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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 782/2025 promosso da: Parte_1 nato il [...] a [...], e nata
[...] Persona_1
il 31/08/1983 in ARGENTINA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SICHETTI
MARIA; ricorrenti
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto con rito civile in Cupello (Ch), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cupello, al n. 1, parte I, anno 2016 alle condizioni di cui in premessa e che qui si richiamano:
1. Reciproco rispetto I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Casa coniugale I coniugi danno atto che nella casa coniugale continuerà a vivere il sig. mentre la sig.ra si è Parte_1 Persona_1 già allontanata dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
3.
Mantenimento del coniuge I coniugi decidono di rinunciare reciprocamente al mantenimento in ogni forma, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
5. Altre condizioni Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla
a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra. - ordinare al Comune di Cupello di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Cupello (CH) il 26/03/2016, hanno chiesto Persona_1 lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 08/11/2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
Cupello il 26/03/2016, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello
(CH) al n. 1, parte I , dell'anno 2016.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti . Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , a Cupello (CH) il 26/03/2016, e Parte_1 Persona_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Cupello (CH) al n. 1, parte I, dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 782/2025 promosso da: Parte_1 nato il [...] a [...], e nata
[...] Persona_1
il 31/08/1983 in ARGENTINA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SICHETTI
MARIA; ricorrenti
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto con rito civile in Cupello (Ch), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Cupello, al n. 1, parte I, anno 2016 alle condizioni di cui in premessa e che qui si richiamano:
1. Reciproco rispetto I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Casa coniugale I coniugi danno atto che nella casa coniugale continuerà a vivere il sig. mentre la sig.ra si è Parte_1 Persona_1 già allontanata dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
3.
Mantenimento del coniuge I coniugi decidono di rinunciare reciprocamente al mantenimento in ogni forma, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
5. Altre condizioni Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla
a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra. - ordinare al Comune di Cupello di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Cupello (CH) il 26/03/2016, hanno chiesto Persona_1 lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 08/11/2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
Cupello il 26/03/2016, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello
(CH) al n. 1, parte I , dell'anno 2016.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti . Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , a Cupello (CH) il 26/03/2016, e Parte_1 Persona_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Cupello (CH) al n. 1, parte I, dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo