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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1583/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio
Contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa
D A
, nato alla Spezia il 06.08.1946, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Munafò
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, nata alla Spezia il 17.4.1949 C.F. Controparte_1 C.F._2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Borachia e Silvia Borachia
[...]
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
----
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e , come Controparte_2 Controparte_1
in epigrafe generalizzati, alle condizioni prospettate dal ricorrente ovvero a quelle meglio viste, confermando il provvedimento emesso dal Sig. Giudice Delegato Dott.
Di Roberto nella propria ordinanza del giorno 29.03.2024 emessa ex art. 473 bis
22 c.p.c. a scioglimento della
1 riserva assunta al termine dell'udienza del 21.03.2024, disponendo che nulla sia dovuto da parte di a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
, con vittoria delle spese di giudizio a carico della ricorrente Controparte_1
in ragione e per effetto del contegno serbato dalla stessa, da ritenersi quale causa efficiente il presente rimedio giudiziale che, quindi, Vorrà addebitare a carico di controparte per i motivi espressi in narrativa”
Per la resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare: - la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in La Spezia il 12.7.1970 tra _1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Parte_1
6.8.1946, trascritto negli atti di matrimonio del Comune della Spezia al n. 390
Parte II, Serie A, Anno 1970, disponendo l'annotazione della sentenza negli atti di
Stato Civile del Comune della Spezia;
- porre a carico di assegno Parte_1
divorzile non inferiore ad € 460,00 mensili a favore di . Vinte Controparte_1 spese e onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il giorno 12.7.1970 alla Pt_1 _1
Spezia.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 126/2003 del Tribunale della Spezia.
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il giorno 10.9.2023 da
, che ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio in oggetto.
costituendosi con memoria del 18.12.2023 ha aderito alla richiesta di _1
pronuncia in punto status.
La domanda deve senz'altro essere accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
dovendosi per il resto presumere la continuità dello stato suddetto e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis, non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto.
2 E', pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01.12.1970 n. 898, come successivamente modificata.
ha chiesto al Tribunale di disporre in suo favore un assegno c.d. _1
divorzile.
Il ricorrente si è opposto.
Nell'ambito del giudizio di separazione tra le parti, instaurato da in _1
data 20.5.1994, il contributo già previsto in via provvisoria a carico del marito per il mantenimento della moglie è stato definitivamente quantificato in 320,00 euro al mese.
Risulta che ha omesso il pagamento di quanto dovuto a tale titolo sin dal 2000 Pt_1
e che da allora, fino alla costituzione nel presente giudizio, ha _1
ritenuto di non azionare le proprie ragioni di credito nei confronti del marito (solo da ultimo, nel novembre del 2024, avendo notificato atto di precetto per un importo complessivo di 22.339,53 euro).
Anche valorizzando la suddetta prolungata inerzia della convenuta, con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 29.3.2024 è stato disposto che il ricorrente nulla fosse più tenuto a corrispondere alla moglie per il suo mantenimento.
Venendo ora a decidere sulla questione controversa il riferimento, come noto, è costituito dall'art. 5, comma 6, della l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal noto arresto dalla Cassazione a Sezioni
Unite, sent. n. 18287/18, con il quale, superando definitivamente il precedente criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è stata evidenziata la natura composita dell'istituto, con funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa.
E', dunque, necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del soggetto richiedente (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), facendo riferimento: “sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”.
3 In ogni caso, necessario punto di partenza sarà costituito dall'analisi della situazione economico reddituale (attuale o potenziale) delle parti, al fine di verificare, previa comparazione tra le rispettive posizioni, l'esistenza di un eventuale squilibrio.
L'esistenza di tale squilibrio (e, in ipotesi, del pur alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda), tuttavia, non costituirà, di per sé considerato, elemento già decisivo per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno; come detto, tali attribuzione e quantificazione dovendo, comunque, dipendere anche dall'esistenza di una situazione di non autonomia economica del soggetto richiedente e/o dalla necessità di compensare il particolare contributo dato dallo stesso durante la vita matrimoniale.
Procedendo con l'accertamento richiesto, va rilevato quanto segue.
gode di una pensione di oltre 1.900,00 euro al mese e vive con l'attuale Pt_1 compagna in immobile nella titolarità di quest'ultima.
(che all'epoca della separazione dichiarava di non percepire redditi _1
di sorta) oggi beneficia di pensione, appena inferiore a 700,00 euro al mese.
La convenuta è poi proprietaria dell'immobile in cui vive;
bene in parte ereditato dai genitori e in parte acquistato dal fratello (secondo quanto dichiarato in sede di udienza, utilizzando quale provvista parte dei soldi ricavati dalla vendita dell'ex casa coniugale, già in comproprietà con ). Pt_1
La convenuta ha dedotto che l'immobile verserebbe in condizioni estremamente modeste, ma nulla ha documentato o si è offerta di provare al riguardo.
Alla luce degli elementi sopra sinteticamente riportati può ritenersi che esista una situazione di squilibrio economico, ma che essa non sia di per sé decisiva ai presenti fini.
Anzitutto, va rilevato che nulla ha anche solo dedotto in atti che possa _1 giustificare l'accoglimento della sua domanda avuto riguardo al profilo c.d. compensativo/perequativo.
E', poi, pure da escludere che nella specie sussista una qualche esigenza di tipo strettamente assistenziale meritevole di tutela: la convenuta beneficia di un trattamento pensionistico che, valutato unitamente alla disponibilità di un'abitazione di proprietà (e al comportamento tenuto negli anni che hanno
4 preceduto la costituzione nel presente giudizio, secondo quanto già evidenziato sopra), appare tale da consentirle di vivere in modo autonomo e dignitoso.
Le allegazioni in senso contrario della parte sono state, del resto, del tutto generiche.
La domanda in oggetto deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite vengono compensate in ragione di un mezzo, considerando la natura del giudizio;
la restante parte è posta a carico della convenuta, soccombente sulla domanda principale.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della non elevata complessità della stessa, nonché dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo
(esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il giorno 12.7.1970 in La Spezia, nei registri degli atti
[...] Controparte_1
di matrimonio del suddetto Comune al Numero 390, Parte II, Serie A, Anno 1970; rigetta la domanda di volta ad ottenere un assegno divorzile in suo _1
favore; condanna la convenuta al pagamento della metà delle spese processuali sostenute da , metà che si liquida in 1.452,50 euro per compenso professionale, oltre Pt_1
rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensa il restante mezzo.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio in data 3.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani
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