Art. 7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.