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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7272/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PICCO LAURA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 11/06/2016 e trascritto al n. 3, Parte 2, Serie A, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN FIOR alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Persona_2
condivisa da cui riceveranno cura, educazione e istruzione, con residenza prevalente presso la madre, IG.ra , quale genitore collocatario, nell'abitazione di AN (TV), Parte_1
Via Volturno n. ° 56;
3) Il padre starà con i propri figli, ogni settimana, dal venerdì sera verso le ore 19:00, quando li recupererà presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera alle ore 21:00, quando li riaccompagnerà presso la casa della madre.
4) e trascorreranno 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche Per_1 Persona_2
natalizie con il padre e 7 con la madre, periodi che ad anni alterni andranno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: i genitori faranno in modo che il genitore con cui i figli non trascorrono il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno della Vigilia
oppure quello di Santo Stefano;
vacanze pasquali metà con il padre e metà con la madre,
alternando i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo; 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro fine maggio.
Ogni genitore deve comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui si trovano i figli fornendo tutte le informazioni necessarie per tempo ed un recapito telefonico ove rintracciarli.
5) Si dà atto che per accordo di entrambi i genitori l'affidamento come sopra disciplinato sarà integrato dalle seguenti precisazioni da considerarsi parte integrante del c.d. “piano genitoriale”: la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. In
particolare saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi,
Istituto, tempo integrato, ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: cure mediche,
psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, visite specialistiche); l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero,
luoghi di vacanza non usuali); le scelte esistenziali (ad es: luogo di residenza, collocazione e/o assistenza temporanea dei figli presso parenti o terzi, scelta della baby sitter, ecc.). I
genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione e sulla cura quotidiana dei figli;
comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione;
in caso di malattia il genitore presso cui si trovano i figli avvertirà immediatamente l'altro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più
presto l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli. Ogni genitore ha l'autorità di conferire con gli insegnati e con gli operatori socio-sanitari che si occupano dei figli. Ciascun genitore potrà
contattare quotidianamente ed in qualsiasi momento i figli che si trovano presso la casa dell'altro genitore.
6) Si dà atto che ogni genitore nel trasferimento dei figli da una casa all'altra dovrà avere cura che i figli abbiano tutti gli effetti personali di cui necessitano ed adeguato abbigliamento e che i figli, poi, ritornino dall'altro genitore puliti, nutriti, con gli effetti personali, i giocattoli,
il materiale scolastico e sportivo e i vestiti che avevano portato con loro. Il IG. si Pt_2
premunirà di avere un adeguato guardaroba essenziale per i due figli presso la propria abitazione.
7) Il IG. provvederà al concorso nel mantenimento ordinario dei due figli minori Pt_2
tramite il versamento alla IG.ra della somma complessiva di € 200,00.= mensili Pt_1
(100,00.= euro cadauno figlio) con adeguamento Istat automatico a decorrere da novembre
2025. Il versamento avverrà tramite bonifico bancario anticipato entro il giorno 10 di ogni mese.
8) il padre sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie per i due figli, secondo il protocollo vigente presso questo Tribunale.
9) Si dà atto che l'assegno unico per i figli, previsto ex lege, andrà integralmente a favore della IG.ra , come avviene tuttora. Pt_1
10) Le detrazioni fiscali saranno godute dai genitori al 50%.
11) Si dà atto che i genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per i figli minori e Per_1 Persona_2
12) Si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
13) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani