Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Roberta Bonaudi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 269/2024 promossa da:
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. Carlotta GIORDANO, ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Saluzzo, Corso Roma n. 20;
ATTRICE IN APPELLO contro
(p. iva. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco FUSCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Federico FRIGNANI, ed elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.;
CONVENUTA IN APPELLO
(p. iva. ) - CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO IN APPELLO
Conclusioni delle parti:
Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale
- Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 128/2023 pronunciata in data 26.06.2023, pubblicata in data 28.06.2023 dal
Giudice di Pace di Saluzzo in persona della dott. Agostino Feraud e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'esponente che qui si riportano:
“In via principale
Rigettare l'opposizione avviso di accertamento esecutivo n. 2210079700381343, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare pienamente valido ed efficace tale atto.
In via subordinata
Ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da controparte e, conseguentemente, rilevare la fondatezza dell'avviso di accertamento opposto.
In via di ulteriore subordine
pagina 1 di 11
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.
Controparte_1
In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del e della CP_2
Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto di quanto già pagato dalla ricorrente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Salvis juribus.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con atto di citazione notificato il 29.01.2024, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 128/2023 pubblicata in data 28.06.2023 con la quale il Giudice di Pace di
Saluzzo, pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di e Controparte_1 Pt_1 del (rimasto contumace), avente ad oggetto l'opposizione ad Controparte_2 accertamento esecutivo per omesso pagamento del canone unico annuale, così decideva:
Accoglie la domanda e annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per Pt_1
pagina 2 di 11 conto e quale concessionario del , n. 2210079700381343-2022- Controparte_2
07.01 per l'importo di euro 431,50. Compensa le spese di lite.
L'appellante, ricostruito il quadro normativo di cui alla legge n. 160/2019 in vigore dal
1°.01.2021 e richiamata la copiosa giurisprudenza a sostegno della sua tesi difensiva, lamentava che il Giudice di pace avesse erroneamente ritenuto che il era privo di CP_2 legittimazione a richiedere e percepire il canone unico con violazione dell'art. 1 comma 816 ed errata interpretazione dell'art. 1 comma 835; lamentava inoltre che il Giudice avesse poggiato il proprio ragionamento sul divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 53
Costituzione travisando l'interpretazione della normativa istitutiva del canone “patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
2. In data 10.04.2024 si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e nel merito contestando tutti gli assunti avversari e domandando la reiezione dell'impugnazione proposta.
3. In esito alla prima udienza di comparizione del 22.05.2024, il giudice fissava l'udienza del
30.10.2024, in trattazione scritta, per la rimessione della causa in decisione, concedendo termini sino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza 31.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non si è costituito neppure nel presente grado, come davanti al Giudice di Pace.
1. eccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello perché non redatto Controparte_3 secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. laddove parte appellante non avrebbe
“dialogato” con la sentenza di primo grado, omettendo sia di indicare i motivi specifici di impugnazione, sia di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta in tema di impugnazione.
L'eccezione appare infondata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale,
pagina 3 di 11 compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (vedi Sezioni Unite Sentenza n.
27199 del 16/11/2017,secondo cui l'art. 342 c.p.c. "va interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"; da ultimo Sez.
6-3 ord. n. 13268/2020 del 1°.07.2020).
L'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, sicché si presenta ammissibile.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato alla e all'ente impositore Pt_1 [...]
, , società operante nel settore pubblicitario e specializzata Controparte_2 CP_1 nella produzione installazione e noleggio di impianti, si opponeva all'avviso di accertamento notificato il 5.07.2022 con il quale le si chiedeva il pagamento del canone unico 2022 con riferimento ad un impianto pubblicitario presente lunga una strada provinciale (SP n. 589 km. 71000) in ordine alla quale la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione è di pertinenza della Provincia di Cuneo. Deduceva che tale attività fino alla legge n. 160/2019 era soggetta a imposta comunale sulla pubblicità di competenza esclusiva del che per effetto della novella normativa, soggetti attivi del “canone CP_2 patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” sono individuati nel
Comune, Provincia o Città metropolitana (enti) a seconda della proprietà della strada interessata dalla installazione;
che al fine di evitare una doppia imposizione, il legislatore
(art. 1 comma 835) ha inserito un criterio di competenza dell'area, sicché titolare dell'entrata è il soggetto che rilascia l'autorizzazione.
3. Parte convenuta si costituiva osservando che nulla era cambiato con la legge n. Pt_1
160/2019 che non operava affatto la fusione delle quote componenti il canone, che continuavano ad essere di competenza di soggetti diversi, come accadeva in precedenza con e CIMP. Evidenziava che la nozione di canone unico non superava le Controparte_4 diverse componenti dello stesso, aventi diversa funzione e diverso ente titolare e che il presupposto di occupazione del suolo pubblico (di competenza della ) si Parte_2 differenziava chiaramente da quello relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, tanto che la stessa nel suo regolamento ne ometteva del tutto il riferimento. Parte_2
4. Il Giudice di Pace aderiva all'eccezione di parte opponente in ordine al difetto di titolarità del canone da parte del osservando: -che trattavasi di giudizio di accertamento CP_2 della legittimità dell'avviso esecutivo;
-che l'imposta comunale sulla pubblicità che in forza pagina 4 di 11 dell'abrogato D. Lgs 507/1993 era di competenza del Comune in cui era apposta la pubblicità era stata sostituita con il canone unico che raggruppa una serie di entrate spettanti a enti territoriali diversi;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 835 della legge n.
160/2019 il canone spetta al soggetto che rilascia l'autorizzazione, la quale nel caso di specie era stata richiesta e concessa dalla Provincia, atteso che la strada ove erano stati apposti i pali pubblicitari è appunto provinciale;
-che ove il canone unico potesse essere richiesto sia dal Comune sia dalla Provincia, si configurerebbe una potestà impositiva concorrente in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
5. L'appellante censura tale motivazione evidenziando:
- che persiste la duplicità del canone in oggetto, che per la parte di occupazione di suolo pubblico spetterebbe alla e per la parte pubblicitaria al atteso che la Parte_2 CP_2 nuova disciplina avrebbe mantenuto distinta la soggettività attiva per la componente relativa all'occupazione del suolo e per quella sulla pubblicità, così come previsto dalla normativa abrogata;
solo così avrebbe senso precisare che la parità di gettito deve essere garantita dai singoli enti nel relativo regolamento;
- che la nuova disciplina, se non contiene una espressa norma che attribuisce la legittimazione attiva esclusiva per il canone pubblicitario al al contempo non CP_2 contiene alcuna norma che attribuisca tale legittimazione a o agli enti proprietari Parte_2 della strada;
- che la tesi che ricollega alla proprietà della strada la titolarità alla riscossione non è accoglibile, atteso che dalla competenza autorizzatoria non discende il pagamento per la diffusione di messaggi pubblicitari in favore dell'ente proprietario: Essendo duplice il presupposto impositivo del Canone unico e, al contempo, essendo diversi i soggetti che potrebbero pretendere il pagamento ( o , può accadere che parte della Parte_2 CP_2 componente, quella dell'occupazione, sia dovuta alla (ove sia quest'ultima il Parte_2 soggetto titolare della strada su cui il messaggio pubblicitario è stato apposto) e l'altra parte, quella relativa alla diffusione pubblicitaria, sia invece dovuta al (il solo titolare del CP_2 diritto di pretendere tale corresponsione posto che è nel suo territorio che si esplica il messaggio pubblicitario).
-che la duplicità dei presupposti impositivi (l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari) esclude pertanto che possa discettarsi di Canone Unico, dizione creata per praticità dai commentatori, ma non avvalorata da alcuna norma positiva.
***
6. Pacifico è che il canone è stato applicato in relazione a installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale;
dunque, per affermare o negare che per dette istallazioni permanga la competenza del Comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) è necessario partire dalla legge n. 160/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
In particolare, appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1
pagina 5 di 11 816. a mente del quale A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817
a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
A mente del comma 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma 835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo
I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone (sempre sul presupposto che è unico) prevedendo:
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già
pagina 6 di 11 posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Dalla lettura sistematica delle norme si evince che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti;
in particolare è indubbio che abbia unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie;
tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma 824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati).
Che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) siano due non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
La unicità del canone anche lato attivo della sua titolarità appare confermato dal sopra citato comma 835 che ne ricollega il pagamento al momento (contestualmente) e al soggetto (direttamente agli enti) che rilascia la concessione o autorizzazione;
l'ente che rilascia l'autorizzazione o la concessione quantifica e riscuote il canone.
Appare inoltre significativo che il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il CP_2 proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli;
in tale caso, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, è correttamente individuata la titolarità
pagina 7 di 11 dell'entrata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
È indubbio che il canone di cui alla legge n. 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario (Tribunale Bologna n. 2853 del
29.10.2024)
Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che invece il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun appiglio normativo che consenta di individuare nel comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la a rilasciare la relativa concessione;
la titolarità in capo Parte_2 al è solo prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su CP_2 suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.
Né depongono in contrario le disposizioni invocate dall'appellante.
Il comma 817 (secondo cui Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe) non significa che nulla sia cambiato in relazione alla titolarità del canone nelle sue diverse componenti, ma che gli enti dovranno disciplinare il canone in modo che il gettito complessivo non sia inferiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che il primo ha sostituito, eventualmente aumentando le tariffe. Difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in applicazione del possibile aumento tariffario (Tribunale Como n. 167 del 6.03.2025, che aggiunge come Il comma 820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che
l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico. Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista
pagina 8 di 11 su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma).
Peraltro lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di “Telefisco 2024”) precisava che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale
(Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate Part abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la . La norma, in definitiva, costituisce un Parte_2 allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La Part lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti.”
Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i
Comuni possono istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello Provinciale. (vedi Tribunale Treviso 426 del 18.03.2025).
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui nessuna delle disposizioni della legge n. 160/2019 individua espressamente l'ente titolare del potere impositivo. Tuttavia, è possibile osservare, in primaria applicazione del criterio di interpretazione letterale delle norme, sancito dall'art. 12 delle preleggi, da una parte, che
l'art. 1, c. 816, L. cit., stabilisce che il canone in discorso è istituito dai “comuni, dalle province
e dalle città metropolitane”, denominati nel proseguo del testo normativo «enti», dall'altra parte che il “canone” è inteso dal legislatore come prestazione patrimoniale unitaria,
pagina 9 di 11 essendo sempre declinato al singolare, seppur si componga di due componenti distinte, l'una dipendente dall'occupazione di suolo pubblico e l'altra dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la determinazione delle quali è operata con le modalità stabilite, rispettivamente, dai commi 824 e 825.
Pertanto, l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implica necessariamente
l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per
l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari (mitigate dal principio di assorbimento, di cui si dirà in seguito), e che detto soggetto possa essere astrattamente individuato sia nel comune, sia nella provincia, sia nella città metropolitana. L'individuazione dell'ente concretamente titolare del potere impositivo non può che essere eseguita tenendo conto del dato normativo che emerge dalla lettura sistematica dei commi 821 e 835 dell'art.
1 L. 160/2019. Il comma 835, che stabilisce che: “il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, deve essere letto insieme al comma 821, ove è stabilito che: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
…”. Pertanto, è chiaro che, laddove il comma 835 prescrive che il canone vada versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, si riferisce al rilascio della “concessione per l'occupazione di suolo pubblico” e della
“autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari”, di cui al precedente comma 821.
Se, quindi, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari, unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere
l'ente che rilascia detta autorizzazione, e tale ente non può essere individuato che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico). La conclusione raggiunta appare del resto coerente con il comma 822, art. 1, L. 160/2019 che prescrive che “gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata […]”. Difatti, poiché la norma collega la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari al mancato pagamento del canone e affida la rimozione suddetta “agli enti”, non può che concludersi che è l'ente che non ha ricevuto il pagamento del canone a dover eseguire la rimozione dell'occupazione del proprio suolo pubblico. Il che corrobora
l'interpretazione per cui è l'ente il cui suolo pubblico è occupato che impone e riscuote il canone anche per la diffusione di mezzi pubblicitari e, quindi, se il suolo pubblico occupato è una strada provinciale, l'ente titolare è la provincia. Diversamente, non si comprende come, e
a tutela di quale interesse, il potrebbe intervenire alla rimozione delle occupazioni su CP_2 strada di proprietà di ente diverso (Tribunale di Como n. 167 del 6.03.2025)
pagina 10 di 11 L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, seppure integrata nella sua motivazione.
***
La presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti e l'assenza di un pronunciamento della Corte di Cassazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 2958/2023 R.G.T. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 128/2023 pubblicata il Pt_1
28.06.2023 del Giudice di Pace di Saluzzo;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Cuneo, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi
pagina 11 di 11