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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti EMANUELE Parte_1
SASSO e CRISTINA CIOTTE presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALERIA Controparte_1
GOLINI presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08/07/2024, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in San TI IT (CE) il 23/09/1979, dal quale erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti ( il 02/02/1982, il 30/09/1987 e Per_1 Per_2
il 03/05/2000) e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a Per_3
causa della condotta del coniuge, il quale aveva instaurato una relazione extraconiugale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un assegno a carico del resistente pari a € 400,00 a titolo di contributo per sé.
In data 18/11/2024 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando, quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, la condotta della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 150,00 a favore della moglie.
All'udienza del 19/11/2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie e ammetteva le istanze istruttorie. Infine, all'udienza del 11/02/2025 gli avvocati dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo, già sottoscritto dalle parti e depositato in atti, e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in comproprietà tra essi coniugi sita in San TI IT (CE) alla Via
Torello n.1, resta assegnata alla IGnora che continuerà a viverci e provvederà Parte_1
all' intestazione delle relative utenze;
il IG. ha già di fatto trasferito la Controparte_1
propria residenza altrove;
3) Il IG continuerà a versare alla moglie a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento l'assegno mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul seguente Iban: [...], con rivalutazione annuale ISTAT;
4) Il IG. gestirà il terreno sito in San TI IT (CE), Località San Controparte_1
Cassiano, previa autorizzazione annuale da parte della IG.ra . Si precisa che il Parte_1
predetto fondo è un bene pervenuto in eredità alla IG.ra ; la predetta, durante la Parte_1 gestione del terreno potrà accedervi previa comunicazione al mentre i figli potranno CP_1
accedere sul terreno liberamente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San TI IT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1979);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti EMANUELE Parte_1
SASSO e CRISTINA CIOTTE presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALERIA Controparte_1
GOLINI presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 08/07/2024, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in San TI IT (CE) il 23/09/1979, dal quale erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti ( il 02/02/1982, il 30/09/1987 e Per_1 Per_2
il 03/05/2000) e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a Per_3
causa della condotta del coniuge, il quale aveva instaurato una relazione extraconiugale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un assegno a carico del resistente pari a € 400,00 a titolo di contributo per sé.
In data 18/11/2024 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando, quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, la condotta della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno di € 150,00 a favore della moglie.
All'udienza del 19/11/2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie e ammetteva le istanze istruttorie. Infine, all'udienza del 11/02/2025 gli avvocati dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo, già sottoscritto dalle parti e depositato in atti, e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in comproprietà tra essi coniugi sita in San TI IT (CE) alla Via
Torello n.1, resta assegnata alla IGnora che continuerà a viverci e provvederà Parte_1
all' intestazione delle relative utenze;
il IG. ha già di fatto trasferito la Controparte_1
propria residenza altrove;
3) Il IG continuerà a versare alla moglie a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento l'assegno mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul seguente Iban: [...], con rivalutazione annuale ISTAT;
4) Il IG. gestirà il terreno sito in San TI IT (CE), Località San Controparte_1
Cassiano, previa autorizzazione annuale da parte della IG.ra . Si precisa che il Parte_1
predetto fondo è un bene pervenuto in eredità alla IG.ra ; la predetta, durante la Parte_1 gestione del terreno potrà accedervi previa comunicazione al mentre i figli potranno CP_1
accedere sul terreno liberamente.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San TI IT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1979);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio