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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5475 del R.G. dell' anno 2010,
avente ad oggetto: nullità atti societari vertente
tra in persona del legale rappresentante p.t. , sig. , Parte_1 Parte_2
con sede in Battipaglia alla via Cupa Filette n. 10 (p.i. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Costantino Catapano giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- attrice-
e in persona del socio accomandatario e Controparte_1
legale rappresentante p.t. sig. , con sede in Pagani alla via Mangioni,63 Controparte_1
(p.i. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maiorino giusta procura ed P.IVA_2
elezione di domicilio in atti,
- Convenuto- nonché
( c.f. ) Controparte_2 C.F._1
-Convenuto non costituito-
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-Convenuto non costituito-
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti.
Breve cenno dei fatti
Con atto di citazione regolarmente notificato la soc. in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. conveniva in giudizio la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e ,al fine
[...] Controparte_2 Controparte_1
di dichiarare la nullità dell'atto di assenso al subingresso in favore della
[...]
marittime nr.25/2002 e nr. 26/2002 rilasciate dal comune di Controparte_3
Battipaglia prestato dal sig. nella qualità di amministratore unico pt della Controparte_2
nonché di tutti gli atti prodromici e successivi allo stesso con immediata Parte_1
restituzione delle predette concessioni e vittorie delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t. contestando la fondatezza CP_1
e ammissibilità della domanda come proposta per mancanza dei requisiti di legge con vittoria delle spese del giudizio. Non provvedevano a costituirsi in giudizio benchè ritualmente citati e . Instaurato il contraddittorio la Controparte_2 Controparte_1
causa veniva istruita con l'ammissione delle prove richieste ed all'esito dell'espletamento delle stesse la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii, dovuti al cambio del Giudicante e al carico del ruolo, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 2 luglio 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
In primis va rilevato che la concessione demaniale è caratterizzata dal trasferimento da un ente pubblico, in questo caso dal Comune, ad un soggetto privato di poteri pubblici, vale a dire di quelle particolari situazioni soggettive capaci di determinare atti unilaterali di carattere imperativo. Va anche precisato che il rapporto concessorio che si instaura in questi casi è un rapporto bilaterale tra Pubblica Amministrazione concedente e il privato concessionario che, scelto come è noto sulla scorta di una procedura di evidenza pubblica,
è in ogni caso basato sul c.d. intuitus personae tra le parti nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente e il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre l'integrità morale anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Quindi, la cessione a terzi dell'attività economica che costituisce il contenuto sostanziale della concessione demaniale, giustifica il subingresso del soggetto cessionario nella predetta attività ma, tale subingresso, deve essere sempre subordinato alla positiva valutazione dell'amministrazione concedente. Nel caso che ci occupa abbiamo un atto di autorizzazione al subingresso di una società rispetto a concessioni demaniali da parte della società titolare delle stesse ed infine un atto autorizzativo al subingresso da parte dell'ente pubblico. Occorre innanzitutto rilevare che negli atti non vi è traccia della lamentata mancata attivazione per il rinnovo delle concessioni cedute come evidenziato da parte convenuta che per tale motivo giustifica in parte l'avvenuta cessione. Orbene, passando ora all' esame della legittimità dell'atto di autorizzazione al subingresso, si rileva:
la fattispecie che ci occupa va inquadrata nella cessione di un ramo di una azienda da parte di una srl costituente attività esclusiva della stessa a seguito dell'iniziativa autonoma dell'amministratore unico. Tale cessione ha determinato, indipendentemente da qualsivoglia indagine sull'elemento soggettivo del cessionario, una modifica dell'oggetto sociale che, in quanto tale, doveva essere effettuato esclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da parte dell'assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all'art. 2479 comma 2 nr. 5 c.c.
Ed invero!
Tale previsione normativa riserva esclusivamente alla competenza dell'assemblea ogni decisione che determini un cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale, ovvero una modificazione rilevante dei diritti dei soci. A nulla vale in questo caso il rilievo che ai sensi delle preclusione di cui all'art. 2475 c.c. gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e che la violazione dei limiti gestori degli stessi sarebbe comunque non opponibile ai terzi, potendo solamente , in ipotesi, giustificare eventuali iniziative da parte della società nei confronti degli amministratori, in quanto la condotta dell'amministratore deve essere verificata secondo un criterio comparativo di strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto sociale da realizzare, mentre nell'ipotesi di violazione della previsione di cui all'art. 2479 comma 2 nr. 5 c.c. occorre verificare se in concreto, l'operazione non autorizzata abbia modificato il capitale di rischio investito nell'attività sociale e, quindi, abbia snaturato e svuotato quest'ultima. Nel caso di specie è emerso che la cessione si sia perfezionata in totale assenza di qualsiasi atto deliberativo da parte dei soci che neanche successivamente hanno ratificato l'operato dell'amministratore.
Inoltre non è stato provato, né è emerso, che la società cedente svolgesse altre attività rispetto a quelle di cui alle concessioni balneari cedute. Di conseguenza avendo la cessione comportato una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c . come tale necessitava di una preventiva autorizzazione assembleare.
Ogni altro rilievo o doglianza risulta assorbito dalla predetta motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2 - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo l'atto di assenso al subingresso in favore della delle concessioni demaniali Controparte_1
n. 25/2002 e nr.26/2002 rilasciate dal Comune di Battipaglia con ogni conseguenza di legge;
- Condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. alla refusione delle spese dl presente giudizio che si liquidano in euro 3390,00 per competenze oltre euro 205,00 per esborsi e accessori di legge come dovuti con distrazione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore 25/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare