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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale dell'anno 2022 alla quale è riunita la causa iscritta al n. 433 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Marco Faccin e Antonio Sartori con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia,
San Polo n. 2988 e domicilio digitale come da indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del suo legale ON P.IVA_2 rappresentante e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zanovello con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Galleria Porta n. 4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
ALTRA APPELLANTE
CONTRO
WHY BE NORMAL? (P.I. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Busin con domicilio eletto presso il suo studio in Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 18 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1449/2022 pubblicata in data 17 agosto 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
“… si riporta alle conclusioni di cui all'atto di appello nel procedimento n. 2067/2022 R.G. con la precisazione di aver già rinunciato alla domanda n. 1, ossia alla richiesta di inibitoria.
Per quanto attiene al procedimento n. 433/2023 R.G. hiede il rigetto dell'appello con spese Parte_1
e competenze interamente rifuse, con distrazione a favore degli scriventi procuratori”.
Per la parte appellante : ON
“NEL MERITO
In via principale
1) in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le conclusioni formulate da
[...]
nel giudizio di primo grado nei confronti di ON Controparte_3 [...]
e di CP_2 Parte_1
2) rigettarsi tutte le conclusioni ex adverso formulate da e da Parte_1 Controparte_4 nei confronti di;
[...] ON
3) condannarsi a rimborsare a Controparte_4 ON
tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata ed
[...] ammontanti ad € 15.276,24 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di corresponsione al saldo effettivo;
4) condannarsi l'Avv. Giovanni Tisato, difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e/o a rimborsare Parte_1
a tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione ON della sentenza impugnata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di corresponsione al saldo effettivo;
5) spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi per il primo ed il secondo grado di giudizio.
In via subordinata
6) nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, della sentenza n. 1449/2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza e/o comunque, di accoglimento delle conclusioni formulate da e/o da Parte_1 [...]
dichiararsi e disporsi, quantomeno, la compensazione delle spese di lite del Controparte_4 giudizio di primo grado tra le odierne parti in causa, sussistendo i motivi di cui all'art. 92 II° co. c.p.c.
In via istruttoria
2 Si chiede l'acquisizione dei fascicoli di ufficio delle procedure n. 7290/2017 R.G. e n. 7290-1/2017 R.G. del
Tribunale di Vicenza”.
Ci si oppone alla richiesta di integrazione di CTU formulata da controparte.
Si insiste nella richiesta di CTU medico-legale formulata in primo grado”.
Per la parte appellata CP_4 Controparte_4
“ Quanto all'appello promosso da e rubricato al n. 2067/2022 R.G., chiede il rigetto del Parte_1 gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2290/2022, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.02.2023.
Quanto all'appello promosso dalla società e rubricato al n. ON
433/2023 R.G. chiede il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Cont 2290/2022 rispetto alla posizione della odierna appellata , precisando le conclusioni CP_4 CP_4 già formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.05.2023.
Con vittoria di spese e competenze legali dei due procedimenti di appello riuniti e conferma delle statuizioni di primo grado sulle spese liquidate a favore di CP_4 Controparte_4
In via istruttoria, qualora non già disposto, insiste per l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP in corso di causa 7290/2017-1 Tribunale di Vicenza.
Con riserva di ulteriore deduzione in sede di comparsa conclusionale e di replica, nei termini già assegnati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
WHY BE NORMAL? conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza Controparte_4
l'impresa (ora) in liquidazione, al fine di ivi sentir dichiarare la risoluzione ON ed in via subordinata la riduzione del prezzo del contratto di appalto con quest'ultima intercorso ed avente ad oggetto la realizzazione e posa di alcuni manufatti in ferro (in particolare fioriere, un portone di ingresso pedonale ed un vano di alloggiamento delle cassette della posta) presso un fabbricato di sua proprietà composto da undici appartamenti sito in Zanè (VI), Via Barbarigo n. 39 .
Parte attrice deduceva quindi che dette opere, a distanza di breve tempo, ebbero a manifestare segni di evidente deterioramento, ovvero fenomeni diffusi di erosione del substrato in metallo con conseguenti insorgenze di ruggine.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava in principalità le domande attoree, previa eccezione di prescrizione, declinando, nel merito, la responsabilità attribuitale e dunque chiedendo in subordine la restituzione della fornitura ove accolta la domanda risolutoria del contratto inter partes.
A sostegno delle proposte difese, specificava di aver affidato il subappalto delle opere de quibus alla società
incaricata segnatamente della verniciatura, verso la quale chiedeva estendersi il Parte_1 contraddittorio per l'utile esercizio della manleva.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio anche a sua volta Parte_1 preliminarmente eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione promossa essendo, a suo dire, decorso il termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c.
Nel merito deduceva l'infondatezza della avversa domanda, rivendicando l'avvenuta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte.
3 La società attrice, preso atto delle difese delle controparti, in prima udienza spiegava autonoma domanda nei confronti della terza chiamata ai sensi dell'art. 2043 c.c. chiedendone la condanna, anche in via solidale, con . ON
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP disposto in corso di causa ed assunzione di prove narrative, interrogatorio formale e per testi.
Con sentenza n. 1449/2022 il Tribunale Ordinario di Vicenza, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c. spiegata da Controparte_4
nei confronti di;
CP_5 Controparte_6
2) ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. spiegata da Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
3) CONDANNA e in solido tra loro ex art. 2055 co. 1 c.c. al Controparte_6 Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 13.280,14 oltre interessi Parte_2 legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
4) RESPINGE la domanda di regresso di nei confronti di ON CP_6 Parte_1
5) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di ON CP_6 [...]
che si quantificano in euro 4.835,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al Parte_2
50% di euro 288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
6) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si quantificano in euro 4.835,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro
[...]
288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
7) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_6
Tisato, difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. di che si quantificano in euro 7.254,00 per Parte_1 compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro 288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
8) CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento per accertamento Controparte_6 tecnico preventivo in corso di causa iscritto al n. R.G. 7290-1/2017 in favore di Parte_2
che si quantificano in euro 1.685,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di
[...] euro 145, 50 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
9) CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento per accertamento tecnico Parte_1 preventivo in corso di causa iscritto al n. R.G. 7290-1/2017 in favore di Parte_2 che si quantificano in euro 1.685,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro 145, 50 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
10) PONE definitivamente le spese della CTU a carico di e e in ON CP_6 Parte_1 solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni;
11) SI PUBBLICHI”.
In buona sostanza il Decidente di prime cure, motivando sul superamento delle preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza e ritenuta l'ammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c. spiegata dalla parte attrice
4 in prima udienza nei confronti della terza chiamata, ritenuta sulla base della CTU la effettiva sussistenza dei vizi lamentati, pronunciava le suddette statuizioni condannatorie nel contempo affermando la maturata decadenza quanto all'azione proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta sentenza affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda nei suoi confronti, quale terza chiamata in causa dalla convenuta, proposta dalla attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. (primo motivo);
• Erronea valutazione delle risultanze della CTU (secondo motivo);
• Erroneo accoglimento della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (terzo motivo);
• Erronea determinazione di una propria responsabilità (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Ha proposto autonomo gravame avverso la stessa sentenza ON
attingendo la sentenza di primo grado dalle seguenti censure:
[...]
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda proposta dalla attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. (primo motivo)
• Erronea qualificazione giuridica del contratto intercorso con conseguente violazione dell'art. 2083
c.c. (secondo motivo);
• Erroneo rigetto delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione nei confronti di parte attrice (terzo motivo);
• Erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione invece sollevata da Parte_1 verso la stessa e consequenziale erroneo rigetto della domanda di garanzia (quarto motivo);
[...]
• Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 1668 1° co. c.c. (quinto motivo);
• Violazione dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in ragione della inammissibilità della domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 2055 c.c. (sesto motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita in giudizio (già CP_4 Controparte_4 [...]
), per resistere ai rispettivi appelli, instando per la conferma della statuizione gravata. Parte_2
La causa, disposta con ordinanza del 20 giugno 2023 la riunione degli appelli proposti avverso la stessa sentenza n. 1449/2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, all'udienza del 19 settembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli non risultano meritevoli di accoglimento.
Infondate si manifestano le censure rispettivamente proposte nel primo motivo del gravame principale, secondo le quali il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente abilitato la parte attrice CP_4
a formulare la domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano nei confronti di Pt_2 Parte_1
[...]
5 Detta domanda risulta in effetti essere stata proposta nella prima udienza tenutasi il 29 maggio 2018, in ritenuta applicazione del parametro normativo di cui al previgente art. 183 quinto comma c.p.c.
In proposito entrambe le parti appellanti (sulla inammissibilità del rilievo da parte della ON
si specificherà oltre) deducono che nella fattispecie la parte attrice doveva
[...] ON ritenersi estranea alla portata applicativa della suddetta norma processualistica la quale, come noto, prevedeva la possibilità per l'attore di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato
a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo comma, se le l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
A dire di parte appellante l'attrice avrebbe attuato una non consentita introduzione di una domanda nuova.
Posto che non ricorre, stante la oggettiva diversità della modifica (rectius ampliamento) della domanda introduttiva, l'ipotesi di una estensione automatica della domanda attorea in dipendenza delle difese articolate dalla convenuta principale avendo quest'ultima ON evocato in causa in garanzia e non per l'individuazione di un vero responsabile al fine di Parte_1 sottrarsi alla pretesa risarcitoria fatta giudizialmente valere, il Collegio condivide l'argomentazione decisoria che ha sancito la conformità della estensione del thema decidendum.
Atteso (e non è oggetto di contestazione) che la suddetta convenuta ha introdotto in causa nuove tematiche inerenti la responsabilità (che si attribuisce anche alla terza chiamata) nella causazione delle problematiche denunciate dalla società attrice, ben ha potuto quest'ultima puntualizzare il proprio “chiesto” rimodulandolo alla sopravvenuta immutazione processuale.
Simile facoltà riconosciuta all'attore risulta, a ben considerare, in linea con i precetti di rango costituzionale
(art. 24) laddove quest'ultimo può spiegare domande ed eccezioni nuove conseguenti al contenuto della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, così venendogli riconosciuto il potere di introdurre in giudizio nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi ed impeditivi.
Nel caso che occupa, soltanto a seguito delle difese articolate da ON
e da l'attrice ha invero preso compiuta conoscenza della esecuzione delle
[...] Parte_1 opere di verniciatura del materiale richiesto da parte di quest'ultima, per come risultante dalla documentazione allegata al fascicolo della stessa convenuta.
Ne discende che tali eventi, appresi soltanto in fase processuale, hanno legittimato la CP_4 ad approntare le più opportune e consequenziali difese. Pt_2
A nulla pertanto rilevano i contrari rilievi proposti dalle appellanti risultando oggettivamente, dalla lettura del libello introduttivo e dai successivi atti dimessi in causa dalla attrice, una mera modifica della interpretazione ovvero qualificazione giuridica dell'identico fatto costitutivo del diritto con conseguente consentito ampliamento della causa petendi e del petitum al fine di rendere quest'ultimo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio.
Da quanto precede deve nel contempo respingersi la riproposta nullità dell'atto di chiamata in causa dell'attrice ai sensi dell'art. 163 comma terzo nn. 3 e 4 c.p.c., offrendo esso, anche ad una rilettura di questa
Corte, elementi inequivoci atti ad affermare come lo stesso abbia potuto consentire, come di fatto espletato, ogni più opportuna difesa delle parti convenute.
Né, per altro verso, assume rilievo l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente sancito una condanna in via solidale della convenuta e della terza chiamata a diverso titolo contrattuale ed
6 extracontrattuale, atteso che la stessa è stata richiesta da parte attrice in ragione dei rispettivi titolo e/o causali, come correttamente posto in rilievo dal Giudice di prime cure.
La granitica giurisprudenza di legittimità ha finanche sul punto avuto più volte modo di precisare la possibilità
(la circostanza rileverebbe nei rapporti intercorrenti tra l'attrice e ON
) di cumulo della responsabilità contrattuale ed aquiliana qualora da un determinato
[...] inadempimento contrattuale conseguano alterazioni degli interessi che le parti avevano voluto porre in essere mediante la conclusione di uno specifico negozio giuridico e contestualmente ingerenze dolose o colpose nell'altrui sfera giuridica dalle quali sia derivato un danno ingiusto.
Qualora da un determinato inadempimento contrattuale o da un parziale adempimento ovvero da un adempimento non conforme ai patti discendano, per taluno dei contraenti, conseguenze patrimoniali negative che trascendono gli stessi interessi regolamentati dalla fonte delle obbligazioni, appare quindi possibile configurare, quanto meno per il danno ulteriore rispetto agli interessi riconducibili all'obbligazione inadempiuta, il dominio della responsabilità aquiliana.
La sentenza impugnata ha inoltre correttamente richiamato gli insegnamenti della Suprema Corte, peraltro nella sua massima composizione, richiedenti ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 co. primo c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale); ciò in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate.
Ciò posto e premesso, passando allo scrutinio degli ulteriori motivi di appello proposti da Parte_1 declinabili congiuntamente in quanto connessi ed interdipendenti tra loro ancorché devolutivi di un totale riesame della res controversa, si ha motivo per sancirne il rigetto.
Ed invero, privo di pregio si manifesta l'assunto di detta parte appellante secondo il quale la stessa andrebbe ritenuta esente da responsabilità in quanto estranea ai rapporti contrattuali intercorsi tra la società committente e la propria chiamante in causa, non avendo dunque avuto specifica conoscenza della collocazione esterna dei materiali.
L'affermazione è in effetti smentita dalle fatture e dai DDT in atti del fascicolo di primo grado della stessa parte appellante (docc. da 2 a 5) laddove, in ogni caso, l'oggetto stesso della fornitura (fioriere e cancello carraio) presuppone una collocazione esterna, indipendentemente dal fatto che la diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 comma secondo c.c. ben avrebbe dovuto imporre alla subappaltatrice ogni dovuta informativa circa l'incompatibilità della fornitura in ambienti esterni a tal fine sincerandosi della definitiva ubicazione dei materiali.
La specifica responsabilità a mente del disposto di cui all'art. 2043 c.c. attribuita dal Tribunale a Parte_1 per quanto detto risulta dunque esente da censure.
[...]
L'argomentazione decisoria, del resto, riposa su di una conforme lettura della CTU in questa sede sottoposta a vaglio critico del Collegio e risultata all'esito coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato, frutto di approfondite analisi tecniche ed ossequiosa delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, come tale pienamente condivisibile.
In particolare, a pagina 22 della richiamata relazione tecnica, l'ausiliare illustra come l'attività di verniciatura effettuata da sia da considerare inidonea a manufatti da collocare in esterno non Parte_1 mancando di riscontrare che la stessa è risultata in particolare manchevole a causa degli ineseguiti
7 pretrattamenti ovvero della incompiuta pulitura dei metalli, operazioni delle quali era responsabile, proprio al fine di prevenirne i fenomeni di ossidazione.
Passando allo scrutinio del gravame proposto da , in via ON preliminare si rileva l'inammissibilità, quantunque per le argomentazioni che precedono gli stessi risultino infondati, del primo e del sesto motivo di appello, concernenti una pretesa erronea statuizione ex art. 2043
c.c. e la formalità della proposizione della relativa domanda, in effetti inerenti in via esclusiva la posizione della terza chiamata in causa, Controparte_7
A riguardo la appare carente di interesse, essendo stata
[...] CP_1 ON condannata per responsabilità contrattuale e non potendo trarre alcuna utilità dall'accoglimento (di fatto tuttavia escluso) di una censura attinente la qualificazione del titolo di responsabilità di altro soggetto giuridico.
Ciò posto infondati risultano essere il secondo e terzo motivo di appello secondo i quali il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra quale appalto in CP_4 Pt_2 luogo dell'invece ritenuto contratto d'opera ex art. 2222 c.c., con conseguente malgoverno dell'art. 2083 c.c.
In proposito la Corte evidenzia come la motivazione adottata nella sentenza gravata si fondi su corretti principi giurisprudenziali, anche da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte (ex multis Ordinanza n. 3682 del 9 febbraio 2024), avendo valorizzato, quale elemento distintivo del ritenuto contratto di appalto, l'essersi l'odierna appellante avvalsa (circostanza incontroversa di causa) della società terza Parte_1 chiamata, per l'esecuzione di parte dell'attività commissionatale, ovvero per la verniciatura, così denotando indiscussa ed ampia autonomia organizzativa.
Ne consegue, indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte, l'oggettiva sussistenza di un fondante elemento caratterizzante l'appalto, non avendo il prestatore d'opera provveduto con il proprio prevalente lavoro alla realizzazione dell'opera, peraltro di non modesto valore economico (il complessivo appalto prevede opere di oltre 42.000,00 euro).
Per l'effetto scevra da censure si manifesta la sentenza impugnata, con ciò sancendosi l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, nella parte in cui ha respinto le proposte eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla verso la parte attrice. ON
In proposito una ripercorsa lettura degli atti di causa consente di individuare (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante, docc. 11 e 12 fascicolo di primo grado un oggettivo CP_4 Pt_2 riconoscimento del vizio da parte della appaltatrice laddove, per costante giurisprudenza, esso può ben essere manifestato per facta concludentia.
Nella fattispecie, per come valorizzato dal Giudice di prime cure, l'odierna appellante ebbe ad assumere piena consapevolezza del vizio affermando di essere tempestivamente intervenuta in loco (in effetti in data 25 maggio 2017) laddove, peraltro, le deposizioni rese dai testi e Busin, rivelatisi pienamente Tes_1 attendibili dopo essere stati rigorosamente sottoposti a riscontri di credibilità soggettiva ed oggettiva, convergono per un riconoscimento operoso ed in ogni caso per la mancata maturazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 1667 terzo comma c.c.
La continuità all'indirizzo giurisprudenziale radicatosi sul punto conferita dalla Suprema Corte con sentenza n. 62 del 4 gennaio 2018, consente nella fattispecie di sancire che il riconoscimento operoso dell'appaltatore abbia caratterizzato la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
8 Infondato, da una diversa angolazione giuridica, risulta essere anche il quarto motivo di appello secondo il quale il Tribunale, quanto ai rapporti intercorrenti con avrebbe al contrario erroneamente Parte_1 ritenuto la decadenza e prescrizione dalla proposta azione di garanzia, così escludendo la manleva (rectius regresso) di dalle domande attoree. ON
L'acquisito compendio probatorio, in effetti, consente di riscontrare l'assenza di una utile denuncia dei vizi da parte di quest'ultima alla propria subappaltatrice, per la quale non sono del resto richieste formule sacramentali.
Richiamata la deposizione testimoniale resa all'udienza del 13 dicembre 2019 dalla teste , Testimone_2 si ha modo di apprezzare come parte attrice nell'ultima settimana del mese di aprile 2016 ebbe a rilevare i vizi della fornitura dandone immediata notizia al Sig. , socio della odierna appellante laddove, CP_1 quest'ultima, ebbe a sua volta a denunciare gli stessi alla subappaltatrice con mail del 13 giugno 2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ), dunque tardivamente, ON ben oltre i sessanta giorni imposti dall'art. 1670 c.c.
In assenza di una prova contraria che sarebbe stato onere della odierna appellante allegare e provare, non può che trovare conferma l'adottato snodo motivazionale.
Privo di pregio si manifesta anche il quinto motivo di appello, inerente una ritenuta incoerente affermazione di responsabilità della stessa . ON
La statuizione appare in effetti coerente e logica in quanto, dopo aver richiamato il regime probatorio richiesto in punto di inadempimento contrattuale di appalto e dunque da porre a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c., verso il quale opera una presunzione di responsabilità, si attiene alle risultanze della
CTU, sulla conformità della quale si è innanzi argomentato.
Non sussistono pertanto motivi per dissentire dal convincimento raggiunto, che consente di individuare una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, essendo stata accertata l'omessa vigilanza sulla subappaltatrice al fine di scongiurare conseguenze negative delle lavorazioni subappaltate, peraltro trascurando di accertarsi circa la conoscenza di della Parte_1 collocazione esterna delle opere;
a nulla quindi rilevano le contrarie argomentazioni proposte dalla appellante, invero contrastanti con l'obbligazione di risultato dalla stessa assunta con la sottoscrizione del contratto di appalto de quo.
Alcuna violazione di legge, infine, così declinando l'ultimo motivo di appello, appare riscontrabile nella attuata regolamentazione degli oneri processuali di primo grado, in effetti correttamente ispirata al principio della soccombenza, prevalente di , mitigata dal principio ON ON di causalità quanto ai rapporti processuali con l'attrice in primo grado e quanto alla CP_4 Pt_2 totale soccombenza verso in relazione al rigetto della domanda di regresso. Parte_1
Tale condizione risulta a ben considerare specificatamente dettagliata nella parte motiva e nel dispositivo adottato così da non poter essere suscettibile di censura.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado quanto ai rapporti processuali tra le appellanti e mentre ON ON Parte_1
9 entrambe, in ragione della soccombenza, vanno condannate in solido alla rifusione delle spese del grado nei confronti di ? CP_4 Pt_2
Esse vengono quindi liquidate sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 13.280,04), applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€
1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico delle appellanti - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nelle cause di appello riunite n. 2067/2022 e n. 433/2023 di Ruolo Generale rispettivamente promosse da e Parte_1 [...]
contro vverso ON CP_4 Controparte_2 la sentenza n. 1449/2022 pubblicata in data 17 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Dichiara inammissibili il primo ed il sesto motivo dell'appello proposto da ON
, rigetta i residui e per l'effetto conferma la statuizione impugnata;
[...] ON
3. COMPENSA integralmente le spese del grado quanto ai rapporti processuali tra e Parte_1
; ON ON
4. CONDANNA e , in solido Parte_1 ON tra loro alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di CP_4 Pt_2 CP_4 he liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese
[...] generali (15%) come per legge.
5. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché e e Parte_1 ON
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, siano obbligati, ON ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale dell'anno 2022 alla quale è riunita la causa iscritta al n. 433 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Marco Faccin e Antonio Sartori con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia,
San Polo n. 2988 e domicilio digitale come da indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del suo legale ON P.IVA_2 rappresentante e liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zanovello con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Galleria Porta n. 4 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
ALTRA APPELLANTE
CONTRO
WHY BE NORMAL? (P.I. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Busin con domicilio eletto presso il suo studio in Thiene (VI), Via Monte Grappa n. 18 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1449/2022 pubblicata in data 17 agosto 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
“… si riporta alle conclusioni di cui all'atto di appello nel procedimento n. 2067/2022 R.G. con la precisazione di aver già rinunciato alla domanda n. 1, ossia alla richiesta di inibitoria.
Per quanto attiene al procedimento n. 433/2023 R.G. hiede il rigetto dell'appello con spese Parte_1
e competenze interamente rifuse, con distrazione a favore degli scriventi procuratori”.
Per la parte appellante : ON
“NEL MERITO
In via principale
1) in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le conclusioni formulate da
[...]
nel giudizio di primo grado nei confronti di ON Controparte_3 [...]
e di CP_2 Parte_1
2) rigettarsi tutte le conclusioni ex adverso formulate da e da Parte_1 Controparte_4 nei confronti di;
[...] ON
3) condannarsi a rimborsare a Controparte_4 ON
tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata ed
[...] ammontanti ad € 15.276,24 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di corresponsione al saldo effettivo;
4) condannarsi l'Avv. Giovanni Tisato, difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e/o a rimborsare Parte_1
a tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione ON della sentenza impugnata, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di corresponsione al saldo effettivo;
5) spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi per il primo ed il secondo grado di giudizio.
In via subordinata
6) nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, della sentenza n. 1449/2022 emessa dal Tribunale di
Vicenza e/o comunque, di accoglimento delle conclusioni formulate da e/o da Parte_1 [...]
dichiararsi e disporsi, quantomeno, la compensazione delle spese di lite del Controparte_4 giudizio di primo grado tra le odierne parti in causa, sussistendo i motivi di cui all'art. 92 II° co. c.p.c.
In via istruttoria
2 Si chiede l'acquisizione dei fascicoli di ufficio delle procedure n. 7290/2017 R.G. e n. 7290-1/2017 R.G. del
Tribunale di Vicenza”.
Ci si oppone alla richiesta di integrazione di CTU formulata da controparte.
Si insiste nella richiesta di CTU medico-legale formulata in primo grado”.
Per la parte appellata CP_4 Controparte_4
“ Quanto all'appello promosso da e rubricato al n. 2067/2022 R.G., chiede il rigetto del Parte_1 gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2290/2022, precisando le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.02.2023.
Quanto all'appello promosso dalla società e rubricato al n. ON
433/2023 R.G. chiede il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Cont 2290/2022 rispetto alla posizione della odierna appellata , precisando le conclusioni CP_4 CP_4 già formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.05.2023.
Con vittoria di spese e competenze legali dei due procedimenti di appello riuniti e conferma delle statuizioni di primo grado sulle spese liquidate a favore di CP_4 Controparte_4
In via istruttoria, qualora non già disposto, insiste per l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP in corso di causa 7290/2017-1 Tribunale di Vicenza.
Con riserva di ulteriore deduzione in sede di comparsa conclusionale e di replica, nei termini già assegnati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
WHY BE NORMAL? conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza Controparte_4
l'impresa (ora) in liquidazione, al fine di ivi sentir dichiarare la risoluzione ON ed in via subordinata la riduzione del prezzo del contratto di appalto con quest'ultima intercorso ed avente ad oggetto la realizzazione e posa di alcuni manufatti in ferro (in particolare fioriere, un portone di ingresso pedonale ed un vano di alloggiamento delle cassette della posta) presso un fabbricato di sua proprietà composto da undici appartamenti sito in Zanè (VI), Via Barbarigo n. 39 .
Parte attrice deduceva quindi che dette opere, a distanza di breve tempo, ebbero a manifestare segni di evidente deterioramento, ovvero fenomeni diffusi di erosione del substrato in metallo con conseguenti insorgenze di ruggine.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava in principalità le domande attoree, previa eccezione di prescrizione, declinando, nel merito, la responsabilità attribuitale e dunque chiedendo in subordine la restituzione della fornitura ove accolta la domanda risolutoria del contratto inter partes.
A sostegno delle proposte difese, specificava di aver affidato il subappalto delle opere de quibus alla società
incaricata segnatamente della verniciatura, verso la quale chiedeva estendersi il Parte_1 contraddittorio per l'utile esercizio della manleva.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio anche a sua volta Parte_1 preliminarmente eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione promossa essendo, a suo dire, decorso il termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c.
Nel merito deduceva l'infondatezza della avversa domanda, rivendicando l'avvenuta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte.
3 La società attrice, preso atto delle difese delle controparti, in prima udienza spiegava autonoma domanda nei confronti della terza chiamata ai sensi dell'art. 2043 c.c. chiedendone la condanna, anche in via solidale, con . ON
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP disposto in corso di causa ed assunzione di prove narrative, interrogatorio formale e per testi.
Con sentenza n. 1449/2022 il Tribunale Ordinario di Vicenza, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c. spiegata da Controparte_4
nei confronti di;
CP_5 Controparte_6
2) ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. spiegata da Parte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
3) CONDANNA e in solido tra loro ex art. 2055 co. 1 c.c. al Controparte_6 Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 13.280,14 oltre interessi Parte_2 legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
4) RESPINGE la domanda di regresso di nei confronti di ON CP_6 Parte_1
5) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di ON CP_6 [...]
che si quantificano in euro 4.835,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al Parte_2
50% di euro 288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
6) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che si quantificano in euro 4.835,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro
[...]
288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
7) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_6
Tisato, difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. di che si quantificano in euro 7.254,00 per Parte_1 compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro 288,48 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
8) CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento per accertamento Controparte_6 tecnico preventivo in corso di causa iscritto al n. R.G. 7290-1/2017 in favore di Parte_2
che si quantificano in euro 1.685,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di
[...] euro 145, 50 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
9) CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento per accertamento tecnico Parte_1 preventivo in corso di causa iscritto al n. R.G. 7290-1/2017 in favore di Parte_2 che si quantificano in euro 1.685,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed al 50% di euro 145, 50 per anticipazioni;
infine IVA e Cassa professionale come per legge;
10) PONE definitivamente le spese della CTU a carico di e e in ON CP_6 Parte_1 solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni;
11) SI PUBBLICHI”.
In buona sostanza il Decidente di prime cure, motivando sul superamento delle preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza e ritenuta l'ammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c. spiegata dalla parte attrice
4 in prima udienza nei confronti della terza chiamata, ritenuta sulla base della CTU la effettiva sussistenza dei vizi lamentati, pronunciava le suddette statuizioni condannatorie nel contempo affermando la maturata decadenza quanto all'azione proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta sentenza affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda nei suoi confronti, quale terza chiamata in causa dalla convenuta, proposta dalla attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. (primo motivo);
• Erronea valutazione delle risultanze della CTU (secondo motivo);
• Erroneo accoglimento della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (terzo motivo);
• Erronea determinazione di una propria responsabilità (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
Ha proposto autonomo gravame avverso la stessa sentenza ON
attingendo la sentenza di primo grado dalle seguenti censure:
[...]
• Erronea declaratoria di ammissibilità della domanda proposta dalla attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. (primo motivo)
• Erronea qualificazione giuridica del contratto intercorso con conseguente violazione dell'art. 2083
c.c. (secondo motivo);
• Erroneo rigetto delle proposte eccezioni di decadenza e prescrizione nei confronti di parte attrice (terzo motivo);
• Erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione invece sollevata da Parte_1 verso la stessa e consequenziale erroneo rigetto della domanda di garanzia (quarto motivo);
[...]
• Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 1668 1° co. c.c. (quinto motivo);
• Violazione dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in ragione della inammissibilità della domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 2055 c.c. (sesto motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita in giudizio (già CP_4 Controparte_4 [...]
), per resistere ai rispettivi appelli, instando per la conferma della statuizione gravata. Parte_2
La causa, disposta con ordinanza del 20 giugno 2023 la riunione degli appelli proposti avverso la stessa sentenza n. 1449/2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, all'udienza del 19 settembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli non risultano meritevoli di accoglimento.
Infondate si manifestano le censure rispettivamente proposte nel primo motivo del gravame principale, secondo le quali il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente abilitato la parte attrice CP_4
a formulare la domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano nei confronti di Pt_2 Parte_1
[...]
5 Detta domanda risulta in effetti essere stata proposta nella prima udienza tenutasi il 29 maggio 2018, in ritenuta applicazione del parametro normativo di cui al previgente art. 183 quinto comma c.p.c.
In proposito entrambe le parti appellanti (sulla inammissibilità del rilievo da parte della ON
si specificherà oltre) deducono che nella fattispecie la parte attrice doveva
[...] ON ritenersi estranea alla portata applicativa della suddetta norma processualistica la quale, come noto, prevedeva la possibilità per l'attore di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato
a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 terzo comma, se le l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
A dire di parte appellante l'attrice avrebbe attuato una non consentita introduzione di una domanda nuova.
Posto che non ricorre, stante la oggettiva diversità della modifica (rectius ampliamento) della domanda introduttiva, l'ipotesi di una estensione automatica della domanda attorea in dipendenza delle difese articolate dalla convenuta principale avendo quest'ultima ON evocato in causa in garanzia e non per l'individuazione di un vero responsabile al fine di Parte_1 sottrarsi alla pretesa risarcitoria fatta giudizialmente valere, il Collegio condivide l'argomentazione decisoria che ha sancito la conformità della estensione del thema decidendum.
Atteso (e non è oggetto di contestazione) che la suddetta convenuta ha introdotto in causa nuove tematiche inerenti la responsabilità (che si attribuisce anche alla terza chiamata) nella causazione delle problematiche denunciate dalla società attrice, ben ha potuto quest'ultima puntualizzare il proprio “chiesto” rimodulandolo alla sopravvenuta immutazione processuale.
Simile facoltà riconosciuta all'attore risulta, a ben considerare, in linea con i precetti di rango costituzionale
(art. 24) laddove quest'ultimo può spiegare domande ed eccezioni nuove conseguenti al contenuto della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, così venendogli riconosciuto il potere di introdurre in giudizio nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi ed impeditivi.
Nel caso che occupa, soltanto a seguito delle difese articolate da ON
e da l'attrice ha invero preso compiuta conoscenza della esecuzione delle
[...] Parte_1 opere di verniciatura del materiale richiesto da parte di quest'ultima, per come risultante dalla documentazione allegata al fascicolo della stessa convenuta.
Ne discende che tali eventi, appresi soltanto in fase processuale, hanno legittimato la CP_4 ad approntare le più opportune e consequenziali difese. Pt_2
A nulla pertanto rilevano i contrari rilievi proposti dalle appellanti risultando oggettivamente, dalla lettura del libello introduttivo e dai successivi atti dimessi in causa dalla attrice, una mera modifica della interpretazione ovvero qualificazione giuridica dell'identico fatto costitutivo del diritto con conseguente consentito ampliamento della causa petendi e del petitum al fine di rendere quest'ultimo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio.
Da quanto precede deve nel contempo respingersi la riproposta nullità dell'atto di chiamata in causa dell'attrice ai sensi dell'art. 163 comma terzo nn. 3 e 4 c.p.c., offrendo esso, anche ad una rilettura di questa
Corte, elementi inequivoci atti ad affermare come lo stesso abbia potuto consentire, come di fatto espletato, ogni più opportuna difesa delle parti convenute.
Né, per altro verso, assume rilievo l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente sancito una condanna in via solidale della convenuta e della terza chiamata a diverso titolo contrattuale ed
6 extracontrattuale, atteso che la stessa è stata richiesta da parte attrice in ragione dei rispettivi titolo e/o causali, come correttamente posto in rilievo dal Giudice di prime cure.
La granitica giurisprudenza di legittimità ha finanche sul punto avuto più volte modo di precisare la possibilità
(la circostanza rileverebbe nei rapporti intercorrenti tra l'attrice e ON
) di cumulo della responsabilità contrattuale ed aquiliana qualora da un determinato
[...] inadempimento contrattuale conseguano alterazioni degli interessi che le parti avevano voluto porre in essere mediante la conclusione di uno specifico negozio giuridico e contestualmente ingerenze dolose o colpose nell'altrui sfera giuridica dalle quali sia derivato un danno ingiusto.
Qualora da un determinato inadempimento contrattuale o da un parziale adempimento ovvero da un adempimento non conforme ai patti discendano, per taluno dei contraenti, conseguenze patrimoniali negative che trascendono gli stessi interessi regolamentati dalla fonte delle obbligazioni, appare quindi possibile configurare, quanto meno per il danno ulteriore rispetto agli interessi riconducibili all'obbligazione inadempiuta, il dominio della responsabilità aquiliana.
La sentenza impugnata ha inoltre correttamente richiamato gli insegnamenti della Suprema Corte, peraltro nella sua massima composizione, richiedenti ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 co. primo c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale); ciò in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate.
Ciò posto e premesso, passando allo scrutinio degli ulteriori motivi di appello proposti da Parte_1 declinabili congiuntamente in quanto connessi ed interdipendenti tra loro ancorché devolutivi di un totale riesame della res controversa, si ha motivo per sancirne il rigetto.
Ed invero, privo di pregio si manifesta l'assunto di detta parte appellante secondo il quale la stessa andrebbe ritenuta esente da responsabilità in quanto estranea ai rapporti contrattuali intercorsi tra la società committente e la propria chiamante in causa, non avendo dunque avuto specifica conoscenza della collocazione esterna dei materiali.
L'affermazione è in effetti smentita dalle fatture e dai DDT in atti del fascicolo di primo grado della stessa parte appellante (docc. da 2 a 5) laddove, in ogni caso, l'oggetto stesso della fornitura (fioriere e cancello carraio) presuppone una collocazione esterna, indipendentemente dal fatto che la diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 comma secondo c.c. ben avrebbe dovuto imporre alla subappaltatrice ogni dovuta informativa circa l'incompatibilità della fornitura in ambienti esterni a tal fine sincerandosi della definitiva ubicazione dei materiali.
La specifica responsabilità a mente del disposto di cui all'art. 2043 c.c. attribuita dal Tribunale a Parte_1 per quanto detto risulta dunque esente da censure.
[...]
L'argomentazione decisoria, del resto, riposa su di una conforme lettura della CTU in questa sede sottoposta a vaglio critico del Collegio e risultata all'esito coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato, frutto di approfondite analisi tecniche ed ossequiosa delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, come tale pienamente condivisibile.
In particolare, a pagina 22 della richiamata relazione tecnica, l'ausiliare illustra come l'attività di verniciatura effettuata da sia da considerare inidonea a manufatti da collocare in esterno non Parte_1 mancando di riscontrare che la stessa è risultata in particolare manchevole a causa degli ineseguiti
7 pretrattamenti ovvero della incompiuta pulitura dei metalli, operazioni delle quali era responsabile, proprio al fine di prevenirne i fenomeni di ossidazione.
Passando allo scrutinio del gravame proposto da , in via ON preliminare si rileva l'inammissibilità, quantunque per le argomentazioni che precedono gli stessi risultino infondati, del primo e del sesto motivo di appello, concernenti una pretesa erronea statuizione ex art. 2043
c.c. e la formalità della proposizione della relativa domanda, in effetti inerenti in via esclusiva la posizione della terza chiamata in causa, Controparte_7
A riguardo la appare carente di interesse, essendo stata
[...] CP_1 ON condannata per responsabilità contrattuale e non potendo trarre alcuna utilità dall'accoglimento (di fatto tuttavia escluso) di una censura attinente la qualificazione del titolo di responsabilità di altro soggetto giuridico.
Ciò posto infondati risultano essere il secondo e terzo motivo di appello secondo i quali il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra quale appalto in CP_4 Pt_2 luogo dell'invece ritenuto contratto d'opera ex art. 2222 c.c., con conseguente malgoverno dell'art. 2083 c.c.
In proposito la Corte evidenzia come la motivazione adottata nella sentenza gravata si fondi su corretti principi giurisprudenziali, anche da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte (ex multis Ordinanza n. 3682 del 9 febbraio 2024), avendo valorizzato, quale elemento distintivo del ritenuto contratto di appalto, l'essersi l'odierna appellante avvalsa (circostanza incontroversa di causa) della società terza Parte_1 chiamata, per l'esecuzione di parte dell'attività commissionatale, ovvero per la verniciatura, così denotando indiscussa ed ampia autonomia organizzativa.
Ne consegue, indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte, l'oggettiva sussistenza di un fondante elemento caratterizzante l'appalto, non avendo il prestatore d'opera provveduto con il proprio prevalente lavoro alla realizzazione dell'opera, peraltro di non modesto valore economico (il complessivo appalto prevede opere di oltre 42.000,00 euro).
Per l'effetto scevra da censure si manifesta la sentenza impugnata, con ciò sancendosi l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, nella parte in cui ha respinto le proposte eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla verso la parte attrice. ON
In proposito una ripercorsa lettura degli atti di causa consente di individuare (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante, docc. 11 e 12 fascicolo di primo grado un oggettivo CP_4 Pt_2 riconoscimento del vizio da parte della appaltatrice laddove, per costante giurisprudenza, esso può ben essere manifestato per facta concludentia.
Nella fattispecie, per come valorizzato dal Giudice di prime cure, l'odierna appellante ebbe ad assumere piena consapevolezza del vizio affermando di essere tempestivamente intervenuta in loco (in effetti in data 25 maggio 2017) laddove, peraltro, le deposizioni rese dai testi e Busin, rivelatisi pienamente Tes_1 attendibili dopo essere stati rigorosamente sottoposti a riscontri di credibilità soggettiva ed oggettiva, convergono per un riconoscimento operoso ed in ogni caso per la mancata maturazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 1667 terzo comma c.c.
La continuità all'indirizzo giurisprudenziale radicatosi sul punto conferita dalla Suprema Corte con sentenza n. 62 del 4 gennaio 2018, consente nella fattispecie di sancire che il riconoscimento operoso dell'appaltatore abbia caratterizzato la assunzione di una sua autonoma obbligazione di “facere”, non soggetta ai termini di cui all'obbligazione di garanzia, bensì a quelli ordinari di inadempimento contrattuale.
8 Infondato, da una diversa angolazione giuridica, risulta essere anche il quarto motivo di appello secondo il quale il Tribunale, quanto ai rapporti intercorrenti con avrebbe al contrario erroneamente Parte_1 ritenuto la decadenza e prescrizione dalla proposta azione di garanzia, così escludendo la manleva (rectius regresso) di dalle domande attoree. ON
L'acquisito compendio probatorio, in effetti, consente di riscontrare l'assenza di una utile denuncia dei vizi da parte di quest'ultima alla propria subappaltatrice, per la quale non sono del resto richieste formule sacramentali.
Richiamata la deposizione testimoniale resa all'udienza del 13 dicembre 2019 dalla teste , Testimone_2 si ha modo di apprezzare come parte attrice nell'ultima settimana del mese di aprile 2016 ebbe a rilevare i vizi della fornitura dandone immediata notizia al Sig. , socio della odierna appellante laddove, CP_1 quest'ultima, ebbe a sua volta a denunciare gli stessi alla subappaltatrice con mail del 13 giugno 2017 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ), dunque tardivamente, ON ben oltre i sessanta giorni imposti dall'art. 1670 c.c.
In assenza di una prova contraria che sarebbe stato onere della odierna appellante allegare e provare, non può che trovare conferma l'adottato snodo motivazionale.
Privo di pregio si manifesta anche il quinto motivo di appello, inerente una ritenuta incoerente affermazione di responsabilità della stessa . ON
La statuizione appare in effetti coerente e logica in quanto, dopo aver richiamato il regime probatorio richiesto in punto di inadempimento contrattuale di appalto e dunque da porre a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c., verso il quale opera una presunzione di responsabilità, si attiene alle risultanze della
CTU, sulla conformità della quale si è innanzi argomentato.
Non sussistono pertanto motivi per dissentire dal convincimento raggiunto, che consente di individuare una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, essendo stata accertata l'omessa vigilanza sulla subappaltatrice al fine di scongiurare conseguenze negative delle lavorazioni subappaltate, peraltro trascurando di accertarsi circa la conoscenza di della Parte_1 collocazione esterna delle opere;
a nulla quindi rilevano le contrarie argomentazioni proposte dalla appellante, invero contrastanti con l'obbligazione di risultato dalla stessa assunta con la sottoscrizione del contratto di appalto de quo.
Alcuna violazione di legge, infine, così declinando l'ultimo motivo di appello, appare riscontrabile nella attuata regolamentazione degli oneri processuali di primo grado, in effetti correttamente ispirata al principio della soccombenza, prevalente di , mitigata dal principio ON ON di causalità quanto ai rapporti processuali con l'attrice in primo grado e quanto alla CP_4 Pt_2 totale soccombenza verso in relazione al rigetto della domanda di regresso. Parte_1
Tale condizione risulta a ben considerare specificatamente dettagliata nella parte motiva e nel dispositivo adottato così da non poter essere suscettibile di censura.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado quanto ai rapporti processuali tra le appellanti e mentre ON ON Parte_1
9 entrambe, in ragione della soccombenza, vanno condannate in solido alla rifusione delle spese del grado nei confronti di ? CP_4 Pt_2
Esse vengono quindi liquidate sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 13.280,04), applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€
1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico delle appellanti - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nelle cause di appello riunite n. 2067/2022 e n. 433/2023 di Ruolo Generale rispettivamente promosse da e Parte_1 [...]
contro vverso ON CP_4 Controparte_2 la sentenza n. 1449/2022 pubblicata in data 17 agosto 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Dichiara inammissibili il primo ed il sesto motivo dell'appello proposto da ON
, rigetta i residui e per l'effetto conferma la statuizione impugnata;
[...] ON
3. COMPENSA integralmente le spese del grado quanto ai rapporti processuali tra e Parte_1
; ON ON
4. CONDANNA e , in solido Parte_1 ON tra loro alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di CP_4 Pt_2 CP_4 he liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese
[...] generali (15%) come per legge.
5. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché e e Parte_1 ON
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, siano obbligati, ON ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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