della norma collettiva, per essere individuato, necessita di un superamento significativo di quel limite, fino al punto di poter dire che la vita personale del lavoratore, in ragione di ciò, sia stata inevitabilmente compromessa.
Dalla documentazione in atti (v. prospetto turni reperibilità allegato al ricorso, doc.
n. 2) emerge una reiterata e non contestata richiesta di effettuazione di turni reperibilità esorbitante rispetto ai 10 previsti “di regola” dalla contrattazione collettiva, a volte anche nella misura di oltre 20 al mese.
Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente, che si è limitata ad affermare genericamente la regolarità dell'assegnazione, senza fornire giustificazioni organizzative puntuali o documentate.
Quando l'impegno richiesto assume dimensioni tali da coprire, come nel caso di specie, quasi tutto il mese – in misura nettamente eccedente i dieci turni regolamentari previsti– si realizza un'interferenza evidente con la vita privata dell'interessato, condizionata nel suo libero svolgimento quotidiano.
7 L'affermazione della parte resistente, secondo cui tali turni non sarebbero stati di eccessiva entità, risulta manifestamente irragionevole, poiché la contrattazione collettiva, pur parlando di regolarità e non di rigidità assoluta, individua un parametro che, se violato con sistematicità e in misura esorbitante, configura una condotta illecita.
Non si tratta di questioni di merito o di discrezionalità gestionale, poiché le dimensioni dell'impegno imposto valicano ogni tollerabile soglia, oltrepassando il limite che, anche secondo buona fede e correttezza, deve essere rispettato in forza della proporzionalità dell'impegno richiesto. È dunque indubbio che la clausola collettiva non consente all'ente di esigere turnazioni abnormi, tali da alterare profondamente l'equilibrio vita-lavoro.
Sul piano del danno, si deve osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha già chiarito, in maniera consolidata, che, ove si verifichi la violazione del diritto al riposo – diritto che incarna la tutela della personalità morale del lavoratore – il danno non richiede la prova di una conseguenza ulteriore specifica, configurandosi come danno in re ipsa. È stato ritenuto che la sola misura dell'impegno di disponibilità, laddove ecceda i limiti normativi e contrattuali, costituisca di per sé una lesione alla sfera giuridica inviolabile dell'individuo, tutelata dall'art. 2 della Costituzione e riconosciuta anche dagli articoli 35 e 36, oltre che da fonti sovranazionali, quali la direttiva 2003/88/CE Cont e le convenzioni internazionali sul lavoro dell' . In tale prospettiva, “il danno si configura non tanto per l'insorgenza di patologie o per la documentazione di effetti concreti, quanto piuttosto per il condizionamento strutturale imposto alla vita privata del lavoratore, che perde la possibilità di fruire pienamente del riposo, inteso anche come allontanamento mentale e non solo fisico dal dovere di essere a disposizione del datore di lavoro. L'obbligo di mantenersi in stato di reperibilità ostacola la possibilità di vivere liberamente, di allontanarsi dal luogo di lavoro o semplicemente di godere di un tempo di disconnessione, che è essenziale per il benessere psico-fisico. Non occorre dunque allegazione probatoria di danni conseguenti, poiché è la stessa imposizione sproporzionata della reperibilità a integrare il pregiudizio risarcibile.” (Cass. n. 21934 del 21 luglio 2023).
Il danno, in sostanza, si configura non tanto per l'insorgenza di patologie o per la documentazione di effetti concreti, quanto piuttosto per il condizionamento strutturale imposto alla vita privata del lavoratore, che perde la possibilità di fruire pienamente del riposo, inteso anche come allontanamento mentale e non solo fisico dal dovere di essere a disposizione del datore di lavoro.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, la condotta datoriale abbia determinato un effettivo pregiudizio
8 risarcibile, riconducibile alla sistematica e non giustificata imposizione di turni di pronta disponibilità in misura di molto superiore alla “regola” prevista dal contratto collettivo e che ha finito con il compromettere in modo serio la fruizione del tempo personale e familiare del ricorrente.
Ovviamente l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass.
24563/2016), ma nel caso di specie alcuna allegazione sul punto è stata fornita e non risultano invero allegati certificati medici, relazioni specialistiche o elementi idonei a dimostrare la compromissione della salute del dott. Pt_1
Resta, quale questione separata, la determinazione equitativa dell'entità del risarcimento, che presuppone comunque l'accertamento della violazione in quanto tale, da considerarsi in sé sufficiente a fondare la responsabilità datoriale.
Trattandosi di prestazione di mera disponibilità (oltretutto già remunerata dall'Azienda, come sopra si è detto), l'impatto di essa sulle attività del lavoratore deve considerarsi minore rispetto al lavoro attivo. In mancanza di allegazioni più specifiche circa l'effettivo impatto della reperibilità così strutturata sulla vita privata del lavoratore e considerate le difficoltà strutturali dell'Azienda resistente ritiene in via equitativa il Tribunale che il risarcimento sia quantificato nell'ordine di euro 250,00 per ogni mese in cui vi è stato il superamento esorbitante dei limiti contrattualcollettivi, che nella specie sono 59 nel periodo preso in esame.
In particolare, come da prospetto turni:
nel 2017 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;
nel 2018, da gennaio a dicembre;
nel 2019 da gennaio a novembre (ad eccezione di luglio e dicembre, in cui i turni risultano non esorbitanti rispetto alla previsione contrattualcollettiva e ottobre, il cui prospetto non è agli atti);
nel 2020 dal gennaio a dicembre (ad eccezione di luglio in cui i turni risultano contenuti nel numero di 10);
nel 2021 da febbraio a dicembre (ad eccezione di agosto in cui i turni risultano non esorbitanti rispetto alla previsione contrattualcollettiva, mentre il prospetto di gennaio non è agli atti);
nel 2022 da gennaio a novembre (ad eccezione di febbraio in cui i turni risultano non esorbitanti rispetto alla previsione contrattualcollettiva, mentre per il mese di dicembre non vi è prospetto agli atti);
nel 2023 da gennaio a marzo (considerate le dimissioni a metà aprile).
9 Moltiplicando 250,00 per i 59 mesi, il risarcimento deve essere quindi liquidato in
14.750 euro, oltre interessi.
Il ricorrente ha avanzato un'ulteriore pretesa, ossia quella concernente il riconoscimento delle somme dovute a titolo di conguaglio per attività svolta in regime di libera professione intramoenia e per rimborsi IRPEF trattenuti Contr dall'Azienda; in particolare, secondo il ricorrente, l' avrebbe trattenuto indebitamente somme a lui spettanti, senza alcuna giustificazione.
Di diverso avviso è la resistente, la quale ha documentato che dette somme sono state progressivamente compensate con il credito vantato nei confronti del ricorrente per indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'articolo 104 del CCNL Dirigenza
Medica, in quanto il Dott. veva anticipato la cessazione del rapporto rispetto Pt_1 ai termini inizialmente previsti.
Il Tribunale, al fine di accertare con esattezza l'ammontare delle spettanze economiche reciproche tra le parti, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, formulando un quesito che ha riguardato la quantificazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in favore del ricorrente, quella per mancato preavviso Contr eventualmente dovuta all' nonché il conguaglio tra le rispettive poste creditorie e debitorie riconducibili anche a compensi per attività intramoenia e trattenute fiscali. Nel dare esecuzione all'incarico, il CTU ha analizzato in maniera puntuale ed esaustiva la documentazione in atti, con particolare riferimento ai prospetti paga, ai flussi contabili e alle corrispondenze intercorse tra le parti, procedendo a una ricostruzione coerente, tecnica e aderente alle previsioni contrattuali e normative applicabili. Sulla base dei dati acquisiti, è stato accertato che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 15 aprile 2023, il ricorrente non aveva usufruito di un complessivo monte ferie pari a 159 giorni.
Tale dato è stato tradotto in termini economici facendo riferimento alla retribuzione mensile di euro 6.102,99, calcolata secondo i criteri previsti dal CCNL di categoria, da cui è derivato un credito per indennità sostitutiva di ferie non godute pari a euro
37.322,07. Con pari rigore, il consulente ha affrontato la questione dell'indennità sostitutiva per il mancato preavviso, tenendo conto della normativa contrattuale applicabile, segnatamente l'art. 104 del CCNL Dirigenza Medica 2016–2018. L'analisi si è concentrata sulla corretta identificazione della base di calcolo per la determinazione dell'importo dovuto. In particolare, è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente il criterio seguito nella determinazione della retribuzione di riferimento,
10 che a suo dire avrebbe dovuto essere circoscritta alla cifra di euro 3.481,80, asseritamente coincidente con la retribuzione fissa.
Tuttavia, il CTU ha argomentato in maniera compiuta e con rigore contabile come tale impostazione non trovi fondamento nel dettato contrattuale. L'articolo 104, comma 9, del citato CCNL stabilisce infatti che l'indennità per mancato preavviso debba essere calcolata non sulla sola retribuzione base, bensì sulla retribuzione fissa, comprensiva delle stesse voci accessorie previste in caso di ricovero ospedaliero, ai sensi dell'articolo 41. Quest'ultimo, al comma 10, lettera a), definisce come parametro di riferimento l'“intera retribuzione” di cui alla Tabella
3 del CCNL 3 novembre 2005, successivamente aggiornata nel 2007, dalla quale risultano incluse tutte le componenti stipendiali ad eccezione dell'indennità di struttura complessa e dell'indennità per pronta disponibilità.
Questa lettura integrata degli articoli contrattuali, sostenuta da una puntuale analisi documentale e coerente con le prassi applicative consolidate, ha permesso al CTU di giungere a una determinazione corretta dell'importo dovuto a titolo di indennità per il mancato preavviso, pari a euro 9.154,47. Di tale somma, l' aveva già trattenuto euro 9.076,15, generando un residuo CP_1
a credito di euro 78,32.
In relazione al trattamento fiscale e ai compensi da attività intra moenia, il CTU ha verificato i cedolini retributivi relativi ai mesi successivi alla cessazione del rapporto, evidenziando come le operazioni di compensazione effettuate dall' abbiano prodotto un saldo progressivo tra le partite attive e passive. In CP_1 tale ottica, è stato escluso che residuino ulteriori importi dovuti al ricorrente a qualsiasi titolo1. Contr Il saldo finale, determinato con detrazione del credito per preavviso dalla somma lorda spettante a titolo di ferie non godute, è stato fissato in euro 37.243,75, oltre accessori di legge.
La relazione peritale si connota per coerenza metodologica, chiarezza argomentativa e piena rispondenza alle fonti normative e contrattuali applicabili.
Il CTU ha operato dando conto in modo dettagliato delle operazioni contabili effettuate, delle fonti giuridiche richiamate e delle modalità attraverso cui è giunto alle determinazioni finali. La perizia mostra un percorso analitico privo di aporie, coerente nei passaggi logici e conforme alle regole tecniche della contabilità.
11 Le risposte fornite alle osservazioni di parte sono state puntuali, circostanziate e sostenute da una solida aplicazione del contratto collettivo nazionale, correttamente integrati da rinvii a documenti ufficiali e tabelle retributive vigenti.
L'Ausiliario ha saputo chiarire in maniera esaustiva la differenza tra retribuzione base e retribuzione fissa, fornendo elementi idonei a confutare la tesi sostenuta dalla parte ricorrente e illustrando con precisione la struttura della retribuzione utile ai fini della quantificazione dell'indennità per mancato preavviso.
È da sottolineare come l'elaborazione dei calcoli non si sia limitata a una mera operazione matematica, ma sia stata accompagnata da una costante verifica del fondamento giuridico delle voci considerate, nonché da un'attenta valutazione dell'effettiva documentazione disponibile in atti.
Il CTU ha pertanto restituito al Giudice un quadro completo e affidabile delle reciproche posizioni creditorie e debitorie tra le parti.
Non essendo emerse specifiche censure nel merito delle conclusioni rassegnate – né da parte del ricorrente né da parte resistente – e risultando le stesse sorrette da motivazioni congrue, esaustive e aderenti al dettato normativo, il Tribunale ritiene di poterne condividere pienamente le risultanze.
Alla luce di quanto esposto, deve riconoscersi al ricorrente un credito residuo di €
37.243,75 a titolo di indennità per ferie non godute, nonché di euro 14.750,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, oltre interessi.
Invero, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, (v. Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Tutte le altre domande, per i motivi esposti, vanno rigettate.
Le spese di lite vengono compensate per metà, atteso l'accoglimento solo parziale;
per il resto seguono la soccombenza.
La liquidazione è parametrata, secondo i valori del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., alla materia, all'attività svolta, al valore della controversia (in ordine al decisum e non al disputatum).
È pacifico, infatti, che nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella richiesta (fra le tante, Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass.
4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre
2007, n. 19014).
Le spese di CTU, liquidate come separato decreto, vengono poste a carico dell' . Controparte_1
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P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: condanna l' al pagamento, in favore del Dott. Controparte_2 Parte_1
della somma di € 37.243,75 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non
[...] godute, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Contr
- Condanna al pagamento della somma di euro 14.750,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per metà le spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre spese IVA e CPA se dovute, da distrarsi;
Contr
- Pone a carico dell' il compenso del CTU, come liquidato in separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 20/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nessun ulteriore importo risulta dovuto a titolo di rimborso IRPEF o per attività intra moenia, in quanto Con tali poste economiche risultano già integralmente compensate attraverso le trattenute operate dall' medesima nel cedolino del mese di agosto 2023.