Decreto decisorio 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 18/10/2021, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 00643/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00281/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2016, proposto da
Eni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cesari, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Cesari in Venezia, San Stefano, 3480;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Citta' Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000298 del 23 dicembre 2015;
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali pur se non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 marzo 2016;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 18 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO