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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIORATI GIULIANO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ROSSI VALERIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 28/10/2024, ossia“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri Sig.ri e Parte_1 alle condizioni di cui ai punti n.1,3,4,5 della memoria conclusiva Controparte_1 congiunte del 27.09.24;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni nei pubblici registri anagrafici conseguenti alla emananda Sentenza, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
3) Previo decorso del termine di cui all'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e previo passaggio in giudicato della Sentenza di pronuncia della separazione personale degli odierni coniugi, esperiti gli adempimenti di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e Parte_1 nel Comune di Spoleto in data 20.08.2020, regolarmente trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile del richiamato Comune al n. 14 – Parte I – Serie / dell'anno 2020 sussistendo i presupposti normativamente previsti, alle condizioni di cui ai numeri
1,3,4,5 della memoria conclusiva congiunte del 27.09.24 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni nei pubblici registri anagrafici conseguenti alla emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza”.
Salvis juribus”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.8.2020, a Spoleto (PG), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Spoleto (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020).
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché le parti hanno svolto contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, attesa la trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale, decorrenti dall'udienza di comparizione dei coniugi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Spoleto (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020), contratto tra e , in data 20.8.2020; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
18/03/2025, ove le parti si sono riportate alle note scritte depositate in data
28/10/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo R.G. n. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, richiesta con domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 3 giugno 2025, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIORATI GIULIANO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ROSSI VALERIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 28/10/2024, ossia“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig.ri Sig.ri e Parte_1 alle condizioni di cui ai punti n.1,3,4,5 della memoria conclusiva Controparte_1 congiunte del 27.09.24;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni nei pubblici registri anagrafici conseguenti alla emananda Sentenza, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
3) Previo decorso del termine di cui all'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e previo passaggio in giudicato della Sentenza di pronuncia della separazione personale degli odierni coniugi, esperiti gli adempimenti di rito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e Parte_1 nel Comune di Spoleto in data 20.08.2020, regolarmente trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile del richiamato Comune al n. 14 – Parte I – Serie / dell'anno 2020 sussistendo i presupposti normativamente previsti, alle condizioni di cui ai numeri
1,3,4,5 della memoria conclusiva congiunte del 27.09.24 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni nei pubblici registri anagrafici conseguenti alla emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza”.
Salvis juribus”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.8.2020, a Spoleto (PG), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Spoleto (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020).
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché le parti hanno svolto contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, attesa la trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale, decorrenti dall'udienza di comparizione dei coniugi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Spoleto (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020), contratto tra e , in data 20.8.2020; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
18/03/2025, ove le parti si sono riportate alle note scritte depositate in data
28/10/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo R.G. n. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, richiesta con domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 3 giugno 2025, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo