Articolo 7 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1683
Articolo 6Articolo 8
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22 dicembre 1962
Art. 7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962