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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di NA, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier AR Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1113/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
con sede legale in Fiumedinisi (ME), Via Lentinia n. 2, Parte_1
partita IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Moschella giusta procura in Parte_2
atti;
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
1 tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dalla dott.ssa Gianpaola
AR PA e dal dott. Giuseppe Panno, funzionari delegati.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 10/06/2024 per l'udienza del
13/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/10/2023 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 410/2023, emessa il 03.08.2023, prot. uscita n. 0407690 del 03.08.2023 dal Direttore Generale del
[...]
Controparte_2
FR
[...] [...] del Controparte_3 consumatore, a mezzo P.E.C. in data 04.10.2023 , con la quale è stato ingiunto all'odierno opponente, quale coobbligato in solido (ex art. 6 legge 689/81) con il Sig.
(quale concorrente ex art. 5 legge 689/81) di pagare la Controparte_4
somma di €. 134.781,93.
La suddetta ordinanza si riferisce a pretese violazioni intervenute nell'anno 2014, su verifiche effettuate tra il 2015 ed il 2016.
Invero la società ricorrente, in più occasioni, con riferimento alle attività svolte dalla sede NA 002 ha chiesto al responsabile della stessa, Dott. , l'immediata CP_4
restituzione dei fascicoli aziendali inerenti ai mandati di competenza della sede operativa locale di Troina, ricorrendo perfino al Tribunale di NA per ottenere decreto di ingiunzione per la consegna immediata di 389 fascicoli ( procedimento n.
859/2016 R.G.). Tra questi al n. 254 dell'elenco di ditte si richiedeva il fascicolo della ditta . Il Tribunale di NA ha emesso il Decreto Parte_3 ingiuntivo n. 304/2016 , al quale è seguito in data 16.12.2016 un verbale di mancata consegna alla presenza dell'Ufficiale giudiziario.
2 Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi confermata la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 13/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. La prescrizione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 L.689/81;
2. Illegittimità dell'ordinanza emessa nei confronti del coobbligato per difetto dell'elemento soggettivo;
3. Intervenuta prescrizione della sanzione ex art. 28 L.689/81
4. Violazione art. 21 nonies L. n. 241/90
5. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione per mancanza di responsabilità in capo la ricorrente
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 17/07/2024, ben oltre l'udienza fissata per l'assunzione in decisione della causa.
Sul punto deve richiamarsi che ai sensi dell'art. 293 c.p.c. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione .
3 Concedere al contumace la possibilità di costituirsi oltre l'udienza in cui la causa è riservata in decisione integrerebbe una violazione delle garanzie processuali delle parti costituite;
pertanto la costituzione oltre il suddetto termine deve ritenersi inammissibile.
In ogni caso sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto:
l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
4 dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 17/07/2024 oltre l'udienza del 13/06/2024 fissata per la discussione e decisione.
Com'è noto, stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno
5 sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di NA, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri
6 probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da il Tribunale Parte_1
di NA , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 410/2023, del 03.08.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in NA 19/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier AR Carà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di NA, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier AR Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1113/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
con sede legale in Fiumedinisi (ME), Via Lentinia n. 2, Parte_1
partita IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Moschella giusta procura in Parte_2
atti;
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro
[...]
1 tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dalla dott.ssa Gianpaola
AR PA e dal dott. Giuseppe Panno, funzionari delegati.
- Opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 10/06/2024 per l'udienza del
13/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/10/2023 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 410/2023, emessa il 03.08.2023, prot. uscita n. 0407690 del 03.08.2023 dal Direttore Generale del
[...]
Controparte_2
FR
[...] [...] del Controparte_3 consumatore, a mezzo P.E.C. in data 04.10.2023 , con la quale è stato ingiunto all'odierno opponente, quale coobbligato in solido (ex art. 6 legge 689/81) con il Sig.
(quale concorrente ex art. 5 legge 689/81) di pagare la Controparte_4
somma di €. 134.781,93.
La suddetta ordinanza si riferisce a pretese violazioni intervenute nell'anno 2014, su verifiche effettuate tra il 2015 ed il 2016.
Invero la società ricorrente, in più occasioni, con riferimento alle attività svolte dalla sede NA 002 ha chiesto al responsabile della stessa, Dott. , l'immediata CP_4
restituzione dei fascicoli aziendali inerenti ai mandati di competenza della sede operativa locale di Troina, ricorrendo perfino al Tribunale di NA per ottenere decreto di ingiunzione per la consegna immediata di 389 fascicoli ( procedimento n.
859/2016 R.G.). Tra questi al n. 254 dell'elenco di ditte si richiedeva il fascicolo della ditta . Il Tribunale di NA ha emesso il Decreto Parte_3 ingiuntivo n. 304/2016 , al quale è seguito in data 16.12.2016 un verbale di mancata consegna alla presenza dell'Ufficiale giudiziario.
2 Con decreto del 14/01/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28.03.2024.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi confermata la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 13/06/2024 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. La prescrizione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 L.689/81;
2. Illegittimità dell'ordinanza emessa nei confronti del coobbligato per difetto dell'elemento soggettivo;
3. Intervenuta prescrizione della sanzione ex art. 28 L.689/81
4. Violazione art. 21 nonies L. n. 241/90
5. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione per mancanza di responsabilità in capo la ricorrente
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 28/03/2024, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 17/07/2024, ben oltre l'udienza fissata per l'assunzione in decisione della causa.
Sul punto deve richiamarsi che ai sensi dell'art. 293 c.p.c. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione .
3 Concedere al contumace la possibilità di costituirsi oltre l'udienza in cui la causa è riservata in decisione integrerebbe una violazione delle garanzie processuali delle parti costituite;
pertanto la costituzione oltre il suddetto termine deve ritenersi inammissibile.
In ogni caso sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto:
l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
4 dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 14/01/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 28/03/2024, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 17/07/2024 oltre l'udienza del 13/06/2024 fissata per la discussione e decisione.
Com'è noto, stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno
5 sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data
07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di NA, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri
6 probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da il Tribunale Parte_1
di NA , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 410/2023, del 03.08.2023;
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in NA 19/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier AR Carà
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