Ordinanza cautelare 8 ottobre 2015
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pacini, Roberta Liberale, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Avv. Pacini in Latina, piazza B.Buozzi n. 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS-dell'-OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Latina di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Latina e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. DO AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che il ricorrente è titolare di licenza di porto di armi fucile ad uso caccia n. nr.-OMISSIS- rilasciatagli, in rinnovazione, dalla. Questura di Latina in data -OMISSIS-;
che in data -OMISSIS-gli agenti di P.G.. della Questura di Latina procedevano, presso l'abitazione del ricorrente, al ritiro cautelativo del Fucile automatico Franchi cal.12 matricola -OMISSIS-, nonché ad una cartucciera contenente n,33 cartucce a munizionamento spezzato oltre alla licenza di porto di fucile -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS- dalla Questura di Latina e della denuncia di possesso del suddetto fucile .del -OMISSIS-;
che con racc. del -OMISSIS- recapitata il successivo -OMISSIS- ].a Prefettura di Latina -Ufficio Territoriale del. Governo - Area I bis Uff. Polizia Amministrativa comunicava all'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della. L.241/90, l'avvio nei suoi confronti, a seguito di proposta della Questura di Latina del -OMISSIS-, della procedura prevista dall'art. 39 TULPS;
che la richiesta avanzata dalla Questura di Latina traeva origine dalla querela sporta nei confronti del ricorrente dalla Sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
che in data 28/11/2014 l'istante presentava., presso la Prefettura, istanza ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 (dir. doc. 2);
che il successivo 12/12/2014 gli veniva consegnata copia della nota della Questura di Latina del -OMISSIS- (cfr due. 3);
che dal contenuto della suddetta nota emergeva che, in data -OMISSIS-, alle ore 12:00/13:00 circa, la Sig.ra -OMISSIS- si era recata presso l'abitazione dell'ex marito, adiacente a quella del Sig. -OMISSIS- al fine di prelevare il proprio figlio e che nel corso di una discussione intercorsa con i suoceri, ai quali contestava condotte e comportamenti denigratori della figura materna, sarebbe stata minacciata di morte dal ricorrente, il quale avrebbe proferito nei suoi confronti le testuali parole: "stai attenta che io ti faccio fuori”-;
che sempre dal contenuto della suindicata nota, emergeva altresì che, a seguito della proposta querela, il ricorrente sarebbe stato deferito dalla Questura di Latina, in data -OMISSIS- alla Competente Autorità Giudiziaria per il reato p. e p. dall'art 612 c.p;
che in data 22/12/2014 (cfr. doc.4) il ricorrente presentava presso la Prefettura di Latina note difensive alle quali veniva allegata denuncia-querela sporta, in pari data, nei confronti della Sig. -OMISSIS- per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p;
che con provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, la Prefettura di Latina, emetteva decreto con il quale si imponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Contestualmente si ingiungeva al medesimo di vendere o cedere le armi, le munizioni ed eventuali materie esplodenti delle quali fosse in possesso a persone non conviventi, entro il termine di 1.50 giorni dalla notifica del provvedimento, ammonendolo che, scaduto tale termine, le stesse sarebbero state versate al 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento, -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 L. 22/05/1975 n. 152 (cfr doc. 5). A fondamento del provvedimento emesso, la Prefettura, assumeva la nota cat. 6D del -OMISSIS-(cfr doc. 6) con la quale la Questura di Latina evidenziava che dalla disamina della memoria difensiva non emergevano nuove situazioni favorevoli rispetto all'originaria proposta del -OMISSIS-, limitandosi a rilevare che anche l'interessato aveva sporto querela, in data. -OMISSIS- a carico dell'ex nuora per calunnia e diffamazione, arte. 368 e 595 c.p.
Sulla base di quanto sopra, la Prefettura di Latina riteneva che il ricorrente non avesse -più i requisiti soggettivi richiesti dalla vigente legislazione per la detenzione e custodia delle armi, procedendo quindi all'emissione del provvedimento impugnato.
che il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione, falsa applicazione dell'art. 39 RD 773/1931, dell'art..3 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e per illogicità;
che tutti i motivi sono infondati posto che il provvedimento impugnato ha natura eminentemente preventiva e cautelativa e la denuncia reciproca induce a ritenere l’esistenza di uno stato conflittuale per cui una prudente valutazione consiglia la – temporanea- indisponibilità delle armi in capo a uno dei soggetti interessati- conseguentemente anche la depositata sentenza assolutoria non comporta la illegittimità del provvedimento gravato, da valutarsi rebus sic stantibus e all’epoca della sua adozione, e ciò a prescindersi dal fatto, invero notorio, che la mera denuncia all'Autorità Giudiziaria non giustifichi ex se la revoca ovvero il diniego del porto d'armi ;(cfr. sul punto la nota della Questura che ha evidenziato il perdurare di forti contrasti e accese tensioni nei rapporti interpersonali “ che fanno permanere il ragionevole e attuale pericolo circa il non corretto uso delle armi”;
che il ricorso va dunque respinto, pur potendosi compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AV, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.