TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via CodiceFiscale_2
M. Cervantes 55/16 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Pecorella che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Ricorrente
E
in persona dell'amm.re p.t Arch. Controparte_1 [...]
(C.F. ), con sede in Castellammare di Stabia alla CP_2 CodiceFiscale_3
Via Roma n.99 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Castellammare di P.IVA_1
Stabia (NA) alla Piazza Spartaco n.27, presso lo studio dell'Avv. Annarita Del
Gaudio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
1 Conclusioni: Come da note autorizzate all'udienza del 04.04.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla L.69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Nel presente giudizio gli attori e , in qualità di Parte_1 Parte_2
proprietari-condomini delle unità immobiliari site in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Roma n.99 piano 4 e 5, deducevano che ”In data 6.12.2023, la società
Costruzioni Generali Cesarano s.r.l. inviava ai signori e due formali Pt_1 Pt_2
richieste di pagamento di alcune quote per i lavori di ristrutturazione che l'impresa stava eseguendo al fabbricato e precisamente richiedeva il pagamento di €.8.390,81 alla signora ed €.2.925,35 al signor . I ricorrenti si rivolgevano Pt_1 Pt_2
all'amministratore del Condominio per i dovuti chiarimenti e soprattutto per poter ottenere la documentazione relativa all'approvazione dei lavori commissionati alla società Costruzioni Generali Cesarano s.r.l. nonché il relativo contratto d'appalto e tutta la documentazione afferente al predetto contratto. Poiché le richieste venivano puntualmente differite e/o non riscontrate, con formale comunicazione inoltrata in data 20.12.2023 con il patrocinio dell'Avv. Pecorella, gli istanti invitavano
l'amministratore del Condominio a voler rimettere i documenti indispensabili per valutare le effettive somme dovute all'Impresa ed in particolare, nuovamente, il verbale di approvazione dei lavori alla società Costruzioni Generali Cesarano, il contratto di appalto con la predetta società, la documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori e dello stato di avanzamento degli stessi.”
In particolare specificavano: ”Che in data 6.12.2023, la società Costruzioni Generali
Cesarano s.r.l. inviava ai ricorrenti due formali richieste di pagamento per alcune quote inerenti l'esecuzione di lavori di ristrutturazione appaltati dal condominio, pertanto, resasi necessaria l'acquisizione della documentazione di pertinenza, con 2 comunicazione inviata a mezzo mail ordinaria del 20.12.2023 i ricorrenti chiedevano all'amm.re p.t l'acquisizione di copia del verbale assembleare
d'approvazione dell'appalto, copia del relativo contratto, oltre la documentazione inerente alla nomina del direttore dei lavori e lo stato di avanzamento degli stessi;
che l'istanza veniva reiterata a mezzo p.e.c. del dì 08.01.2024 insistendo nella richiesta di ottenere la copia della documentazione per poter valutare la correttezza delle somme richieste dalla ditta appaltatrice e le causali;
che in data 18.1.2024 il
Condominio, a mezzo del suo legale avv. Del Gaudio, inviava ai ricorrenti soltanto una copia parzialmente leggibile della delibera condominiale del 26.5.2021, omettendo l'allegazione della documentazione precedentemente richiesta;
che in riscontro a quest'ultima missiva, gli istanti con comunicazione a mezzo p.e.c. del
23.01.2024 indirizzata all'avv.to Del Gaudio richiedevano per l'ultima volta la consegna della copia del verbale di assemblea del 26.5.2021, attesa l'intellegibilità della copia pervenuta precedentemente, oltre copia dei bilanci consuntivi per gli anni
2017, 2018 e 2019, il bilancio al 31.3.2020, la copia del contratto di appalto dei lavori affidati alla Costruzioni Generali Cesarano s.r.l., oltre le delibere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo degli anni 2020, 2021, 2022, e
2023; che tale istanza, rimanendo inevasa rendeva necessaria la tutela giurisdizionale.”
Pertanto, concludevano in questi termini: “previo accertamento del diritto dell'istante
a prendere visione della documentazione richiesta e sopra specificata, condannare il
di Castellammare di Stabia, in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, corrente in Castellammare di Stabia alla Via
Roma, n.99 a consegnare la seguente documentazione: 1) il verbale di assemblea del
26.5.2021, 2) i bilanci consuntivi per gli anni 2017, 2018 e 2019; 3) il bilancio al
31.3.2020, 4) la copia del contratto di appalto dei lavori affidati alla Costruzioni
Generali Cesarano s.r.l.; 5) la documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori e dello stato di avanzamento degli stessi;
6) le delibere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo degli anni 2020, 2021, 2022, e 2023. Si chiede,
3 altresì, che il Tribunale Voglia stabilire una somma a titolo di penale a carico del
nella consegna della documentazione richiesta successiva al CP_1
provvedimento giurisdizionale di accoglimento, quantificata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.”
Instaurato il giudizio, con comparsa del 17.06.2024, si costituiva il convenuto
, impugnando la domanda ed eccependone l'inammissibilità e la carenza CP_1
di interesse dei ricorrenti. Evidenziavano come la documentazione richiesta in ricorso fosse già parzialmente conosciuta dagli stessi in quanto allegata ai ricorsi ex art.633
c.p.c. pendenti presso l'intestato Tribunale di cui ai nn. di R.G. 861/2024 ed R.G.
855/2024, i cui decreti emessi venivano notificati ai ricorrenti in data 12/03/2024, e da questi opposti dopo istanza di visibilità da parte dell'avv. Pecorella.
In corso di causa parte convenuta assumeva di aver consegnato ai ricorrenti tutta la documentazione richiesta ed all'uopo depositava comunicazione a mezzo p.e.c. del dì
02.04.2024.
I ricorrenti precisavano che gli unici documenti consegnati erano: 1) il verbale di assemblea del 26.05.2021 in copia illeggibile;
2) una copia del contratto di appalto senza l'allegazione, richiamata nel contratto, della delibera di approvazione condominiale;
in ogni caso essi rilevavano che la parziale documentazione perveniva solo in corso di giudizio.
Ritenuta la causa documentalmente provata, concesso un termine per il deposito di note illustrative, questo Giudice riservava la causa per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
La legittimazione attiva e passiva delle parti processuali è provata da tutta la documentazione allegata telematicamente, del resto mai compiutamente contestata. In particolare, non appare controversa la qualità di condomini dei ricorrenti, così come è incontestato la conoscenza in capo all'amm.re p.t delle istanze di accesso (e copia) alla documentazione condominiale concernente le missive del ricorrente del
4 20.12.2023, del 08.01.2024 e del 23.01.2024, le quali vanno considerate come
“unicum”.
La domanda è ammissibile siccome l'erronea introduzione del processo con ricorso ex art.702-bis c.p.c., pur dopo l'abrogazione, non può avere carattere impediente rispetto alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato, ex art. 281-decies ss. del c.p.c. nella correttezza dei termini di comparizione. Rileva inoltre che parte convenuta si è ritualmente costituita contrastando tempestivamente e compiutamente la domanda.
Nel merito la domanda è fondata.
È provato documentalmente che le richieste effettuate addì 20.12.2023, 08.01.2024 e
23.01.24 sono rimaste parzialmente inevase “ante causam”. Risulta, altresì, allegata dalla difesa del convenuto solo l'invio da parte dell'amministratore CP_1
(p.e.c. del 18.01.2024) del verbale del 26.05.2021 con comunicazione. Tale invio però è risultato intellegibile, come prontamente rilevato dal procuratore di parte istante nella successiva richiesta documentale del 23.01.2024, richiesta che rimaneva ulteriormente inevasa.
Nel corso del giudizio, il convenuto ha depositato: 1) delibera del CP_1
26.05.2021; 2) delibera del 14.03.2024 concernente l'approvazione di tutti i bilanci dal 2017 al 2023 con i relativi prospetti contabili (ivi compreso il prospetto di bilancio riferito all'esercizio annuale 2020); 3) copia del contratto d'appalto, stipulato dal Condominio con la ditta Costruzioni Generali Cesarano S.r.l., corredata della documentazione comprovante lo stato d'avanzamento dei lavori relativo alle opere appaltate. Tale deposito rende la domanda parzialmente soddisfatta con sopravvenuto difetto d'interesse, anche in riferimento alla consegna del bilancio
2020.
Tuttavia, il tutto risulta prodotto in corso di giudizio e comunicato al ricorrente a mezzo p.e.c. del dì 02.04.2024.
5 Il convenuto , pertanto, deve essere sul punto considerato virtualmente CP_1
soccombente.
Non può essere condivisa l'eccezione di parte convenuta secondo la quale parte ricorrente avrebbe acquisito la documentazione richiesta, ante causam, in forza dei procedimenti per decreto ingiuntivo aventi R.G.n.861/2024 ed R.G. n.855/2024, i cui decreti emessi, notificati ai ricorrenti in data 12/03/2024 e da questi opposti, avrebbero ingenerato conoscenza parziale della documentazione.
La conoscenza dell'esistenza della documentazione contabile, oggetto di un diverso ed ulteriore contenzioso tra le parti, non implica che i ricorrenti ne avessero copia ex art.1130 bis C.C.; proprio per tali motivi, la documentazione richiesta avrebbe potuto essere agilmente consegnata dall'amministratore.
Il comportamento dell'amministratore, inoltre, non può essere giustificato con la circostanza che i bilanci non erano stati ancora approvati;
l'amministratore, in un'ottica di reciproca e leale collaborazione tra , dopo Controparte_4
l'ultima missiva, ricevuta a mezzo p.e.c. del 23.01.2024, avrebbe potuto e dovuto notiziare il ricorrente di tale circostanza di fatto e non attendere di depositarla in corso di causa. Del resto, tutti i bilanci, compreso quello relativo all'anno 2020, sono stati approvati con un'unica delibera del 14.03.2024 (dopo il deposito del ricorso).
Dal compendio documentale, inoltre, non risulta assolto l'onere, da parte dell'amministratore, di consegna della copia del verbale assembleare riferita al contratto d'appalto e della documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori per le opere oggetto del medesimo.
La delibera del 21/02/2022 è successiva alla nomina stessa.
Al riguardo, si osserva che gli artt.1129, comma secondo, e 1130 bis C.C. individuano in capo a ciascun condomino il diritto di accesso alla documentazione condominiale, senza prevedere la necessità di specificare le ragioni per le quali si
6 intende prenderne visione o estrarne copia. La legge di riforma del CP_5
ha sancito un vero e proprio diritto dei condomini di visionare la
[...]
documentazione condominiale sia laddove, in maniera indiretta, ha onerato l'amministratore di comunicare a questi ultimi i giorni e le ore nei quali si rende disponibile a tale adempimento (art.1129C.C.) sia allorché, con espresso riferimento ai documenti contabili, ha stabilito che i condomini possono prenderne visione in ogni momento ed estrarne copia (art.1130-bis C.C.).
Il convenuto , in persona dell'amministratore, va condannato, quindi, alla CP_1
consegna della restante documentazione.
L'ulteriore richiesta concernente la corresponsione di una penale pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione decorrente, secondo quanto richiesto dal ricorrente, dalla data della domanda (20.02.2024) non può essere accolta. In questi sensi la richiesta è inammissibile. Trattandosi di misura di coercizione indiretta, i relativi termini non decorrono dalla data di notifica della domanda, ma decorrono dal provvedimento di merito relativo alla condanna di obblighi di fare infungibili che ne statuisce la decorrenza.
Tenendo conto del comportamento processuale del convenuto, il quale ha provato di aver già inviato gran parte della documentazione richiesta, residuando solo la documentazione di cui sopra e la cui consegna è agevole e del vantaggio patrimoniale che deriverebbe ai ricorrenti dall'inadempimento, questo Giudice ritiene iniquo determinare la misura della penale in base ai contrapposti interessi delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2024, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalle parti:
7 - accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto,
- condanna il convenuto a trasmettere ai ricorrenti la delibera facente CP_1
parte del contratto d'appalto di cui in narrativa e la documentazione concernente la nomina del direttore dei lavori con i relativi compensi;
- rigetta le domande residuali;
- condanna il in persona dell'Amm.re p.t., Arch. Controparte_6 [...]
, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese vive pari ad €.145,50, CP_2
oltre diritti ed onorari quantificati in €. 2.377,90 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Pecorella ai sensi dell'art.93
c.p.c.
Torre Annunziata, 05/05/2025
Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 843 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via CodiceFiscale_2
M. Cervantes 55/16 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Pecorella che li rappresenta e difende giusta procura in atti. Ricorrente
E
in persona dell'amm.re p.t Arch. Controparte_1 [...]
(C.F. ), con sede in Castellammare di Stabia alla CP_2 CodiceFiscale_3
Via Roma n.99 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Castellammare di P.IVA_1
Stabia (NA) alla Piazza Spartaco n.27, presso lo studio dell'Avv. Annarita Del
Gaudio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
1 Conclusioni: Come da note autorizzate all'udienza del 04.04.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla L.69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Nel presente giudizio gli attori e , in qualità di Parte_1 Parte_2
proprietari-condomini delle unità immobiliari site in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Roma n.99 piano 4 e 5, deducevano che ”In data 6.12.2023, la società
Costruzioni Generali Cesarano s.r.l. inviava ai signori e due formali Pt_1 Pt_2
richieste di pagamento di alcune quote per i lavori di ristrutturazione che l'impresa stava eseguendo al fabbricato e precisamente richiedeva il pagamento di €.8.390,81 alla signora ed €.2.925,35 al signor . I ricorrenti si rivolgevano Pt_1 Pt_2
all'amministratore del Condominio per i dovuti chiarimenti e soprattutto per poter ottenere la documentazione relativa all'approvazione dei lavori commissionati alla società Costruzioni Generali Cesarano s.r.l. nonché il relativo contratto d'appalto e tutta la documentazione afferente al predetto contratto. Poiché le richieste venivano puntualmente differite e/o non riscontrate, con formale comunicazione inoltrata in data 20.12.2023 con il patrocinio dell'Avv. Pecorella, gli istanti invitavano
l'amministratore del Condominio a voler rimettere i documenti indispensabili per valutare le effettive somme dovute all'Impresa ed in particolare, nuovamente, il verbale di approvazione dei lavori alla società Costruzioni Generali Cesarano, il contratto di appalto con la predetta società, la documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori e dello stato di avanzamento degli stessi.”
In particolare specificavano: ”Che in data 6.12.2023, la società Costruzioni Generali
Cesarano s.r.l. inviava ai ricorrenti due formali richieste di pagamento per alcune quote inerenti l'esecuzione di lavori di ristrutturazione appaltati dal condominio, pertanto, resasi necessaria l'acquisizione della documentazione di pertinenza, con 2 comunicazione inviata a mezzo mail ordinaria del 20.12.2023 i ricorrenti chiedevano all'amm.re p.t l'acquisizione di copia del verbale assembleare
d'approvazione dell'appalto, copia del relativo contratto, oltre la documentazione inerente alla nomina del direttore dei lavori e lo stato di avanzamento degli stessi;
che l'istanza veniva reiterata a mezzo p.e.c. del dì 08.01.2024 insistendo nella richiesta di ottenere la copia della documentazione per poter valutare la correttezza delle somme richieste dalla ditta appaltatrice e le causali;
che in data 18.1.2024 il
Condominio, a mezzo del suo legale avv. Del Gaudio, inviava ai ricorrenti soltanto una copia parzialmente leggibile della delibera condominiale del 26.5.2021, omettendo l'allegazione della documentazione precedentemente richiesta;
che in riscontro a quest'ultima missiva, gli istanti con comunicazione a mezzo p.e.c. del
23.01.2024 indirizzata all'avv.to Del Gaudio richiedevano per l'ultima volta la consegna della copia del verbale di assemblea del 26.5.2021, attesa l'intellegibilità della copia pervenuta precedentemente, oltre copia dei bilanci consuntivi per gli anni
2017, 2018 e 2019, il bilancio al 31.3.2020, la copia del contratto di appalto dei lavori affidati alla Costruzioni Generali Cesarano s.r.l., oltre le delibere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo degli anni 2020, 2021, 2022, e
2023; che tale istanza, rimanendo inevasa rendeva necessaria la tutela giurisdizionale.”
Pertanto, concludevano in questi termini: “previo accertamento del diritto dell'istante
a prendere visione della documentazione richiesta e sopra specificata, condannare il
di Castellammare di Stabia, in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, corrente in Castellammare di Stabia alla Via
Roma, n.99 a consegnare la seguente documentazione: 1) il verbale di assemblea del
26.5.2021, 2) i bilanci consuntivi per gli anni 2017, 2018 e 2019; 3) il bilancio al
31.3.2020, 4) la copia del contratto di appalto dei lavori affidati alla Costruzioni
Generali Cesarano s.r.l.; 5) la documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori e dello stato di avanzamento degli stessi;
6) le delibere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo degli anni 2020, 2021, 2022, e 2023. Si chiede,
3 altresì, che il Tribunale Voglia stabilire una somma a titolo di penale a carico del
nella consegna della documentazione richiesta successiva al CP_1
provvedimento giurisdizionale di accoglimento, quantificata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.”
Instaurato il giudizio, con comparsa del 17.06.2024, si costituiva il convenuto
, impugnando la domanda ed eccependone l'inammissibilità e la carenza CP_1
di interesse dei ricorrenti. Evidenziavano come la documentazione richiesta in ricorso fosse già parzialmente conosciuta dagli stessi in quanto allegata ai ricorsi ex art.633
c.p.c. pendenti presso l'intestato Tribunale di cui ai nn. di R.G. 861/2024 ed R.G.
855/2024, i cui decreti emessi venivano notificati ai ricorrenti in data 12/03/2024, e da questi opposti dopo istanza di visibilità da parte dell'avv. Pecorella.
In corso di causa parte convenuta assumeva di aver consegnato ai ricorrenti tutta la documentazione richiesta ed all'uopo depositava comunicazione a mezzo p.e.c. del dì
02.04.2024.
I ricorrenti precisavano che gli unici documenti consegnati erano: 1) il verbale di assemblea del 26.05.2021 in copia illeggibile;
2) una copia del contratto di appalto senza l'allegazione, richiamata nel contratto, della delibera di approvazione condominiale;
in ogni caso essi rilevavano che la parziale documentazione perveniva solo in corso di giudizio.
Ritenuta la causa documentalmente provata, concesso un termine per il deposito di note illustrative, questo Giudice riservava la causa per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.
La legittimazione attiva e passiva delle parti processuali è provata da tutta la documentazione allegata telematicamente, del resto mai compiutamente contestata. In particolare, non appare controversa la qualità di condomini dei ricorrenti, così come è incontestato la conoscenza in capo all'amm.re p.t delle istanze di accesso (e copia) alla documentazione condominiale concernente le missive del ricorrente del
4 20.12.2023, del 08.01.2024 e del 23.01.2024, le quali vanno considerate come
“unicum”.
La domanda è ammissibile siccome l'erronea introduzione del processo con ricorso ex art.702-bis c.p.c., pur dopo l'abrogazione, non può avere carattere impediente rispetto alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato, ex art. 281-decies ss. del c.p.c. nella correttezza dei termini di comparizione. Rileva inoltre che parte convenuta si è ritualmente costituita contrastando tempestivamente e compiutamente la domanda.
Nel merito la domanda è fondata.
È provato documentalmente che le richieste effettuate addì 20.12.2023, 08.01.2024 e
23.01.24 sono rimaste parzialmente inevase “ante causam”. Risulta, altresì, allegata dalla difesa del convenuto solo l'invio da parte dell'amministratore CP_1
(p.e.c. del 18.01.2024) del verbale del 26.05.2021 con comunicazione. Tale invio però è risultato intellegibile, come prontamente rilevato dal procuratore di parte istante nella successiva richiesta documentale del 23.01.2024, richiesta che rimaneva ulteriormente inevasa.
Nel corso del giudizio, il convenuto ha depositato: 1) delibera del CP_1
26.05.2021; 2) delibera del 14.03.2024 concernente l'approvazione di tutti i bilanci dal 2017 al 2023 con i relativi prospetti contabili (ivi compreso il prospetto di bilancio riferito all'esercizio annuale 2020); 3) copia del contratto d'appalto, stipulato dal Condominio con la ditta Costruzioni Generali Cesarano S.r.l., corredata della documentazione comprovante lo stato d'avanzamento dei lavori relativo alle opere appaltate. Tale deposito rende la domanda parzialmente soddisfatta con sopravvenuto difetto d'interesse, anche in riferimento alla consegna del bilancio
2020.
Tuttavia, il tutto risulta prodotto in corso di giudizio e comunicato al ricorrente a mezzo p.e.c. del dì 02.04.2024.
5 Il convenuto , pertanto, deve essere sul punto considerato virtualmente CP_1
soccombente.
Non può essere condivisa l'eccezione di parte convenuta secondo la quale parte ricorrente avrebbe acquisito la documentazione richiesta, ante causam, in forza dei procedimenti per decreto ingiuntivo aventi R.G.n.861/2024 ed R.G. n.855/2024, i cui decreti emessi, notificati ai ricorrenti in data 12/03/2024 e da questi opposti, avrebbero ingenerato conoscenza parziale della documentazione.
La conoscenza dell'esistenza della documentazione contabile, oggetto di un diverso ed ulteriore contenzioso tra le parti, non implica che i ricorrenti ne avessero copia ex art.1130 bis C.C.; proprio per tali motivi, la documentazione richiesta avrebbe potuto essere agilmente consegnata dall'amministratore.
Il comportamento dell'amministratore, inoltre, non può essere giustificato con la circostanza che i bilanci non erano stati ancora approvati;
l'amministratore, in un'ottica di reciproca e leale collaborazione tra , dopo Controparte_4
l'ultima missiva, ricevuta a mezzo p.e.c. del 23.01.2024, avrebbe potuto e dovuto notiziare il ricorrente di tale circostanza di fatto e non attendere di depositarla in corso di causa. Del resto, tutti i bilanci, compreso quello relativo all'anno 2020, sono stati approvati con un'unica delibera del 14.03.2024 (dopo il deposito del ricorso).
Dal compendio documentale, inoltre, non risulta assolto l'onere, da parte dell'amministratore, di consegna della copia del verbale assembleare riferita al contratto d'appalto e della documentazione comprovante la nomina del direttore dei lavori per le opere oggetto del medesimo.
La delibera del 21/02/2022 è successiva alla nomina stessa.
Al riguardo, si osserva che gli artt.1129, comma secondo, e 1130 bis C.C. individuano in capo a ciascun condomino il diritto di accesso alla documentazione condominiale, senza prevedere la necessità di specificare le ragioni per le quali si
6 intende prenderne visione o estrarne copia. La legge di riforma del CP_5
ha sancito un vero e proprio diritto dei condomini di visionare la
[...]
documentazione condominiale sia laddove, in maniera indiretta, ha onerato l'amministratore di comunicare a questi ultimi i giorni e le ore nei quali si rende disponibile a tale adempimento (art.1129C.C.) sia allorché, con espresso riferimento ai documenti contabili, ha stabilito che i condomini possono prenderne visione in ogni momento ed estrarne copia (art.1130-bis C.C.).
Il convenuto , in persona dell'amministratore, va condannato, quindi, alla CP_1
consegna della restante documentazione.
L'ulteriore richiesta concernente la corresponsione di una penale pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione decorrente, secondo quanto richiesto dal ricorrente, dalla data della domanda (20.02.2024) non può essere accolta. In questi sensi la richiesta è inammissibile. Trattandosi di misura di coercizione indiretta, i relativi termini non decorrono dalla data di notifica della domanda, ma decorrono dal provvedimento di merito relativo alla condanna di obblighi di fare infungibili che ne statuisce la decorrenza.
Tenendo conto del comportamento processuale del convenuto, il quale ha provato di aver già inviato gran parte della documentazione richiesta, residuando solo la documentazione di cui sopra e la cui consegna è agevole e del vantaggio patrimoniale che deriverebbe ai ricorrenti dall'inadempimento, questo Giudice ritiene iniquo determinare la misura della penale in base ai contrapposti interessi delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2024, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona dell'Avv. Maria Arcella, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalle parti:
7 - accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto,
- condanna il convenuto a trasmettere ai ricorrenti la delibera facente CP_1
parte del contratto d'appalto di cui in narrativa e la documentazione concernente la nomina del direttore dei lavori con i relativi compensi;
- rigetta le domande residuali;
- condanna il in persona dell'Amm.re p.t., Arch. Controparte_6 [...]
, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese vive pari ad €.145,50, CP_2
oltre diritti ed onorari quantificati in €. 2.377,90 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Pecorella ai sensi dell'art.93
c.p.c.
Torre Annunziata, 05/05/2025
Il Giudice onorario
Avv. Maria Arcella
8