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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 384/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2018 R.G., avente ad OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Odette Parte_1 C.F._1
Carignola, domiciliata come in atti;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Riccardo Lini e Umberto Ferrato, domiciliato come in atti;
Resistente MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.02.2018, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_1 esponendo: di aver presentato in data 22.10.2014 domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992, in quanto soggetto invalido in misura non inferiore all'80%; che la domanda è stata rigettata dall' , in data 06.11.2014, per asserita mancanza del requisito sanitario;
di CP_1 aver proposto ricorso in via amministrativa (il 24.11.2017), conclusosi negativamente. Ha, altresì, evidenziato il possesso di tutti i requisiti – sanitari, anagrafici e contributivi - previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata. L' , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda formulata CP_1 dalla ricorrente contestando, in particolare, la mancanza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta - dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo - C.T.U. medico legale. La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata, quindi, assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. CP_ In via preliminare occorre evidenziare che l' come da originaria comparsa di costituzione e risposta è rappresentato in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Riccardo Lini e Umberto Ferrato;
invero, con comparsa del 17.10.2023 (del seguente tenore “Si costituisce in nome e per conto dell' nel presente CP_1 giudizio, l'avv. MARCELLO CARNOVALE (C.F. , C.F._2
PEC: t), che si riporta integralmente alle Email_1 domande, difese ed eccezioni articolate nei precedenti atti e nei verbali di causa, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti”) si è costituito quale difensore l'avv. MARCELLO CARNOVALE ma non risulta documentata la revoca o la rinuncia degli altri difensori. Nel merito, la domanda è fondata. In punto di diritto si osserva che la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992 è riconosciuta in favore dei soggetti invalidi civili con una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. In particolare, i requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. D.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; D.L. n. 78 del 2010, art. 12; D.L. n. 201 del 2011) sono: un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (o, in taluni casi particolari, di 15 anni di contributi versati, pari a 780 settimane di contribuzione); un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 503 del 1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2 D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla L. n. 102 del 2009; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010; art. 18, comma 4 D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24, commi 9 e 13 D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne, e, in riferimento al biennio 2019/2020, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne;
un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 7, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”: a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione;
cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2539/2009).
2 Dalla data di maturazione dei requisiti a quella della liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto. A tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato costantemente che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. " finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Inoltre, si è osservato che “la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma OR (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. CP_1
35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma OR modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto
3 per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge OR le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte, si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. OR n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge OR cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8” (cfr. Cass. nn. 24363/2019, 29191/2018, 10613/2020). Dal punto di vista letterale e in base all'ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo rientrano anche i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. La pensione anticipata oggetto di causa deve essere considerata come un normale trattamento di vecchiaia, costituendo la risultante di una mera deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Dunque, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza del quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (Cass. 11750/2015).
4 Pertanto, da quanto illustrato consegue che la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti. Ciò premesso in diritto, come detto, tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo vi è quello sanitario (invalidità pari o superiore all'80%). Con riguardo al caso in esame deve osservarsi che tanto il requisito anagrafico quanto quello contributivo trovano riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente: del resto l' ha respinto la domanda per insussistenza del requisito sanitario. CP_1
Né l' ha contestato in maniera specifica i requisiti diversi da quello sanitario, come CP_1 imposto dall'art. 115 c.p.c. (in merito, si richiama il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11417/2017). Invero, la sussistenza del requisito anagrafico non è stata contestata specificamente dalla parte convenuta e deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti, e comunque risulta per tabulas, giacché la ricorrente, di sesso femminile e nata il [...], aveva già maturato, alla data della domanda amministrativa (22.10.2014), l'età di 56 anni, 5 mesi e 26 giorni;
parimenti è a dirsi per la sussistenza del requisito contributivo alla data della domanda amministrativa (almeno 1040 settimane di contributi versati ovvero, nel caso di specie, 1960) che, ad ogni modo, è stato documentato dall'estratto conto previdenziale (c.d. depositato in atti in data CP_2
25.06.2018. Riguardo, infine, alla sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente – unica questione controversa tra le parti - esso è stato accertato in giudizio all'esito della C.T.U. medico legale, con decorrenza dal giorno della visita peritale. In particolare, indipendentemente dagli esiti del procedimento A.T.P. n. 502/2017 R.G. con CTU a firma del dott. la C.T.U. espletata nel presente giudizio, a firma della Persona_1
Dott.ssa , ha concluso affermando la sussistenza di tale requisito (grado Persona_2 di invalidità superiore all'80%), con decorrenza - come anticipato - dal giorno della visita peritale (10.02.2021) poiché solo in quella sede è stato possibile valutare l'effettiva incidenza delle patologie, conclusioni condivisibili in quanto adeguatamente motivate dal punto di vista medico – legale (cfr. relazione di consulenza, in atti), immuni da vizi logico-giuridici e, oltretutto, non oggetto di specifiche contestazioni sotto il profilo sanitario da parte dell'
[...]
convenuto. CP_3
Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore, va quindi riconosciuto in favore della parte ricorrente il diritto alla prestazione richiesta. Quanto alla decorrenza economica della prestazione, come già ricordato, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, determina uno slittamento della decorrenza dei trattamenti pensionistici nella gestione lavoratori dipendenti - come nel caso di specie - di 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla prestazione. Pertanto, tenuto conto della data di maturazione di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata (vale a dire, in concreto, la data della visita peritale 10.02.2021), la
5 decorrenza economica della prestazione andrebbe posticipata di 12 mesi, in applicazione delle cc.dd. "finestre mobili", e dunque fatta coincidere in astratto con il mese di marzo 2022. Tuttavia, nel corso del giudizio è stata documentata la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente in data 30.09.2022, come da certificazione C2 Storico depositata in atti, che costituisce condizione per l'erogazione della prestazione, ma non requisito costitutivo del diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24617/2023; Cass. n. 29191/2018; Cass. n. 2382/2020). Essendo la finestra già decorsa, e il diritto perfezionato, la prestazione può essere erogata, dunque, a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, ovvero dal 01.10.2022, data in cui risultano perfezionati tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione. Ai fini della liquidazione della prestazione, va sottolineato che, considerato il disposto dell'art. 16 Legge n. 412 del 30/12/1991 che ha ricondotto i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza sotto il principio nominalistico, sul credito di che trattasi vanno calcolati i soli interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, con distrazione in favore dell' avv. Odette Carignola dichiaratasi antistataria. Le spese di C.T.U., come liquidate da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01.10.2022, e per l'effetto ON l' a corrispondere, CP_1 da tale data, la predetta pensione, oltre interessi legali come per legge;
2. ON l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.887,90, per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell' avv. Odette Carignola dichiaratasi antistataria;
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025. Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2018 R.G., avente ad OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Odette Parte_1 C.F._1
Carignola, domiciliata come in atti;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Riccardo Lini e Umberto Ferrato, domiciliato come in atti;
Resistente MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.02.2018, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , CP_1 esponendo: di aver presentato in data 22.10.2014 domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992, in quanto soggetto invalido in misura non inferiore all'80%; che la domanda è stata rigettata dall' , in data 06.11.2014, per asserita mancanza del requisito sanitario;
di CP_1 aver proposto ricorso in via amministrativa (il 24.11.2017), conclusosi negativamente. Ha, altresì, evidenziato il possesso di tutti i requisiti – sanitari, anagrafici e contributivi - previsti dalla legge per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata. L' , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda formulata CP_1 dalla ricorrente contestando, in particolare, la mancanza del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata altresì disposta - dal precedente magistrato assegnatario del fascicolo - C.T.U. medico legale. La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata, quindi, assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. CP_ In via preliminare occorre evidenziare che l' come da originaria comparsa di costituzione e risposta è rappresentato in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Riccardo Lini e Umberto Ferrato;
invero, con comparsa del 17.10.2023 (del seguente tenore “Si costituisce in nome e per conto dell' nel presente CP_1 giudizio, l'avv. MARCELLO CARNOVALE (C.F. , C.F._2
PEC: t), che si riporta integralmente alle Email_1 domande, difese ed eccezioni articolate nei precedenti atti e nei verbali di causa, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti”) si è costituito quale difensore l'avv. MARCELLO CARNOVALE ma non risulta documentata la revoca o la rinuncia degli altri difensori. Nel merito, la domanda è fondata. In punto di diritto si osserva che la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992 è riconosciuta in favore dei soggetti invalidi civili con una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge. In particolare, i requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. D.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; D.L. n. 78 del 2010, art. 12; D.L. n. 201 del 2011) sono: un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (o, in taluni casi particolari, di 15 anni di contributi versati, pari a 780 settimane di contribuzione); un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 503 del 1992, “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”) e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, comma 2 D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla L. n. 102 del 2009; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010; art. 18, comma 4 D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24, commi 9 e 13 D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne, e, in riferimento al biennio 2019/2020, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne;
un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 7, secondo cui “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”: a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione;
cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2539/2009).
2 Dalla data di maturazione dei requisiti a quella della liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto. A tal riguardo, la giurisprudenza ha affermato costantemente che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. " finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Inoltre, si è osservato che “la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma OR (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. CP_1
35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma OR modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto
3 per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge OR le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte, si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. OR n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge OR cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8” (cfr. Cass. nn. 24363/2019, 29191/2018, 10613/2020). Dal punto di vista letterale e in base all'ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo rientrano anche i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. La pensione anticipata oggetto di causa deve essere considerata come un normale trattamento di vecchiaia, costituendo la risultante di una mera deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Dunque, lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza del quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (Cass. 11750/2015).
4 Pertanto, da quanto illustrato consegue che la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti. Ciò premesso in diritto, come detto, tra i vari requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo vi è quello sanitario (invalidità pari o superiore all'80%). Con riguardo al caso in esame deve osservarsi che tanto il requisito anagrafico quanto quello contributivo trovano riscontro nella produzione documentale di parte ricorrente: del resto l' ha respinto la domanda per insussistenza del requisito sanitario. CP_1
Né l' ha contestato in maniera specifica i requisiti diversi da quello sanitario, come CP_1 imposto dall'art. 115 c.p.c. (in merito, si richiama il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11417/2017). Invero, la sussistenza del requisito anagrafico non è stata contestata specificamente dalla parte convenuta e deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti, e comunque risulta per tabulas, giacché la ricorrente, di sesso femminile e nata il [...], aveva già maturato, alla data della domanda amministrativa (22.10.2014), l'età di 56 anni, 5 mesi e 26 giorni;
parimenti è a dirsi per la sussistenza del requisito contributivo alla data della domanda amministrativa (almeno 1040 settimane di contributi versati ovvero, nel caso di specie, 1960) che, ad ogni modo, è stato documentato dall'estratto conto previdenziale (c.d. depositato in atti in data CP_2
25.06.2018. Riguardo, infine, alla sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente – unica questione controversa tra le parti - esso è stato accertato in giudizio all'esito della C.T.U. medico legale, con decorrenza dal giorno della visita peritale. In particolare, indipendentemente dagli esiti del procedimento A.T.P. n. 502/2017 R.G. con CTU a firma del dott. la C.T.U. espletata nel presente giudizio, a firma della Persona_1
Dott.ssa , ha concluso affermando la sussistenza di tale requisito (grado Persona_2 di invalidità superiore all'80%), con decorrenza - come anticipato - dal giorno della visita peritale (10.02.2021) poiché solo in quella sede è stato possibile valutare l'effettiva incidenza delle patologie, conclusioni condivisibili in quanto adeguatamente motivate dal punto di vista medico – legale (cfr. relazione di consulenza, in atti), immuni da vizi logico-giuridici e, oltretutto, non oggetto di specifiche contestazioni sotto il profilo sanitario da parte dell'
[...]
convenuto. CP_3
Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore, va quindi riconosciuto in favore della parte ricorrente il diritto alla prestazione richiesta. Quanto alla decorrenza economica della prestazione, come già ricordato, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, determina uno slittamento della decorrenza dei trattamenti pensionistici nella gestione lavoratori dipendenti - come nel caso di specie - di 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla prestazione. Pertanto, tenuto conto della data di maturazione di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata (vale a dire, in concreto, la data della visita peritale 10.02.2021), la
5 decorrenza economica della prestazione andrebbe posticipata di 12 mesi, in applicazione delle cc.dd. "finestre mobili", e dunque fatta coincidere in astratto con il mese di marzo 2022. Tuttavia, nel corso del giudizio è stata documentata la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente in data 30.09.2022, come da certificazione C2 Storico depositata in atti, che costituisce condizione per l'erogazione della prestazione, ma non requisito costitutivo del diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24617/2023; Cass. n. 29191/2018; Cass. n. 2382/2020). Essendo la finestra già decorsa, e il diritto perfezionato, la prestazione può essere erogata, dunque, a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione, ovvero dal 01.10.2022, data in cui risultano perfezionati tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione. Ai fini della liquidazione della prestazione, va sottolineato che, considerato il disposto dell'art. 16 Legge n. 412 del 30/12/1991 che ha ricondotto i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza sotto il principio nominalistico, sul credito di che trattasi vanno calcolati i soli interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, con distrazione in favore dell' avv. Odette Carignola dichiaratasi antistataria. Le spese di C.T.U., come liquidate da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01.10.2022, e per l'effetto ON l' a corrispondere, CP_1 da tale data, la predetta pensione, oltre interessi legali come per legge;
2. ON l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.887,90, per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese generali al 15%, con distrazione in favore dell' avv. Odette Carignola dichiaratasi antistataria;
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 06.12.2025. Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
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