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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Massimo Vaccari Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. , n. in NO Parte_1 C.F._1
PA (PD), il 06/11/1943, con il ministero difensivo dell'Avv.
DINDO VERONICA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ), n. in VILLAFRANCA DI Persona_1 C.F._2
VERONA (VR), il 24/08/1983;
PERSONA ADOTTANDA
pagina 1 di 4 e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in NO PA (PD) il Parte_1
06/11/1943, ha chiesto di poter adottare n. in Persona_1
VILLAFRANCA DI VERONA il 24/08/1983;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, all'udienza del 06/06/2025, l'adottante e l'adottanda,
sentiti in conformità al disposto dell'art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, ben illustrate nel ricorso introduttivo, sicché appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che, alla medesima udienza, ex art. 297 cod.civ., ha assentito all'adozione anche la madre della persona adottanda Sig.ra Parte_2
;
[...]
osservato che non vi sono altri soggetti tenuti a rendere l'assenso ex art. pagina 2 di 4 297 cod. civ., tenuto conto che il padre dell'adottanda è deceduto il
24/12/2027 (cfr. certificato di morte - doc. 6 di parte ricorrente) e l'adottante è di stato civile libero (cfr. certificato di stato di famiglia - doc. 1
di parte ricorrente);
osservato, quanto agli ulteriori requisiti di legge per procedere all'adozione di maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
osservato, quanto al primo profilo, che, nel caso di specie, l'adottante non ha figli legittimi o legittimati, né naturali, né altri discendenti (cfr. atto di notorietà sub doc 2 di parte ricorrente);
rilevato, poi, che ricorrono anche gli ulteriori due requisiti: i) dell'età
superiore ai 35 anni da parte dell'adottante; ii) della differenza di età di almeno 18 anni tra adottante e adottanda (cfr. certificati di nascita sub doc.ti 1, 3);
osservato, infine, che in forza del legame di parentela tra adottante e adottanda, l'una e l'altra hanno già lo stesso cognome ( sicchè Pt_1
nulla va disposto sul punto;
ritenuto che nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento del
[...] Persona_1 pagina 3 di 4 Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia l'adozione di (C.F. Persona_1
), n. in VILLAFRANCA DI VERONA (VR), il C.F._2
24/08/1983, da parte di (C.F. Parte_1
, n. in NO PA (PD), il 06/11/1943, C.F._1
con ogni conseguenza di legge.
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata,
una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27/05/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Massimo Vaccari Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. , n. in NO Parte_1 C.F._1
PA (PD), il 06/11/1943, con il ministero difensivo dell'Avv.
DINDO VERONICA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ), n. in VILLAFRANCA DI Persona_1 C.F._2
VERONA (VR), il 24/08/1983;
PERSONA ADOTTANDA
pagina 1 di 4 e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in NO PA (PD) il Parte_1
06/11/1943, ha chiesto di poter adottare n. in Persona_1
VILLAFRANCA DI VERONA il 24/08/1983;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, all'udienza del 06/06/2025, l'adottante e l'adottanda,
sentiti in conformità al disposto dell'art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, ben illustrate nel ricorso introduttivo, sicché appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che, alla medesima udienza, ex art. 297 cod.civ., ha assentito all'adozione anche la madre della persona adottanda Sig.ra Parte_2
;
[...]
osservato che non vi sono altri soggetti tenuti a rendere l'assenso ex art. pagina 2 di 4 297 cod. civ., tenuto conto che il padre dell'adottanda è deceduto il
24/12/2027 (cfr. certificato di morte - doc. 6 di parte ricorrente) e l'adottante è di stato civile libero (cfr. certificato di stato di famiglia - doc. 1
di parte ricorrente);
osservato, quanto agli ulteriori requisiti di legge per procedere all'adozione di maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi,
che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
osservato, quanto al primo profilo, che, nel caso di specie, l'adottante non ha figli legittimi o legittimati, né naturali, né altri discendenti (cfr. atto di notorietà sub doc 2 di parte ricorrente);
rilevato, poi, che ricorrono anche gli ulteriori due requisiti: i) dell'età
superiore ai 35 anni da parte dell'adottante; ii) della differenza di età di almeno 18 anni tra adottante e adottanda (cfr. certificati di nascita sub doc.ti 1, 3);
osservato, infine, che in forza del legame di parentela tra adottante e adottanda, l'una e l'altra hanno già lo stesso cognome ( sicchè Pt_1
nulla va disposto sul punto;
ritenuto che nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento del
[...] Persona_1 pagina 3 di 4 Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia l'adozione di (C.F. Persona_1
), n. in VILLAFRANCA DI VERONA (VR), il C.F._2
24/08/1983, da parte di (C.F. Parte_1
, n. in NO PA (PD), il 06/11/1943, C.F._1
con ogni conseguenza di legge.
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata,
una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27/05/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr. Massimo Vaccari
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