Decreto ingiuntivo 16 ottobre 2020
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/04/2021, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2021
N. 00476/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2020 REG.RIC.
N. 01240/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2020, proposto da
LI Quadrante S.r.l., in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, non costituito;
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2020, proposto da
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LI Quadrante Est S.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 995 del 2020:
per il pagamento
di euro 421.117,43 per la restituzione degli oneri versati per il rilascio di titoli edilizi decaduti, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza fino al saldo effettivo;
quanto al ricorso n. 1240 del 2020:
per la revoca del decreto ingiuntivo del Tar Veneto n. 812/2020 in data 16/10/2020;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del LI Quadrante Est S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso cui è stato assegnato il nr. 995/2020 R.G. il LI Quadrante srl ha chiesto l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Vicenza.
Il ricorrente ha, a tal fine, rappresentato, che in data 24.04.2008 veniva stipulata una convenzione urbanistica tra il Comune di Vicenza e la società Quadrante Est Srl, allora in bonis , in forza della quale quest’ultima otteneva il rilascio dei permessi di costruire N.U.T. 4349/2009, 4348/2009, 2317/2009, 2321/2009 e 1627/2008.
Successivamente i titoli edilizi decadevano, per cui maturava in capo alla ricorrente il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione.
Con decreto nr. 812/2020 il TAR ingiungeva al Comune di Vicenza il pagamento in favore del LI dell’importo di euro 327.089,48, ritenendo comprovata l’esistenza del credito vantato nei limiti di tale importo.
Con successivo ricorso cui è stato assegnato nr. 1240/2020 R.G. il Comune di Vicenza ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
L’ente resistente ha infatti rappresentato che il decreto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione superata dall’intervenuta stipula di un contratto preliminare di vendita tra il LI e la società Domus Brenta, avente ad oggetto i lotti di cui alla convenzione urbanistica conclusa con il Comune di Vicenza.
Da ciò, secondo l’opponente, discenderebbe il difetto di legittimazione in capo al LI a far valere la pretesa creditoria oggetto di istanza monitoria.
In subordine, il Comune ha dedotto che la nota in data 6.05.2016 posta a fondamento della pretesa avanzata non conterrebbe alcun riconoscimento del credito vantato, ma si risolverebbe in un mero riepilogo delle somme versate.
Si è costituita in giudizio la parte opposta, deducendo di essere legittimata attiva e titolare del diritto di credito vantato nei confronti del Comune di Vicenza, avendo versato le somme delle quali si domanda la restituzione. Il LI ha, dunque, chiesto il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte ex art. 96 cpc.
DIRITTO
Occorre, preliminarmente, disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe.
Ciò premesso, il Collegio rileva che l’opposizione proposta dal Comune di Vicenza è destituita di fondamento.
L’ente resistente, infatti, non contesta che le somme di cui parte opposta chiede la restituzione siano state effettivamente da quest’ultima versate a titolo di pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei titoli edilizi in precedenza indicati: deduce, tuttavia, che il LI non avrebbe diritto alla restituzione di tali importi, essendo stato stipulato un contratto preliminare per l’alienazione dei terreni interessati dall’intervento edilizio alla società Domus Brenta, in virtù del quale quest’ultima sarebbe subentrata al LI nella titolarità del diritto di credito vantato nei confronti del Comune di Vicenza.
Prescindendo dalla circostanza per cui, alla data odierna, non consta che detto contratto preliminare sia stato seguito dalla stipula di un contratto definitivo, giova rammentare che sulla scorta di consolidata giurisprudenza alla quale questo Collegio ha già in precedenza aderito, l’azione esercitata dal LI deve essere qualificata come azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.: come noto, “ il contributo di costruzione, essendo strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio. Conseguentemente, allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ai sensi dell’articolo 2033 c.c. o, comunque, dell’articolo 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione […] La giurisprudenza ha poi avuto modo di chiarire che il diritto alla restituzione del contributo di costruzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente” ( cfr . Tar Lombardia-Milano, 9 aprile 2020, nr. 858).
Ciò posto il Collegio osserva ancora che, come questo TAR ha già avuto modo di osservare, legittimato ad esigere la restituzione dell’indebito deve essere ritenuto il soggetto che ha effettuato il pagamento privo di causa, mentre gli eventuali rapporti interni fra obbligato principale e terzi rimangono privi di rilievo nei confronti di chi deve restituire l’indebito ricevuto, dato che legittimato attivo alla restituzione è sempre e solo il titolare del patrimonio che deve essere reintegrato con la restituzione: nell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano infatti solo al EN e all' PI (in tal senso, Tar Veneto, II Sez., 19 novembre 2020, nr. 1169; TAR Veneto, II Sez., 19.12.2017, nr. 173/2018, in cui si richiama: Cassazione civile, Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25276; Cassazione civile, Sez. I, 9 maggio 2007, n. 10634; Cassazione civile, Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10227).
L’azione di ripetizione dell’indebito trae, infatti, origine dal pagamento di un debito non dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato il pagamento rivelatosi privo di causa: ciò in quanto in base all’art. 2033 c.c., la legittimazione alla proposizione dell’azione di ripetizione dell’indebito spetta a colui che ha effettuato il pagamento; conseguentemente, stante quanto disposto dall’art. 81 c.p.c., non può ammettersi che un terzo soggetto faccia valere in giudizio, in nome proprio, un diritto di cui non è titolare ( cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nr. 12 maggio 2016 nr. 1605; Tar Toscana, Sez. III, 12 marzo 2014, n. 493; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 12 febbraio 2014, n. 444; Tar Campania, Napoli, Sez. V, 5 aprile 2011, n. 1916).
Ciò osservato quanto all’ an debeatur , si osserva in ordine al quantum che il diritto di credito vantato dal LI deve ritenersi comprovato nella sua integralità.
In sede di ricorso monitorio la pretesa è infatti stata ritenuta adeguatamente comprovata solo in riferimento agli oneri versati in relazione ai permessi di costruire nr. 1627/07, 2317/09 e 2321/09, alla luce della documentazione scritta in tale sede prodotta.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione il LI ha, tuttavia, prodotto comunicazione di inizio lavori relativa anche ai permessi nr. 4348 e 4349 del 2009, al fine di dimostrarne l’intervenuta decadenza.
Il Comune opponente si è limitato a contestare in via del tutto generica la pretesa vantata dalla controparte, affermando che “il calcolo del termine di decadenza dei permessi di costruire prospettato da controparte sarebbe erroneo” (senza indicare in cosa consisterebbe l’errore) e che il LI avrebbe “dato per scontato che tutti i permessi di costruire siano formalmente decaduti, applicando tra l’altro per ciascuno un termine di decadenza che non tiene conto dell’eventuale comunicazione di inizio lavori, laddove vi fosse stato” (omettendo di fornire qualunque elemento a sostegno di quanto osservato).
La genericità di tale contestazione a fronte della puntuali deduzioni di parte opposta, che ha prodotto per ciascuno dei titoli edilizi rilasciati anche la relativa comunicazione di inizio attività a riprova della intervenuta decadenza (per scadenza del triennio compiutasi, al più tardi, nel 2014), consente l’integrale accoglimento della pretesa fatta valere.
Da rigettarsi, invece, la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dal LI opposto ai sensi dell ’ art. 96 cpc, per difetto di ogni allegazione e prova del pregiudizio patito: è, infatti, onere di chi invoca il risarcimento dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell’an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa ( Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169 ) .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi;
- rigetta l’opposizione proposta dal Comune di Vicenza;
- revoca il decreto ingiuntivo n.821/2020 e accoglie la domanda proposta dal LI Quadrante srl e, per l’effetto, condanna il Comune di Vicenza alla restituzione della somma di € 421.117,43, oltre interessi dovuti dalla domanda all’effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal LI Quadrante srl ai sensi dell’art.96 cpc.
Condanna il Comune di Vicenza alla refusione delle spese di lite in favore del LI Quadrante srl, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO