Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 3688/2023 R.G., avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.) (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Toma, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Simone Chiavolini ed Erica Bernardini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 20/05/2023, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio , nato il Persona_1
5/05/2022 dalla relazione more uxorio con . Controparte_1
La ricorrente ha esposto di aver intrapreso con una relazione Controparte_1 sentimentale a partire da febbraio 2020, che terminava nell'agosto 2021 quando la Pt_1 decideva di porre fine alla convivenza con il resistente, ormai divenuta intollerabile a causa degli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori di quest'ultimo.
Scoperta la gravidanza la ricorrente decideva di portarla a termine trasferendo definitivamente la propria residenza a Taviano (LE), sua città natale.
Successivamente nasceva il figlio , che veniva riconosciuto dal padre ricevendone il Per_1 cognome. Tuttavia, la tensione col che perdurava già dall'epoca della convivenza, CP_1 si è acuita anche in ragione delle patologie da cui è affetto il minore, in particolare: idrocefalo
1
Tanto premesso, la ricorrente, attesa l'instabilità psichica del resistente dettata anche dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, ha chiesto l'affido esclusivo del minore, con regolamentazione del diritto di visita del padre, oltre alla previsione di un contributo economico a carico di quest'ultimo stante l'onerosità delle spese mediche previste per le cure del minore . Per_1
Con comparsa di costituzione dell'8/10/2023, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa e contestando in toto l'avversa ricostruzione fattuale.
Nel corso del giudizio è emerso che il dall'ottobre 2023 era ospite di un centro CP_1 di Pronta accoglienza (COGES di Pronta accoglienza Confine della Regione Veneto) al fine di seguire un percorso terapeutico volto alla risoluzione del problema della dipendenza.
Pertanto, il giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/12/2023, visto l'art. 473bis.22, disponeva nei seguenti termini:
a) affida in via esclusiva il minore lla madre;
Persona_1
b) pone a carico di l pagamento, in favore di ogni Controparte_1 Parte_1 cinque del mese, della somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
c) mantiene la previsione dei colloqui in videochiamata padre – figlio, concordata all'udienza del 9/10/2023, ove compatibile con le prescrizioni terapeutiche della comunità di cui il è ospite;
CP_1
d) rinvia la causa all'udienza del 5/04/2024 ore 11:00, per la verifica dell'esito del percorso terapeutico intrapreso dal resistente, onerando quest'ultimo di produrre una relazione finale dei responsabili della struttura circa le sue condizioni al termine del periodo di degenza.
All'udienza del 19/04/2024 il resistente dichiarava di essere fuori dalla comunità terapeutica ed entrambe le parti chiedevano una modifica del predetto provvedimento in ordine al diritto di visita del padre, al fine di consentirgli, in aggiunta alle videochiamate, di vedere il
2 minore, quando ne avesse avuto la possibilità, recandosi a Taviano, dove e la madre Per_1 risiedono.
Nella medesima circostanza il giudice delegato formalizzava richiesta di chiarimenti al SERD di Bussolengo e Legnago, presso cui il resistente aveva intrapreso un percorso, al fine di valutarne l'esito, interessando, successivamente, anche i Servizi Sociali competenti.
Per l'udienza del 12/07/2024 parte resistente depositava una certificazione rilasciata, in data
20/06/2024, dal SERD di Bussolengo e Legnago. In questa certificazione il SERD dava atto dell'instabilità abitativa del nonché della sua condizione psicologica, fortemente CP_1 compromessa per un verso dalle tensioni familiari con la famiglia d'origine, che gli impediscono di individuare un riferimento stabile, per un altro dallo stato di salute del figlio.
Fattori questi che, unitamente alla situazione di forte tensione venutasi a creare con la , Pt_1 sono da considerarsi oltremodo alteranti, al punto da ritenere opportuna la prescrizione di una terapia medica e suggerire una visita specialistica presso il locale Centro di Salute Mentale anche al fine di modulare la terapia farmacologica specifica. Da tale certificazione emerge, inoltre, che, alla data del 20/06/2024, il continuava a seguire regolarmente il CP_1 percorso previsto.
Con note depositate in data 19/12/2024, la ricorrente ha prodotto denuncia querela depositata nei confronti del resistente e ha riferito che il si trova tuttora presso CP_1 un'altra comunità – Comunità CeDro per le tossicodipendenze, sita in Vicenza – e non è in grado di indicare una possibile data d'uscita.
La causa, avendo le parti rinunciato ai termini per conclusionali, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, avuto riguardo alle capacità di relazione affettiva e alla personalità di ciascun genitore, considerando anche le consuetudini di vita di questi oltre all'ambiente sociale e familiare in grado di offrire al minore, ritiene che il regime di affidamento condiviso, pur nel rispetto del principio della bigenitorialità, non sia quello più adatto, attualmente, a garantire la migliore forma di assistenza al minore, attese anche le sue condizioni di salute per le quali necessita di assistenza continua e che non possono, in questa sede, essere trascurate.
Pertanto, il Collegio rileva come le valutazioni effettuate in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori possano trovare definitiva conferma e dispone quanto segue:
a) conferma l'affido esclusivo del minore alla madre;
3 b) in ordine al diritto di visita del padre conferma quanto già previsto nell'ordinanza dell'11/01/2024, prevedendo al momento le sole videochiamate, compatibilmente con le prescrizioni terapeutiche della Comunità di cui il è ospite;
CP_1
c) nell'ipotesi in cui il ovesse concludere il percorso presso la Comunità che CP_1 lo ospita e intendesse esercitare a pieno il proprio diritto di visita, anche recandosi presso il luogo di residenza del figlio minore, lo stesso è onerato di prendere contatto con i Servizi Sociali competenti affinché questi ultimi, verificate le condizioni dell'istante e la serietà delle sue intenzioni, prevedano un calendario adeguato organizzando gli incontri, almeno in una prima fase, in uno spazio neutro all'uopo individuato;
e) relativamente alle prescrizioni economiche conferma quanto disposto in precedenza ovvero pone a carico di il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, ogni cinque del mese, della somma di euro 200,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come indicate nel
Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Considerata la natura della controversia si ritiene potersi disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dispone come in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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