Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 1047 del R.A.C.L. 2024 promossa da:
domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Silvia Parte_1
Obino, che la rappresenta a difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Giuseppe Nobile, giusta procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
contumace;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 marzo 2024 attualmente docente a tempo Parte_1
determinato presso la scuola secondaria di II grado, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente a tempo determinato negli anni scolastici che CP_1
vanno dal 2019/2020 al 2022/2023 in forza di conformi contratti meglio dettagliati in atti.
Lamenta in questa sede la illegittima mancata erogazione della somma di 500,00 euro di cui all'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107 e successivi D.P.C.M. di attuazione, prevista per ciascun anno scolastico al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo.
Si tratta della c.d. carta elettronica del docente che nel caso specie è stata negata per gli anni scolastici succitati.
Ha quindi chiesto la condanna del al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di euro 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
1
23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016.
Ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_3
escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Di conseguenza ha sostenuto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce delle statuizioni della CGUE richiamate atti (nella specie l'ordinanza resa dalla
VI Sezione il 18 maggio 2022) concernenti la parità di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva 1999/70/CE, il
Tribunale adito è tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
A tale riguardo ha invocato l'operatività nella specie degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del
27 novembre 2007 (poi ribadite dal successivo CCNL del 2018 e del 2023) laddove prevede l'obbligo per l'amministrazione scolastica di fornire al personale docente, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o meno, gli strumenti e le risorse volte a garantirne la formazione durante il periodo di servizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, al pari del personale docente di ruolo, all'accredito del beneficio economico pari a € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 nei quali ha lavorato con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
b) Per l'effetto condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
ad erogare la Carta Docente (carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui CP_4
all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107) con accredito sulla piattaforma a favore di della somma pari a complessivi € Email_1 Parte_1
2.000,00 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
2 consentendo alla ricorrente l'accesso e la generazione dei buoni di acquisto per l'importo sopra citato.
c) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Il convenuto, pur se ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè è CP_1
stato dichiarato contumace.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, è stata discussa dal difensore ricorrente mediante il richiamo alle rispettive argomentazioni come esposte in atti.
*
1. Osserva il Tribunale che la rivendicazione avanzata dalla concerne un contenzioso ormai Pt_1
ampiamente diffuso in ambito nazionale e che ha trovato per lo più condivisione nella giurisprudenza di merito.
2. Questo giudicante reputa opportuno richiamare, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c. la condivisibile motivazione della sentenza n. 776/2023 resa da questa Sezione (est. Carta) ove si legge (fermo il riferimento alla persona dell'odierna ricorrente ed agli anni scolastici dettagliati in ricorso): Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n.
1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività 3 necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con CP_1
contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L, 06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il si trovasse, nei periodi Pt_2
dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella del lavoratore a tempo indeterminato a lei comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto nell'ambito del CP_1
giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-
451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai 4 lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il RO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati
24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Tribunale come possano dirsi pienamente associabili agli insegnati di ruolo, quindi in condizione tale da giustificare in loro favore l'erogazione del bonus docenti, solo quei lavoratori a temine che abbiano reso, nel corso dell'anno di riferimento ai fini dell'erogazione del bonus, almeno 150 giorni di insegnamento ossia la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo al quale, infatti, può essere concessa (ai sensi dell'art. 39, comma 4°, CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998) la possibilità di lavoro part-time per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro e al quale è comunque attribuito, ai sensi dell'art. art. 3, comma 1°, DPCM 28.11.2016, il bonus in questione.
Ciò detto, alla luce di quanto sopra, ben può dirsi come parte ricorrente abbia soddisfatto il suddetto criterio con riferimento agli anni scolastici indicati nel ricorso.
Invero, il ricorrente ha prodotto un elenco dettagliato delle supplenze meglio descritte nell'espositiva che precede, che può evincersi dai contratti di lavoro stipulati con il convenuto
RO (doc.1, prodotto col ricorso).
Pertanto, la pretesa di adempimento avanzata dal [ è certamente accoglibile. Pt_2
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve Controparte_1
essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 2.000,00,
5 somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
3. Il Tribunale, fermo quanto sopra, reputa opportuno dar conto di quanto recentemente statuito in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023) laddove ha enunciato relativamente all'ampio contenzioso di cui si è già detto i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
6 contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5. Nel caso di specie sussistono i presupposti testè richiamati al capo 2) avuto riguardo a quanto dedotto e documentato in atti in ordine all'attribuzione alla professoressa di un incarico di Pt_1
insegnamento fino al mese di agosto 2025 (cfr. produzioni attoree del 14 ottobre 2024).
Non può, di contro, convenirsi con la difesa ricorrente relativamente all'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio per cui è causa per l'anno scolastico 2019/2020.
Difatti dall'esame dei contratti di lavoro in atti risulta che il numero di giorni di insegnamento, quantomeno per 9 ore settimanali, non raggiunge nel complesso il numero minimo di 150 (è infatti pari a 37 giorni posto che dal 30 ottobre 2019 in poi l'orario è pari a sole 6 ore settimanali), talchè la condizione della ricorrente per detto anno scolastico non è assimilabile a quella del docente di ruolo per le finalità in discorso.
6. In conclusione la ha diritto all'ottenimento di complessivi euro 500,00, da Pt_1
corrispondere in suo favore con le modalità anzidette (come sopra evidenziate), per gli anni
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In particolare il è tenuto non al pagamento diretto di euro Controparte_1
500,00, bensì ad erogarle la prestazione oggetto di causa previa emissione (ora per allora) della
Carta Docente ed accredito della somma indicata con le modalità normativamente previste.
7. Le spese di lite vanno compensate per 1/4 stante la parziale reciproca soccombenza e per la parte restante gravano sull'amministrazione convenuta e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai minimi per lo scaglione di valore di riferimento, escluso il compenso per la fase istruttoria nella sostanza non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto alla emissione in favore di della Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, legge 13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per complessivi euro
1.500,00, con le modalità di cui in parte motiva cui rinvia;
2. Compensa le spese di lite in ragione di 1/4 e condanna il convenuto alla rifusione CP_1
della restante parte in favore di liquidandola in euro 773,00, oltre rimborso Parte_1
7 forfettario del 15 %, rimborso del contributo unificato nella misura eventualmente corrisposta ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cagliari, il 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dr. Giorgio Murru
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