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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 29.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 392 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Gobbi, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via dei Monti Parioli, 28;
Appellante
1 e
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rocco, per delega allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via
Flaminia, 79;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 869/2023 del Tribunale di Tivoli, depositata il 29.6.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
in data 30.6.1991, hanno avuto una figlia, (nata il [...]) e si sono Per_1
separati consensualmente con provvedimento di omologa del 25.1.2016, con il quale, tra l'altro, è stato posto a carico di un assegno per il Parte_1
mantenimento di , pari all'importo mensile di € 550,00, senza prevedere Per_1
alcun contributo a suo carico per il mantenimento della moglie, dichiaratasi economicamente autosufficiente;
con ricorso depositato in data 22.1.2019, ha adito il Parte_1
Tribunale di Tivoli per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento per e senza previsione di Per_1
alcun assegno divorzile in favore della resistente;
2 costituitasi in giudizio, non si è opposta allo scioglimento del CP_1
matrimonio, ma ha chiesto che le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 350,00 mensili, nonché la conservazione dell'assegno di mantenimento già percepito per la figlia, non ancora economicamente autosufficiente;
all'esito dell'udienza presidenziale del 17.7.2019, sono state confermate le condizioni della separazione;
esperito l'interrogatorio formale della resistente e sentita la figlia delle parti all'udienza del 10.5.2022, con la sentenza n. 869/23, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
ha revocato l'assegno per il mantenimento di a carico del Per_1
ricorrente e ha stabilito che quest'ultimo dovesse corrispondere a
[...]
un assegno divorzile di € 350,00, condannandolo altresì al pagamento CP_1
delle spese di lite;
con ricorso depositato il 23.1.2024, ha impugnato la Parte_1
sentenza, contestando la debenza dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e concludendo per la relativa revoca, con restituzione di quanto dalla medesima già indebitamente percepito;
ha altresì chiesto la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
si è costituita contestando il fondamento dell'appello e CP_1
chiedendone il rigetto;
il Procuratore Generale, in data 16.4.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
3 autorizzato, con provvedimento del 18.3.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere verte, in primo luogo, sull'assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale, in favore di CP_1
In ordine alla natura della prestazione in esame, giova richiamare brevemente il recente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo- compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita
4 familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020 e Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo assistenziale”).
In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1786 del
28.1.2021).
Da ultimo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto
5 delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
13420 del 16/05/2023) e che “Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio
è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, la cui funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnatagli dal legislatore, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Con particolare riferimento al caso in esame, va rammentato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass.
n. 28936/2022). Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge
6 economicamente più debole, in funzione assistenziale e perequativo-compensativa”
(Cass., sez. I, ord. n. 10486 del 17.4.2024).
Nel caso di specie, giova rilevare che il matrimonio tra le parti è durato circa
25 anni e che, durante la vita coniugale, per quanto dichiarato dalle stesse parti in sede di interrogatorio libero all'udienza del 30.10.2020, Parte_1
ha svolto attività di Carabiniere (oltre ad eseguire occasionali lavoretti di idraulica o meccanica), mentre ha lavorato come collaboratrice CP_1
domestica, percependo circa € 400,00/500,00 mensili.
L'appellata né in questo, né nel precedente grado del giudizio ha mai allegato
(e tanto meno dimostrato) di aver sacrificato la propria attività professionale in funzione delle esigenze familiari o della necessità di facilitare la carriera professionale del coniuge.
Come correttamente osservato dal Tribunale, pertanto, dev'essere esclusa la possibilità di riconoscere a l'assegno divorzile richiesto in CP_1
ragione della componente perequativa-compensativa della prestazione in esame.
Resta, dunque, da verificare la eventuale sussistenza della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Al riguardo, osserva la Corte che, in sede di separazione consensuale, benchè
all'udienza del 16.12.2015, avesse dichiarato di percepire un CP_1
reddito mensile di € 200,00 (e, quindi, inferiore a quello di € 400,00/500,00, indicato in questo procedimento all'udienza del 30.10.2020), le parti hanno convenuto, non solo, che non le sarebbe spettato alcun assegno di mantenimento, ma addirittura che la casa coniugale sarebbe rimasta in
7 godimento di , nonostante fosse di proprietà pro quota della Parte_1
moglie, con i suoi familiari.
E' pacifico tra le parti, inoltre, che, in seguito, si trasferì a vivere CP_1
altrove con la figlia, pagando il relativo canone di locazione e che, sino all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del coniuge, non ebbe a rivendicare alcun mutamento delle condizioni della separazione.
Nel presente procedimento, come già indicato, in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 30.10.2020, l'appellata ha riferito di aver svolto attività di collaboratrice domestica per tutta la durata della vita matrimoniale, percependo la retribuzione mensile di € 400,00/500,00 e di continuare, anche all'attualità, a percepire tali importi, nonchè di aver prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi € 50.000,00, ma di aver restituito a Parte_1
€ 36.000,00 (con ciò trattenendo la somma di € 14.000,00).
[...]
L'appellata ha altresì riferito che la figlia aveva, in precedenza, svolto solo lavori saltuari e che era ancora in cerca di occupazione.
Tali dichiarazioni devono ritenersi in parte non credibili, in parte contraddette dalle ulteriori emergenze istruttorie.
Da un lato, infatti, l'esiguità del reddito dichiarato dall'appellata -benchè superiore a quello riferito ai tempi della separazione- non sarebbe stato compatibile con il canone di locazione dell'immobile in cui CP_1
all'epoca viveva, pari ad € 450,00 mensili (come da documentazione allegata alla memoria di costituzione in primo grado); dall'altro, dall'estratto contributivo relativo alla figlia (acquisito in atti il 23.2.2022), è risultato che la medesima era occupata stabilmente già dall'anno 2020 presso la “Radiologica
Romana s.r.l.” e che ha continuato ad esserlo per tutto il 2021; dalle
8 dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 10.5.2022, inoltre, è emerso Per_1
che la medesima non conviveva più con la madre da circa tre anni e mezzo (e, dunque, già da prima dell'udienza del 30.10.2020 durante la quale si è svolto l'interrogatorio libero di . CP_1
Inoltre, successivamente, in sede d'interrogatorio formale, all'udienza del
10.5.2022, la medesima ha dichiarato che, a seguito del decesso della propria datrice di lavoro (di cui, però, non ha allegato le generalità), avvenuto nel precedente mese di gennaio, aveva perso il lavoro ed era, quindi, rimasta disoccupata.
(Solo) nella propria memoria di costituzione nel presente grado del giudizio, depositata il 31.1.2025, l'appellata ha allegato il nominativo della propria precedente datrice di lavoro e ha dedotto di svolgere attualmente lavori saltuari come domestica, percependo circa € 3.000,00 l'anno, pari, quindi, all'importo mensile di € 250,00, comunque superiore a quello goduto all'epoca della separazione (quando, inoltre, non aveva neppure la disponibilità della casa coniugale in cui attualmente risiede).
E', pertanto, evidente che, rispetto all'epoca della separazione consensuale - allorquando l'appellata si era dichiarata economicamente autosufficiente-, le sue attuali condizioni reddituali, per quanto evincibile dall'autodichiarazione prodotta in atti (in assenza di ulteriori documenti), sono addirittura migliorate, disponendo, non solo di un reddito superiore a quello allora percepito, ma anche della somma di € 14.000,00, prelevata dal conto corrente cointestato con l'ex coniuge e dell'appartamento in cui vive, per cui non deve pagare alcun canone di locazione, in quanto in comproprietà con i suoi familiari.
9 Inoltre, all'epoca del divorzio, non doveva più nemmeno CP_1
contribuire al mantenimento di , ormai indipendente e convivente con il Per_1
suo compagno.
Le dichiarazioni rese dall'appellata e la documentazione prodotta nel corso di entrambi i gradi del giudizio risultano, quindi, poco trasparenti e lacunose, ove non addirittura contraddittorie con le ulteriori emergenze istruttorie e, in conclusione, inidonee a fondare il proprio diritto all'assegno divorzile, neppure nella sua componente assistenziale.
Né il riconoscimento della prestazione invocata, esclusa, quindi, tanto la sua natura assistenziale, quanto quella perequativa-compensativa, può fondarsi unicamente sul diverso livello reddituale del coniuge.
Al riguardo, peraltro, ad abbundantiam, osserva la Corte che Parte_1
, attualmente pensionato, ha sostanzialmente mantenuto invariata la
[...]
propria condizione economica rispetto al periodo della separazione consensuale: all'epoca, infatti, in qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri, percepiva circa € 1.800,00 nette mensili e versava € 550,00, per il mantenimento della figlia;
ad oggi, percepisce un rateo di pensione mensile di € 1.600,00 circa e paga una rata di mutuo, contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive, pari a circa € 500,00 mensili.
In conclusione, la domanda di assegno divorzile proposta da CP_1
deve ritenersi destituita di fondamento e la prestazione disposta in suo favore dal Tribunale dev'essere, quindi, revocata.
Quanto, poi, alla richiesta formulata da di restituzione di Parte_1
quanto già percepito a tale titolo da giova richiamare il CP_1
consolidato orientamento della condivisibile giurisprudenza di legittimità,
10 secondo cui “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma
o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica” (Cass., Sez. U, Sentenza n.
32914 del 08/11/2022).
Nel caso di specie, l'entità dell'importo, complessivamente modesto, posto a carico di , giustifica la convinzione che la somma in Parte_1
precedenza versata all'appellata sia stata utilizzata dalla medesima per soddisfare i propri bisogni alimentari, con conseguente irripetibilità di quanto già percepito.
La relativa domanda di restituzione proposta da Parte_1
dev'essere, quindi, respinta.
In ultimo, l'appellante ha chiesto anche la riforma della sentenza di primo grado quanto alla sua avvenuta condanna al pagamento delle spese di lite.
Al riguardo, osserva la Corte che, nel primo grado del procedimento, il
Tribunale ha provveduto anche sullo status, ciò che, anche a prescindere dal
11 tenore della decisione nella presente fase del procedimento, giustificava la compensazione delle spese di lite.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, riformata in tal senso.
Per il presente grado del giudizio, invece, le spese di lite, liquidate ex art. 13
c.p.c., seguono la soccombenza e devono porsi a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 869/2023 del Tribunale di Tivoli, depositata il 29.6.2023:
revoca l'assegno divorzile a carico dell'appellante, in favore di e CP_1
compensa le spese di lite del primo grado del giudizio;
respinge ogni altra domanda;
condanna l'appellata a rifondere a le spese per il presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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