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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1189/2023 R.G.
Promossa dalla
(c.f. e partita I.V.A. n. con sede in Roma, via San Parte_1 P.IVA_1
Gregorio VII n. 474, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Piergiorgio Loi, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marco Marazza, Domenico De Feo e Fabio D'Aversa, per procure speciali depositate agli atti del fascicolo telematico
Opponente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Settimo San Pietro, contumace
Opposto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza biennale
ex art. 29 d. lgs. n. 276/2003;
b) nel merito, accertare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare inefficace l'atto di precetto intimato nei
confronti di in questa sede opposto;
Parte_1
pagina 1 c) in via gradata, accertare e dichiarare nel merito l'inesistenza del diritto di
parte opposta alle pretese creditorie azionate e, quindi, a procedere ad
esecuzione forzata per la somma oggetto dell'atto di precetto opposto;
d) in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.3.2023 la ha proposto Parte_1
opposizione al precetto notificato in data 13.3.2023 ad opera del signor CP_1
intimato in forza dei titoli esecutivi rappresentati dalle seguenti due diffide accertative:
1) la diffida accertativa prot. n. 34465/2022, emessa dall' Controparte_2
in data 16.8.2022, notificata alla
[...] [...]
Parte_ (di seguito in data 20.9.2022, Controparte_3
provvedimento che intimava alla predetta società e alla il pagamento in Parte_1
favore del signor di alcuni emolumenti (“differenze retributive per straordinario CP_1
non registrato nel LUL”) dovuti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
Parte_ dal 16.8.2017 al 25.9.2018;
2) la diffida accertativa prot. n. 34253/2022, emessa dall' Controparte_2
di Cagliari e in data 17.8.2022, notificata alla in data
[...] CP_2 Parte_1
Parte_ 24.8.2022, provvedimento che intimava alla e alla il pagamento in Parte_1
favore del signor dei medesimi emolumenti (“differenze retributive per CP_1
straordinario non registrato nel LUL”) dovuti in relazione al rapporto di lavoro
Parte_ intercorso con la dal 16.8.2017 al 25.9.2028.
Entrambe le diffide recano l'indicazione dell'importo di euro 4.025,62,
asseritamente dovuto in relazione al predetto rapporto di lavoro.
Dalla lettura delle predette diffide si desume, pertanto, che il lavoratore CP_1
Parte_
già dipendente della avrebbe maturato crediti nei confronti della sua ex
[...]
datrice di lavoro e della quest'ultima quale appaltante del servizio di Parte_1
trasporto e assemblaggio di elementi di arredo commissionato alla cooperativa stessa,
per la complessiva somma di euro 4.025,62 oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro straordinario non registrato ne libro unico del lavoro.
pagina 2 L'opponente ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, eccependo in particolare:
- l'inesistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- la formazione della diffida in assenza di contraddittorio;
- la nullità della diffida per non essere stati in essa precisati: “(I) il titolo sul quale si
fonderebbe l'obbligazione solidale, (II) la coincidenza temporale tra l'operatività del
contratto di appalto ed il periodo oggetto di accertamento posto che ovviamente si
tratta di responsabilità solidale del committente, (III) la continuativa ed esclusiva
adibizione del sig. all'appalto intercorso tra e ”; CP_4 Parte_1 CP_3
- la decadenza del lavoratore dal potere di azionare il credito, ai sensi dell'art. 29,
comma 2, del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
- nel merito, l'insussistenza del credito posto a fondamento delle diffide, in ragione di una pluralità di elementi, quali la natura discontinua delle mansioni del lavoratore,
incompatibile con la deduzione circa la prestazione di lavoro straordinario e la mancanza di un'autorizzazione espressa allo straordinario, oltre che l'erroneità dei
Parte_ conteggi, basati su un C.C.N.L., quello non applicato dalla la quale Parte_3
applicava al proprio personale esclusivamente le tabelle retributive del C.C.N.L.
e non la parte normativa, avendo adottato un proprio regolamento interno. Parte_3
2. L'opposto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato, essendo stati il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza notificati all'indirizzo PEC del procuratore presso il quale l'opposto ha eletto domicilio nell'atto di precetto.
3. Il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva delle diffide accertative su cui si fonda l'atto di precetto opposto.
La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso in opposizione a precetto, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
*******
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Questo giudice ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da questo Tribunale in analoghe controversie, originate dalla medesima attività ispettiva
Parte_ svolta dall' nei confronti della società ora cancellata dal Registro delle CP_5
pagina 3 Imprese, all'esito della quale sono state emesse, in relazione alle posizioni di numerosi
Parte_ lavoratori, delle diffide accertative all'indirizzo non solo della predetta ormai ex datrice di lavoro di numerosi operai addetti al servizio di trasporto e montaggio di mobili commissionato da ma anche di quest'ultima, quale società Parte_1
appaltante.
A tal proposito, si richiamano le sentenze emesse dal giudice di questo Tribunale,
dottor Riccardo Ponticelli, nelle cause R.G. nn. 916/2023, 1012/2023 e 1414/2023.
In tali pronunce si è avuto modo di precisare quanto segue in ordine all'istituto della diffida accertativa: “L'istituto della diffida accertativa è
regolato in forza delle previsioni contenute nell'art. 12
d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, prevede:
“
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza
emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui
scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori
di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del
lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli
importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova
altresì applicazione nei confronti dei soggetti che
utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi
solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida
accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo
di conciliazione presso la Direzione provinciale del
lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale
sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida
perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il
medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può
promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al
pagina 4 direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso,
notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività
della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in
caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da
apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso,
il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista
efficacia di titolo esecutivo”.
La disciplina richiamata descrive il procedimento di formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la cui mancata impugnazione per le vie amministrative, nei termini stabiliti, non vale a rendere incontrovertibile il credito (Cass. civ., Sez. L, 29 luglio 2022, n. 23744)”.
Svolta tale premessa, il giudice ha ritenuto che il singolo lavoratore non disponga di un valido titolo esecutivo attivabile nei confronti dell'appaltante, motivando come segue: “Deve condividersi la tesi di parte opponente,
secondo cui (…) non dispone di un valido titolo esecutivo attivabile nei suoi confronti.
L' in base al comma Controparte_2
1 dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004, e all'interpretazione fornitane dall'Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare n. 6/2020, ha ritenuto che l'espressione
“soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro” si riferisca anche ai committenti nei contratti d'appalto;
ha, pertanto, emesso la diffida accertativa anche nei confronti dell'appaltante nella sua Parte_1
qualità di coobbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che della ex datrice di lavoro
Part di (…), la cooperativa .
pagina 5 L'indicata interpretazione non è condivisa da questo
Giudice.
Nel caso oggetto del contendere, non è in discussione
Part che l'appalto affidato da a per il Parte_1
servizio di trasporto ed assemblaggio dei complementi di arredo destinati al domicilio della propria clientela,
fosse legittimo.
In un contratto d'appalto genuino, il committente non può essere considerato “utilizzatore” delle prestazioni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, ma semmai del servizio reso da quest'ultima.
Infatti, il termine “utilizzatore” è tecnicamente impiegato dal legislatore o in caso di somministrazione di lavoro regolare, ovvero anche in caso di somministrazione irregolare o di distacco irregolare, per identificare nel primo caso un genuino fenomeno di fornitura di manodopera
(in cui l'utilizzatore è responsabile in solido del trattamento retributivo dovuto dal somministrante al lavoratore somministrato ma giammai assume le vesti di datore di lavoro), ovvero fenomeni illeciti in cui addirittura è l'utilizzatore ad assumere le vesti di datore di lavoro sostanziale del lavoratore (cfr. artt. 30
e ss. d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; artt. 29 e 30 d.lgs.
276/2003).
Una volta data per scontata la genuinità dell'appalto di cui si tratta, deve escludersi che la committente
[...]
abbia assunto la qualifica di utilizzatrice Parte_1
delle prestazioni dei lavoratori alle dipendenze
Part dell'appaltatrice e da questa dispiegati nell'esecuzione dell'appalto.
pagina 6 Ne consegue che l' Controparte_2
non aveva alcun potere di emettere una diffida accertativa all'indirizzo di quale obbligata in Parte_1
solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per le obbligazioni
Part retributive della datrice di lavoro verso (…), essendo la committente di un appalto genuino un soggetto escluso dalla sfera di applicazione dell'art. 12 d.lgs. n.
124/2004”.
Il giudice ha altresì rigettato l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da
[...]
motivando come segue: “L'eccezione è infondata e deve, Pt_1
pertanto, essere respinta.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione applicabile, stabilisce:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad
assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali”.
pagina 7 Il testo dell'art. 29, mediante il riferimento "al
periodo di esecuzione del contratto di appalto", impone di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non anche per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso;
la logica imposta dalla disciplina in discorso è infatti quella di garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative, avendo come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante.
La norma ha poi limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto, essendo così
irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro,
laddove questa sia intervenuta prima della cessazione dell'appalto.
Quindi, ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore, nel corso del quale è maturato il relativo credito (…)”.
Di conseguenza, al fine di dimostrare l'intervenuta decadenza, parte opponente avrebbe dovuto allegare e quindi dimostrare che, nei due anni antecedenti alla notifica
Parte_ dell'atto di precetto, l'appalto in essere con la fosse cessato.
Tale circostanza, invero, neppure è stata allegata.
Prima di passare all'esame dei singoli crediti fatti valere dal lavoratore, il giudice ha poi precisato quanto segue: “Ciò premesso - alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di opposizione a cartella o ad avviso di addebito, emessi per i crediti
pagina 8 contributivi degli istituti previdenziali, che costituiscono anch'essi titoli esecutivi di formazione stragiudiziale - deve ritenersi che l'azione proposta contro la diffida accertativa sia riconducibile alla figura dell'opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità della stessa non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa retributiva, nell'an e nel
quantum, seppure il lavoratore che abbia deciso di avvalersene si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione solidale, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla diffida (cfr. in materia di azione proposta contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, Cass.
civ., Sez. L, 23 gennaio 2020, n. 1558).
Alla stregua di queste considerazioni, se all'esito del giudizio di opposizione, nonostante l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, il credito retributivo risultasse accertato e risultassero altresì gli estremi per farlo valere nei confronti dell'appaltante odierna opponente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il giudice dovrà
non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, per inesistenza del titolo esecutivo, ma condannare l'opponente stessa al pagamento del quantum dovuto.
Resta fermo che l'onere della prova grava a carico di colui che si dichiara creditore, ossia il lavoratore stesso”.
pagina 9 4.2. Applicando tali principi al caso di specie, discende l'accoglimento dell'opposizione a precetto.
È infatti evidente che l'opposto, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere della prova, su di esso gravante, in merito alla dimostrazione dello svolgimento del lavoro straordinario, secondo le modalità e per la durata indicate nelle diffide accertativa.
Come è noto, infatti, sul lavoratore che domandi in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice
(v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 16150 del 19.6.2018).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto dei parametri previsti per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto dei compensi per la fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, e che nel caso di specie tale circostanza non può dirsi verificata, in quanto la causa è stata decisa in base alle sole produzioni documentali curate dall'opponente con l'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara la nullità nei confronti della delle diffide Parte_1
accertative emesse dall' , prot. Controparte_2
n. 34465/2022 del 16.8.2022 e prot. n. 34253/2022 del 17.8.2022;
2) accerta e dichiara che il signor non ha diritto di procedere ad CP_1
esecuzione forzata nei confronti della in base all'atto di precetto Parte_1
intimato in forza delle citate diffide accertative;
3) condanna il signor alla rifusione in favore della CP_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in
pagina 10 euro 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino
pagina 11