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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2024 promossa da:
C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore dott. , in forza di procura autenticata dal notaio Controparte_2 Per_1
di Milano del 1/03/2024, rep. n. 62.115/29.601, con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA DE
[...]
AR e dell'avv. ELISA COCCIA del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Verona, Via Luigi Galvani n. 3/a, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
In via principale: Accertare che , in forza di surroga ex art. 1916 cc, vanta un Controparte_1 credito nei confronti del sig. per l'importo di € 47.217,00, pari all'indennizzo Controparte_3
corrisposto alla propria assicurata Gruppo IL SR, per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 47.217,00, o la diversa maggiore o minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti Controparte_1
della terza assicurata Gruppo IL SR, conveniva in giudizio chiedendo che venisse Controparte_3
condannato al pagamento, in proprio favore, della somma di €47.217,00 - pari all'indennizzo corrisposto a favore della detta società - ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso esponeva di aver sottoscritto con la società Gruppo IL Controparte_1
SR, in data 3/08/2011, un contratto di assicurazione contro i danni per “tutti i rischi dell'informatica” - polizza n. 762974711 (originariamente n. 1.3271006) - rinnovato annualmente e che l'assicurata, in data 31/05/2018, aveva denunciato di essere stata vittima di un attacco informatico, perpetrato da soggetti terzi, che aveva causato la perdita di tutti gli ambienti di sviluppo e di tutte le personalizzazioni installate.
In ragione di tale denuncia rappresentava la compagnia assicuratrice di aver proceduto all'apertura del sinistro, di aver in seguito affidato alla società terza Studio Italia Service SR l'incarico di rilevare e stimare l'ammontare del danno subito dall'assicurata e di aver quindi corrisposto all'assicurata stessa, in data 12/07/2021, un indennizzo di €47.217,00, pari all'ammontare del danno quantificato nella perizia.
Rappresentava inoltre la ricorrente che, in seguito a quanto occorso, il legale rappresentante di Gruppo
IL SR aveva sporto denuncia presso la Questura di Vicenza, dichiarando di nutrire dei sospetti nei confronti di tecnico ex dipendente della ditta Dataveneta Computer e che Controparte_3
pagina 2 di 5 quest'ultimo, nel corso del procedimento n. 003814/2019 avviato dalla Procura di Vicenza, aveva spontaneamente ammesso la propria responsabilità rispetto all'episodio occorso.
concludeva dunque come riportato in epigrafe, precisando di aver diffidato il resistente Controparte_1
al pagamento di quanto già corrisposto alla propria assicurata senza esito alcuno.
2. Nessuno si è costituito per il resistente, al quale l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che è stato dichiarato contumace all'udienza del 10/04/2025.
3. La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento.
4.1 Parte ricorrente ha invero provato documentalmente la propria qualità di assicuratrice, avendo dimesso la polizza n. 1.3271006, ora n. 762974711 (originariamente sottoscritta in data 3/08/2011 con
Lloyd Italico, marchio di Alleanza Toro s.p.a.), stipulata da Gruppo IL SR contro “tutti i rischi dell'informatica” a copertura dei “danni materiali e diretti causati alle cose assicurate indicate in polizza, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso” (v. pag. 7 – Sez. I art. 22, doc. 1 ric); ha altresì provato l'avvenuto rinnovo del contratto assicurativo sino all'anno 2019, risultando previsto all'art. 7 del detto contratto che “in mancanza di disdetta … l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente” ed essendo stata dimessa in atti attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuale da parte dell'assicurata (v. doc. 1a ric).
4.2 Consta, ancora, dalla documentazione depositata, come la ricorrente abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in favore della società assicurata, essendo stati dimessi in giudizio sia l'atto di quietanza - ove risultano espressamente richiamati il numero di polizza ed il numero di riferimento del sinistro - sia l'attestazione di avvenuto pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di
€47.217,00 in favore dell'assicurata (v. docc. 6 e 7 ric).
4.3 Possono dunque dirsi senz'altro integrati i presupposti, in capo a , per la surroga ex Controparte_1
art. 1916 c.c.
5.Surroga fondatamente azionata nei confronti del . CP_3
5.1 Invero, anche la ricostruzione in fatto della vicenda offerta da , che ha attribuito la Controparte_1
responsabilità di quanto occorso in capo al , ha trovato conforto documentale. CP_3
5.2 Parte ricorrente ha infatti depositato in atti la sentenza n. 133/2022, emessa in data 4/02/2022 dalla
Sezione Penale del Tribunale di Vicenza e divenuta irrevocabile, ove si legge che Controparte_3
“aveva lavorato, per conto di Dataveneta, presso Gruppo IL SR ed era in possesso delle password
pagina 3 di 5 per accedere al sistema, di cui inoltre conosceva bene il funzionamento e le caratteristiche” e che costui “era mosso da un movente, avendo dovuto dimettersi dalla società presso cui era impiegato dal novembre dell'anno precedente, in quanto era stato individuato quale autore di alcuni episodi di furto di denaro, consumatisi presso Gruppo IL SR” (v: doc. 10 ric).
5.3.Elementi indiziari, quelli sopra richiamati, che, giusta quanto si legge nella sentenza, hanno trovato riscontro probatorio - nonostante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni (di carattere autoaccusatorio) rese dal in sede di sommarie informazioni – nel messaggio whatsapp inviato dallo stesso CP_3
imputato alla persona offesa, ove costui riconosceva di essere stato “protagonista negativo di un avvenimento che determinava il danno successo nel mese di maggio”, e che hanno fondato il convincimento del Giudice penale in ordine alla responsabilità dell'imputato , al di là di ogni CP_3
ragionevole dubbio, per fatto di reato ascritto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615 ter c.p., aggravato dalla circostanza, di cui al n. 3 del comma 2 del detto articolo, del danneggiamento del sistema informatico mediante distruzione dei dati ivi contenuti (v: doc. 10 ric).
5.4 Può dunque ritenersi provata in capo a parte resistente la responsabilità dell'evento dannoso in esito al quale è stato corrisposto l'indennizzo di cui si è detto.
6.
Considerato che
alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l'istituto della surrogazione si traduce nel “trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile” (v: Cass. Civ., sent. 20/07/2016 n. 20740) e rilevato che l'evento dannoso in oggetto rientrava nel rischio coperto dalla polizza assicurativa, il resistente deve dirsi tenuto alla restituzione della somma €47.217,00 versata da alla società assicurata a Controparte_1
titolo di indennizzo.
6.1 In accoglimento della domanda di il resistente va quindi Controparte_1 Controparte_3
condannato al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice, del detto importo, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data del pagamento dell'indennizzo sino alla data della sentenza (v: Cass. civ. 20.01.2009, n. 1336) ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ex DM 55/2014 (secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, per le fasi istruttoria e decisionale), seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
DA
Parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente , Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di €47.217,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data del pagamento dell'indennizzo sino alla data della sentenza (v: Cass. civ. 20.01.2009, n. 1336) ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
DA
Parte resistente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_3 Controparte_1 spese che liquida in €545,00 per anticipazioni ed in €5.261,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 03/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2024 promossa da:
C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del procuratore dott. , in forza di procura autenticata dal notaio Controparte_2 Per_1
di Milano del 1/03/2024, rep. n. 62.115/29.601, con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA DE
[...]
AR e dell'avv. ELISA COCCIA del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Verona, Via Luigi Galvani n. 3/a, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
In via principale: Accertare che , in forza di surroga ex art. 1916 cc, vanta un Controparte_1 credito nei confronti del sig. per l'importo di € 47.217,00, pari all'indennizzo Controparte_3
corrisposto alla propria assicurata Gruppo IL SR, per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere a la Controparte_3 Controparte_1 somma di € 47.217,00, o la diversa maggiore o minor somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. , surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti Controparte_1
della terza assicurata Gruppo IL SR, conveniva in giudizio chiedendo che venisse Controparte_3
condannato al pagamento, in proprio favore, della somma di €47.217,00 - pari all'indennizzo corrisposto a favore della detta società - ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso esponeva di aver sottoscritto con la società Gruppo IL Controparte_1
SR, in data 3/08/2011, un contratto di assicurazione contro i danni per “tutti i rischi dell'informatica” - polizza n. 762974711 (originariamente n. 1.3271006) - rinnovato annualmente e che l'assicurata, in data 31/05/2018, aveva denunciato di essere stata vittima di un attacco informatico, perpetrato da soggetti terzi, che aveva causato la perdita di tutti gli ambienti di sviluppo e di tutte le personalizzazioni installate.
In ragione di tale denuncia rappresentava la compagnia assicuratrice di aver proceduto all'apertura del sinistro, di aver in seguito affidato alla società terza Studio Italia Service SR l'incarico di rilevare e stimare l'ammontare del danno subito dall'assicurata e di aver quindi corrisposto all'assicurata stessa, in data 12/07/2021, un indennizzo di €47.217,00, pari all'ammontare del danno quantificato nella perizia.
Rappresentava inoltre la ricorrente che, in seguito a quanto occorso, il legale rappresentante di Gruppo
IL SR aveva sporto denuncia presso la Questura di Vicenza, dichiarando di nutrire dei sospetti nei confronti di tecnico ex dipendente della ditta Dataveneta Computer e che Controparte_3
pagina 2 di 5 quest'ultimo, nel corso del procedimento n. 003814/2019 avviato dalla Procura di Vicenza, aveva spontaneamente ammesso la propria responsabilità rispetto all'episodio occorso.
concludeva dunque come riportato in epigrafe, precisando di aver diffidato il resistente Controparte_1
al pagamento di quanto già corrisposto alla propria assicurata senza esito alcuno.
2. Nessuno si è costituito per il resistente, al quale l'atto introduttivo risulta essere stato ritualmente notificato e che è stato dichiarato contumace all'udienza del 10/04/2025.
3. La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento.
4.1 Parte ricorrente ha invero provato documentalmente la propria qualità di assicuratrice, avendo dimesso la polizza n. 1.3271006, ora n. 762974711 (originariamente sottoscritta in data 3/08/2011 con
Lloyd Italico, marchio di Alleanza Toro s.p.a.), stipulata da Gruppo IL SR contro “tutti i rischi dell'informatica” a copertura dei “danni materiali e diretti causati alle cose assicurate indicate in polizza, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso” (v. pag. 7 – Sez. I art. 22, doc. 1 ric); ha altresì provato l'avvenuto rinnovo del contratto assicurativo sino all'anno 2019, risultando previsto all'art. 7 del detto contratto che “in mancanza di disdetta … l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente” ed essendo stata dimessa in atti attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuale da parte dell'assicurata (v. doc. 1a ric).
4.2 Consta, ancora, dalla documentazione depositata, come la ricorrente abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo in favore della società assicurata, essendo stati dimessi in giudizio sia l'atto di quietanza - ove risultano espressamente richiamati il numero di polizza ed il numero di riferimento del sinistro - sia l'attestazione di avvenuto pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di
€47.217,00 in favore dell'assicurata (v. docc. 6 e 7 ric).
4.3 Possono dunque dirsi senz'altro integrati i presupposti, in capo a , per la surroga ex Controparte_1
art. 1916 c.c.
5.Surroga fondatamente azionata nei confronti del . CP_3
5.1 Invero, anche la ricostruzione in fatto della vicenda offerta da , che ha attribuito la Controparte_1
responsabilità di quanto occorso in capo al , ha trovato conforto documentale. CP_3
5.2 Parte ricorrente ha infatti depositato in atti la sentenza n. 133/2022, emessa in data 4/02/2022 dalla
Sezione Penale del Tribunale di Vicenza e divenuta irrevocabile, ove si legge che Controparte_3
“aveva lavorato, per conto di Dataveneta, presso Gruppo IL SR ed era in possesso delle password
pagina 3 di 5 per accedere al sistema, di cui inoltre conosceva bene il funzionamento e le caratteristiche” e che costui “era mosso da un movente, avendo dovuto dimettersi dalla società presso cui era impiegato dal novembre dell'anno precedente, in quanto era stato individuato quale autore di alcuni episodi di furto di denaro, consumatisi presso Gruppo IL SR” (v: doc. 10 ric).
5.3.Elementi indiziari, quelli sopra richiamati, che, giusta quanto si legge nella sentenza, hanno trovato riscontro probatorio - nonostante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni (di carattere autoaccusatorio) rese dal in sede di sommarie informazioni – nel messaggio whatsapp inviato dallo stesso CP_3
imputato alla persona offesa, ove costui riconosceva di essere stato “protagonista negativo di un avvenimento che determinava il danno successo nel mese di maggio”, e che hanno fondato il convincimento del Giudice penale in ordine alla responsabilità dell'imputato , al di là di ogni CP_3
ragionevole dubbio, per fatto di reato ascritto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615 ter c.p., aggravato dalla circostanza, di cui al n. 3 del comma 2 del detto articolo, del danneggiamento del sistema informatico mediante distruzione dei dati ivi contenuti (v: doc. 10 ric).
5.4 Può dunque ritenersi provata in capo a parte resistente la responsabilità dell'evento dannoso in esito al quale è stato corrisposto l'indennizzo di cui si è detto.
6.
Considerato che
alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l'istituto della surrogazione si traduce nel “trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile” (v: Cass. Civ., sent. 20/07/2016 n. 20740) e rilevato che l'evento dannoso in oggetto rientrava nel rischio coperto dalla polizza assicurativa, il resistente deve dirsi tenuto alla restituzione della somma €47.217,00 versata da alla società assicurata a Controparte_1
titolo di indennizzo.
6.1 In accoglimento della domanda di il resistente va quindi Controparte_1 Controparte_3
condannato al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice, del detto importo, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data del pagamento dell'indennizzo sino alla data della sentenza (v: Cass. civ. 20.01.2009, n. 1336) ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ex DM 55/2014 (secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, per le fasi istruttoria e decisionale), seguono la soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
DA
Parte resistente alla restituzione, in favore della ricorrente , Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di €47.217,00, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data del pagamento dell'indennizzo sino alla data della sentenza (v: Cass. civ. 20.01.2009, n. 1336) ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
DA
Parte resistente alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Controparte_3 Controparte_1 spese che liquida in €545,00 per anticipazioni ed in €5.261,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 03/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
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