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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3146/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in Parte_1
atti, dall' Avv. Moretti Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
Nannucci Elisa, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola CP_1
(Avvocatura CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.06.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 305/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (pensione di inabilità; in subordine, assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento alla CP_1
fondatezza ed al merito della domanda (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.).
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto premesso, il requisito è soddisfatto in riferimento a tutti i parametri evocati.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso rispetto all' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. – per lo più incentrate sull' omessa valutazione di una patologia, quale l' ipertensione arteriosa (a cui, secondo parte ricorrente, va attribuito il codice 6441 con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 25%); sull' attribuzione alle patologie di percentuali di invalidità al di sotto dei minimi previsti dalla tabella ministeriale: in particolare, al diabete mellito di tipo 2 a cui il c.t.u. ha riconosciuto una percentuale del 35% (a fronte del range 41 – 50 previsto per il codice 9309), alla spondilodiscoartrosi a cui il c.t.u. ha riconosciuto una percentuale del 25% (a fronte del range 31 – 40 previsto per il codice 7010) ed al disturbo bipolare cronico grave (a cui il c.t.u. ha riconosciuto una percentuale del 25% con applicazione del codice 2205) a cui, secondo parte ricorrente, va applicato il codice 2209 (con un grado di invalidità pari al 50%) o il codice 2206 (con un grado di invalidità pari al 40%); sull' errata qualificazione e valutazione del disturbo bipolare cronico grave, è stata disposta una integrazione della consulenza tecnica d' ufficio.
Ebbene, il c.t.u., alla luce delle osservazioni contenute in ricorso, ha, esaurientemente, risposto evidenziando quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame generale: Soggetto in discrete condizioni generali di salute (non angor, non dispnea).
Facies composita. Sensorio integro. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, con distribuzione tipica dell'obesità. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche nel complesso. Decubito indifferente. Altezza 156 cm Peso 62 Kg Numer_1
Apparato tegumentario: cute di colorito roseo.
Cavo orale: irrorate. Lingua in asse. Protesi mobile. Tes_1
Occhi: Bulbi in asse, pupille isocoriche ed isocicliche.
Apparato linfoghiandolare: non si apprezzano linfoadenomegalie superficiali.
Apparato Respiratorio: Torace di forma e volume normale con assenza di circoli collaterali patologici. Emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso.
All'auscultazione murmure vescicolare fisiologico apprezzabile su tutto l'ambito polmonare. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SPO2=97% al saturimetro digitale in aria ambiente.
Apparato cardiocircolatorio: All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta non visibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 130/80 mmHg all'omerale destra in posizione seduta;
polso radiale valido ritmico, 80 b/m. Assenza di fremiti alla palpazione. Polsi periferici presenti sui punti clinici di repere, simmetrici e normosfigmici. Assenza di cianosi e turgori delle giugulari.
Non segni di insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Apparato Digerente: Faringe normoemica. Efficienza masticatoria conservata. Addome piano, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Assenza di reticolo venoso. Cicatrice ombelicale introflessa. Peristalsi valida su tutto l'ambito. Murphy negativo.
Apparato Genito – Urinario: Reni non palpabili. Punti uretrali non dolenti alla digitopressione.
Manovra del Giordano negativa.
Apparato osteo-articolare: Scheletro ben sviluppato in relazione alla costituzione, al sesso e all'età.
Rachide: spinalgie alla digitopressione sulla linea spondiloidea e sulle paravertebrali;
la complessiva funzionalità articolare del rachide appare conservata. Lasegue negativo.
Arti superiori: Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi (mobilizzazione spalle e gomiti) e piccole articolazioni (mobilizzazione polsi e mani) per l'età. Buona la funzione prensile.
Arti inferiori: Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi e piccole articolazioni per l'età.
La funzionalità dei vari tratti del rachide e delle altre principali articolazioni può dirsi conservata in relazione all'età.
Stazione eretta tenuta in autonomia. La deambulazione è autonoma. Passaggi posturali autonomi dalla posizione supina a quella assisa, da quella assisa ad ortostasi.
Sistema nervoso: Nervi cranici indenni. Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Sensibilità esterocettive e propriocettive nella norma. Prove di coordinazione motoria bene eseguibili
(test indice-indice ed indice-naso negativi). Romberg negativo. Test di e test della Per_1
marcia negativi.
Curata nell'aspetto, nell'igiene e nell'abbigliamento. Disponibile al colloquio, il CP_2
linguaggio è coerente ed adeguato al livello di istruzione. La coscienza è integra. Vigile, lucida, normorientata nei canoni temporo-spaziali ed in rapporto alle persone. Attenzione spontanea pronta. Il giudizio, il ragionamento logico, l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui. Assenza di deficit della memoria sia di rievocazione che di fissazione. Il soggetto si rende pienamente conto del significato e dell'importanza del colloquio, nel corso del quale non sono emerse né sono state riferite idee deliranti o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Il tono dell'umore appare depresso;
si rilevano note d'ansia.
Vista: visus utile corretto con uso di lenti.
Udito: ode bene la voce alla comune distanza interlocutoria.
Criterio di valutazione medico-legale
Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro.
Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato.
Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell' invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione.
Tuttavia, generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di Balthazard,
Nel caso di specie si procederà dunque ad indicare le percentuali d'invalidità delle singole infermità diagnosticate ed il correlato calcolo a scalare.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che la sig.ra , allo stato di anni 65, è portatrice delle seguenti Parte_1
infermità:
Spondilodiscoartrosi
Disturbo Bipolare con episodi depressivi ricorrenti
Diabete mellito tipo 2 La prima infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata ed allegati al ricorso, è possibile affermare che tale patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 25% (venticinque per cento).
La seconda infermità diagnosticata va identificata per analogia nella voce tabellare 2205
(“Sindrome depressiva endoreattiva media”) prevista con un tasso di invalidità fisso al
25%, compatibile con quanto emerso dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti, nonché dalle risultanze delle operazioni peritali. Si può pertanto pervenire per tale patologia ad una valutazione del tasso di invalidità pari al 25% (venticinque per cento).
La terza infermità diagnosticata va identificata per analogia nella voce tabellare 9309
(“Diabete mellito 1 o 2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 41 ed il 50%.
Alla luce dello studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti, nonché delle risultanze delle operazioni peritali si può pervenire per tale patologia ad una valutazione del tasso di invalidità pari al 35%.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
(…) la sig.ra presentava in data 19/3/2019 all' Parte_1 Controparte_3
domanda per il riconoscimento delle prestazioni previste per gli invalidi civili.
[...]
Veniva visitata dalla Competente Commissione del Centro Medico Legale di Nola e valutata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71” con diagnosi di “Diabete mellito in soggetto affetto da malattia di Basedow.
Diabete mellito ed ipertensione arteriosa in buon compenso. Spondiloartrosi. Disturbo bipolare”.
In disaccordo con tale valutazione, la sig.ra adiva le vie legali dalle quali Parte_1
sono derivati i presenti accertamenti medico-legali.
Dall'esame della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali risulta che l'istante è affetta da diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali ed insulina. La periziata, inoltre, è affetta da spondiloartrosi con discopatie multiple a carico del rachide cervicale e lombare, oltre che da disturbo bipolare con episodi depressivi ricorrenti, in terapia psicofarmacologica.
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un “invalido Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 74% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71”.
Si ha pertanto materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
La sig.ra , allo stato di anni 65, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Spondilodiscoartrosi
Disturbo Bipolare con episodi depressivi ricorrenti
Diabete mellito tipo 2
Tenuto conto di quanto indicato nelle considerazioni è possibile affermare che sin dall'epoca della domanda amministrativa per cui è causa la sig.ra sia un Parte_1
soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71” (pagg. da 4 a 9 della C.T.U.).
INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI
Su richiesta della S.V si precisa quanto segue, in risposta al ricorso di opposizione dell' avv di parte ricorrente avv. Moretti.
Il sottoscritto CTU prende atto delle osservazioni dell'avvocato della parte istante.
Orbene all'atto della visita peritale avvenuta in data 07.06.2022 il sottoscritto CTU, raccolta l'anamnesi, somministrato l'esame obiettivo e valutata la documentazione in atti seguendo quanto richiesto dalla fattispecie sopra richiamata ha ritenuto di valutare il quadro menomativo in conformità a quanto già riportato nel verbale della Commissione del 19.03.2019. Nello specifico come da valutazione riportata nell'elaborato peritale CP_1
le menomazioni erano:
Spondilodiscoartrosi
Disturbo Bipolare con episodi depressivi ricorrenti
Diabete Mellito
La valutazione delle singole menomazioni non viene riportata in queste osservazioni contro deduttive in quanto tuttora condivise. Ciò che risalta nell'ambito della valutazione del quadro complessivo è che il sottoscritto ha ritenuto di valutare le singole menomazioni in base alla documentazione in atti ed in particolare la menomazione psichica, in quanto menomazione emendabile anche parzialmente, nella misura del 25% poiché secondo il parere medico legale del sottoscritto era parzialmente migliorata grazie alle terapie poste in atto. Tale miglioramento veniva evidenziato in corso visita peritale, espletata secondo la tecnica del colloquio libero ed in considerazione della documentazione allegata (ultima visita psichiatrica (30/11/2020).
In merito alla spondiloartrosi l'Avvocato Moretti fa riferimento alla voce tabellare
7010 (anchilosi del rachide lombare” valutatata dal 31 al 40%), ma la spondiloartrosi è tutt'altra cosa . La voce tabellare richiamata “ anchilosi del rachide lombare” viene presa come riferimento e per analogia in assenza di voce tabellare specifica relative all'artrosi del rachide. E' noto che l'anchilosi è il blocco totale di una articolazione o limitazione grave e permanente dei movimenti di un'articolazione, ma come si evince chiaramente dalla documentazione sanitaria allegata e dagli esiti delle risultanze peritali la signora ha solo una limitazione dei movimenti articolari peraltro modesta, come da spondiloartrosi. In assenza di voce specifica, come stabilito dal decreto e da varie sentenze di cassazione, si procede per analogia ma applicando ovviamente nel caso de quo un criterio proporzionalmente riduttivo altrimenti dovremmo considerare una semplice limitazione peraltro anche moderata, di cui è affetta la ricorrente, pari al blocco dell'articolazione (anchilosi)
In merito al diabete mellito l'unica visita diabetologica agli atti del 10/12/2020 descrive quali complicanze una stenosi dei vasi sovraortici. pari al 25%. Orbene, una stenosi di tale percentuale è fisiologica per una persona di 63 anni. Vi è inoltre assenza di proteinuria assenza di retinopatia (così come descritto anche nelle altre otto, certificazioni endocrinologiche dei vari specialisti che l'hanno avuta in cura) pertanto non è stata riportata alcuna complicanza diabetica.
La voce tabellare 9309 richiamata dall'avvocato di parte ricorrente non recita:
“diabete tipo 1 o 2” (con tasso di invalidità compreso tra 41 e 50%) bensì recita
“diabete tipo 1 o 2 con complicanze micro - macro angiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado( classe III)”. Pertanto, la voce tabellare 9309 è stata richiamata “in maniera incompleta”. In questo caso ci troviamo a disquisire di un diabete di classe 2 e non 3 cui si applica pertanto una valutazione di invalidità proporzionalmente riduttiva nella misura tra il 21 ed il
30% (25%).
In merito all'ipertensione arteriosa: come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente! (certificato di struttura pubblica ( 04/03/2019 ASL NA3 sud amb Cardiologia (ecg nella norma, ecocardiogramma nella norma pressione arteriosa 120/70) e privata, (02/03/2020 studio Rocca), l'ipertensione è senza danno d'organo e perfettamente controllata dalla terapia!!! Pertanto, lo scrivente resta perplesso sulla cardiopatia ipertensiva refertata dal consulente di parte dr Per_2
e riportata dall'avvocato in assenza di un qualsiasi esame strumentale (ECG ed ecocardiogramma) che riporti tale complicanza e quindi che evidenziasse danno d'organo.
Pertanto, si conferma in scienza e coscienza la valutazione precedentemente depositata.
La sig.ra è un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 60%, ai sensi della legge 118/71” (pagg. da 9 a
11 della C.T.U.).
In definitiva, da un' attenta lettura della integrazione di perizia emerge, in tutta evidenza, che il c.t.u., nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha ritenuto che la stessa non abbia i requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni invocate.
Egli ha motivato, ampiamente, sulle generali condizioni della perizianda, approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate, escludendo la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle prestazioni richieste.
Conseguentemente, avuto riguardo all'elaborato redatto in questa fase, corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante, l' opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte istante, previa compensazione per metà tenuto conto del complessivo stato patologico della stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' e della CP_1
ricorrente in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: - rigetta l' opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in €. 1933,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' e della CP_1
ricorrente in solido.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 8.04.2025
Il G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma