TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 439/ 2023 R.G. Lav.
All'udienza del 14/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. BERTONE in Parte_1 sostituzione dell'Avv. BRIGNONE, per l'Avv. GHEZZI in sostituzione CP_1 degli Avv.ti PATRON e ACQUA BARRALIS e per l'Avv. MAUTONE e CP_2
l'Avv. SOTGIU.
L'Avv. BERTONE richiama tutte le istanze formulate nel presente procedimento;
chiede escutersi i testi in lista sui capitoli non ammessi, anche alla luce di quanto indicato dal
CT in ordine all'unicità della malattia che ha colpito il ricorrente;
chiede l'integrazione o la rinnovazione della CT per le ragioni già esposte;
afferma che i testi hanno confermato l'esposizione del ricorrente ad ammine aromatiche nel corso dell'intero rapporto di lavoro ed anche negli anni di adibizione al reparto TAR, in cui maneggiava acque molto inquinate;
aggiunge che anche negli anni in cui è stato promosso a ruoli di maggiore responsabilità, il ricorrente è sempre stato presente in stabilimento;
afferma che
è stata dimostrata l'esposizione dello stesso a sostanze inquinanti e corrosive e l'assenza di adeguati DPI;
ritiene quindi provata l'esposizione del ricorrente ad agenti cancerogeni;
contesta quanto dedotto dal CT in ordine al nesso causale;
afferma che l'ausiliario del
Giudice non ha preso in considerazione documenti provenienti da organi nazionali e sovranazionali sicuramente attendibili;
aggiunge che il CT nulla ha detto circa la
1 concausalità; afferma che l'esposizione del ricorrente a fumo è stata molto limitata e ribadisce l'inattendibilità di quanto riferito dal figlio dello stesso ai sanitari dello IEO;
richiama le osservazioni critiche del proprio CTP e rileva come una esposizione a ammine aromatiche possa cagionare forme cancerose anche a distanza di molti anni;
insiste per l'accoglimento del ricorso;
in subordine riformula tutte le istanze istruttorie.
L'avv. GHEZZI ribadisce che aderisce alle conclusioni del CT, ampiamente CP_1 esaustive e motivate;
richiama il contenuto della comparsa di costituzione;
chiede il rigetto del ricorso, atteso che l'accertamento medico legale ha escluso il nesso di causa tra patologia e attività lavorativa;
si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
L'avv. MAUTONE si riporta alle deduzioni e difese già svolte, ribadisce l'assenza di esposizione del lavoratore a noxa nel periodo di competenza , come CP_2 rilevato dal CT a pag. 16 dell'elaborato; contesta quanto oggi affermato dal collega circa la contaminazione di acque nel reparto TAR ed eccepisce che si tratta di fatto mai allegato e non provato;
ribadisce tutto quanto già esposto in ordine all'assenza di nesso causale;
aderisce alle valutazioni del CT e rileva la ricorrenza di una sicura causa alternativa quale il fumo;
richiama sul punto pag. 20 del ricorso, punto 80, quanto alla data di cessazione dell'esposizione del ricorrente a fumo di sigaretta;
chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 14/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 439/2023 R.G. Lav. tra
- , elettiv. domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
BRIGNONE NADIA CARMEN, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. ACQUA BARRALIS CP_1
FERDINANDO, il quale la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. PATRON PAOLO, in forza di mandato in atti
- ENI REWIND S.P.A., elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. SOTGIU ANDREA e rappresentata e difesa dall'Avv. MAUTONE GIUSEPPE in forza di mandato in atti convenute sulle conclusioni delle parti come precisate negli atti introduttivi e nel verbale odierno.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2023 ha chiamato in causa Parte_2
e ENI REWIND S.p.a. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiararsi tenute, per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso e conseguentemente condannarsi, in via solidale e/o alternativa tra loro le convenute e ENI REWIND CP_1
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a favore del sig.
[...]
i danni tutti - non patrimoniali dal medesimo patiti e quantificati complessivamente Parte_2
in EURO 879.444,00 (all.9), (comprensivo anche di danno temporaneo e danno morale il tutto con la personalizzazione massima come richiesto), o altra veriore somma accertanda e liquidanda in corso di causa, somme dalle quali andranno detratti i danni già riconosciuti dall' per poste omogenee, - nonché patrimoniali da liquidarsi se del caso in via equitativa. CP_3
In ogni caso con rivalutazione delle somme dovute, oltre gli interessi dalla data dell'evento al soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari di legge.”
A sostegno della domanda il ricorrente, premessi brevi cenni in ordine alla legittimazione passiva delle due convenute quali successori della società ex CN S.p.a., ha esposto quanto segue:
- il 1.2.1971 era stato assunto in CN S.p.a. presso lo stabilimento di Cengio come tecnico chimico vice capo reparto del nuovo impianto “Amminazioni”;
- nel reparto Amminazioni erano svolte lavorazioni che, a partire dal cloronitrobenzene
(benzene-nitrobenzene-cloronitrobenzene) ed attraverso trattamento in autoclave e le fasi meglio descritte in atti, arrivavano a diverse ammine aromatiche, quali Orto nitro anilina, Para nitro anilina, 2 Cloro 4 nitro anilina, 4 Cloro 2 nitro anilina, 2-4 Dinitro anilina, oltre ad Alfa amino antrachinone partendo dall'acido Ammino benzen solfonico, etc;
- due anni dopo era stato promosso caporeparto Amminazioni ed in tale ruolo aveva eseguito test di prova per risolvere i problemi di corrosione dei materiali (problema tecnologico, ambientale e di esposizione);
4 - le lavorazioni nell'impianto Amminazioni comportavano dispersione cronica di polveri fini e ultrafini, dispersioni verificate di persona dall'esponente per individuare e sperimentare modifiche e migliorie;
- nonostante l'uso delle mascherine, le mucose e il muco di un normale raffreddore assumevano la colorazione giallastra (o diversa) dei prodotti trattati;
- l'esponente aveva ripetutamente rappresentato alla direzione tecnica, a tutela sua e degli operatori dell'impianto, la necessità di limitare il contatto cutaneo e l'inalazione delle polveri dei vari prodotti di cui l'ambiente di reparto era visibilmente pervaso;
- in particolare, aveva chiesto di escludere dai processi produttivi le fasi di essiccamento e macinazione per evitare la dispersione di dette polveri, che si verificava in tutti gli impianti di produzione, ma la direzione aveva risposto che i clienti preferivano prodotti finali finissimi e secchi;
- a seguito delle sue perduranti insistenze la direzione aveva, poi, acconsentito a sperimentazioni sui processi di lavorazione a condizione di un prodotto finale che mantenesse caratteristiche di granulometria e resa come richiesto dai clienti utilizzatori;
- a partire dal 1973 e fino allo smantellamento del reparto (avvenuto nel 1977)
l'esponente aveva effettuato prove anticorrosione anche nel diverso reparto “5 Cloro
2 Toluidina” (caratterizzato da una struttura volutamente aperta al fine di favorire la dispersione, e non la concentrazione, di emissioni particolarmente nocive) e fino alle dimissioni, rassegnate nel 1984, nel contiguo reparto “Riduzioni” (un vecchio impianto senza tamponamenti nel quale si realizzava la reazione chimica detta
“Metodo Bechamps”, consistente nella riduzione del nitrobenzene ad anilina mediante idrogeno nascente generato dalla reazione tra acido cloridrico e limatura di ferro e ghisa che generava effluvi e vapori tossici di anilina);
- in quel periodo l'esponente aveva riscontrato aumenti del valore di metaemoglobine nel proprio sangue;
- in azienda si erano spesso verificati casi di intossicazione (rilevabile dalla colorazione violacea delle unghie e delle labbra) con ricorso a cure mediche;
5 - il materiale di risulta delle lavorazioni del reparto “Riduzioni” (ossidi di riduzione) erano sversati nel sedime fluviale oltre le mura dello stabilimento;
- il reparto “Riduzioni” era poi stato chiuso nel 1984;
- nello stesso anno l'esponente aveva rassegnato le sue dimissioni, poichè i suoi sforzi e i suoi risultati (tra i quali la sperimentazione positiva e risolutiva del trattamento delle acque reflue dell'intero stabilimento mediante “ossidazione totale in fase liquida”) non avevano ottenuto l'accoglienza attesa;
- durante il periodo di lavoro erano stati consegnati i seguenti DPI: tute da lavoro e cuffie in cotone, mascherine di carta e maschere integrali con filtro che ingiallivano entrambe rapidamente, guanti di cuoio e guanti di gomma che lasciavano passare il colore a mani e polsi;
- nel corso degli anni 1987 - 1988 era stata effettuata un'indagine tecnico- amministrativa da parte di Ispesl che aveva evidenziato l'inquinamento diffuso,
l'esposizione ubiquitaria ad ammine aromatiche indipendentemente dalla mansione espletata e condizioni organizzative e logistiche di grande precarietà igienico preventiva;
- il datore di lavoro era consapevole della cancerogenicità delle sostanze trattate (nota quantomeno dal 1921) e non aveva provveduto alle dovute formazione e informazione;
- le due convenute, successori di CN S.p.a., erano responsabili ai sensi dell'art. 2087 c.c. del danno alla salute riportato dall'esponente;
- lo stesso, infatti, nel 2013 si era avveduto, durante l'espletamento di esami, della presenza di cellule che avrebbero potuto essere cancerose, quindi aveva intrapreso una serie di accertamenti che avevano condotto alla diagnosi oncologica;
- dal 2016 aveva accusato le patologie risultanti dalla documentazione medica allegata;
- aveva subito una nefrectomia per il carcinoma professionale, poi gli esami clinici avevano evidenziato una progressione neoplastica a carico del surrene sinistro (con incremento morfo metabolico individuabile come patologia etero formativa da progressione neoplastica), quindi aveva sviluppato una patologia a carico
6 dell'apparato otorinolaringoiatrico da mettere in nesso causale diretto con la terapia oncologica in atto;
- aveva riconosciuto l'origine professionale della neoplasia ed una invalidità del CP_3
75%;
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro con CN s.p.a. l'esponente aveva lavorato come promotore finanziario;
- aveva smesso di fumare da 30 anni ed aveva fumato al massino 15 sigarette al giorno;
- aveva, quindi, diritto al risarcimento delle seguenti voci di danno differenziale:
o danno biologico, meritevole di personalizzazione massima;
o danno temporaneo, quantificato nella relazione medica allegata in 180 giorni di invalidità temporanea al 100%;
o danno morale differenziale e danno esistenziale, posto che la diagnosi aveva fortemente alterato le sue abitudini e gli assetti relazionali e gravemente compromesso la qualità della vita per tutte le ragioni esposte in atti;
- le convenute, quindi, dovevano essere condannate a corrispondergli la complessiva somma di € 879.444,00, come da conteggio allegato, detratto quanto percepito eventualmente da . CP_3
Si sono regolarmente costituite in giudizio sia sia ENI REWIND S.p.a.. CP_1
non ha contestato la sua legittimazione passiva, ma non ha concordato con CP_1
l'estensione di responsabilità a ENI REWIND S.p.a. quale cessionaria di azienda, non avendo il ricorrente dato adeguata prova dell'iscrizione del credito risarcitorio azionato nelle scritture contabili obbligatorie del cedente prima del perfezionamento della cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 2560 c.c..
Quanto al merito della vicenda, tale convenuta ha dedotto che:
- negli anni 1969-1973 era stato dipendente di altro datore Parte_2
non precisato, quindi avrebbe potuto essere stato esposto in tale periodo a sostanze cancerogene;
7 - il “nuovo” impianto Amminazioni, ove il ricorrente è stato addetto all'atto dell'assunzione in CN, era stato realizzato, in sostituzione del precedente, secondo le più rigorose prescrizioni dell'epoca ed escludeva fuoriuscite di sostanze cancerogene con le quali i lavoratori potessero venire a contatto;
- dato il tempo trascorso, la società esponente non aveva contezza del rapporto di lavoro del ricorrente in CN e delle mansioni dallo stesso espletate;
- erano, comunque, specificamente contestati: l'adibizione del ricorrente ai singoli reparti citati in ricorso, i relativi periodi, le specifiche mansioni effettivamente svolte dallo stesso, la durata, intensità delle esposizioni a sostanze cancerogene e, soprattutto, le singole ammine cancerogene cui sarebbe stato esposto;
- il ricorrente non aveva offerto alcuna prova a sostegno della presunta esposizione ad ammine aromatiche, tanto meno ad ammine cancerogene per l'uomo (che costituivano solo un piccolo gruppo all'interno delle migliaia di ammine aromatiche esistenti);
- difettavano specifiche allegazioni relative all'esposizione alle singole ammine aromatiche cancerogene e non vi era prova delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, non essendo stata prodotta documentazione sul punto;
- nemmeno era stata prodotta la documentazione in base alla quale aveva CP_3
concesso, in maniera del tutto errata, una rendita per invalidità;
- la prova testimoniale articolata dal ricorrente era del tutto inammissibile, essendo la sovrabbondante capitolazione generica e valutativa, e comunque non essendo in alcun passo del ricorso indicate le singole ammine cancerogene responsabili dell'insorgere della neoplasia SCle;
- tutte le società che avevano gestito lo stabilimento di Cengio avevano sempre fornito ai lavoratori ogni mezzo di protezione disponibile nei vari periodi storici al fine di minimizzare o eliminare l'esposizione a polveri e sostanze in genere, e organizzato coerentemente la produzione e lo svolgimento delle attività;
- erano state dettate specifiche misure di prevenzione di tipo statico (speciali maschere respiratorie, indumenti protettivi) ed organizzativo (ventilazione dei locali in cui vi
8 fossero sostanze in ipotesi nocive, creazione di aree di decontaminazione) da applicarsi ogni qualvolta i lavoratori fossero stati incaricati di operazioni che li potessero esporre a sostanze nocive;
- l'area di lavoro era soggetta ad adeguata ventilazione e i lavoratori erano formati in materia di igiene e sicurezza;
- non vi era alcun nesso di causa tra la patologia che aveva colpito il ricorrente
(neoplasia SCle) e l'attività lavorativa dallo stesso svolta in CN;
- non risultava dimostrata una esposizione a cancerogeni SCli noti, presenti in ambito professionale;
- uno degli elementi distintivi delle neoplasie professionali rispetto a quelle di altra origine era la precocità d'insorgenza, in questo caso assente atteso il tempo di latenza tra inizio dell'esposizione e insorgenza della malattia;
- era, poi, provata l'abitudine tabagica del ed il fumo di sigaretta era una Parte_1
causa alternativa certa della malattia, dotata di completa ed autonoma valenza eziologica;
- non ricorreva, quindi, alcuna responsabilità datoriale;
- era, infine, contestato il quantum debeatur, posto che il grado di invalidità riconosciuto da avrebbe dovuto essere oggetto di rigorose verifiche e dalla CP_3
somma richiesta a titolo di risarcimento andava comunque detratto l'importo della rendita riconosciuta dall' . CP_4
ENI REWIND S.p.a. ha eccepito l'incompetenza per territorio (non avendo il ricorrente documentato il luogo di conclusione del contratto di lavoro e non essendo più applicabile ai sensi dell'art. 413 c.p.c. il foro dell'azienda/foro della dipendenza) e la sua parziale carenza di legittimazione passiva (sussistente solo a partire dal 1.1.1983, ma non per il periodo anteriore).
Tale convenuta, nel merito, ha affermato che:
- emergeva documentalmente l'insussistenza del fatto in relazione al periodo successivo al 1.1.1983;
9 - , infatti, era stato assunto nel 1971 con qualifica di impiegato tecnico e Parte_1
promosso a Responsabile del Reparto Amminazione in data 1° settembre 1974, mansione svolta fino al giugno 1982, quando risultava essere stato adibito alle diverse funzioni di "Tecnologo di Produzione Gruppo A", presso il reparto TAR –
Trattamento Acque Reflue;
- le mansioni svolte dal ricorrente in costanza del periodo riferibile all'esponente, quindi, non erano quelle dedotte nel ricorso in relazione all'esposizione, ma altre e diverse, collocate in tutt'altro luogo rispetto al Reparto Amminazioni e, più in generale, ai reparti produttivi;
- non vi era alcuna attinenza tra la produzione chimica e il trattamento acque reflue;
- la causa, poi, era limitata al tumore alla SC (come da comunicazione stragiudiziale del 2022 e allegazioni in ricorso): altra, invece, era la patologia che avrebbe causato gran parte del danno, come emergeva dalla documentazione medica in atti;
- il tumore della SC era stato diagnosticato e curato, con un ricovero di un giorno, in data 10.6.2016, con postumi riconosciuti nello stesso anno nella misura CP_3
dell'8% e assenza di documentazione clinica seguente, significativa per uno stato di guarigione;
- solo nel 2020 era comparsa una diversa patologia in sede pelvi-renale asportata chirurgicamente e foriera del danno biologico azionato;
- non erano neanche accennati in ricorso fatti idonei a dimostrare una correlazione tra esposizione ad ammine aromatiche e tumore del rene;
- il nesso di causa era, comunque, insussistente posto che le ammine aromatiche di riconosciuta cancerogenicità certa per l'uomo erano circa cinque, mentre la classe delle ammine aromatiche includeva centinaia di sostanze;
- difettavano allegazioni relative alla concreta esposizione del ricorrente a specifiche ammine aromatiche cancerogene;
10 - una simile esposizione era, comunque, contestata posto che passava Parte_1
l'intera sua giornata in ufficio, luogo altro e separato dai reparti produttivi, con esclusione di ogni possibile esposizione ad alcunché attinente alla produzione;
- allo stesso, infatti, erano richieste mansioni di tipo intellettuale, gestionale e organizzativo, non manuali: l'ufficio in cui operava era costituito da un Parte_1
locale chiuso collocato su un piano dell'edificio diverso da quelli in cui erano presenti le fasi di essiccamento o collocazione in fusti del prodotto finito, a cui era ricollegata la dispersione di asserite polveri;
- non sussisteva, poi, alcuna colpa datoriale;
- la neoplasia SCle sviluppata dal ricorrente doveva, invece, essere ricondotta al fumo di sigaretta;
- i danni richiesti erano in ogni caso contestati, posto che per il tumore alla SC era intervenuta la guarigione dopo la chirurgia di un giorno (invalidità 8%) e non CP_3
vi era la prova di menomazioni funzionali o biologiche allo stesso collegate;
- in via subordinata, non era motivata la richiesta di liquidazione del danno temporaneo;
non era dimostrata la compromissione della salute di entità apprezzabile o comunque proporzionata alla percentuale di invalidità richiesta;
le allegazioni a sostegno della domanda risarcitoria erano del tutto generiche;
- rilevava, in ogni caso, il concorso causale del fumo di sigaretta ex art. 1227 c.c. nonché la limitazione al danno differenziale, detratte le indennità già liquidate dall' . CP_3
ENI REWIND S.p.a., in via cautelativa, esercitava azione di regresso contro in CP_1
caso di eventuale condanna al versamento di somme in forza del contratto del 1982 per fatti anteriori al 1983.
Vista la domanda di riconvenzionale trasversale, la prima udienza è stata differita ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
All'udienza del 30.10.2023 la difesa di ha contestando la fondatezza della CP_1
domanda riconvenzionale spiegata da ENI REWIND S.p.a..
11 Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso l'eccezione di incompetenza territoriale, quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione presso , l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CP_3
CT medico legale.
Depositato l'elaborato, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del CT chiedendo la rinnovazione dell'accertamento, mentre i difensori delle convenute hanno preso atto delle conclusioni dell'ausiliario.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
Nel corso dell'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso previo rinnovo della CT medico legale, essendo l'elaborato depositato integralmente contestato, ed ammissione delle altre istanze istruttorie non accolte, mentre i difensori delle convenute hanno chiesto la reiezione della domanda.
Il ricorso, all'esito dell'accertamento tecnico disposto in corso di causa, deve essere respinto senza necessità del supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa attorea. ha chiesto la condanna di e ENI REWIND Parte_1 CP_1
S.p.a. al risarcimento dei danni derivatigli dall'esposizione professionale ad ammine aromatiche cancerogene nel corso dell'attività lavorativa da lui prestata in favore della società CN S.p.a nello stabilimento di Cengio dal 1.2.1971 al 18.1.1984.
Non è contestata la legittimazione passiva di e, per il periodo 1.1.1983- CP_1
18.1.1984, di ENI REWIND S.p.a.. Tale ultima società non può, invece, essere chiamata a rispondere, quale cessionaria, anche per il periodo anteriore, difettando i presupposti di cui all'art. 2560 comma 2 c.c..
Deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da ENI REWIND
S.p.a., posto che tale convenuta si è limitata ad eccepire la mancata prova della sottoscrizione del contratto di lavoro del ricorrente in Cengio, ma non ha specificamente contestato che effettivamente il rapporto di lavoro oggetto di causa sia sorto in tale luogo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/20).
12 La stessa documentazione prodotta dalla convenuta , poi, conferma che il CP_2
ricorrente è stato assunto in Cengio, posto che non vi è alcun riferimento ad una diversa località.
Sempre in via preliminare, si rileva che è dedotta nell'atto introduttivo, quale patologia foriera del danno oggetto di domanda risarcitoria, la “neoplasia SCle tabellata come MP34”
(pag. 18 del ricorso), indennizzata da con provvedimento del 26.11.2016 e richiamata CP_3
anche nella richiesta danni datata 12.12.2022, mentre la relazione medico-legale prodotta in atti cita la diversa patologia “carcinoma uroteliale della pelvi renale e delle alte vie urinarie”, apparentemente insorta in epoca successiva.
A fronte delle contestazioni di è stata, quindi, acquisita presso la Sede CP_2
di Cuneo copia della documentazione relativa alle malattie professionali riconosciute in CP_3
favore del ricorrente, da cui risulta che l'Istituto a fronte di un iniziale grado di menomazione dell'8% (“esiti di TURB in ca collo SCle”), a seguito di istanze di revisione ha innalzato il grado di menomazione al 50% (“ca papillare epitelio transizionale collo SCle;
ca papillare dell'urotelio dei calici renali con mts ossee colonna vertebrale e bacino”) con provvedimento del 27.10.2021 ed al 75% (“algie polidistrettuali – astenia diffusa”) con successivo provvedimento del 27.1.2023.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto di aver prestato, nel corso del suo rapporto di lavoro in CN, mansioni di vice capo reparto del “nuovo” impianto “Amminazioni” (1971-
1973) e capo reparto dell'impianto “Amminazioni” (1973-1984). Ha, poi, precisato di aver svolto prove anticorrosione anche nel reparto “5CT (5 Cloro 2 )” (fino al 1977) e nel Parte_3 reparto “Riduzioni” (dall'assunzione fino alle dimissioni).
Quanto alle mansioni del ricorrente, ha prodotto la seguente CP_2
documentazione:
- “Curriculum aziendale” del , da cui risulta che lo stesso ha lavorato Parte_1 nell'CN di Cengio: dal 1971 al 1975 come assistente tecnico Reparto
Amminazioni, dal 1976 al maggio 1982 come Capo Reparto Amminazioni e dal giugno 1982 alle dimissioni come “Tecnologo prod. Gr. A”;
- “Proposta di variazione retributiva o di inquadramento” per le mansioni di Capo
Reparto Amminazioni indirizzata al ricorrente in data 16.6.1975;
13 - “Proposta di variazione retributiva o di inquadramento” per le mansioni di operatore impianto TAR indirizzata a e sottoscritta, quale “superiore diretto”, dal Persona_1
il 1.12.1983; Parte_1
- comunicazione CN datata 18.1.1984 da cui risulta che all'atto della cessazione del rapporto il ricorrente era addetto al reparto TAR (Trattamento Acque Reflue).
Nelle prime difese il ricorrente non ha contestato di essere effettivamente stato responsabile del reparto TAR dal mese di giugno del 1982 alle dimissioni del gennaio 1984, quindi la circostanza deve ritenersi pacifica, oltre che documentalmente provata.
Con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal nel corso degli Parte_1
anni, i testi escussi hanno riferito che il ricorrente:
- come capo reparto “Amminazioni” si occupava delle verifiche di tenuta delle apparecchiature dove avvenivano le fasi della produzione ( ; ; Per_2 Per_3
); Per_4
- interveniva personalmente sugli impianti, entrando negli autoclavi, smontandone i sifoni per migliorare la situazione, staccava le maniche negli essicatori ( ; Per_2
); Per_3
- pur lavorando nel reparto “Amminazioni” interveniva nel reparto “5CT” insieme a caporeparto 5CT) per eseguire, una o due volte a settimana, le prove e CP_5
i test anticorrosione sui materiali durante le fasi di smontaggio e rimontaggio
( ; ); Per_2 Per_3
- aveva effettuato le prove anticorrosione anche nel reparto “Riduzioni” (PATETTA;
). Per_3
I testi hanno, poi, confermato la dispersione di polveri fini nel reparto Amminazioni durante le fasi di essicamento, macinazione e insaccamento ( ; ; Per_2 Tes_1
). Per_4
Nulla è stato specificamente allegato, e nulla i testi hanno potuto dire, quanto all'attività effettivamente svolta dal ricorrente quale responsabile del reparto TAR e sulla sua esposizione, negli anni 1982-1974, ad ammine aromatiche cancerogene.
14 E', poi, adeguatamente provata alla luce delle allegazioni attoree e della documentazione in atti la pregressa abitudine tabagica del ricorrente.
Già nell'atto introduttivo è scritto che , fino a 30 anni prima, aveva fumato Parte_1
fino a 15 sigarette al giorno, quindi poco meno di un pacchetto al giorno.
Tale dato è, quindi, pacifico.
Nel referto redatto dai sanitari dello IEO di Milano il 24.8.2021 è indicato che avrebbe fumato un pacchetto al giorno per 30/35 anni. Parte_1
Solo a seguito delle osservazioni delle due convenute, la difesa attorea ha contestato quanto risultante dal referto da lei stessa prodotto, affermando che il figlio del si Parte_1
era sbagliato.
Trattandosi di documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente a sostegno della sua domanda, tuttavia, si ritiene che la difesa attorea avrebbe dovuto tempestivamente allegare sin nell'atto introduttivo che quanto riportato dal figlio ai medici dello IEO (“consulto senza paziente con il figlio”) non corrispondeva al vero.
Le allegazioni di cui al ricorso, invece, non sono molto lontane da quanto riferito dal figlio del ricorrente ai medici in sede di visita, posto che le 15 sigarette di cui al capo 80 sono di poco inferiori alle 20 sigarette contenute in un pacchetto
Che sia un ex fumatore, poi, è confermato dalla documentazione trasmessa Parte_1
da : esame citologico eseguito da ASL2 il 23.1.2015; visite oncologiche di controllo CP_3
A.S.L. CN2 del 2.7.2021 e 19.8.2021; considerazioni mediche del 9.11.2016 (“Ex fumatore dall'età di 16 anni sino al 1980 circa 10 al dì”).
Non appaiono del tutto congruenti con questi dati documentali e con le deduzioni contenute nello stesso ricorso le dichiarazioni rese sul punto dal al CT (“In Parte_1
merito al tabagismo, riferisce di aver fumato qualche sigaretta, fino al 1990, iniziando intorno ai
30 anni. Negli ultimi anni riferisce di aver fumato qualche mezzo sigaro toscano”).
E' stato, quindi, disposto accertamento medico legale al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale o concausale tra le patologie sviluppate dal ricorrente e l'esposizione dello stesso ad ammine aromatiche cancerogene nel corso dell'attività lavorativa in CN negli anni
1971-1984, come risultante dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale.
15 Il CT dott. , dopo aver esaustivamente illustrato il caso clinico, ha concluso Per_5
escludendo una correlazione tra una pur possibile esposizione professionale a specifiche ammine aromatiche cancerogene e la malattia.
Il CT, in particolare, ha rilevato quanto segue:
- ha sviluppato a giugno 2016, un carcinoma papillare Parte_1 dell'epitelio transizionale del collo SCle e del perimeato sinistro e, a giugno
2021, un carcinoma uroteliale papillare di alto grado dell'urotelio dei calici renali
(pT4) e dell'uretere (pT3) di sinistra, con stadiazione linfonodale pN2;
- è plausibile che la neoplasia di natura uroteliale “possa aver dato luogo, più che ad una recidiva, ad una nuova manifestazione di malattia in una sede differente, senza necessariamente escludere una correlazione tra esse o ipotizzare una differente eziologia primitiva”;
- dalla documentazione acquisita presso risulta che prima CP_3 Parte_1 dell'assunzione in CN (febbraio 1968 – gennaio 1971) abbia lavorato come operaio nell'ambito manutenzioni reparti per varie imprese operanti nello stabilimento di Cengio;
- quanto al periodo dedotto in giudizio, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte si desume che il ricorrente, aldilà della sua specifica mansione
(assistente tecnico all'impianto amminazioni dal 1971 al 1974; impiegato capo reparto amminazioni dal 1974 al 1982; responsabile TAR dal 1982 al 1984), frequentasse anche altri reparti per fornire la sua assistenza tecnica;
- può, quindi, ipotizzarsi che negli anni 1968-1971 il ricorrente sia stato esposto direttamente ad ammine aromatiche quando lavorava come “tubista” e indirettamente perché frequentava un ambiente potenzialmente inquinato, in assenza di specifici DPI,
e che negli anni 1971-1982 sia stato oggetto di un'esposizione più sporadica (ma, comunque, non escludibile completamente) poiché il suo lavoro era diventato prevalentemente di tipo gestionale e d'ufficio e a fronte dell'introduzione, a partire dal 1979, di specifiche misure di sicurezza per le amine aromatiche;
16 - negli anni 1982-1984 quando è diventato responsabile TAR, invece, vi Parte_1
è assenza di esposizione documentata;
- il periodo di potenziale esposizione a ipotetici fattori di rischio può, quindi, estendersi dal 1968 al 1982, con maggiore esposizione negli anni 1968/1971;
- “il carcinoma SCle è il quarto tumore per frequenza negli uomini e, sebbene non vi siano differenze sostanziali sul piano anatomo-clinico tra le forme occupazionali e quelle non occupazionali, diversi studi hanno evidenziato che le forme lavoro- correlate sono più precoci e che il rischio aumentato è stimabile entro un cut-off di età intorno ai 60 anni”;
- ciò non vuole dire che oltre i 60 anni le neoplasie SCli non possano essere riconducibili ad una pregressa esposizione lavorativa, ma che “se l'esposizione lavorativa è stata efficace, è sicuramente più probabile che si sviluppino in epoca più precoce (al contrario di quelli correlati al fumo, in cui il rischio è ovviamente spalmato più a lungo nel tempo)”;
- è plausibile che il ricorrente possa essere stato esposto a specifici fattori di rischio riconosciuti potenziali agenti cancerogeni per neoplasia uroteliale nel corso della sua attività lavorativa presso CN;
- tra le ammine aromatiche citate in ricorso (orto nitro anilina, para nitro anilina, 2 cloro 4 nitro anilina, 4 cloro 2 nitro anilina, 2-4 dinitro anilina, alfa amino antrachinone, acido ammino benzensolfonico, cloronitrobenzene, orto Anisidina, para
Anisidina, ortocloro anilina, paracloro anilina, 3,4 dicloro anilina, 2,5 dicloro anilina,
5 cloro 2 toluidina) nessuna è prevista come specifico fattore di rischio cancerogeno per l'uomo;
- “la classificazione IARC individua, infatti, come ammine aromatiche sicuramente cancerogene nei confronti della SC, orto-toluidina, 4-amminodifenile, 2-
LA e (con sola aggiunta di MOCA, per cui tuttavia, al contrario Per_6 delle altre, vi sono ancora limitate evidenze)”;
- dalle testimonianze raccolte, tuttavia, emerge una possibile esposizione a alcune delle ammine considerate rischiose per la IARC perché risulta dimostrato che
17 frequentasse diversi luoghi (ad es. il reparto “Riduzioni”) in cui queste Parte_1 contaminavano l'ambiente;
- tra i vari fattori di rischio alternativi vanno considerati le infezioni urinarie, la predisposizione genetica, l'esposizione a vari altri fattori chimici occupazionali e il fumo: quest'ultimo, in particolare, “è considerato il più importante fattore di rischio del carcinoma SCle (RR = 2- 4), per cui è documentata una chiara correlazione dose/risposta (dose=quantità x durata), al punto che si ritiene che il 50-70% delle neoplasie SCli sia da attribuire al fumo di sigaretta”;
- è provato che il ricorrente sia stato un fumatore, anche se non è ben chiaro quante sigarette abbia fumato al giorno e per quanto tempo;
- nonostante i dubbi in ordine all'entità dell'esposizione a tale altro fattore di rischio, “è pacifico che questa si sia in parte sovrapposta e in parte embricata con quella lavorativa, protraendosi, anche se per un breve periodo, oltre”;
- se, quindi, si ha contezza “di un'esposizione a specifici fattori di rischio professionali, ma solo per un limitato periodo di tempo (concentrato, soprattutto, nei primi anni) e
a concentrazioni comunque contenute (tenuto conto del fatto che la maggior esposizione è stata documentata nei luoghi dove avveniva insaccamento e infustaggio)” è anche dimostrata una “esposizione a fattori di rischio alternativi – su tutti, il fumo di sigaretta – che potrebbero aver agito in concorso o in via predominante/esclusiva”;
- per dirimere i dubbi in merito all'azione causale dei vari fattori considerati occorre, quindi, analizzare dal punto di vista cronologico il rischio potenziale;
- la prima neoplasia del è insorta a circa 34 anni di distanza dall'ultima Parte_1
presunta esposizione professionale, mentre non è dato sapere quando realmente si sia interrotta l'esposizione al fumo;
- “l'azione del fumo come fattore di rischio per neoplasia uroteliale si protrae nel tempo anche dopo che un soggetto ha interrotto l'abitudine tabagica e si riduce in modo graduale”; “al contrario, l'azione cancerogena delle amine cessa nel momento in cui viene a mancare l'esposizione specifica a quel rischio”;
18 - tali elementi consentono l'attribuzione di un “chiaro ruolo eziologico” agli specifici fattori di rischio cui è stato esposto nel corso della sua vita: “qualora Parte_1
l'esposizione lavorativa fosse stata efficace, ci si sarebbe dovuti attendere un'insorgenza della neoplasia in epoca più precoce rispetto a quanto avvenuto.
Conseguentemente, lo sviluppo di una neoplasia a distanza di 34 anni rende assai più probabile una correlazione con il fumo e poco probabile, una correlazione con
l'esposizione a fattori di rischio professionali”;
- non è da solo sufficiente a ritenere provato il nesso di causa il riconoscimento di malattia professionale operato da , seguendo l'accertamento dell'Istituto regole CP_3
e presunzioni peculiari.
Il dott. ha quindi concluso affermando che non è stato sufficientemente Per_5
provata una rilevante esposizione a rischio professionale: non risulta, infatti, che “la potenziale limitata esposizione prospettabile possa aver avuto un ruolo causale effettivo sullo sviluppo della patologia neoplastica, a fronte della probabile maggior azione da parte del fumo”.
Occorre rilevare come il CT abbia comunque ritenuto possibile una esposizione del ricorrente ad ammine aromatiche cancerogene (più significativa negli anni 1968-1971, solo sporadica nel successivo periodo 1971-1982) anche se nessuna delle ammine aromatiche effettivamente citate nell'atto introduttivo “è prevista come specifico fattore di rischio cancerogeno per l'uomo”.
A fronte di tale carenza, il CT di parte ricorrente ha affermato che il ricorrente era stato massicciamente esposto a rischio in relazione alla produzione di “Acido Tobias” (2 aminonaftensolforico).
Difettano del tutto, però, tempestive allegazioni (oltre che effettive prove) circa il fatto che manovrasse effettivamente β - naftilammina come derivato di e Parte_1 Persona_7
che il reparto in cui lo stesso operava producesse 190 tonnellate di Acido al mese. Per_7
Si tratta, in particolare, di deduzioni in fatto prospettate per la prima volta dal CT di parte ricorrente in sede di operazioni peritali al fine di sostenere la ricorrenza di una grossa
19 esposizione a specifico fattore di rischio, ma nulla del genere è stato tempestivamente allegato (e tantomeno provato) dal ricorrente nel presente giudizio.
Il CT di parte ricorrente, poi, ha riferito che l' (si ripete, nemmeno citato Persona_7 nell'atto introduttivo) era stato prodotto dagli anni 80 in poi e non è dato sapere in quale misura il ricorrente possa effettivamente essere stato esposto a tale sostanza in CN fino alle sue dimissioni (gennaio 1984).
Le stesse allegazioni contenute in ricorso circa l'abitudine tabagica del Parte_1
(circa 15 sigarette al giorno fino agli inizi degli anni '90) e le ulteriori risultanze probatorie (in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente ad circa l'aver iniziato a fumare CP_3 all'età di 16 anni) escludono, poi, l'assenza di una significativa esposizione al principale fattore di rischio costituito dal fumo di sigaretta.
Appare, infine, in contrasto con la narrativa del ricorso quanto affermato dalla difesa attorea nel corso dell'odierna udienza di discussione, circa il fatto che avrebbe Parte_1
fumato solo qualche sigaro ed avrebbe smesso nel 1979.
Le conclusioni del CT, congruamente motivate e prive di vizi logici, appaiono condivisibili e meritano di essere recepite in sede di decisione.
Il dott. ha, infatti, efficacemente replicato alle osservazioni critiche dei CCTT Per_5
di parte ricorrente (poi ribadite dalla difesa attorea in sede di discussione) già nella relazione depositata.
Il CT, in particolare, ha rilevato che:
- ogni eventuale precisazione in merito all'attività lavorativa svolta dal ricorrente negli anni 1968-1971 (peraltro, non dedotti in ricorso) non farebbe che ridurre ulteriormente l'ipotesi di un'esposizione a specifici fattori di rischio, chiamando in causa altri fattori extra-lavorativi;
- quanto alla classificazione delle sostanze chimiche potenzialmente cancerogene ha fatto riferimento a quella dello IARC, uniformemente condivisa e utilizzata a livello mondiale per la classificazione e la prevenzione di questo genere di esposizioni professionali e patologie lavoro-correlate;
20 - le altre classificazioni citate dai CTP, “per quanto autorevoli, richiamano l'attenzione su sostanze la cui cancerogenicità e ancora tutta da confermare. Lo dimostra il solo fatto che, a proposito delle sostanze da loro citate a pag. 3 delle osservazioni – 5-
e – viene chiarito da ECHA (European Chemical Agency) Parte_4 Parte_5 che “There is no overall agreement among data submitters, but a minority indicate they consider this substance as Carcinogenic” (trad. non c'è un consenso uniformemente condiviso…ma una quota minoritaria indica di considerare queste sostanze come carcinogenetiche). Si tratta di un'affermazione di assoluto senso pratico ai fini della prevenzione ma che in tema di ricostruzione del nesso causale va considerata con le dovute precauzioni, vista la scarsa affidabilità scientifica”;
- la valutazione circa il nesso eziologico è fondata soprattutto su un presupposto cronologico: “le malattie professionali, se provocate da esposizione lavorativa, richiedono un tempo ragionevole e definito oltre il quale il nesso causale diventa assi improbabile e potenzialmente legato ad altre cause”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004)” (Cass. n. 27572/24).
Nel caso in esame, il dott. ha motivatamente escluso il nesso di causalità Per_5 relativo all'origine professionale della malattia sviluppata dal ricorrente non ritenendo sussistente tale probabilità qualificata.
Viste le motivate repliche alle osservazioni critiche di parte ricorrente, non vi sono elementi per ritenere erronee le conclusioni del CT e disporre una rinnovazione dell'accertamento tecnico.
21 Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto difettando la necessaria prova del nesso di causa tra malattia e l'attività lavorativa dedotta in ricorso.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e considerato il fatto che il CT non ha escluso una possibile esposizione professionale del ricorrente ad alcune specifiche sostanze cancerogene, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
Gli oneri di CT vanno, quindi, posti definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite.
Oneri di CT a carico delle parti in solido.
Savona, 14.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
22