Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 877 /2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MELZI FELICE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio legale sito a Bologna, Via Garibaldi n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BERTUCCI CP_1 P.IVA_1
BEATRICE (c.f. ) e dall'avv. BERTUCCI BRUNO (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito dell'avv. C.F._4
PAOLO ONOFRI sito a Bologna, Via Della Grada n. 19
APPELLATA
In punto a : Appello sentenza Giudice di Pace n. 247/2024.
CONCLUSIONI APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in relazione alla sentenza emessa in data 08/03/24 e
Generale del Giudice di Pace di Forlì. in via principale, nel merito in parziale riforma della sentenza impugnata, - condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla sig.ra CP_1
l'ulteriore somma di euro 106,00 a titolo di rimborso del costo polizza Parte_1
assicurativa AIG;
sempre in via principale, nel merito in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Forlì n. 247/24 emessa il 08/03/24 e pubblicata il 11/03/24 n. R.G 773/23,
-condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare alla sig.ra le spese, i diritti e gli onorari del primo grado del Parte_1
giudizio;
-con rifusione delle spese del presente grado del giudizio”.
CONCLSIONI APPELLATA
“Voglia codesto Giudice, in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra confermando per Parte_1
intero le statuizioni contenute nella sentenza n. 247/2024, resa in data 08.03.2024 nel giudizio RGN. 773/2023 promosso dinanzi il Giudice di Pace di For-lì, dott.ssa Milena
Laghi.
Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali nella misura del 15% del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con sentenza n. 247/2024 dell'11/03/2024, il Giudice di Pace di Forlì, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha condannato la Parte_1 [...]
a rimborsarle la somma di € 356,00 oltre interessi, pari alla differenza tra il costo CP_1
del biglietto aereo per Bali dalla stessa acquistato, con codice riserva M36FV6 al costo di
€ 965,17 – del quale aveva chiesto il rimborso a seguito di annullamento di una tratta nel
2 volo di ritorno comunicato dalla compagnia aerea – e quanto già rimborsato dalla
Compagnia prima dell'avvio del giudizio, pari a € 609,17, escludendo invece il rimborso del costo dell'assicurazione di € 106,00 e disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione in appello notificato il 12/04/2024, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la predetta sentenza sotto due profili. In primis, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace aveva escluso il rimborso per la somma di € 106,00, versata a titolo di polizza assicurativa in collegamento al biglietto aereo per il viaggio poi annullato, sull'errato presupposto che tale somma fosse stata già restituita prima del giudizio e in assenza di qualsiasi prova al riguardo ed avendo, anzi, la convenuta
[...]
motivato la decisione di non rimborsare tale imposto sull'errato presupposto per CP_1
cui non vi sarebbe stata alcuna cancellazione da parte della compagnia ma la rinuncia volontaria da parte della In secondo luogo, l'appellante ha contestato la Parte_1
decisione di compensazione delle spese, motivata dal giudice di pace con l'avvenuto accoglimento solo parziale della domanda, pur avendo il medesimo giudice affermato la pretestuosità della versione dei fatti fornita dalla convenuta. Ha chiesto, pertanto, a riforma della sentenza, la condanna di alla rifusione anche del costo della CP_1
polizza assicurativa di € 106 e alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 13/09/2024 l'appellata si è ritualmente CP_1
costituita in giudizio per contestare la fondatezza dell'appello proposto e chiederne il rigetto, posto che dalla lettura della sentenza impugnata emergeva chiaramente che il giudice di pace non aveva affatto affermato che l'importo di € 106 fosse stato restituito prima del giudizio, ma che era stato riconosciuto l'importo pari alla differenza tra il costo del biglietto e quanto già rimborsato prima del giudizio, escludendo l'ulteriore importo di
€ 106 in quanto non giustificato e non comprovato, trattandosi di somma versata alla compagnia assicuratrice AIG alla quale avrebbero dovuto essere rivolto eventuali istanze restitutorie. Quanto alla compensazione delle spese del giudizio, l'appellata ha evidenziato che ne ricorrevano le condizioni a fronte dell'avvenuto accoglimento solo parziale della domanda.
Alla prima udienza del 18/09/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 3 352 c.p.c., con concessione dei relativi termini, all'udienza del 12/03/2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla appellata.
L'appello proposto dalla non è fondato e non può trovare accoglimento. Parte_2
Come emerge chiaramente dalla lettura degli atti, nel giudizio proposto davanti al
Giudice di Pace di Forlì, la ha dedotto di aver acquistato un biglietto aereo per la Parte_1
tratta Milano/Bali e ritorno con la compagnia aerea con partenza CP_1
26/11/2022 e ritorno 10/12/2022 al costo di € 965,17. Ha aggiunto di aver ricevuto una mail dalla compagnia aerea con la quale veniva comunicato l'annullamento della tratta del volo di ritorno e di essersi avvalsa della possibilità di richiedere il rimborso del costo del biglietto. Avendo ottenuto il rimborso della minor somma di € 609,17 ha pertanto agito in giudizio per chiedere anche la differenza di € 356,00 oltre al rimborso della somma di € 106 per la polizza AIG stipulata per il viaggio annullato.
Il Giudice di pace ha del tutto condivisibilmente accolto la domanda della con Parte_1
riferimento alla domanda di ottenere il rimborso dell'integrale costo del biglietto, avendo accertato che era stata per ragioni organizzative interne, a cancellare la CP_1
prenotazione del volo e ad informare della possibilità di chiedere il rimborso per il valore del biglietto. La ha documentato – ma la circostanza non risulta contestata – di Parte_1
aver corrisposto l'importo di € 965,17 per l'acquisto del biglietto e di averne chiesto il rimborso, ricevendo l'accoglimento della propria richiesta, salvo ottenere poi il rimborso della minor somma di € 609,17. Ha dunque correttamente condannato la convenuta a corrispondere alla anche la differenza di € 356,00. Parte_1
Il Giudice di Pace ha invece respinto l'ulteriore richiesta di rimborso della somma di €
106. Ancorché la motivazione sul punto sia piuttosto stringata, dal tenore della stessa si evince che la ragione del rigetto è stata individuata nella mancanza di prova dell'avvenuto versamento della somma a titolo di polizza assicurativa (cfr. “Va quindi riconosciuto all' attrice il diritto all'integrale rimborso del costo del biglietto aereo per il volo di interesse, cancellato circa due mesi prima dalla fissata partenza, sicché va liquidato il minor importo di € 356, pari alla differenza tra l'intero prezzo incontestato del biglietto ( neppure allegato), calcolato al netto dall'importo di € 106 assertivamente versato a titolo di polizza assicurativa, e quanto già restituito
4 dalla convenuta ante causam. Non possono essere riconosciute ulteriori somme a credito dell'attrice, poiché non giustificate e comunque non compravate”).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, se si legge correttamente la motivazione sopra riportata, il Giudice di pace non ha affatto rigettato la richiesta di rimborso dell'importo di € 106 ritenendolo già restituito prima del giudizio, ma ha ritenuto non provato il versamento dello stesso e comunque non dovuto il rimborso. In ogni caso, anche a prescindere dalla prova o meno dell'avvenuto versamento di tale importo, avendo la stessa precisato che si trattava di importo riferito al pagamento della polizza Parte_1
assicurativa AIG, è di tutta evidenza che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto alla compagnia assicuratrice che lo aveva ricevuto e non alla compagnia aerea.
È dunque infondato il primo motivo di appello così come non è fondato il secondo.
A fronte della soccombenza reciproca – tale essendo l'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto a quanto richiesto – la decisione sulla compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, co. 3, c.p.c. è del tutto legittima e non merita censura.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, dell'assoluta semplicità delle questioni e dell'attività in concreto svolte, con distrazione in favore die procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, quale giudice d'appello, rigetta l'appello proposto da , con atto notificato Parte_1
il 12/04/2024, nei confronti di avverso la sentenza n. 247/2024 CP_1
emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 11/03/2024, che conferma interamente.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata Parte_1 [...]
per il presente giudizio che si liquidano in € 350,00 per compenso professionale CP_1
(di cui € 125,00 per fase di studio, € 125,00 per fase introduttiva e € 100,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Forlì, lì 25/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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