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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale depositata da parte attrice
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 6435 del R.G. dell'anno 2024 vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
n.61 di Giffoni Valle Piana (SA), elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), in via Via C. Colombo Snc
Centro Direzionale “l'Urbe” Fabb.b, presso lo studio dell'avv. Luca Cirillo (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
PEC: Email_1
- Attrice -
e
, (P.IVA: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Vignadonica n.19 di Giffoni Valle Piana (SA) non costituito;
- Convenuto Contumace -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno il deducendo che in data 23.04.2017, alle ore 20:30 circa, Controparte_1 mentre camminava a piedi in Via San Giorgio, località San Giorgio di Giffoni Valle Piana (SA), a causa pagina 1 di 8 di un canale di scolo delle acque, non ricoperto da griglie, né regimentato, presente sulla pavimentazione ivi esistente, rovinava a terra;
- le condizioni dissestate e la mancanza di manutenzione del canale di scolo delle acque, ubicata sul lato sinistro della carreggiata, non venivano in alcun modo segnalate, rappresentando, date le dimensioni e la scarsa illuminazione del luogo nelle ore serali, una insidia;
- a seguito dell'occorso la deducente pativa lesioni personali per le quali, a causa dei forti dolori al piede sinistro, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. di Salerno, dove le veniva diagnosticata “distorsione caviglia sinistra con slo in paziente alla XIII settimana di gestazione” come da referto in atti;
- in data 27.04.17 l'attrice effettuava RM alla caviglia sinistra che diagnosticava una: “frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno cui si associa diffusa alterazione del segnale della spongiosa corrispondente e più circoscritta di quella del processo laterale dell'astragalo…”; Par
- a causa dell'infortunio riportato la in data 04.05.2017 veniva sottoposta ad immobilizzazione dell'arto mediante l'applicazione di apparecchio gessato, con prescrizione di divieto assoluto di carico e terapia medica anticoagulante;
- in data 01.06.2017, l'istante effettuava la rimozione dello stivaletto gessato e dopo l'applicazione di un tutore per altri 15 giorni, iniziava un ciclo di terapia riabilitativa, come da documentazione medica in atti;
- la relazione medica di parte evidenziava residuanti postumi di invalidità permanenti nella misura del
12%, oltre ad una inabilità temporanea totale di gg. 60, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60, e una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60, oltre una riduzione del 50% della capacità lavorativa specifica;
- detti postumi incidevano sulla sfera individuale e relazionale e sull'espletamento delle normali attività di vita quotidiana della danneggiata;
- l'attrice in data 05.03.2020 invitava il alla stipulazione di una convenzione di negoziazione CP_1 assistita, il cui invito non è stato seguito da adesione.
Sulla base di tali premesse, parte attrice concludeva al fine di: “a) in via principale, dichiarare responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., il in persona del Sindaco p.t. e per l'effetto Controparte_2 condannare lo stesso, per la propria responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'istante, mediante il pagamento della somma di Euro 51.000,00 o di quella minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge. b) in via subordinata dichiarare responsabile dell'incidente il
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, in concorso, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1227 c.c., con la condotta colposa dell'attore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, nei limiti e secondo le modalità di cui al precedente punto a) decurtati degli importi che la riterrà congrua in CP_3 pagina 2 di 8 conseguenza della quantificazione del grado di colpa concorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Il sebbene ritualmente citato con notifica telematica, come da Controparte_1 documentazione depositata in atti, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria, espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12.11.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. autorizzando la parte al deposito di una memoria conclusionale fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_1 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la pagina 3 di 8 gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise
pagina 4 di 8 della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata da riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e dalla deposizione di un testimone oculare, è emerso che la Par in data 23.04.2017, alle ore 20:30 circa, rovinava al suolo mentre camminava a piedi in Via San Giorgio, località San Giorgio di Giffoni Valle Piana (SA), a causa di un canale di scolo delle acque, non ricoperto da griglie, né regimentato, presente sulla pavimentazione ivi esistente.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla prova testimoniale resa da , escusso in Testimone_1 data 19.03.2025 il quale dichiarava: “riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi. La signora è caduta Part in questo punto dove il corso del marciapiede è rotto. Io ero in compagnia della signora e anche con altre persone perché tornavamo dalla processione di San Giorgio. Io mi trovavo dietro la signora e l'ho vista cadere in avanti con il viso in avanti, è caduta dopo aver messo il piede in questo fosso. La signora lamentava dolori alla caviglia, la caduta è avvenuta alle ore 20.30 circa, quando era già quasi buio. Non c'era alcun segnale di avviso di questo marciapiede dissestato. È venuta a penderla il marito per portarla via.”.
Osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale espletata e delle modalità di accadimento dell'evento occorso non è dato evincere la responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsole sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia;
pertanto sussiste la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
In conclusione, l'attrice ha provato il danno e il nesso eziologico. Il nonostante regolare CP_1 invito alla negoziazione assistita (rimasto privo di riscontro), non si è costituito né ha contestato i fatti allegati. L'ente pubblico era tenuto alla custodia del bene e, quindi, a far sì che il canale di scolo delle acque, presente sulla pavimentazione ivi esistente al lato della banchina, non rimanesse disconnesso, scoperto da griglie e senza segnalazione della circostanza che era privo di copertura, rispondendo dei danni, ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 2051 nel caso di prova di omessa custodia. È dunque provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni, ed è altresì emersa la mancata adozione di cautele e segnalazioni da parte del per prevenire CP_1 situazioni di pericolo.
Passando al quantum debeatur, il CTU accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura del calcagno sinistro) e la dinamica del sinistro ed esprimeva le seguenti considerazioni medico-legali: “La valutazione del danno patito dalla periziata, ha tenuto conto di svariati fattori: del periodo precedente all'intervento chirurgico più volte consigliato, ma che l'attrice era libera di non effettuare o procrastinare in seguito alla riconosciuta libertà personale di accedere alle cure;
il periodo posteriore all'intervento che ha permesso alla attrice di sanare una condizione estremamente precaria e difficoltosa apportando in tal modo un notevole miglioramento della funzionalità articolare e della postura.
L'intervento di artrodesi astragalo calcaneare con vite ha prodotto come effetto benefico un miglioramento della mobilità di questa articolazione. Bisogna a tal fine ricordare il funzionamento della articolazione astragalo calcaneare o talo calcaneare che risulta costituita da 2 artrodie, articolazioni mobili caratterizzate dall'avere superfici piane o quasi,che permettono il solo movimento di scivolamento, tra le superfici articolari calcaneari del talo e le superfici astragaliche del calcagno. La valutazione del danno permanente ha considerato in particolare il residuato alterato funzionamento articolare, consistente prevalentemente, come osservato durante la visita in una riduzione di medio grado della flessione plantare del piede. La frattura del calcagno già in una Rx caviglia del 06.02 2018 evidenziava “in avanzata consolidazione e in buona posizione la frattura del calcagno e dell'astragalo”. L'intervento ha prodotto un notevole miglioramento funzionale. Infatti al momento del ricovero pre-intervento veniva constatato “varismo di retropiede sn con inversione del piede. Deambulazione sul margine laterale dello stesso.
Anchilosi della sottoastragalica. Nei limiti della norma le articolazioni sopra e sotto segmentarie”. Veniva anche lamentato dolore al piede interessato. Il netto miglioramento veniva attestato nel giugno 2021 a 3 mesi dall'intervento. In tale occasione si costatava: “in carico, buon assetto del retropiede. Buon recupero funzionale di tibio-tarsica. In anchilosi la sotto astragalica.
Non dolore”. Un ulteriore miglioramento di quanto descritto è stato evidenziato durante la visita medica. Tale lesione sia nel periodo pre intervento che post intervento ha comportato dei lunghi periodi di invalidità legati soprattutto alla sede della lesione che ha subito, come attestato dalle varie visite specialistiche, grandi limitazioni legate al divieto di carico sull'arto leso. Un danno estetico, seppure non estremamente evidente, in considerazione anche della giovane età dell'attrice, è rappresentato dalle cicatrici presenti a livello tibiale e alla caviglia, conseguenti all'intervento subito”. Indi il perito rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In seguito all'incidente verificatosi in data 23.04.2017, la Sig.ra , riportava le Parte_1 seguenti lesioni: Frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sinistro e dell'astragalo. 2) Esiste nesso di causalità/compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni innanzi descritte. 3) I giorni di invalidità sono stati così valutati: ITT (sei); ITP 70% 125 (centoventicinque); ITP 50% 60 (sessanta). 4) I postumi invalidanti permanenti, non suscettibili di ulteriori modificazioni, vengono valutati 12 % (dodici). 5) Le lesioni patite dalla danneggiata non hanno inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica. 6) Le spese sostenute dall'attrice e ritenute congrue sono: € 971,87
(novecentosettantuno/87).”.
pagina 6 di 8 Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti: abella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 125
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 27.549,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.263,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 48.211,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.781,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.921,25
Spese mediche € 971,87
Totale generale: € 51.156,12
In considerazione della non incidenza delle lesioni patite dalla danneggiata sulla capacità lavorativa, generica e specifica, e dei postumi invalidanti permanenti non suscettibili di ulteriori modificazioni, si ritiene di non incrementare l'importo a titolo di personalizzazione del danno, la cui prova non è stata offerta in giudizio dall'attrice.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 51.156,12
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (23.04.2017) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
pagina 7 di 8 Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico legale come già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
così definitivamente pronuncia: Controparte_2
1. Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara il Parte_1 Controparte_1
responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dall'attrice;
[...]
2. Per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 51.156,12 oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si CP_1 liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU;
CP_1
Così deciso in Salerno, lì 12.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale depositata da parte attrice
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 6435 del R.G. dell'anno 2024 vertente
T R A
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
n.61 di Giffoni Valle Piana (SA), elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), in via Via C. Colombo Snc
Centro Direzionale “l'Urbe” Fabb.b, presso lo studio dell'avv. Luca Cirillo (C.F.: ), C.F._2 che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
PEC: Email_1
- Attrice -
e
, (P.IVA: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Vignadonica n.19 di Giffoni Valle Piana (SA) non costituito;
- Convenuto Contumace -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno il deducendo che in data 23.04.2017, alle ore 20:30 circa, Controparte_1 mentre camminava a piedi in Via San Giorgio, località San Giorgio di Giffoni Valle Piana (SA), a causa pagina 1 di 8 di un canale di scolo delle acque, non ricoperto da griglie, né regimentato, presente sulla pavimentazione ivi esistente, rovinava a terra;
- le condizioni dissestate e la mancanza di manutenzione del canale di scolo delle acque, ubicata sul lato sinistro della carreggiata, non venivano in alcun modo segnalate, rappresentando, date le dimensioni e la scarsa illuminazione del luogo nelle ore serali, una insidia;
- a seguito dell'occorso la deducente pativa lesioni personali per le quali, a causa dei forti dolori al piede sinistro, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'A.O.U. di Salerno, dove le veniva diagnosticata “distorsione caviglia sinistra con slo in paziente alla XIII settimana di gestazione” come da referto in atti;
- in data 27.04.17 l'attrice effettuava RM alla caviglia sinistra che diagnosticava una: “frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno cui si associa diffusa alterazione del segnale della spongiosa corrispondente e più circoscritta di quella del processo laterale dell'astragalo…”; Par
- a causa dell'infortunio riportato la in data 04.05.2017 veniva sottoposta ad immobilizzazione dell'arto mediante l'applicazione di apparecchio gessato, con prescrizione di divieto assoluto di carico e terapia medica anticoagulante;
- in data 01.06.2017, l'istante effettuava la rimozione dello stivaletto gessato e dopo l'applicazione di un tutore per altri 15 giorni, iniziava un ciclo di terapia riabilitativa, come da documentazione medica in atti;
- la relazione medica di parte evidenziava residuanti postumi di invalidità permanenti nella misura del
12%, oltre ad una inabilità temporanea totale di gg. 60, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60, e una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60, oltre una riduzione del 50% della capacità lavorativa specifica;
- detti postumi incidevano sulla sfera individuale e relazionale e sull'espletamento delle normali attività di vita quotidiana della danneggiata;
- l'attrice in data 05.03.2020 invitava il alla stipulazione di una convenzione di negoziazione CP_1 assistita, il cui invito non è stato seguito da adesione.
Sulla base di tali premesse, parte attrice concludeva al fine di: “a) in via principale, dichiarare responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., il in persona del Sindaco p.t. e per l'effetto Controparte_2 condannare lo stesso, per la propria responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'istante, mediante il pagamento della somma di Euro 51.000,00 o di quella minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia liquidare, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge. b) in via subordinata dichiarare responsabile dell'incidente il
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, in concorso, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1227 c.c., con la condotta colposa dell'attore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, nei limiti e secondo le modalità di cui al precedente punto a) decurtati degli importi che la riterrà congrua in CP_3 pagina 2 di 8 conseguenza della quantificazione del grado di colpa concorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Il sebbene ritualmente citato con notifica telematica, come da Controparte_1 documentazione depositata in atti, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria, espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12.11.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. autorizzando la parte al deposito di una memoria conclusionale fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_1 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la pagina 3 di 8 gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise
pagina 4 di 8 della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata da riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e dalla deposizione di un testimone oculare, è emerso che la Par in data 23.04.2017, alle ore 20:30 circa, rovinava al suolo mentre camminava a piedi in Via San Giorgio, località San Giorgio di Giffoni Valle Piana (SA), a causa di un canale di scolo delle acque, non ricoperto da griglie, né regimentato, presente sulla pavimentazione ivi esistente.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla prova testimoniale resa da , escusso in Testimone_1 data 19.03.2025 il quale dichiarava: “riconosco nelle foto che mi vengono mostrate lo stato dei luoghi. La signora è caduta Part in questo punto dove il corso del marciapiede è rotto. Io ero in compagnia della signora e anche con altre persone perché tornavamo dalla processione di San Giorgio. Io mi trovavo dietro la signora e l'ho vista cadere in avanti con il viso in avanti, è caduta dopo aver messo il piede in questo fosso. La signora lamentava dolori alla caviglia, la caduta è avvenuta alle ore 20.30 circa, quando era già quasi buio. Non c'era alcun segnale di avviso di questo marciapiede dissestato. È venuta a penderla il marito per portarla via.”.
Osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale espletata e delle modalità di accadimento dell'evento occorso non è dato evincere la responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsole sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia;
pertanto sussiste la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
In conclusione, l'attrice ha provato il danno e il nesso eziologico. Il nonostante regolare CP_1 invito alla negoziazione assistita (rimasto privo di riscontro), non si è costituito né ha contestato i fatti allegati. L'ente pubblico era tenuto alla custodia del bene e, quindi, a far sì che il canale di scolo delle acque, presente sulla pavimentazione ivi esistente al lato della banchina, non rimanesse disconnesso, scoperto da griglie e senza segnalazione della circostanza che era privo di copertura, rispondendo dei danni, ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 2051 nel caso di prova di omessa custodia. È dunque provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni, ed è altresì emersa la mancata adozione di cautele e segnalazioni da parte del per prevenire CP_1 situazioni di pericolo.
Passando al quantum debeatur, il CTU accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura del calcagno sinistro) e la dinamica del sinistro ed esprimeva le seguenti considerazioni medico-legali: “La valutazione del danno patito dalla periziata, ha tenuto conto di svariati fattori: del periodo precedente all'intervento chirurgico più volte consigliato, ma che l'attrice era libera di non effettuare o procrastinare in seguito alla riconosciuta libertà personale di accedere alle cure;
il periodo posteriore all'intervento che ha permesso alla attrice di sanare una condizione estremamente precaria e difficoltosa apportando in tal modo un notevole miglioramento della funzionalità articolare e della postura.
L'intervento di artrodesi astragalo calcaneare con vite ha prodotto come effetto benefico un miglioramento della mobilità di questa articolazione. Bisogna a tal fine ricordare il funzionamento della articolazione astragalo calcaneare o talo calcaneare che risulta costituita da 2 artrodie, articolazioni mobili caratterizzate dall'avere superfici piane o quasi,che permettono il solo movimento di scivolamento, tra le superfici articolari calcaneari del talo e le superfici astragaliche del calcagno. La valutazione del danno permanente ha considerato in particolare il residuato alterato funzionamento articolare, consistente prevalentemente, come osservato durante la visita in una riduzione di medio grado della flessione plantare del piede. La frattura del calcagno già in una Rx caviglia del 06.02 2018 evidenziava “in avanzata consolidazione e in buona posizione la frattura del calcagno e dell'astragalo”. L'intervento ha prodotto un notevole miglioramento funzionale. Infatti al momento del ricovero pre-intervento veniva constatato “varismo di retropiede sn con inversione del piede. Deambulazione sul margine laterale dello stesso.
Anchilosi della sottoastragalica. Nei limiti della norma le articolazioni sopra e sotto segmentarie”. Veniva anche lamentato dolore al piede interessato. Il netto miglioramento veniva attestato nel giugno 2021 a 3 mesi dall'intervento. In tale occasione si costatava: “in carico, buon assetto del retropiede. Buon recupero funzionale di tibio-tarsica. In anchilosi la sotto astragalica.
Non dolore”. Un ulteriore miglioramento di quanto descritto è stato evidenziato durante la visita medica. Tale lesione sia nel periodo pre intervento che post intervento ha comportato dei lunghi periodi di invalidità legati soprattutto alla sede della lesione che ha subito, come attestato dalle varie visite specialistiche, grandi limitazioni legate al divieto di carico sull'arto leso. Un danno estetico, seppure non estremamente evidente, in considerazione anche della giovane età dell'attrice, è rappresentato dalle cicatrici presenti a livello tibiale e alla caviglia, conseguenti all'intervento subito”. Indi il perito rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In seguito all'incidente verificatosi in data 23.04.2017, la Sig.ra , riportava le Parte_1 seguenti lesioni: Frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno sinistro e dell'astragalo. 2) Esiste nesso di causalità/compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni innanzi descritte. 3) I giorni di invalidità sono stati così valutati: ITT (sei); ITP 70% 125 (centoventicinque); ITP 50% 60 (sessanta). 4) I postumi invalidanti permanenti, non suscettibili di ulteriori modificazioni, vengono valutati 12 % (dodici). 5) Le lesioni patite dalla danneggiata non hanno inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica. 6) Le spese sostenute dall'attrice e ritenute congrue sono: € 971,87
(novecentosettantuno/87).”.
pagina 6 di 8 Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti: abella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 125
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 27.549,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.263,00
Con personalizzazione massima (max 47% del danno biologico) € 48.211,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.781,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.921,25
Spese mediche € 971,87
Totale generale: € 51.156,12
In considerazione della non incidenza delle lesioni patite dalla danneggiata sulla capacità lavorativa, generica e specifica, e dei postumi invalidanti permanenti non suscettibili di ulteriori modificazioni, si ritiene di non incrementare l'importo a titolo di personalizzazione del danno, la cui prova non è stata offerta in giudizio dall'attrice.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 51.156,12
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (23.04.2017) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
pagina 7 di 8 Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico legale come già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
così definitivamente pronuncia: Controparte_2
1. Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara il Parte_1 Controparte_1
responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dall'attrice;
[...]
2. Per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 51.156,12 oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si CP_1 liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU;
CP_1
Così deciso in Salerno, lì 12.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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