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Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01384/2025REG.PROV.COLL.
N. 04286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2024, proposto da Condominio Complesso Residenziale Palazzina A-B-C - Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 376/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Luigi Mercurio
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l’ordinanza di demolizione n.107 del 28 febbraio del 2023 del comune di Gallipoli avente ad oggetto la rimozione della sbarra mobile e dei dissuasori posti a chiusura della traversa di via Tommaseo di quel comune.
A supporto del gravame la parte precisava che:
detta strada, fronteggiante i civici nn.8 e 10, contraddistinta al fg. 15 p.lla 382, è privata;
la natura privata della strada è confermata dalla visura catastale e dalle certificazioni rese dal comune di Gallipoli in epoche differenti, ossia nel 2022, nel 2012 e nel 1995, oltre che da uno stralcio planimetrico presente in atti e dallo stesso atto di acquisto dei condomini;
quanto allo stato dei luoghi, nel corso degli anni i proprietari della traversa di via Tommaseo ed i condomini del complesso residenziale avevano difeso la proprietà dell’area con ogni mezzo, impedendo alla collettività ogni forma di fruizione, compreso il passaggio a terzi;
era anche stata apposta un’apposita segnaletica che inibiva espressamente l’accesso con l’apposizione di indicazioni “Strada privata” e “Divieto di accesso”;
inoltre veniva documentato, anche nel ricorso, che la conformazione della strada era a “fondo cieco” in modo da escludere che potesse fungere da elemento di collegamento con l’apparato viario circostante della città;
a comprova: è ivi assente ogni impianto di pubblica illuminazione, la rete fognaria, quella idrica e quella di approvvigionamento del gas metano sono privati, manca qualsivoglia servizio pubblico di pulizia e/o di raccolta rifiuti;
pertanto, il 18 giugno del 2012, il condominio presentava una SCIA per l’installazione di paletti dissuasori mobili che, posti al limite dell’area, svolgessero la funzione di inibire a terzi l’accesso e l’uso dell’area di proprietà privata, così da escluderne la fruizione a terzi;
tuttavia, dopo più di dieci anni, con nota del 28 marzo del 2023, il comune ingiungeva al condominio la demolizione della sbarra mobile e dei dissuasori poiché, a suo dire, realizzati sulla base di una SCIA illegittima, e quindi inefficace;
avverso detto provvedimento il condominio proponeva ricorso al TAR Puglia, sezione di Lecce, che, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso.
Avverso la stessa la parte deduce i seguenti motivi di appello:
I° MOTIVO: CONTRADDITTORIETA', IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA QUI GRAVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 d.P.R. 380/01 s.m.i. (c.d. T.U.E.)
II° MOTIVO: CONTRADDITTORIETA', IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA QUI GRAVATA – SOTTO DIFFERENTE PROFILO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE/ ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEI CANONI DI ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, E DELL'AFFIDAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE ADEGUATA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'.
2. Si è costituito in giudizio il comune di Gallipoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello deduce l’erroneità della sentenza gravata, per contrasto con l’art.6 del D.P.R. 380 del 2001, oltre che con il D.M. MIT del 23 agosto del 2018.
La parte appellante sostiene che l’intervento oggetto di demolizione era, in realtà, da annoverare fra quelli di manutenzione ordinaria ex art.3 comma 1 lett. a) del T. U. edilizia, per i quali non è richiesto alcun titolo; infatti, con l’apposizione della sbarra meccanica all’ingresso del viale, la parte appellante aveva solo sostituito i paletti dissuasori originariamente installati nel 2012, grazie alla SCIA ritualmente presentata, mai inibita, quanto ai suoi effetti, dall’amministrazione.
3.1. Il motivo è infondato perché vi è prova in atti che i dissuasori mobili – costituiti da paletti di cemento – sono stati rimossi ben prima del momento di apposizione della sbarra, come dimostrano la relazione di servizio della Polizia Municipale n.57373 del 2022 e, soprattutto, le riproduzioni fotografiche estratte da google street view, in particolare quella riferibile all’ottobre del 2020, documenti entrambi presenti in atti, dalla quale i ridetti paletti non risultano più ivi presenti.
Di conseguenza, per la realizzazione di un nuovo intervento limitativo dell’accesso alla strada, era necessario che il condominio ottenesse un secondo, ed autonomo, titolo edilizio – verosimilmente sarebbe stata necessaria una nuova SCIA, potendo qualificarsi l’opera realizzata quale manutenzione straordinaria, se non di ristrutturazione - non potendo legittimarsi l’erezione della sbarra meccanica sull’originaria SCIA presentata nel 2012. Gli effetti di quest’ultima erano infatti ormai perenti, stante la sopravvenuta distruzione degli originari manufatti installati sulla sede stradale, prima della realizzazione della sbarra.
In definitiva, va confermata l’asserzione del comune, secondo cui quella sbarra è da ritenersi, a tutti gli effetti, opera abusiva.
4. Il secondo motivo d’appello evidenzia il difetto di motivazione e quello di travisamento dei presupposti nei quali sarebbe incorsa l’ordinanza di demolizione impugnata.
La parte appellante – riprendendo quanto allegato al motivo precedente - segnala a tal proposito, che l’ordine di riduzione in pristino è intervenuto dopo oltre dieci anni dal perfezionamento della SCIA, e si è basato, per di più, su di un non meglio precisato “uso pubblico”, rispetto alla cui esistenza non sussistono evidenze probatorie, che, a dire dell’amministrazione, che sul punto è apodittica, non consentirebbe ai proprietari di limitare l’accesso alla strada.
4.1. Il motivo è infondato.
Si è già osservato che la pre-esistenza di paletti dissuasori mobili, almeno al momento in cui è stata eretta la barra metallica che li avrebbe sostituiti, è un fatto che non trova corrispondenza in atti e che non consente alla parte appellante di valersi degli effetti dell’originaria SCIA.
Di conseguenza, l’ostruzione all’accesso, così operata, come poc’anzi osservato, va qualificata quale nuovo intervento realizzato abusivamente. Pertanto l’ordinanza impugnata non è intempestiva, ma, al contrario, l’amministrazione comunale ha provveduto alla demolizione in un tempo ragionevolmente contenuto, una volta venuta a conoscenza del ridetto abuso.
4.2. Neppure è fondata l’eccezione che fa valere il difetto di motivazione; infatti, anche a voler trascurare che, in quanto provvedimento sanzionatorio, si tratta di un atto dovuto e, come tale, a motivazione sintetica, l’atto si richiama correttamente, per relationem , agli accertamenti svolti dall’Ufficio Tecnico comunale compendiati nella nota prot. 7342, e riscontrati dalla comunicazione della Polizia Municipale n. 9433 del 6 febbraio del 2023 pure citata nelle premesse.
Il contenuto di esso dunque, letto unitamente agli atti da esso richiamati complessivamente esaminati, danno adeguata contezza delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione della suddetta determinazione, consentendo ai destinatari di conoscere gli elementi di fatto e di diritto su cui la stessa si fonda.
4.3. Quanto alla destinazione pubblica della strada – fermo restando che ne è incontestata la proprietà privata- la circostanza è eloquentemente provata dalle due note prot. 4179 del 9 marzo del 1978 e n.4179 del 16 marzo del 1978, che, essendo state confezionate in epoca risalente e per ragioni diverse da quelle sulle quali si controverte, si rivelano vieppiù attendibili.
Con le stesse, infatti, il comune, evadendo, a quel tempo, una specifica richiesta del signor Prete Giovanni, attestava che la particella 383, quale prolungamento della via B. Croce, e la particella n 382 (quest’ultima é quella controversa NdR), del foglio 15 del catasto, la seconda (malgrado fosse) strada privata, sono entrambe strade soggette a pubblico uso.
Il che dequota definitivamente la doglianza in esame.
5. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO