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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5441/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]elettivamente domiciliato in ISPICA, VIA
STATALE N. 2/A, presso lo studio dell'Avv. RABBITO MASSIMO (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
CONTRA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in TRIESTE, LARGO UGO IRNERI N. 1, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, Via Necropoli Grotticelle 16/a, presso lo studio degli Avv.ti
Ester Melfi (C.F. ) e Gabriele Melfi (C.F. C.F._3
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
e , entrambi residenti in [...], Controparte_2 Controparte_3
via Fornaciari s.n.
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale All'udienza del 09.05.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.10.2018, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
proprietario e conducente del ciclomotore Piaggio targato X752J5 nonché la compagnia di assicurazioni che garantiva per la responsabilità civile Controparte_4
terzi il predetto ciclomotore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso subiti a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati in €
37.263,11, oltre alla somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività di assistenza stragiudiziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della propria domanda, esponeva che, in data 3/12/2016, ore 10:00 Parte_1
circa, procedeva lungo la S.P. n.35, località Noto, alla guida del ciclomotore Piaggio
Liberty, targato X72MG8, di proprietà di assicurato Controparte_5 Controparte_6 allorché, giunto in prossimità dell'intersezione con la strada che serve la C.da
Falconara, , conducente il ciclomotore Piaggio, targato X752J5, che Controparte_3
lo precedeva, effettuava una improvvisa e non segnalata manovra di deviazione verso sinistra, impattando la parte anteriore destra del ciclomotore Piaggio condotto da
[...]
, facendolo cadere a terra. Precisava l'attore che, a seguito della caduta, il Pt_1 ciclomotore condotto dall'attore riportava ingenti danni, interamente risarciti dalla compagnia convenuta , mentre , a causa delle Controparte_1 Parte_1
lesioni riportate, veniva trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Avola e, in seguito, ricoverato presso l'Ospedale Umberto I di Siracusa, da cui veniva dimesso il
16.12.2016 con diagnosi di “.rattura orbitaria-frontale sinistra post traumatica, trauma cranico facciale e toraco-addominale, frattura radio sinistra, ferite lacero-contuse sopracciliari...”. Affermava, inoltre, di essersi sottoposto, una volta dichiarato clinicamente guarito, a visita medico-legale presso il dott. , il quale Persona_1
accertava che le lesioni riportate dall'attore avevano determinato un danno biologico quantificabile nel 10% con una durata della malattia di gg. 60, di cui gg. 30 per I.T.A. e gg. 30 per I.T.P. al 75%. Sosteneva dunque di aver inviato formale richiesta di pag. 2/8 risarcimento danni sia alla che garantiva per la responsabilità civile Controparte_7
terzi il ciclomotore di sua proprietà che alla compagnia di Controparte_1
controparte, ricevendo da parte di quest'ultima soltanto la somma per il risarcimento dei danni al ciclomotore mentre l' negava il risarcimento delle lesioni Controparte_7
fisiche riportate da nell'occorso sinistro, poiché non poteva trovare Parte_1 applicazione la disciplina dell'indennizzo diretto in quanto le stesse erano state quantificare dal loro fiduciario in misura superiore al 9% .
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, accertarsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta, atteso che nel caso di specie sarebbe applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, con la conseguenza che legittimata passiva nel presente giudizio sarebbe la sola compagnia assicurativa del mezzo attoreo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, asserendo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile allo stesso , il quale Pt_1
non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza così cagionando il sinistro. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice, chiedendo limitarsi il risarcimento a quanto effettivamente provato.
Le altre parti convenute, e non si costituivano in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, sebbene regolarmente citati.
La causa è stata istruita come in atti, mediante prove documentali, prove testimoniali e la CTU a firma del Dott . Indi, all'udienza del 09.05.2024, sulle Persona_2
conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, in quanto non si sono costituiti nel presente giudizio, nonostante siano stati
[...]
regolarmente citati.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia convenuta, sul presupposto dell'applicabilità, al caso in ispecie, della procedura dell'indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle pag. 3/8 Assicurazioni Private, sostenendo che, in tali casi, legittimata passiva sarebbe solo la compagnia assicuratrice del mezzo che ha subito i danni.
In diritto, la procedura cd. di indennizzo diretto è disciplinata dall'art. 149 del d.lgs. n.
209 del 2005, il quale stabilisce che i danneggiati da un sinistro tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la r.c.a., devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa assicurativa del veicolo utilizzato, e ciò quando dal sinistro siano derivati danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché danni alla persona subiti dal conducente non responsabile, se contenuti nel limite previsto dall'art. 139 dello stesso codice, ovvero nel limite del 9% del danno biologico permanente.
Ciò premesso, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che tale procedura
(peraltro attivabile solo in presenza di determinati presupposti) sia facoltativa e non obbligatoria per il danneggiato, così come stabilito, tra l'altro, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Palermo, a mente della quale, secondo l'interpretazione letterale effettuata dal Giudice delle Leggi: “Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”. Allo stesso risultato la Corte giunge seguendo anche un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private, dal momento che quest'ultimo si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo
i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del
2008).
Va, peraltro, considerato che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'impresa assicuratrice del veicolo danneggiato, a seguito di visita medico-legale dell'attore da parte del medico fiduciario, aveva comunicato allo stesso di non poter procedere ad indennizzare i danni alla persona, in quanto superiori al limite del 9% di danno pag. 4/8 biologico stabilito dalla legge per l'applicabilità della procedura. Da questo punto di vista, è irrilevante la quantificazione del danno biologico effettuato dal CTU, nominato nella fase istruttoria del giudizio.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto dell'eccezione sollevata dalla compagnia
[...]
Controparte_1
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta, nei termini di cui appresso.
Dall'istruttoria espletata è emersa l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_3
nella causazione del sinistro. In particolare, è stato dimostrato attraverso le
[...] testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria che il convenuto, procedendo lungo lo stesso senso di marcia tenuto dal ciclomotore condotto dall'attore, ebbe ad eseguire una non segnalata ed improvvisa svolta a sinistra, impattando contro il mezzo attoreo e provocandone la caduta. Ciò è chiaramente desumibile dalle dichiarazioni rese dal teste
, il quale, escusso sui capitoli di prova dedotti dall'attore, ha chiarito di Testimone_1
aver assistito al sinistro in quanto procedeva lungo la stessa traiettoria delle parti, precedendoli di circa 20 metri, e ha descritto la dinamica dei fatti così come esposti in citazione. Il teste ha, altresì, precisato che l'attore, alla guida del proprio ciclomotore, si trovava, rispetto al convenuto, ad una distanza di circa 1 metro e mezzo-2 metri, così rispettando la distanza di sicurezza prevista dalla legge.
Dalle emergenze processuali, dunque è emersa l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente ciclomotore Parte_2
Piaggio, targato X752J5, il quale ha effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza attivare gli indicatori di direzione, in palese contrasto con le norme del Codice della
Strada, con particolare riferimento all'art. 154, il quale stabilisce che: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione...”.
pag. 5/8 Non può invece, riconoscersi in capo all'attore alcun concorso nella causazione del sinistro siccome non provato.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il CTU nominato dal G.I. ha accertato, nel rispetto della criteriologia medico-legale del nesso di causalità, che le lesioni patite dall'attore sono in rapporto diretto ed esclusivo con il sinistro per cui è causa, precisando, quindi, che: “Le suddette lesioni, per il cui trattamento il periziato venne sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della frattura frontale orbitaria di sinistra, riduzione delle ossa nasali e confezionamento di apparecchio gessato a valva
BAM della frattura del radio sinistro, ebbe a determinare un periodo di I.T.A. al 100% pari a giorni 40 (quaranta), altro di I.T.P. al 75 % pari ad altri 30 (trenta) giorni ed altri 30 giorni di I.T.P. al 25% per la convalescenza e il progressivo recupero funzionale”; in ordine alla determinazione del danno biologico permanente, il CTU ha stabilito che: “...alla luce dei criteri contenuti nel Decreto Ministeriale della Salute del
3/07/2003 pubblicato nella G. U. n° 211 dell'11/09/2003 e successive modifiche, nonché dei relativi allegati, può in atto correttamente quantificarsi in una percentuale pari al 9 (nove) %, tenuto conto degli esiti cicatriziali, del danno anatomico delle fratture e della osteosintesi orbitaria, e tenuto conto che anche i CTP hanno concordato sulla superiore valutazione, sia temporanea che permanente”.
Il CTU, infine, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute e documentate da parte attrice, nella misura di € 315,00, non ravvisando la necessità di spese future.
Siffatte conclusioni possono essere condivise per intero, in quanto esenti da vizi logico- giuridici, che possano inficiare il risultato dell'elaborazione peritale.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare i criteri indicati all'art. 139 del d. lgs. n° 209/2005 (aggiornato al
D.M. 16.07.2024) in uso presso questo Ufficio Giudiziario per il calcolo del risarcimento del danno per le lesioni di lieve entità, in quanto adeguate e ritenute il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che l'attore all'epoca del sinistro aveva 17 anni ne Parte_1
consegue che deve essere risarcito a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di € 22.789,59 così determinata: € 18.922,79 per danno biologico permanente pag. 6/8 ed € 3.866,80 per danno biologico temporaneo, oltre alla somma di € 315,00 per spese mediche .
Nessun'altra voce di danno deve essere risarcita, in quanto non provata. In particolare, non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno nella ulteriore misura del
20%, in quanto, come chiarito dalla S.C., le esigenze di personalizzazione devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta conseguenza del danno e devono essere specificamente provate, ciò che non può dirsi nel caso di specie.
Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 22.789,59 (debito di valore al netto delle spese mediche) dovrà essere devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione che, liquidando il danno, ne determina la trasformazione in debito di valuta. Conseguentemente a decorrere dalla data della presente decisione, sino a quella del soddisfo, spetteranno unicamente gli interessi legali. La somma di € 315,00 pari alle spese mediche, dovrà invece essere corrisposta con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso, sino al soddisfo.
Va, infine, rigettata la domanda attorea di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale ricevuta dalla pari ad € 1.500,00, in quanto Parte_3
agli atti risulta solo una fattura pro-forma, come tale non idonea a dimostrare l'effettivo esborso.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal
D.M.10 marzo 2014 n.55 e ss.ii.mm. e tenuto conto del valore della controversia.
Parimenti le spese di CTU anticipate dagli attori, devono essere poste in solido a carico dei convenuti siccome liquidate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
pag. 7/8 3. Accoglie la domanda attorea e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso il 3/12/2016; Controparte_3
4. Condanna, per l'effetto, la in solido con Controparte_1
e al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di € 22.789,59 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Condanna in solido con Controparte_1 CP_2
e , alla refusione, in favore della parte
[...] Controparte_3
attrice, delle spese che liquida in € 5.077,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido
SR 19.05.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5441/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]elettivamente domiciliato in ISPICA, VIA
STATALE N. 2/A, presso lo studio dell'Avv. RABBITO MASSIMO (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
CONTRA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in TRIESTE, LARGO UGO IRNERI N. 1, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, Via Necropoli Grotticelle 16/a, presso lo studio degli Avv.ti
Ester Melfi (C.F. ) e Gabriele Melfi (C.F. C.F._3
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
e , entrambi residenti in [...], Controparte_2 Controparte_3
via Fornaciari s.n.
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale All'udienza del 09.05.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.10.2018, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
proprietario e conducente del ciclomotore Piaggio targato X752J5 nonché la compagnia di assicurazioni che garantiva per la responsabilità civile Controparte_4
terzi il predetto ciclomotore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso subiti a seguito del sinistro per cui è causa, quantificati in €
37.263,11, oltre alla somma di € 1.500,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività di assistenza stragiudiziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della propria domanda, esponeva che, in data 3/12/2016, ore 10:00 Parte_1
circa, procedeva lungo la S.P. n.35, località Noto, alla guida del ciclomotore Piaggio
Liberty, targato X72MG8, di proprietà di assicurato Controparte_5 Controparte_6 allorché, giunto in prossimità dell'intersezione con la strada che serve la C.da
Falconara, , conducente il ciclomotore Piaggio, targato X752J5, che Controparte_3
lo precedeva, effettuava una improvvisa e non segnalata manovra di deviazione verso sinistra, impattando la parte anteriore destra del ciclomotore Piaggio condotto da
[...]
, facendolo cadere a terra. Precisava l'attore che, a seguito della caduta, il Pt_1 ciclomotore condotto dall'attore riportava ingenti danni, interamente risarciti dalla compagnia convenuta , mentre , a causa delle Controparte_1 Parte_1
lesioni riportate, veniva trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Avola e, in seguito, ricoverato presso l'Ospedale Umberto I di Siracusa, da cui veniva dimesso il
16.12.2016 con diagnosi di “.rattura orbitaria-frontale sinistra post traumatica, trauma cranico facciale e toraco-addominale, frattura radio sinistra, ferite lacero-contuse sopracciliari...”. Affermava, inoltre, di essersi sottoposto, una volta dichiarato clinicamente guarito, a visita medico-legale presso il dott. , il quale Persona_1
accertava che le lesioni riportate dall'attore avevano determinato un danno biologico quantificabile nel 10% con una durata della malattia di gg. 60, di cui gg. 30 per I.T.A. e gg. 30 per I.T.P. al 75%. Sosteneva dunque di aver inviato formale richiesta di pag. 2/8 risarcimento danni sia alla che garantiva per la responsabilità civile Controparte_7
terzi il ciclomotore di sua proprietà che alla compagnia di Controparte_1
controparte, ricevendo da parte di quest'ultima soltanto la somma per il risarcimento dei danni al ciclomotore mentre l' negava il risarcimento delle lesioni Controparte_7
fisiche riportate da nell'occorso sinistro, poiché non poteva trovare Parte_1 applicazione la disciplina dell'indennizzo diretto in quanto le stesse erano state quantificare dal loro fiduciario in misura superiore al 9% .
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, accertarsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta, atteso che nel caso di specie sarebbe applicabile la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, con la conseguenza che legittimata passiva nel presente giudizio sarebbe la sola compagnia assicurativa del mezzo attoreo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, asserendo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile allo stesso , il quale Pt_1
non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza così cagionando il sinistro. In via subordinata, la compagnia convenuta contestava il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice, chiedendo limitarsi il risarcimento a quanto effettivamente provato.
Le altre parti convenute, e non si costituivano in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, sebbene regolarmente citati.
La causa è stata istruita come in atti, mediante prove documentali, prove testimoniali e la CTU a firma del Dott . Indi, all'udienza del 09.05.2024, sulle Persona_2
conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, in quanto non si sono costituiti nel presente giudizio, nonostante siano stati
[...]
regolarmente citati.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia convenuta, sul presupposto dell'applicabilità, al caso in ispecie, della procedura dell'indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle pag. 3/8 Assicurazioni Private, sostenendo che, in tali casi, legittimata passiva sarebbe solo la compagnia assicuratrice del mezzo che ha subito i danni.
In diritto, la procedura cd. di indennizzo diretto è disciplinata dall'art. 149 del d.lgs. n.
209 del 2005, il quale stabilisce che i danneggiati da un sinistro tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la r.c.a., devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa assicurativa del veicolo utilizzato, e ciò quando dal sinistro siano derivati danni al veicolo e alle cose trasportate, nonché danni alla persona subiti dal conducente non responsabile, se contenuti nel limite previsto dall'art. 139 dello stesso codice, ovvero nel limite del 9% del danno biologico permanente.
Ciò premesso, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che tale procedura
(peraltro attivabile solo in presenza di determinati presupposti) sia facoltativa e non obbligatoria per il danneggiato, così come stabilito, tra l'altro, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Palermo, a mente della quale, secondo l'interpretazione letterale effettuata dal Giudice delle Leggi: “Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”. Allo stesso risultato la Corte giunge seguendo anche un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private, dal momento che quest'ultimo si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo
i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del
2008).
Va, peraltro, considerato che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, l'impresa assicuratrice del veicolo danneggiato, a seguito di visita medico-legale dell'attore da parte del medico fiduciario, aveva comunicato allo stesso di non poter procedere ad indennizzare i danni alla persona, in quanto superiori al limite del 9% di danno pag. 4/8 biologico stabilito dalla legge per l'applicabilità della procedura. Da questo punto di vista, è irrilevante la quantificazione del danno biologico effettuato dal CTU, nominato nella fase istruttoria del giudizio.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto dell'eccezione sollevata dalla compagnia
[...]
Controparte_1
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta, nei termini di cui appresso.
Dall'istruttoria espletata è emersa l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_3
nella causazione del sinistro. In particolare, è stato dimostrato attraverso le
[...] testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria che il convenuto, procedendo lungo lo stesso senso di marcia tenuto dal ciclomotore condotto dall'attore, ebbe ad eseguire una non segnalata ed improvvisa svolta a sinistra, impattando contro il mezzo attoreo e provocandone la caduta. Ciò è chiaramente desumibile dalle dichiarazioni rese dal teste
, il quale, escusso sui capitoli di prova dedotti dall'attore, ha chiarito di Testimone_1
aver assistito al sinistro in quanto procedeva lungo la stessa traiettoria delle parti, precedendoli di circa 20 metri, e ha descritto la dinamica dei fatti così come esposti in citazione. Il teste ha, altresì, precisato che l'attore, alla guida del proprio ciclomotore, si trovava, rispetto al convenuto, ad una distanza di circa 1 metro e mezzo-2 metri, così rispettando la distanza di sicurezza prevista dalla legge.
Dalle emergenze processuali, dunque è emersa l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente ciclomotore Parte_2
Piaggio, targato X752J5, il quale ha effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza attivare gli indicatori di direzione, in palese contrasto con le norme del Codice della
Strada, con particolare riferimento all'art. 154, il quale stabilisce che: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione...”.
pag. 5/8 Non può invece, riconoscersi in capo all'attore alcun concorso nella causazione del sinistro siccome non provato.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il CTU nominato dal G.I. ha accertato, nel rispetto della criteriologia medico-legale del nesso di causalità, che le lesioni patite dall'attore sono in rapporto diretto ed esclusivo con il sinistro per cui è causa, precisando, quindi, che: “Le suddette lesioni, per il cui trattamento il periziato venne sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della frattura frontale orbitaria di sinistra, riduzione delle ossa nasali e confezionamento di apparecchio gessato a valva
BAM della frattura del radio sinistro, ebbe a determinare un periodo di I.T.A. al 100% pari a giorni 40 (quaranta), altro di I.T.P. al 75 % pari ad altri 30 (trenta) giorni ed altri 30 giorni di I.T.P. al 25% per la convalescenza e il progressivo recupero funzionale”; in ordine alla determinazione del danno biologico permanente, il CTU ha stabilito che: “...alla luce dei criteri contenuti nel Decreto Ministeriale della Salute del
3/07/2003 pubblicato nella G. U. n° 211 dell'11/09/2003 e successive modifiche, nonché dei relativi allegati, può in atto correttamente quantificarsi in una percentuale pari al 9 (nove) %, tenuto conto degli esiti cicatriziali, del danno anatomico delle fratture e della osteosintesi orbitaria, e tenuto conto che anche i CTP hanno concordato sulla superiore valutazione, sia temporanea che permanente”.
Il CTU, infine, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute e documentate da parte attrice, nella misura di € 315,00, non ravvisando la necessità di spese future.
Siffatte conclusioni possono essere condivise per intero, in quanto esenti da vizi logico- giuridici, che possano inficiare il risultato dell'elaborazione peritale.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare i criteri indicati all'art. 139 del d. lgs. n° 209/2005 (aggiornato al
D.M. 16.07.2024) in uso presso questo Ufficio Giudiziario per il calcolo del risarcimento del danno per le lesioni di lieve entità, in quanto adeguate e ritenute il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che l'attore all'epoca del sinistro aveva 17 anni ne Parte_1
consegue che deve essere risarcito a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di € 22.789,59 così determinata: € 18.922,79 per danno biologico permanente pag. 6/8 ed € 3.866,80 per danno biologico temporaneo, oltre alla somma di € 315,00 per spese mediche .
Nessun'altra voce di danno deve essere risarcita, in quanto non provata. In particolare, non può essere riconosciuta la personalizzazione del danno nella ulteriore misura del
20%, in quanto, come chiarito dalla S.C., le esigenze di personalizzazione devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta conseguenza del danno e devono essere specificamente provate, ciò che non può dirsi nel caso di specie.
Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 22.789,59 (debito di valore al netto delle spese mediche) dovrà essere devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione che, liquidando il danno, ne determina la trasformazione in debito di valuta. Conseguentemente a decorrere dalla data della presente decisione, sino a quella del soddisfo, spetteranno unicamente gli interessi legali. La somma di € 315,00 pari alle spese mediche, dovrà invece essere corrisposta con gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso, sino al soddisfo.
Va, infine, rigettata la domanda attorea di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale ricevuta dalla pari ad € 1.500,00, in quanto Parte_3
agli atti risulta solo una fattura pro-forma, come tale non idonea a dimostrare l'effettivo esborso.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal
D.M.10 marzo 2014 n.55 e ss.ii.mm. e tenuto conto del valore della controversia.
Parimenti le spese di CTU anticipate dagli attori, devono essere poste in solido a carico dei convenuti siccome liquidate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2. Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
pag. 7/8 3. Accoglie la domanda attorea e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso il 3/12/2016; Controparte_3
4. Condanna, per l'effetto, la in solido con Controparte_1
e al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di € 22.789,59 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Condanna in solido con Controparte_1 CP_2
e , alla refusione, in favore della parte
[...] Controparte_3
attrice, delle spese che liquida in € 5.077,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido
SR 19.05.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
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